Oggetto del Consiglio n. 2241 del 6 novembre 1996 - Verbale
OGGETTO N. 2241/X - APPROVAZIONE DEL "PROGRAMMA OPERATIVO PLURIFONDO INTERREG II ITALIA - CONFEDERAZIONE ELVETICA 1994/1999".
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 14 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
---
Si dà atto che, dalle ore 11,50, presiede il Vicepresidente Marco VIERIN.
---
Interviene il Consigliere COLLE'.
Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.
IL CONSIGLIO
a. vista la comunicazione della Commissione europea agli Stati membri 94/C 180/13, in data 1° luglio 1994, che avvia - ai sensi dell'art. 11 del regolamento (CEE) 4253/88 del Consiglio, modificato dal regolamento (CEE) 2082/93 del Consiglio - l'iniziativa INTERREG II in materia, fra l'altro, di cooperazione transfrontaliera, definendone gli obiettivi e le misure sovvenzionabili;
b. atteso che l'iniziativa di cui si tratta è rivolta, per le zone di frontiera esterna, essenzialmente al perseguimento delle seguenti finalità:
b.1. aiutare le zone medesime a superare gli specifici problemi derivanti dalla loro posizione di relativo isolamento nel contesto delle rispettive economie nazionali ed in quello dell'intera Unione europea;
b.2. aiutare le aree medesime ad adeguarsi al loro nuovo ruolo di zone di frontiera di un unico mercato integrato;
b.3. cogliere le nuove opportunità di cooperazione con paesi terzi;
c. rilevato che, in applicazione del titolo II della comunicazione richiamata alla precedente lettera a., sono interessate all'iniziativa comunitaria in argomento, tra le altre, le seguenti zone:
c.1. per l'Italia: l'intera regione Valle d'Aosta, le province di Vercelli e Novara della regione Piemonte, le province di Varese, Como e Sondrio della regione Lombardia e la Provincia autonoma di Bolzano;
c.2. per la Confederazione elvetica: i cantoni Vallese, Ticino e Grigioni;
d. dato atto che per l'utilizzazione dei contributi comunitari resi disponibili in applicazione della comunicazione di cui alla lettera a. le regioni e la provincia italiane interessate, con il coordinamento del Dipartimento per le politiche dell'Unione europea della Presidenza del Consiglio dei Ministri, hanno elaborato, nel secondo semestre del 1994, distinte proposte di sottoprogrammi a valenza territoriale - in coerenza con il precedente programma 1991/93 e in ragione delle sostanziali differenze geo-morfologiche, socio-economiche, istituzionali e di cooperazione sottese dalle diverse parti del segmento di frontiera italo-svizzero - poi notificati alla Commissione europea entro il 30 novembre 1994;
e. atteso che - in sede di negoziato tra Commissione europea, Stato, Regioni e Provincia italiani interessati - i sottoprogrammi regionali e provinciale sono stati sintetizzati ed inclusi, sotto forma di distinte azioni, in un unico programma interessante l'insieme della frontiera, articolato in assi prioritari e misure comuni, il cui testo è stato trasmesso al Dipartimento per le politiche comunitarie e alla Commissione europea nel maggio 1996;
f. rilevato che, nell'ambito del programma di cui in e., le azioni da realizzare in Valle d'Aosta consistono:
f.1. nel favorire la cooperazione tra le comunità di confine e tra i soggetti socioeconomici (misura 1.1);
f.2. nella gestione, salvaguardia e valorizzazione del patrimonio naturale e storicoculturale dell'area del Gran San Bernardo (misura 3.2);
g. preso atto che la spesa complessiva programmata, nel periodo di riferimento, per la parte interessante la Valle d'Aosta, ammonta a 4,098 milioni di Ecu (equivalenti, al tasso di cambio orientativo di 2.000 Lire per Ecu, a 8.196 milioni di Lire) così articolata, in milioni di Ecu, per fonti di finanziamento:
g.1. Unione europea (Fondo europeo di sviluppo regionale) 1,531
g.2. Stato italiano (l. 183/1987) 1,516
g.3. Regione Valle d'Aosta 0,520
g.4. Comuni (Saint-Rhémy en Bosses, Saint-Oyen, Etroubles) 0,130
g.5. Privati 0,401
h. vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia all'Unione europea e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari, che, all'art. 5, istituisce il "Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie", al fine di erogare alle amministrazioni pubbliche e agli operatori pubblici e privati interessati la quota di finanziamento, a carico del bilancio dello Stato, per l'attuazione dei programmi comunitari;
i. considerato che, nelle more della definizione del programma in argomento la Regione ha provveduto - all'art. 17, comma 1, lett. f) della l.r. 19 gennaio 1996, n. 1 (legge finanziaria per gli anni 1996/98) - a determinare, sulla base della originaria stesura del programma, in complessive lire 1.138 milioni le risorse a proprio carico per il finanziamento del programma medesimo, di cui lire 422 milioni per l'anno 1996, lire 416 milioni per l'anno 1998 e lire 300 milioni per l'anno 1999;
j. ritenuto necessario che il Consiglio regionale proceda - ai sensi dell'art. 1, lettera h), della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66 - all'approvazione:
j.1. del programma relativo all'insieme della frontiera, per le parti di competenza, allegato con il numero 1 alla presente deliberazione, essendo ormai prossima l'approvazione definitiva del medesimo da parte della Commissione europea;
j.2. del sottoprogramma relativo alla sola Valle d'Aosta, allegato con il numero 2 alla presente deliberazione, quale "Allegato tecnico" al programma di cui in j.1 per tutte le parti con esso compatibili;
k. dato atto che - ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 23 novembre 1994, n. 70 - è stato richiesto, con lettera in data 26 settembre 1996, il parere della Consulta regionale dell'economia e del lavoro (CREL) sulla presente deliberazione e che tale parere non è pervenuto nel termine prescritto;
l. visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio studi, programmi e progetti, ai sensi dell'art. 72 della l.r. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto dagli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
- visto il parere della I Commissione consiliare permanente;
- ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventitrè);
DELIBERA
1) di approvare, per quanto di competenza, il "Programma operativo INTERREG II Italia-Confederazione elvetica 1994/99" relativo all'insieme della frontiera nella versione - in via di approvazione da parte della Commissione europea - allegata con il numero 1 alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante;
2) di approvare, altresì, il sottoprogramma relativo alla sola Valle d'Aosta di cui all'allegato n. 2 alla presente deliberazione quale "Allegato tecnico" al programma di cui in 1. per tutte le parti con esso compatibili;
3) di dare mandato alla Presidenza della Giunta regionale di curare la conclusione del negoziato tra Commissione europea, Amministrazioni centrali dello Stato, Regioni e Provincia interessate, finalizzato a concertare il testo definitivo del programma di cui in 1., rinviando ad apposito provvedimento di Giunta l'approvazione della versione finale sempreché, con riferimento alle azioni relative alla Valle d'Aosta, le eventuali modifiche e/o integrazioni al documento allegato con il n. 1 mantengano sostanzialmente invariati il contenuto delle operazioni da finanziare e che la spesa complessiva e la sua articolazione per misure e per fonti di finanziamento non subisca variazioni superiori al 10% dell'importo complessivo espresso in Ecu;
4) di dare atto che agli ulteriori adempimenti per l'attuazione del programma in argomento si provvederà con successive deliberazioni di Giunta, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 7 dicembre 1979, n. 66;
5) di affidare al Servizio studi, programmi e progetti il coordinamento dell'attuazione del programma di cui si tratta nell'ambito della regione Valle d'Aosta;
6) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
_____