Oggetto del Consiglio n. 2206 del 23 ottobre 1996 - Verbale

OGGETTO N. 2206/X - APPROVAZIONE DEL "PIANO DECENNALE DI INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE DI AOSTA" AI SENSI DELL'ARTICOLO 2, COMMA 3, DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1992, N. 3

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 24 d) dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

Intervengono i Consiglieri MARGUERETTAZ, PARISI, BORRE, CHIARELLO, ALOISI, FLORIO, MARGUERETTAZ (2° intervento), FERRARIS e FLORIO (2° intervento).

Replica il Presidente della Giunta regionale Dino VIERIN.

Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri BORRE (voto favorevole), MARGUERETTAZ (astensione del Gruppo Popolari per la Valle d'Aosta), FERRARIS (voto favorevole del Gruppo di Gauche Valdôtaine-PDSSinistra Valdostana), PARISI (voto favorevole del Gruppo Riformisti Valdostani), CHIARELLO e Dino VIERIN (voto favorevole).

IL CONSIGLIO

a. vista la legge regionale 2 marzo 1992, n. 3, concernente "Interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale" che dispone l'erogazione di finanziamenti regionali al Comune di Aosta per la progettazione e realizzazione di interventi diretti a qualificare servizi e infrastrutture della città e, in particolare:

a.1. all'art. 1, individua gli obiettivi da perseguire e le tipologie degli interventi di riqualificazione;

a.2. all'art. 4, autorizza la Giunta regionale a contrarre, per l'erogazione dei finanziamenti, mutui passivi per l'importo complessivo di lire 150 miliardi nel periodo 1992-2001, di cui lire 15 miliardi annui nel triennio 1992/94;

a.3. all'art. 2, definisce i principi generali del processo pianificatorio delle azioni di riqualificazione, prevedendo che:

a.3.1. il Consiglio comunale di Aosta adotti il programma degli interventi e lo trasmetta alla Giunta regionale, affinché questa proceda all'armonizzazione delle proposte acquisite e adotti il programma medesimo, trasmettendolo al Consiglio regionale per l'approvazione definitiva ed il relativo finanziamento;

a.3.2. le modifiche e le integrazioni al programma o la presentazione di successivi programmi seguano le procedure di cui in a.3.1.;

b. vista la deliberazione del Consiglio comunale di Aosta n. 207 del 15 luglio 1992 - trasmessa alla Regione in data 10 settembre 1992 - con la quale è stato adottato, quale programma di interventi di riqualificazione ai sensi della l.r. 3/1992 per l'anno 1992, un elenco di tredici stanziamenti del valore cumulato di Lit. 15,4 miliardi, a valere su altrettanti capitoli di spesa, già iscritti nel bilancio comunale di previsione per il medesimo anno;

c. richiamata la deliberazione n. 12535 del 31 dicembre 1992 della Giunta regionale - ratificata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 4142/IX del 27 gennaio 1993 - con la quale, tra l'altro, a seguito della deliberazione di cui in b), si è ritenuto indispensabile - anche ai fini dell'armonizzazione di cui all'art. 2, comma 3 della citata l.r. 3/1992 - che il documento di piano in a.3.1. contenesse almeno i seguenti elementi essenziali, in considerazione delle finalità, della durata e della rilevanza finanziaria degli investimenti:

c.1. scenario socio-economico ed urbanistico di riferimento, obiettivi principali del processo di riqualificazione e strategia individuata per il perseguimento degli obiettivi medesimi;

c.2. progetti - intesi quali insiemi organici di interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi sopra menzionati - in cui si articola la strategia di cui in c.1., con indicazione delle tipologie di opere previste (studi, investimenti...) e della loro disaggregazione temporale nel decennio di applicazione della legge;

c.3. interventi facenti parte di ciascun progetto, con indicazione - riferita a programmi triennali "scorrevoli" per opportuna analogia con i bilanci regionale e comunale - dei principali connotati tecnici e di costo, della tempistica e delle modalità di attuazione, della compatibilità con gli strumenti urbanistici e con gli altri interventi previsti, dei risultati attesi;

d. dato atto che il Presidente della Giunta regionale ha invitato il Comune di Aosta ad elaborare e produrre alla Regione il piano contenente gli elementi di cui in c), con lettere in data 15 gennaio, 18 febbraio e 7 ottobre 1993;

e. vista la deliberazione del Consiglio comunale di Aosta n. 309, del 2 dicembre 1993, trasmessa alla Regione in data 10 dicembre 1993, con la quale, tra l'altro, sono stati approvati il documento "interventi per la riqualificazione di Aosta quale moderno capoluogo regionale (l.r. 3 del 2 marzo 1992)" - che delinea lo scenario urbanistico di riferimento alla programmazione e individua i progetti prioritari - nonché l'elenco degli interventi da finanziare, ai sensi della legge regionale in argomento, per il biennio 1992/93, i cui connotati principali sono stati successivamente definiti dal Comune con lettera prot. n. 4907, del 22 febbraio 1994;

f. richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 629/X del 20 aprile 1994, con la quale, nelle more della predisposizione da parte del Comune del piano di cui in a.3.1. e sulla base della deliberazione e delle successive precisazioni di cui in e), si approva l'elenco degli interventi da finanziare per il biennio 1992/93, e la concessione di un primo finanziamento regionale per lire 26,7 miliardi;

g. dato atto che:

g.1. la necessità di predisporre il piano è stata ribadita al Comune di Aosta dopo la deliberazione di cui in f), con lettera in data 7 giugno 1994 del Presidente della Giunta regionale;

g.2. il Comune ha inviato alla Regione in date 20 ottobre 1994, 5 dicembre 1994 e 8 giugno 1995 tre stesure del piano, nessuna delle quali, peraltro, giudicata dal competente Servizio regionale in possesso dei requisiti fissati dalla Giunta regionale;

g.3. a seguito della mancata approvazione del piano non è stato possibile approvare i finanziamenti e gli impegni di spesa relativi agli anni 1994 e 1995 e, conseguentemente, non si è reso necessario provvedere all'assunzione di mutui passivi nel medesimo periodo;

h. visto il documento "Piano decennale di interventi per la riqualificazione di Aosta", approvato dal Consiglio comunale di Aosta con deliberazione n. 168 del 30 luglio 1996 e trasmesso alla Regione con lettera prot. n. 18962 del 31 luglio 1996;

i. considerato che il piano decennale di cui in h):

i.1. possiede i requisiti richiesti con deliberazione 12535/92 della Giunta regionale in quanto:

i.1.1. tiene conto del documento di cui in e), per quanto concerne lo scenario urbanistico di riferimento (cfr. premessa e capitolo 1);

i.1.2. definisce lo scenario socio-economico (cfr. capitolo 1), gli obiettivi (cfr. capitolo 2) e la strategia (cfr. capitoli 3 e 4) di cui in c.1.;

i.1.3. individua e descrive, in coerenza con quanto stabilito, rispettivamente, in c.2. e c.3., i progetti (cfr. paragrafi 4.1, 4.2, 4.5 e capitolo 5) e gli interventi (cfr. capitolo 5);

i.1.4. articola la pianificazione - avendo presente anche quanto detto in g.3. - riferendola ai seguenti programmi operativi (cfr. paragrafi 4.2, 4.4.2 e 4.5) che rappresentano lo strumento di saldatura tra il piano medesimo e l'avvio di ciascun intervento:

programma 1992/93, approvato con la deliberazione richiamata in f);

programma triennale 1996/98;

programma triennale 1999/2001;

programma biennale 2002/2003;

i.2. prefigura modalità di applicazione (cfr. paragrafo 4.3.1) dei principi generali di cui in a.3. che tengono conto della ripartizione tra Consiglio e Giunta (ai sensi della l. 142/90, per i Comuni e della l.r. 66/1979, per la Regione) delle funzioni, rispettivamente, di programmazione e di attuazione, nonché della esaustività delle indicazioni fornite in ordine a ciascun intervento nel piano medesimo, prevedendo, di conseguenza, che:

i.2.1. Consigli regionale e comunale approvino il piano e le modifiche sostanziali al medesimo e ne verifichino l'attuazione attraverso l'esame di relazioni alla fine di ciascun programma pluriennale;

i.2.2. le Giunte regionale e comunale approvino i programmi pluriennali - in quanto strumenti attuativi delle scelte di piano - verificandone la regolare attuazione mediante l'esame di relazioni annuali;

i.3. prevede una sistematica attività di monitoraggio dell'attuazione degli interventi (cfr. paragrafi 4.3.2, 4.3.3, 4.4.3 e 4.6), finalizzata a garantire il rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione prefissati, affidandola ad apposito Comitato di sorveglianza composto da rappresentanti del Comune e della Regione;

i.4. definisce modalità e tempi per l'effettuazione degli impegni e l'erogazione dei finanziamenti, da parte della Regione e per la codifica contabile dei finanziamenti nel bilancio, l'adozione degli impegni e l'effettuazione dei pagamenti, da parte del Comune (cfr. paragrafo 4.4.3);

i.5. prescrive particolari regole di comportamento da osservare nei rapporti dell'Amministrazione comunale con progettisti e imprese (cfr. paragrafo 4.4.3), al fine di assicurare la coerenza della fase attuativa con le scelte di piano in ordine a caratteristiche e tempi di realizzazione degli interventi;

i.6. individua progetti del tutto coerenti con altri già definiti dalla stessa Amministrazione comunale e dall'Amministrazione regionale in programmi precedenti e, quindi, risponde ai requisiti di "armonizzazione" previsti dalla legge;

j. ritenuto, per quanto sopra esposto, che il piano decennale in argomento possa formare oggetto di approvazione definitiva da parte del Consiglio regionale;

k. dato atto che - ai sensi dell'articolo 5 della l.r. 23 novembre 1994, n. 70 - è stato richiesto, con lettera in data 12 agosto 1996, il parere della Consulta Regionale dell'Economia e del Lavoro (C.R.E.L.) sulla presente deliberazione e che tale parere non è pervenuto nel termine prescritto;

l. visto il parere favorevole di legittimità rilasciato, in assenza del Dirigente del Servizio Studi, programmi e progetti, dal Capo settore operativo Pianificazione e valutazione investimenti pubblici del Servizio di cui sopra, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lett.e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995 sulla presente deliberazione;

- visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

- con voti favorevoli: venticinque (presenti: trentadue; votanti: venticinque; astenuti: sette, i Consiglieri CHIARELLO, COLLE', LANIECE, LINTY, MARGUERETTAZ, TIBALDI e Marco VIERIN);

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge regionale 2 marzo 1992, n. 3, il "Piano decennale di interventi per la riqualificazione di Aosta" allegato alla presente deliberazione di cui forma parte integrante, che individua, in particolare:

1.1 gli obiettivi (al capitolo 2) e la strategia (ai capitoli 3 e 4) di riqualificazione;

1.2 gli assi prioritari (al paragrafo 4.1.1), i progetti (al paragrafo 4.1.2) e gli interventi (al capitolo 5) programmati, con relativi costi (al paragrafo 4.2), tempi (al paragrafo 4.5) e modalità (al paragrafo 4.4) di attuazione;

1.3 i seguenti programmi operativi pluriennali (al paragrafo 4.2) - da approvarsi dalla Giunta regionale, se non già approvati - quale strumento di saldatura tra la pianificazione decennale e l'attuazione dei singoli interventi:

1.3.1 programma 1992/93, approvato con deliberazione n. 629/X del 20 aprile 1994, del Consiglio regionale;

1.3.2 programma triennale 1996/98;

1.3.3 programma triennale 1999/2001;

1.3.4 programma biennale 2002/2003;

2) di approvare, per l'attuazione del piano di cui al punto 1), la spesa di lire 150.000 milioni - comprensiva della spesa approvata ed impegnata, per lire 11.700 milioni, con deliberazione della Giunta regionale n. 12535 del 31 dicembre 1992, ratificata con deliberazione del Consiglio regionale n. 4142/IX del 27 gennaio 1993 e, per lire 15.000 milioni, con deliberazione n. 629/X del 20 aprile 1994, del Consiglio regionale - suddivisa per asse prioritario, progetto e programma pluriennale secondo quanto indicato al paragrafo 4.2 (tavola 10 "piano finanziario decennale") del piano;

3) di rinviare l'adozione degli impegni di spesa per l'attuazione del piano al momento dell'approvazione dei seguenti programmi operativi pluriennali - da predisporsi, da parte del Comune di Aosta, in coerenza con il piano di cui in 1) - stabilendo che all'adozione degli impegni e all'approvazione dei programmi provveda la Giunta regionale:

3.1 programma triennale 1996/98;

3.2 programma triennale 1999/2001;

3.3 programma biennale 2002/2003;

4) di affidare il monitoraggio sull'attuazione del piano ad apposito Comitato di sorveglianza nominato e presieduto dal Sindaco di Aosta o suo delegato e composto di due tecnici scelti dal Sindaco e due dirigenti regionali designati dal Presidente della Giunta regionale, prevedendo che le attività di sorveglianza e valutazione siano condotte con le modalità definite ai paragrafi 4.3 e 4.6 del piano;

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma 1, lett. b), del decreto leg.vo 22 aprile 1994, n. 320;

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