Oggetto del Consiglio n. 2274 del 18 novembre 1996 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 20 NOVEMBRE 1996
OGGETTO N. 2274/X Disegno di legge: "Finanziamenti di spesa nei diversi settori regionali di intervento e rideterminazione delle autorizzazioni di spesa di leggi regionali in vigore, assunti in coincidenza con l'approvazione del bilancio di previsione per l'anno finanziario 1997 (legge finanziaria per gli anni 1997/1999)".
Articolo 1 (Rideterminazione di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta) le autorizzazioni di spesa recate dalle leggi regionali indicate nell'allegato A sono rideterminate, per gli anni 1997, 1998 e 1999 nelle misure indicate nel medesimo allegato.
Articolo 2 (Autorizzazioni limiti di impegno per l'anno 1997)
1. Per l'erogazione di contributi in conto interessi previsti dalla legge regionale 31 maggio 1983, n. 35, a favore di ditte forestali per l'acquisto di macchinari ed impianti, è autorizzato, per l'anno 1997, un nuovo limite decennale di impegno di lire 17 milioni (capitoli 38601/97 e 38600/98-99).
2. Per la concessione di mutui agevolati a favore delle cooperative edilizie ai sensi della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79 e 27 luglio 1989, n. 46, è autorizzato, per l'anno 1997, un limite di impegno di lire 150 milioni, per quindici anni (capitoli 51040/97 e 51039/98-99).
3. Per gli interventi regionali integrativi per l'ammortamento di mutui agevolati per l'edilizia convenzionata di cui alla legge regionale 19 agosto 1984, n. 47, è autorizzato, per l'anno 1997, un limite di impegno di lire 150 milioni, per quindici anni (capitoli 51081/97 e 51080/98-99).
4. Per la concessione di contributi in conto interessi per la realizzazione di interventi volti a favorire lo sviluppo alpinistico ed escursionistico, di cui all'articolo 7, comma 1 lett. b, della legge regionale 26 aprile 1993, n. 21, è autorizzato, per l'anno 1997, un nuovo limite decennale di impegno di lire 50 milioni (capitolo 64920).
5. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui bancari e locazioni finanziarie concessi per lo sviluppo idroelettrico previsti dall'articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1993, n. 62, è autorizzato, per l'anno 1997, un nuovo limite quindicinale di impegno di lire 200 milioni (capitoli 48974/97 e 48975/98-99).
6. Per il concorso nel pagamento di interessi su mutui per la costruzione, il recupero e l'ampliamento di immobili destinati alle attività di imprese artigiane, di cui alla legge regionale 24 gennaio 1989, n. 9, è autorizzato, per l'anno 1997, un nuovo limite decennale di impegno di lire 200 milioni (capitoli 47520/97 e 47521/98-99).
7. Per la concessione dei contributi in conto interessi previsti dall'articolo 4, comma 2 - lett. b, della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, recante interventi regionali in materia di agricoltura, è autorizzato, per l'anno 1997, un nuovo limite decennale di impegno di lire 70 milioni (capitoli 41221/97 e 41220/98-99).
8. Per il concorso nel pagamento di interessi su prestiti d'onore a favore di studenti universitari meritevoli di cui all'articolo 8 della legge regionale 14 giugno 1989, n. 30, è autorizzato, per l'anno 1997 un nuovo limite di impegno di lire 30 milioni (capitoli 55600/97 e 55601/98-99).
Articolo 3 (Disposizioni in materia di patrimonio regionale)
1. Per l'acquisto di beni immobili necessari per i fini istituzionali o da destinarsi al conseguimento degli obiettivi programmatici della Regione è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 8.950 milioni (capitolo 35060).
2. Per l'acquisto, la costruzione e la manutenzione di aree e di immobili da destinare al settore industriale è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 24.840 milioni (capitolo 46940).
3. Per l'acquisizione di beni immobili tramite procedura espropriativa per la realizzazione di opere pubbliche è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 2.500 milioni (capitoli 35080 e 35081).
4. L'autorizzazione di spesa di lire 600 milioni annue per gli anni 1997 e 1998, recata dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 1/1996 per l'acquisizione di terreni da destinare ad aree protette in applicazione della legge regionale 15 luglio 1987, n. 55 è estesa, per lire 600 milioni, all'anno 1999 (capitolo 67400).
Articolo 4 (Partecipazioni azionarie e conferimenti)
1. L'autorizzazione a sottoscrivere aumenti di capitale della Società per azioni "Centrale laitière di Aosta", determinata dall'articolo 4, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, in lire 1.500 milioni per l'anno 1997 è estesa, nei limiti di lire 1.500 milioni annui, agli anni 1998 e 1999 (capitolo 35520).
2. Per gli interventi da effettuarsi tramite la gestione speciale della Finaosta S.p.A. di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, è autorizzata, per l'anno 1997, l'ulteriore spesa di lire 1.050 milioni (capitolo 35620 parz.).
3. Per l'ulteriore sottoscrizione di titoli azionari di società di funivie e seggiovie locali di cui alla legge regionale 3 agosto 1971, n. 10, è autorizzata, per gli anni 1997, 1998 e 1999, la spesa annua di lire 400 milioni (capitolo 35400).
4. Ai sensi degli articoli 5 e 9 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16, la Giunta regionale è autorizzata a trasferire, al valore nominale, alla "Finaosta S.p.A.", tramite incarico fiduciario, le partecipazioni detenute dalla Regione in Società esercenti attività nel settore degli impianti a fune.
5. A tale scopo la Giunta provvederà ad autorizzare il compimento degli atti indispensabili per addivenire all'intestazione fiduciaria in capo a Finaosta delle partecipazioni di cui al comma precedente, nonché ad apportare al bilancio regionale, con proprio provvedimento, le variazioni necessarie per consentire le conseguenti registrazioni contabili.
6. Per la gestione delle suddette partecipazioni la "Finaosta" si dovrà attenere a quanto disposto dall'articolo 6, terzo comma, della legge regionale n. 16/1982, comprese le ipotesi di cui all'articolo 2458 del Codice civile.
Articolo 5 (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 - lett. b, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante "Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale", la dotazione organica della struttura regionale è definita in n. 2.631 unità di personale, ivi comprese n. 76 unità dipendenti dal Consiglio, di cui n. 138 unità con qualifica di dirigente, ivi compresi n. 9 dirigenti alle dipendenze del Consiglio.
2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima legge regionale n. 45/1995, l'utilizzo della dotazione organica di cui al comma 1 è autorizzata nel limite della spesa di lire 144.172 milioni per retribuzioni ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui lire 138.857 milioni per il personale amministrato dalla Giunta regionale, iscritte ai capitoli 30500 e 30501, lire 1.400 milioni per il personale dell'Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (capitolo 30631) e lire 3.915 milioni per il personale dipendente dal Consiglio (capitolo 20000 parz.), ivi comprese le spese per le sostituzioni di personale assente.
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 45/1995.
4. L'onere di lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio 1997 per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale, autorizzato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, è elevato a lire 10.000 milioni (capitolo 30650).
5. La spesa per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il successivo periodo, decorrente dall'anno 1998, già determinata in lire 3.000 milioni per l'anno 1998 dall'articolo 5 comma 3 della legge regionale n. 1/1996, è autorizzata in lire 5.000 milioni per l'esercizio 1998 e in complessive lire 14.000 milioni per l'esercizio 1999 (capitolo 30650/98 e /99).
6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 1997, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione agli accordi sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.
7. In deroga all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, limitatamente all'anno 1997 non è consentito il prelievo dai Fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario (capitoli 30510, 30620) e per trasferte (capitoli 30520, 30625, 54780) del personale regionale. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3, l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 1997, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.
8. Ai fini di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale n. 45/1995, la misura massima del compenso lordo complessivamente attribuibile a ciascun componente delle commissioni di concorso, estraneo all'Amministrazione regionale, è determinato in lire 3 milioni, elevabile del 20 percento per i presidenti delle commissioni stesse.
Articolo 6 (Determinazione delle risorse da destinare al settore della Finanza locale)
1. L'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, per l'anno 1997, agli interventi in materia di finanza locale è determinato, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale) nell'importo di lire 279.542 milioni, così ripartite tra gli strumenti finanziari di cui all'articolo 5 della medesima legge:
a) Trasferimenti finanziari agli Enti locali senza vincolo di destinazione lire 139.806 milioni, di cui lire 111.845 milioni per i trasferimenti ai comuni (capitolo 20501) e lire 27.961 milioni per i trasferimenti alle Comunità montane (capitolo 20745);
b) Interventi per programmi di investimento lire 55.922 milioni, da utilizzarsi, quanto a lire 52.938 milioni, per il completamento dei programmi del Fondo regionale investimenti occupazione (FRIO) di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni e il finanziamento dei programmi del Fondo per speciali programmi di investimento (FOSPI) di cui al capo II della legge regionale n. 48/1995 (programma 2.1.1.03) e quanto a lire 2.984 milioni per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21 (capitolo 33755);
c) Trasferimenti finanziari con vincolo settoriale di destinazione per gli interventi di cui all'articolo 25, comma 3, della predetta legge n. 48/95, lire 83.814 milioni.
2. Con i correttivi previsti dall'articolo 26, comma 1, della medesima legge n. 48/95, l'ammontare dei trasferimenti di cui alla lettera c) è determinato, per l'anno 1996, in complessive lire 90.141 milioni ripartite ed autorizzate, a norma dell'articolo 27 del sopra richiamato provvedimento legislativo n. 48/95, per i singoli interventi e nelle misure indicate nell'allegato B alla presente legge.
Articolo 7 (Intervento per favorire l'accesso al credito da parte degli enti locali)
1. La spesa per gli interventi previsti dalla legge regionale 30 maggio 1994, n. 21, concernente la concessione di contributi per l'ammortamento dei mutui contratti dagli Enti locali e dagli Enti ad essi strumentali per il finanziamento di spese di investimento, autorizzata in lire 3.560 milioni dal 1997 e ad annue lire 4.560 milioni dal 1998 dall'articolo 7, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, è rideterminata in lire 2.984 milioni per l'anno 1997, lire 3.984 milioni per l'anno 1998 e in annue lire 4.984 milioni a decorrere dall'anno 1999 (capitolo 33755).
Articolo 8 (Risorse finanziarie del Fondo per speciali programmi di investimento)
1. Per la realizzazione del programma definitivo 1997/99 di cui all'articolo 20 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, è autorizzata la spesa complessiva di lire 47.892 milioni (capitolo 21245 parz.) così suddivisa:
- anno 1997 lire 15.230 milioni;
- anno 1998 lire 25.926 milioni;
- anno 1999 lire 6.736 milioni.
2. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, la spesa di lire 2.398 milioni per l'anno 1997, autorizzata dall'articolo 8, comma 2, della legge regionale n. 1/1996, è rideterminata in lire 2.395 milioni (capitolo 21255).
3. Ai fini dell'approvazione del programma preliminare di cui all'articolo 20 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, la spesa di riferimento per il triennio 1998/2000 è determinata in lire 50.427 milioni, da destinarsi in via prioritaria al finanziamento degli investimenti proposti dalle Comunità montane e dai Consorzi di comuni nella misura del 40 percento. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualità di programma, si provvederà con legge finanziaria per il triennio 1998/2000 (capitolo 21245 parz.).
4. Per l'erogazione dei contributi previsti dall'articolo 21 della legge regionale 20 novembre 1995, n. 48, è autorizzata, per il 1998, la spesa di lire 2.508 milioni (capitolo 21255/98).
5. Per l'aggiornamento dei programmi triennali in precedenza approvati, ai sensi della legge regionale 18 agosto 1986, n. 51, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale n. 46/1993, è autorizzata, nel triennio 1997/99, la spesa complessiva di lire 9.300 milioni (capitolo 21245 parz.), così suddivisa:
- anno 1997 lire 3.000 milioni;
- anno 1998 lire 3.000 milioni;
- anno 1999 lire 3.300 milioni.
Articolo 9 (Trasferimenti ai comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare)
1. I trasferimenti finanziari ai comuni per la costituzione di un patrimonio immobiliare di cui alla legge regionale 27 giugno 1986, n. 27, come modificata dall'articolo 10, commi 2 e 3, della legge regionale n. 1/1996, determinati, per l'anno 1997, in complessive lire 1.000 milioni dall'allegato B della presente legge, sono ripartiti dalla Giunta nei settori di intervento di cui all'articolo 1 della legge medesima, avuto riguardo alle priorità ivi indicate (capitolo 20620).
Articolo 10 (Finanziamento di speciali programmi di investimento del Comune di Saint-Vincent)
1. Per la riqualificazione di Saint-Vincent, la Regione interviene con un finanziamento straordinario di lire 40 miliardi nel sessennio 1997-2002, pari all'80 per cento del previsto investimento di lire 50 miliardi necessario all'elaborazione e all'attuazione di un piano di interventi alla realizzazione del quale concorre per il 20 per cento il Comune.
2. Il piano di cui al comma 1, finalizzato ad interventi a completamento, integrazione e supporto dell'offerta della Casa da gioco e della stazione termale, proposto dal Comune, è approvato dalla Giunta regionale.
3. Per i fini di cui al comma 1 è autorizzata, per il triennio 1997-1999 la spesa di lire 19.000 milioni, di cui lire 7.000 milioni per l'anno 1997 e lire 6.000 milioni annui per gli anni 1998 e 1999. All'autorizzazione del restante onere di lire 21.000 milioni e alla sua articolazione per annualità si provvederà annualmente con legge finanziaria (capitolo 33670 di nuova istituzione).
Articolo 11 (Infrastrutture tecniche per il parco del Mont Avic)
1. L'autorizzazione di spesa per la realizzazione delle infrastrutture tecniche per il parco regionale "Mont Avic" di cui alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 18, determinata, per il biennio 1997/1998, in annue lire 3.000 milioni dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, è rideterminata in lire 2.000 milioni per l'anno 1997, lire 2.700 milioni per l'anno 1998 e lire 3.700 milioni per l'anno 1999 (capitolo 50150).
2. Nella medesima misura annua è rideterminata l'autorizzazione a contrarre mutui passivi a copertura della spesa, recata dalla predetta legge regionale n. 18/1992 (capitolo 11175).
Articolo 12 (Riqualificazione, bonifica e riconversione dell'area industriale "Cogne")
1. Per l'applicazione della legge 26 gennaio 1993, n. 4, recante interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell'area industriale "Cogne" di Aosta, integrata con la legge regionale 12 maggio 1994, n. 17, e rifinanziata con provvedimento legislativo in corso di approvazione da parte del Consiglio regionale (disegno di legge n. 212 presentato dalla Giunta regionale il 24 settembre 1996) è autorizzata, per gli anni 1997 e 1998, la spesa di lire 69.120 milioni, di cui lire 12.760 milioni per l'anno 1997 e lire 56.360 milioni per l'anno 1998 (capitoli 46100/98, 46965 e 46970).
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1995, n. 37, concernente la concessione di finanziamenti per il trasferimento di impianti nell'area industriale Cogne di Aosta, è inserito il seguente:
"1 bis. La Giunta regionale è autorizzata a concedere finanziamenti, per le medesime finalità e tipologie di spesa indicate al comma precedente e per un importo massimo complessivo di lire 800 milioni alle imprese industriali ed artigiane operanti all'interno dell'area industriale Cogne di Aosta, fornitrici di beni o servizi alla "Cogne Acciai Speciali S.r.l.". La verifica di pertinenza e congruità della spesa relativa è effettuata dalla "Finaosta S.p.A.".
Articolo 13 (Piano di politica del lavoro)
1. La spesa per la copertura del piano di politica del lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13, recante norme per la riorganizzazione degli interventi regionali di promozione dell'occupazione, è autorizzata per il triennio 1997-1999, la spesa di lire 11.300 milioni, di cui lire 3.800 milioni per l'anno 1997 e annue lire 4.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 (capitoli 26010 e 26030).
2. Gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1.
Articolo 14 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente)
1. La spesa sanitaria regionale di parte corrente è determinata, per l'anno 1997, in lire 218.430 milioni, di cui:
a) Trasferimenti all'USL per il finanziamento delle spese correnti, lire 206.500 milioni, di cui lire 200.000 milioni per "quota indistinta" (capitolo 59900);
b) Spese per prestazioni di assistenza sanitaria aggiuntive lire 4.500 milioni (capitolo 59980);
c) Consultori familiari di cui alle leggi 29 luglio 1975, n. 405, articolo 5, e 22 maggio 1978,n. 194, articolo 3, per complessive lire 3.200 milioni, interamente da trasferire all'USL (capitolo 61580);
d) Spese per l'informazione in materia sanitaria e per la formazione e l'aggiornamento del personale sanitario, lire 730 milioni (capitoli 62020, 62025 e 62030);
e) Interventi diretti della Regione lire 3.500 milioni (capitolo 59920).
Articolo 15 (Strutture ospedaliere)
1. Per la manutenzione straordinaria e l'adeguamento tecnologico delle strutture ospedaliere (legge 38/1990), è trasferita all'Unità Sanitaria Locale, per l'anno 1997, la somma di lire 2.000 milioni (capitolo 60380).
2. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie per l'ulteriore applicazione della legge regionale 5 settembre 1991, n. 51, già autorizzata in annue lire 600 milioni per il biennio 1997/1998 dall'articolo 15, comma 2, della legge regionale n. 1/1996, è elevata per il medesimo periodo a lire 1.500 milioni annue e determinata in lire 1.000 milioni per l'anno 1999 (capitolo 60310).
3. Per opere urgenti di ripristino e straordinaria manutenzione di strutture ospedaliere è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 6.500 milioni (capitolo 60420).
4. Il limite del finanziamento annuale vincolato che la Giunta regionale è autorizzata ad assegnare all'USL per le finalità di cui alla legge regionale 24 giugno 1994, n. 31, per l'adeguamento tecnologico delle apparecchiature sanitarie, fissato, dall'articolo 15 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, in annue lire 3.000 milioni per il triennio 1996/1998, è rideterminato, per il triennio 1997/1999, in annue lire 3.500 milioni (capitolo 60445).
Articolo 16 (Interventi nel settore della formazione professionale)
1. Per la realizzazione del programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 5 maggio 1983, n. 28, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa pubblica complessiva di lire 12.265 milioni, di cui lire 1.156 milioni per iniziative a totale finanziamento regionale (capitolo 30020) e di lire 11.109 milioni per iniziative oggetto di cofinanziamento del Fondo Sociale Europeo (capitoli 9924 e 9925 entrate) e dei Fondi di Rotazione statali (capitoli 5570 e 5571 entrate), ivi comprese lire 1.251 milioni di finanziamento regionale (capitoli 30176, 30178 e 30186 spese).
2. In sede di formazione e di aggiornamento del programma di cui al comma 1, la Giunta regionale, in deroga a quanto previsto dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata a disporre con proprio atto amministrativo, da adottarsi su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, l'istituzione di ulteriori capitoli di spesa corrispondenti alle misure in cui si articola il programma annuale di formazione professionale di cui alla legge regionale 28/1983 nonché la variazione, nei limiti della spesa complessivamente autorizzata, delle disponibilità finanziarie iscritte ai capitoli cui si riferisce il programma stesso.
Articolo 17 (Partecipazione finanziaria della Regione ai programmi di investimento oggetto di finanziamento comunitario)
1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo Europeo di Sviluppo regionale (FESR) e del Fondo di rotazione statale, di cui rispettivamente al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono determinati in complessive lire 15.996 milioni per il triennio 1997/1999, di cui lire 6.755,2 milioni per l'anno 1997, lire 4.738,68 milioni per l'anno 1998 e lire 4.501,12 milioni per l'anno 1999, articolati come segue:
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 2 1997/1999 - complessive lire 6.510 milioni, di cui lire 1.302 milioni per l'anno 1997, lire 2.604 milioni per l'anno 1998 e lire 2.604 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25024);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria "PMI" 1994/1999 - complessive lire 80 milioni, di cui lire 30 milioni per l'anno 1997, lire 34 milioni per l'anno 1998 e lire 16 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25040 parz.);
c) programma operativo di iniziativa comunitaria "RESIDER II" 1994/1997 - lire 2.904 milioni per l'anno 1997 (capitolo 25039 parz.);
d) programma operativo di iniziativa comunitaria "KONVER II" 1994/1997 - lire 578 milioni per l'anno 1997 (capitolo 25038);
e) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-francese" 1994/1999 - complessive lire 4.491,4 milioni, di cui lire 1.496,2 milioni per l'anno 1997, lire 1.497,2 milioni per l'anno 1998, e lire 1.498 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25031 parz.);
f) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-svizzero" 1994/1999 - complessive lire 633 milioni, di cui lire 105 milioni per l'anno 1997, lire 264 milioni per l'anno 1998 e lire 264 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25028);
g) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 799,6 milioni, di cui lire 340 milioni per l'anno 1997, lire 339,48 milioni per l'anno 1998 e lire 120,12 milioni per l'anno 1999 (capitolo 42490 parz.).
2. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione dei programmi di investimento oggetto di contributi del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono determinati in complessive lire 855,475 milioni per il triennio 1997/1999, di cui lire 337 milioni per l'anno 1997, lire 337,875 milioni per l'anno 1998 e lire 180,6 milioni per l'anno 1999, articolati per programma come segue:
a) documento unico di programmazione obiettivo n. 5b 1994/1999 - complessive lire 541,675 milioni, di cui lire 232,5 milioni per l'anno 1997, lire 233,275 milioni per l'anno 1998 e lire 75,9 milioni per l'anno 1999 (capitolo 42490 parz.);
b) programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-francese" 1994/1999 - complessive lire 313,8 milioni, di cui lire 104,5 milioni per l'anno 1997, lire 104,6 milioni per l'anno 1998 e lire 104,7 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25052 parz.).
3. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione di misure di formazione professionale - a supporto del programma operativo di iniziativa comunitaria "INTERREG II italo-francese" 1994/1999 - oggetto di contributi del Fondo sociale europeo (FSE) e del Fondo di rotazione statale di cui, rispettivamente, al regolamento CEE n. 2052/88, modificato con regolamento CEE n. 2081/93, e alla legge 16 aprile 1987, n. 183, sono determinati in complessive lire 177,6 milioni per il triennio 1997/1999, di cui lire 59,1 milioni per l'anno 1997, lire 59,2 milioni per l'anno 1998 e lire 59,3 milioni per l'anno 1999 (capitolo 25041 parz.).
4. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione di progetti oggetto di contributo del Fondo di rotazione statale per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione della trasformazione dei prodotti della silvicoltura sono autorizzati in lire 19,891 milioni per l'anno 1997, lire 59,671 milioni per l'anno 1998 e lire 119,344 milioni per l'anno 1999 (capitolo 38780).
5. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al bilancio e alle finanze, è autorizzata ad apportare al bilancio di previsione le variazioni necessarie per l'iscrizione nel bilancio stesso delle quote di cofinanziamento dei programmi di cui ai commi 1, 2 e 3.
Articolo 18 (Interventi nel settore dei trasporti)
1. La spesa per l'applicazione della legge regionale 9 maggio 1995, n. 15, recante "Interventi regionali per investimenti nel settore del trasporto pubblico collettivo di persone", autorizzata in lire 4.330 milioni per il biennio 1997/1998 dall'articolo 18, comma 1, della legge n. 1/1986, è rideterminata, per il triennio 1997/1999, in lire 3.210 milioni, di cui lire 650 milioni per l'anno 1997, lire 2.280 milioni per l'anno 1998 e lire 280 milioni per l'anno 1999 (capitoli 67870 e 67890).
2. Per l'erogazione, alle società concessionarie di servizi di autolinee, dei corrispettivi derivanti dai contratti di servizio stipulati con la Regione ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 15 luglio 1982, n. 32, recante "Disciplina dei servizi di trasporto collettivo di persone e di cose", come sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 11, è autorizzata, per gli anni 1997, 1998 e 1999 la spesa annua di lire 22.500 (capitolo 67670).
3. Per l'applicazione della legge regionale 7 aprile 1992, n. 15, recante "Iniziative per lo sviluppo del servizio ferroviario e della intermodalità e per la riqualificazione della linea ferroviaria Aosta-Pré-Saint-Didier", è autorizzata, per il triennio 1997/1999 la spesa complessiva di lire 25.500 milioni, di cui lire 16.500 milioni (lire 5.500 milioni annui) per l'applicazione del contratto di servizio con le Ferrovie dello Stato (capitolo 67970) e lire 9.000 milioni per infrastrutture ed impianti di cui lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998 e lire 6.000 milioni per l'anno 1999 (capitolo 67975).
4. Per l'applicazione della legge regionale 3 gennaio 1990, n. 2, concernente la realizzazione del nuovo sistema funiviario di trasporto pubblico collettivo di persone e merci tra Chamois e Antey-Saint-André, è autorizzata, per gli anni 1997 e 1998, l'ulteriore spesa di annue lire 2.000 milioni (capitolo 68070).
5. La residua spesa di lire 30.000 milioni, autorizzata per gli anni 1997 e 1998 dall'articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1996, n. 21, per la realizzazione del collegamento ferroviario Cogne-Charemoz-Plan Pra di cui alla legge regionale 13 dicembre 1984, n. 68, è parzialmente trasferita agli anni 1999 e 2000 e così ripartita (capitolo 68090):
- anno 1997 lire 10.000 milioni;
- anno 1998 lire 5.000 milioni;
- anno 1999 lire 7.000 milioni;
- anno 2000 lire 8.000 milioni.
6. L'autorizzazione di spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1997 e lire 5.500 milioni per l'anno 1998 recata dall'articolo 19, comma 6, della legge regionale n. 1/96, per l'applicazione della legge regionale 23 dicembre 1991, n. 78, concernente il potenziamento delle infrastrutture dell'aeroporto "Corrado Gex" di Aosta, è estesa al 1999, per lire 2.000 milioni (capitolo 68150).
Articolo 19 (Interventi in materia di assetto del territorio e di tutela dell'ambiente - Smaltimento dei rifiuti)
1. Per il completamento delle stazioni intermedie di stoccaggio di rifiuti solidi urbani previsti dall'articolo 1 della legge regionale 16 giugno 1988, n. 44, e per la realizzazione delle discariche annesse all'impianto di compattazione dei predetti rifiuti, ubicato nel Comune di Brissogne, di cui alla legge regionale 15 novembre 1995, n. 47, è autorizzata, per il triennio 1997/1999, la spesa complessiva di lire 11.500 milioni, di cui lire 4.100 milioni per l'anno 1997, lire 3.200 milioni per l'anno 1998 e lire 4.200 milioni per l'anno 1999 (capitolo 59270 di nuova istituzione).
Articolo 20 (Interventi in materia di agricoltura e zootecnia)
1. Per la concessione di contributi integrativi regionali alle aziende agricole che aderiscono al programma pluriennale realizzato ai sensi del regolamento CEE 30 giugno 1992, n. 2078, è autorizzata, per gli anni 1997, 1998 e 1999 la spesa annua di lire 3.300 milioni (capitolo 42510).
2. L'applicazione della legge regionale 7 novembre 1994, n. 66, recante la concessione di contributi a favore di titolari di allevamenti che acquisiscono o mantengono la qualifica sanitaria di ufficialmente indenne da tubercolosi, brucellosi e leucosi, è prorogata agli anni 1997 e 1998. A tal fine è autorizzata, per il biennio 1997/1998 la spesa annua di lire 6.500 milioni (capitolo 42810).
Articolo 21 (Interventi in materia di istruzione)
1. Per il funzionamento e le attività degli organi collegiali scolastici di cui alla legge regionale 5 novembre 1976, n. 47, è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 1.975 milioni, di cui lire 1.935 milioni quali trasferimenti ai Consigli di circolo e di istituto per le spese di funzionamento amministrativo e didattico (capitolo 55130 di nuova istituzione - parz.).
2. Per l'applicazione della legge regionale 7 agosto 1986, n. 46, concernente la fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni della scuola elementare è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 512 milioni (capitolo 55510 di nuova istituzione - parz.).
3. Per l'applicazione della legge regionale 11 agosto 1975, n. 40, concernente l'assegnazione gratuita dei libri di testo agli studenti delle scuole secondarie della Regione è autorizzata, per l'anno 1997, la spesa di lire 1.900 milioni (capitolo 55510 di nuova istituzione - parz.).
4. Il contributo annuo per il funzionamento dell'Istituto "Gervasone" previsto dall'articolo 9 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 36, è fissato, per l'anno 1997, in lire 120 milioni (capitolo 55230 di nuova istituzione - parz.).
5. A decorrere dall'anno 1998 gli oneri per l'applicazione delle leggi di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 saranno annualmente determinati con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90.
Articolo 22 (Rifinanziamento e proroga di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. L'autorizzazione di spesa di annue lire 800 milioni per il triennio 1996-1998, recata dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale n. 1/1996, per l'ulteriore applicazione della legge regionale 28 luglio 1992, n. 37, concernente la costituzione dell'anagrafe regionale delle persone fisiche e giuridiche è estesa al 1999 (capitolo 21880 parz.).
2. L'autorizzazione di spesa di 19.000 milioni per il triennio 1996/98, recata dall'articolo 19, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, per l'applicazione della legge regionale 6 novembre 1991, n. 66, concernente lavori di ammodernamento e di sistemazione della strada dell'Envers, è rideterminata, per il triennio 1997/99, in lire 19.620 milioni, di cui lire 6.620 milioni per l'anno 1997, lire 5.000 milioni per l'anno 1998 e lire 8.000 milioni per l'anno 1999 (capitolo 51490).
3. La spesa per l'applicazione della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9, recante "Incentivazioni di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche in edifici a prevalente uso di civile abitazione" autorizzata in lire 700 milioni per l'anno 1997 e lire 500 milioni per l'anno 1998 dall'articolo 19, comma 5, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, è rideterminata, per gli anni 1997, 1998 e 1999 in annue lire 500 milioni (capitolo 48950).
4. Per l'applicazione della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 79, concernente l'istituzione dell'archivio video del patrimonio regionale è autorizzata, per il triennio 1997/1999, l'ulteriore spesa di lire 240 milioni di cui annue lire 100 milioni per gli anni 1997 e 1998 e lire 40 milioni per l'anno 1999 (capitolo 32935).
5. Per l'ulteriore applicazione della legge regionale 29 novembre 1994, n. 72, recante concessione di contributi regionali a favore dell'Associazione tra gli intermediari creditizi e finanziari valdostani (Assocredito valdostana), è autorizzata per gli anni 1997, 1998 e 1999 la spesa annua di lire 200 milioni (capitolo 35950).
Articolo 23 (Partecipazione di privati alla spesa regionale)
1. Al fine del contenimento della spesa regionale e per favorire la partecipazione di Enti, associazioni, società e privati in genere alla realizzazione di manifestazioni ed iniziative di natura culturale, artistica o sportiva organizzate dalla Regione, la Giunta è autorizzata a disporre, con proprio atto, le variazioni al bilancio regionale necessarie a consentire il concreto utilizzo, per la realizzazione degli interventi, dei finanziamenti conferiti dai predetti soggetti.
2. Degli atti adottati ai sensi del comma 1 è data comunicazione al Consiglio regionale, e della partecipazione finanziaria alle iniziative della Regione è data notizia nel relativo materiale informativo.
Articolo 24 (Sospensione e revoca di autorizzazioni di spesa recate da leggi regionali)
1. L'autorizzazione di spesa di lire 150 milioni per l'anno 1997 per l'applicazione della legge regionale 30 ottobre 1987, n. 87, recata dall'articolo 20, comma 7, della legge regionale 19 gennaio 1995, n. 1, è revocata (capitolo 64680).
Articolo 25 (Autorizzazione alla contrazione di mutui)
1. Per la realizzazione di infrastrutture sportive di interesse regionale, la Giunta è autorizzata a contrarre mutui, con l'Istituto per il Credito Sportivo, entro i seguenti importi annui complessivi (capitoli 11165 entrata e 64821 spesa) che comprendono, per gli anni 1997 e 1998 gli importi autorizzati dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale n. 1/1996:
- anno 1997, lire 1.500 milioni;
- anno 1998, lire 4.000 milioni;
- anno 1999, lire 4.000 milioni.
2. Per l'ammortamento dei mutui di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 110 milioni per l'anno 1997, di lire 440 milioni per l'anno 1998, di lire 880 milioni per l'anno 1999 e di annue lire 1.100 milioni a decorrere dall'anno 2000 (capitoli 69300 parz. e 69320 parz.).
Articolo 26 (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 1.557.267.981.000 nel triennio 1997/1999, di cui lire 962.441.191.000 nell'anno 1997, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1997/1999, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.
2. Alla copertura dell'onere di lire 9.100 milioni a carico del bilancio 2000 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 18, comma 5, e 25, comma 2 si provvede in sede di predisposizione del bilancio pluriennale 1998/2000.
Articolo 27 (Dichiarazione di urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma 3, dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Presidente Si passa all'esame del disegno di legge 218; ricordo che è stato distribuito il parere del CREL, che fa data 15 novembre 1996 e che tutti i colleghi consiglieri hanno avuto in copia.
Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti e votanti: 32
Favorevoli: 25
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente All'articolo 5 vi è l'emendamento sostitutivo della Commissione e l'emendamento del Presidente della Giunta all'emendamento, di cui do lettura:
Emendamenti Il comma 2 dell'articolo 5 è così modificato:
"2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima legge regionale n. 45/1995, l'utilizzo della dotazione organica di cui al comma 1 è autorizzata nel limite della spesa di lire 150.172 milioni per retribuzioni ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui lire 144.857 milioni per il personale amministrato dalla Giunta regionale, iscritte ai capitoli 30500 e 30501, lire 1.400 milioni per il personale dell'Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (capitolo 30631) e lire 3.915 milioni per il personale dipendente dal Consiglio (capitolo 20000 parz.), ivi comprese le spese per le sostituzioni di personale assente."
Dopo il comma 8 dell'articolo 5 viene inserito il seguente comma:
"8bis. Per l'anno 1997 è fissata una riserva del 20 percento sul totale delle assunzioni a tempo determinato di personale straordinario di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale) relative ai profili professionali di assistente alle manifestazioni (5a qualifica funzionale), di operaio qualificato e di custode castelli musei e giardini (4a qualifica funzionale), a favore dei lavoratori che fruiscano dell'integrazione salariale straordinaria da più di dodici mesi o che siano inseriti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione e guadagni) e successive modificazioni. Tale personale dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti per le assunzioni del restante personale regionale, fatta eccezione per l'età massima. Nel caso in cui i lavoratori avviati dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione non siano in possesso della qualifica corrispondente al profilo professionale richiesto, sono sottoposti ad una prova di idoneità alle mansioni, consistente in un colloquio."
Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così emendato:
Articolo 5 (Disposizioni in materia di personale regionale)
1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 - lett. b, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, recante "Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale", la dotazione organica della struttura regionale è definita in n. 2.631 unità di personale, ivi comprese n. 76 unità dipendenti dal Consiglio, di cui n. 138 unità con qualifica di dirigente, ivi compresi n. 9 dirigenti alle dipendenze del Consiglio.
2. Per i fini di cui all'articolo 8, comma 2, della medesima legge regionale n. 45/1995, l'utilizzo della dotazione organica di cui al comma 1 è autorizzata nel limite della spesa di lire 150.172 milioni per retribuzioni ed oneri di legge a carico del datore di lavoro, di cui lire 144.857 milioni per il personale amministrato dalla Giunta regionale, iscritte ai capitoli 30500 e 30501, lire 1.400 milioni per il personale dell'Agenzia del Lavoro assunto con contratto di diritto privato (capitolo 30631) e lire 3.915 milioni per il personale dipendente dal Consiglio (capitolo 20000 parz.), ivi comprese le spese per le sostituzioni di personale assente.
3. Il contingente di personale con qualifica di dirigente di cui al comma 1 è comprensivo di quello i cui incarichi possono essere conferiti con le modalità di cui all'articolo 17, comma 7, della legge regionale n. 45/1995.
4. L'onere di lire 5.000 milioni a carico dell'esercizio 1997 per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale, autorizzato dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1, è elevato a lire 10.000 milioni (capitolo 30650).
5. La spesa per il rinnovo del contratto di lavoro del personale regionale per il successivo periodo, decorrente dall'anno 1998, già determinata in lire 3.000 milioni per l'anno 1998 dall'articolo 5 comma 3 della legge regionale n. 1/1996, è autorizzata in lire 5.000 milioni per l'esercizio 1998 e in complessive lire 14.000 milioni per l'esercizio 1999 (capitolo 30650/98 e /99).
6. La Giunta regionale è autorizzata a disporre con proprio provvedimento le variazioni di bilancio per il trasferimento, tra i capitoli di spesa compresi nel programma 1.2.1. (Spese di funzionamento - personale regionale - personale per il funzionamento dei servizi regionali) del bilancio 1997, delle risorse finanziarie occorrenti a dare concreta attuazione agli accordi sindacali per il rinnovo del contratto di lavoro.
7. In deroga all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90, limitatamente all'anno 1997 non è consentito il prelievo dai Fondi di riserva per integrare gli stanziamenti dei capitoli di bilancio relativi ai compensi per lavoro straordinario (capitoli 30510, 30620) e per trasferte (capitoli 30520, 30625, 54780) del personale regionale. Per il personale assunto per interventi di settore, i cui oneri sono a carico dei capitoli del bilancio regionale compresi nel programma 1.2.3, l'onere per le prestazioni di lavoro straordinario e le spese di trasferta non può essere superiore, per l'esercizio 1997, a quanto liquidato allo stesso titolo nell'anno 1996.
8. Ai fini di cui all'articolo 32, comma 1, della legge regionale n. 45/1995, la misura massima del compenso lordo complessivamente attribuibile a ciascun componente delle commissioni di concorso, estraneo all'Amministrazione regionale, è determinato in lire 3 milioni, elevabile del 20 percento per i presidenti delle commissioni stesse.
9. Per l'anno 1997 è fissata una riserva del 20 percento sul totale delle assunzioni a tempo determinato di personale straordinario di cui all'articolo 7 della legge regionale 24 ottobre 1989, n. 68 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 relativa al personale regionale) relative ai profili professionali di assistente alle manifestazioni (5a qualifica funzionale), di operaio qualificato e di custode castelli musei e giardini (4a qualifica funzionale), a favore dei lavoratori che fruiscano dell'integrazione salariale straordinaria da più di dodici mesi o che siano inseriti nelle liste di mobilità ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione e guadagni) e successive modificazioni. Tale personale dovrà essere in possesso dei requisiti prescritti per le assunzioni del restante personale regionale, fatta eccezione per l'età massima. Nel caso in cui i lavoratori avviati dall'Ufficio del lavoro e della massima occupazione non siano in possesso della qualifica corrispondente al profilo professionale richiesto, sono sottoposti ad una prova di idoneità alle mansioni, consistente in un colloquio.
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente All'articolo 13 vi è l'emendamento presentato dal Presidente della Giunta, di cui do lettura:
Emendamento Articolo 13 - Dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:
"3. La lettera d. del primo comma del punto 3.2.1. del macro-obiettivo 3 della Proposta di piano di politica del lavoro per il triennio 1995-97, approvata con la legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3, è sostituita dalla seguente:
"d. Erogazione di incentivi finanziari alle imprese e agli Enti pubblici economici per l'assunzione a tempo indeterminato, a seguito delle azioni precedenti, di:
- persone disoccupate da almeno 12 mesi e di età superiore ai 32 anni;
- persone poste in cassa integrazione straordinaria da almeno 12 mesi di età superiore ai 40 anni;
- persone inserite nelle liste di mobilità e di età superiore ai 40 anni.".
4. Il punto 5.1.1. del macro-obiettivo 5 della Proposta di piano di politica del lavoro per il triennio 1995-97, approvata con la legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3, è sostituito dal seguente:
"5.1.1. Progetti di lavoro di pubblica utilità.
L'Agenzia del lavoro sostiene, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nel proprio bilancio, progetti di pubblica utilità promossi da Comunità montane, comuni, Consorzi di comuni e servizi della Pubblica amministrazione, della durata compresa tra 4 e 10 mesi, a prevalente contenuto di manodopera, svolgendo le seguenti attività:
a. Assistenza tecnica-informativa per la predisposizione dei progetti al fine di armonizzarne i contenuti ad obiettivi di politica del lavoro e valutazione ex-ante degli stessi.
b. Realizzazione di interventi formativi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte nelle iniziative.
c. L'erogazione di un contributo finanziario pari all'80 percento del costo del lavoro. I progetti sono destinati alle seguenti tipologie di soggetti:
- donne che si ripresentano sul mercato del lavoro dopo un'assenza superiore a 24 mesi;
- persone disoccupate con un'invalidità civile riconosciuta superiore al 45 percento o portatori di handicap psichici e sensoriali;
- persone in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale;
- persone disoccupate di lunga durata (da oltre 12 mesi) di età superiore a 32 anni;
- detenuti ed ex-detenuti;
- persone inserite nelle liste di mobilità, di età superiore ai 40 anni.
Si provvederà all'ammissione dei soggetti interessati alla realizzazione dei progetti tramite una prova di selezione, prescindendo dal limite di età massima.
L'erogazione del finanziamento avverrà in due fasi: acconto del 30 percento all'avvio dell'attività, il saldo al termine. I progetti devono riguardare i seguenti settori:
- abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione;
- cura e valorizzazione di beni ambientali, culturali e artistici, ivi compresa attività di salvaguardia di oggetti ed attrezzature appartenenti alla tradizione locale.
Gli enti locali ed i servizi della Pubblica amministrazione possono affidare a cooperative sociali e loro consorzi la gestione dei lavori di pubblica utilità, ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 20/1993.".
5. Dopo il punto 5.1.3. del macro-obiettivo 5 della Proposta di piano di politica del lavoro per il triennio 1995-97, approvata con la legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3, è inserito il seguente:
"5.1.4. Lavori socialmente utili.
Ai soggetti promotori di lavori socialmente utili, organizzati ai sensi della normativa vigente ed approvati dalla Giunta regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene erogata una somma di lire 800.000 mensili, da corrispondere ad ogni persona impegnata nel progetto che sia:
- disoccupata da più di 24 mesi;
- inserita nelle liste di mobilità senza percepire l'indennità di mobilità.".
6. Al primo comma del punto 5.2. del macro-obiettivo 5 della Proposta di piano di politica del lavoro per il triennio 1995-97, approvata con la legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3, dopo le parole "promuove la nascita di cooperative sociali" sono inserite le parole "e loro consorzi".
7. E' abrogato il punto 1. del primo comma del punto 5.2. del macro-obiettivo 5 della Proposta di piano di politica del lavoro per il triennio 1995-97, approvata con la legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3."
Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) Sull'articolo 13 solo per una precisazione di tipo tecnico per gli uffici: al comma 1, alla quinta riga c'è scritto 11.300 milioni, è un errore di battitura, sono 11.800 milioni. Da correggere.
Presidente Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo emendato, con la correzione presentata dall'Assessore Lévêque:
Articolo 13 (Piano di politica del lavoro)
1. Per la copertura del piano di politica del lavoro di cui all'articolo 3 della legge regionale 17 febbraio 1989, n. 13, recante norme per la riorganizzazione degli interventi regionali di promozione dell'occupazione, è autorizzata per il triennio 1997-1999, la spesa di lire 11.800 milioni, di cui lire 3.800 milioni per l'anno 1997 e annue lire 4.000 milioni per gli anni 1998 e 1999 (capitoli 26010 e 26030).
2. Gli importi di cui al comma 1 sono comprensivi delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 13 della legge regionale 19 gennaio 1996, n. 1.
3. La lettera d. del primo comma del punto 3.2.1. del macro-obiettivo 3 della Proposta di piano di politica del lavoro per il triennio 1995-97, approvata con la legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3, è sostituita dalla seguente:
"d. Erogazione di incentivi finanziari alle imprese e agli Enti pubblici economici per l'assunzione a tempo indeterminato, a seguito delle azioni precedenti, di:
- persone disoccupate da almeno 12 mesi e di età superiore ai 32 anni;
- persone poste in cassa integrazione straordinaria da almeno 12 mesi di età superiore ai 40 anni;
- persone inserite nelle liste di mobilità e di età superiore ai 40 anni.".
4. Il punto 5.1.1. del macro-obiettivo 5 della Proposta di piano di politica del lavoro per il triennio 1995-97, approvata con la legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3, è sostituito dal seguente:
"5.1.1. Progetti di lavoro di pubblica utilità.
L'Agenzia del lavoro sostiene, nei limiti degli stanziamenti a tal fine iscritti nel proprio bilancio, progetti di pubblica utilità promossi da Comunità montane, comuni, Consorzi di comuni e servizi della Pubblica amministrazione, della durata compresa tra 4 e 10 mesi, a prevalente contenuto di manodopera, svolgendo le seguenti attività:
a. Assistenza tecnica-informativa per la predisposizione dei progetti al fine di armonizzarne i contenuti ad obiettivi di politica del lavoro e valutazione ex-ante degli stessi.
b. Realizzazione di interventi formativi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte nelle iniziative.
c. L'erogazione di un contributo finanziario pari all'80 percento del costo del lavoro. I progetti sono destinati alle seguenti tipologie di soggetti:
- donne che si ripresentano sul mercato del lavoro dopo un'assenza superiore a 24 mesi;
- persone disoccupate con un'invalidità civile riconosciuta superiore al 45 percento o portatori di handicap psichici e sensoriali;
- persone in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale;
- persone disoccupate di lunga durata (da oltre 12 mesi) di età superiore a 32 anni;
- detenuti ed ex-detenuti;
- persone inserite nelle liste di mobilità, di età superiore ai 40 anni.
Si provvederà all'ammissione dei soggetti interessati alla realizzazione dei progetti tramite una prova di selezione, prescindendo dal limite di età massima.
L'erogazione del finanziamento avverrà in due fasi: acconto del 30 percento all'avvio dell'attività, il saldo al termine. I progetti devono riguardare i seguenti settori:
- abbellimento urbano e rurale, ivi compresa la relativa manutenzione;
- cura e valorizzazione di beni ambientali, culturali e artistici, ivi compresa attività di salvaguardia di oggetti ed attrezzature appartenenti alla tradizione locale.
Gli enti locali ed i servizi della Pubblica amministrazione possono affidare a cooperative sociali e loro consorzi la gestione dei lavori di pubblica utilità, ai sensi della legge 381/1991 e della legge regionale 20/1993.".
5. Dopo il punto 5.1.3. del macro-obiettivo 5 della Proposta di piano di politica del lavoro per il triennio 1995-97, approvata con la legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3, è inserito il seguente:
"5.1.4. Lavori socialmente utili.
Ai soggetti promotori di lavori socialmente utili, organizzati ai sensi della normativa vigente ed approvati dalla Giunta regionale nei limiti delle disponibilità di bilancio, viene erogata una somma di lire 800.000 mensili, da corrispondere ad ogni persona impegnata nel progetto che sia:
- disoccupata da più di 24 mesi;
- inserita nelle liste di mobilità senza percepire l'indennità di mobilità.".
6. Al primo comma del punto 5.2. del macro-obiettivo 5 della Proposta di piano di politica del lavoro per il triennio 1995-97, approvata con la legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3, dopo le parole "promuove la nascita di cooperative sociali" sono inserite le parole "e loro consorzi".
7. E' abrogato il punto 1. del primo comma del punto 5.2. del macro-obiettivo 5 della Proposta di piano di politica del lavoro per il triennio 1995-97, approvata con la legge regionale 6 febbraio 1995, n. 3.
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 14:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 15:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 16:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 17:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) Analogamente alla fine del comma 2 dell'articolo 18, dopo 22.500 e poi c'è parentesi, capitolo, va aggiunta la parola "milioni"; è una dimenticanza dell'ufficio.
Presidente Con quest'integrazione al comma 2, pongo in votazione l'articolo 18:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 19:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 20:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 21:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 22:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Dopo l'articolo 22 c'è l'emendamento del Presidente della Giunta, che inserisce un articolo 22 bis, e che diventerà 23; ne do lettura:
Emendamento Dopo l'articolo 22 è inserito il seguente articolo:
"Articolo 22 bis (Modificazione di alcune norme regionali di spesa)
1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 24 dicembre 1993, n. 90 "Concessione di contributi per la realizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale" è inserita la seguente lettera:
e) nella realizzazione di campagne di sensibilizzazione, giornate ecologiche ed altre iniziative finalizzate al raggiungimento degli scopi di cui al comma 1."
Lo pongo in votazione:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 23:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 24:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 25:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente All'articolo 26 c'è l'emendamento sostitutivo della Commissione e l'emendamento del Presidente della Giunta, di cui do lettura:
Emendamento Il comma 1 dell'articolo 26 è così modificato:
"1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 1.578.267.981.000 nel triennio 1997/1999, di cui lire 968.441.191.000 nell'anno 1997, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1997/1999, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa."
Pongo in votazione l'articolo 26 nel testo così modificato:
Articolo 26 (Disposizioni finanziarie)
1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, ammontanti a complessive lire 1.578.267.981.000 nel triennio 1997/1999, di cui lire 968.441.191.000 nell'anno 1997, la Regione fa fronte con le risorse evidenziate nel bilancio pluriennale 1997/1999, stato di previsione della parte Entrata, nel rispetto delle destinazioni indicative definite dallo stato di previsione pluriennale della parte Spesa.
2. Alla copertura dell'onere di lire 9.100 milioni a carico del bilancio 2000 derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui agli articoli 18, comma 5, e 25, comma 2 si provvede in sede di predisposizione del bilancio pluriennale 1998/2000.
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'articolo 27:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'allegato A:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione l'allegato B:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti e votanti: 34
Favorevoli: 27
Contrari: 7
Il Consiglio approva