Oggetto del Consiglio n. 2171 del 2 ottobre 1996 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 2 OTTOBRE 1996
OGGETTO N. 2171/X Subconcessione, per la durata di anni trenta, alla comunità montana Grand Combin di derivazione d'acqua dalla sorgente Montagnayes, in comune di Bionaz, ad uso potabile.
Deliberazione Il Consiglio
Premesso che con domanda in data 14 settembre 1993 la Comunità montana Grand Combin ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dalla sorgente di Montagnayes, in Comune di Bionaz, moduli massimi 1,00 di acqua ad uso potabile;
Precisato che la domanda, corredata dal relativo progetto a firma ing. Claudio Cretier, prevede la captazione della sorgente tramite un manufatto in cemento armato, composto da vasca di carico, camera di manovra e condotta di adduzione;
Tenuto presente che:
- l'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma, con nota prot. n. 2527 in data 7 luglio 1995, ha dichiarato di non avere osservazioni e rilievi da esprimere in merito;
- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota prot. n. 9661 in data 10 luglio 1995, ha rilasciato il proprio nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;
- l'avviso di presentazione della domanda 14 settembre 1993 della Comunità montana Grand Combin è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta n. 22 in data 09 agosto 1995 e riprodotto nel n. 219 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 19 settembre 1995, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;
- con Ordinanza dell'Assessore regionale ai Lavori Pubblici n. 186 in data 30 ottobre 1995 è stato disposto il deposito della domanda e relativo progetto presso l'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei Lavori Pubblici della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 8 novembre 1995 a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;
- copia dell'ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del Comune di Bionaz e copia della medesima è stata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, Direzione Generale delle acque ed impianti elettrici, al Magistrato per il Po di Parma, all'Autorità di Bacino del Fiume Po di Parma; alla Sezione Idrografica per il Po di Torino; al Consorzio per la Tutela, l'incremento e l'esercizio della Pesca in Valle d'Aosta; all'Associazione d'Irrigazione Est-Sesia di Novara; all'Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest-Sesia di Vercelli, all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e risorse naturali, Servizio S.I.D.S.; all'Assessorato dell'Ambiente, Servizio Tutela dell'ambiente; all'Assessorato del Turismo, Ufficio Sovrintendenza; alla prima direzione del Genio Militare di Torino, all'ENEL Compartimento di Torino; al Comune di Bionaz;
- la pubblicazione presso il Comune di Bionaz, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è avvenuta regolarmente e non ha dato luogo alla presentazione di alcun esposto od osservazione in merito;
Precisato altresì che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'Ordinanza, è regolarmente avvenuta il 13 dicembre 1995 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il sig. Giors Ennio rappresentante dell'ENEL, il sig. Favre Elviro, Presidente della Comunità montana Grand-Combin assistito dal progettista Ing. Claudio Cretier, il geom. Gaia Pierpaolo e il maresciallo Girri Sandro dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali. Durante la riunione non sono state presentate opposizioni ne esposti. Nella stessa il sig. Giors Ennio ha fatto rilevare che L'ENEL non ha alcuna osservazione da formulare dal punto di vista idraulico essendo l'opera prevista compatibile con i manufatti esistenti di proprietà ENEL ed ha chiesto che la subconcessione venga subordinata alle condizioni stabilite nella convenzione stipulata tra l'ENEL e la Comunità montana Grand-Combin;
I rappresentanti dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali hanno fatto rilevare che le opere sotto il profilo idraulico sono ammissibili e che comunque la realizzazione delle stesse è subordinata all'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia;
In merito all'istanza formulata dal sig. Giors Ennio, per conto dell'ENEL, apposita clausola è stata inserita nell'articolo 6 del disciplinare di subconcessione; per quanto riguarda le osservazioni dell'Assessorato dell'Agricoltura Forestazione e Risorse Naturali non si ritiene di inserire apposita clausola nel disciplinare di subconcessione in quanto relative all'applicazione di norme previste per il rilascio di una qualsiasi subconcessione;
I convenuti hanno rinunciato al sopralluogo alle località interessate dalla derivazione in quanto a tutti conosciute e corrispondenti, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto;
Considerato inoltre che:
- la captazione della sorgente, ubicata a 1965 m.s.m., avviene esattamente in corrispondenza della scaturigine delle acque tramite il convogliamento delle stesse in un manufatto in cemento armato composto da vasca di carico e da camera di manovra;
- per evitare che nei periodi di morbida la sorgente venga interessata da acque di superficie, a monte dell'opera di captazione, in adiacenza alla derivazione dell'ENEL in sponda sinistra, verrà costruito un solettone in C.A. appoggiandolo all'esistente muro d'ala;
- dalla vasca di carico parte la condotta di adduzione in acciaio con rivestimento esterno bituminoso del diametro nominale di 250 millimetri che porta l'acqua dapprima ad una vasca di interruzione sita in loc. Bachard ed in seguito ad una cabina di riunione in pressione in loc. Ferrère;
Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:
1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;
2) la quantità d'acqua da derivare in misura di moduli max. 1,00 si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;
3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;
4) dalla relazione del progettista si evidenzia l'ininfluenza della sorgente sul bacino interessato. Si ritiene che il quantitativo di 100 l/s non sia di pregiudizio al minimo deflusso vitale del torrente Montagnayes, del quale la sorgente è tributaria;
5) per l'uso della derivazione non è temibile alcun inquinamento delle acque, per cui non occorrono particolari cautele al riguardo.
Visto infine che, il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 4103 in data 08 marzo 1996 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare;
Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con Legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;
Vista la Legge regionale n. 4 dell'8 novembre 1956;
Vista la Legge 5 gennaio 1994 n. 36;
Visto il parere favorevole rilasciato dal titolare delle funzioni di responsabile del Servizio Assetto e Tutela del Territorio nell'ambito dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi dell'articolo 72 della legge regionale 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto degli articoli 13 comma 1 lettera e) e 59 comma 2 della Legge regionale 45/1995, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;
Delibera
1 ) di subconcedere, per la durata di anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla comunità montana Grand Combin, con sede in Gignod, giusta la domanda presentata in data 14 settembre 1993, di derivare dalla sorgente di Montagnayes ubicata a 1965 m.s.m., in comune di Bionaz, moduli max. 1,00 (litri al minuto secondo cento) di acqua ad uso potabile;
2) di approvare l'allegato schema al disciplinare di subconcessione;
3) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Comunità montana Grand Combin;
4) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:
a) lire 1.275.000 (unmilioneduecentosettantacinquemila), pari a mezza annualità del canone presunto a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U.11.12.1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;
b) lire 63.750 (sessantatremilasettecentocinquanta) pari ad un quarantesimo del canone presunto per gli scopi di cui all'articolo 7 del T.U.11.12.1933 n. 1775 somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della regione per il corrente esercizio finanziario (Canoni per concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);
c) lire 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera, somma da introitare al capitolo 13500 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (gestione fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);
5) di stabilire, come specificato nell'articolo 10 del disciplinare di subconcessione, che, trattandosi di derivazione d'acqua per usi potabili e di igiene, nessun canone è dovuto a termini dell'articolo 9 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma della Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948;
6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e di darne esecuzione.
Allegati
(... omissis...)
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Borre.
Borre (UV) Sono estremamente contento di questa subconcessione, perché come ex amministratore del comune di Aosta ho conosciuto i problemi derivanti dalla mancanza d'acqua.
Vorrei solo chiedere all'Assessore o al Presidente della Giunta che si facciano anche carico verso la comunità montana di una possibile migliore distribuzione di quest'acqua che andiamo a concedere alla comunità. Il comune di Aosta e il comune di Saint-Christophe fanno parte della comunità per quanto riguarda l'uso dell'acqua solo per quanto è il troppo pieno; mi sembra che non sia più possibile un accordo del genere, ma che debbano esserci delle quantità prefissate sia per il comune di Aosta che per il comune di Saint-Christophe.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) In commissione mi sono astenuto, vorrei solo spiegare il motivo e spiegare perché mi asterrò su tutte le concessioni di prese d'acqua da adesso in avanti, mentre voterò contro sistematicamente a tutte le prese d'acqua per impianti elettrici in mancanza di un piano regionale delle acque, che continua a mancare. Voglio ricordare di nuovo che un Consigliere regionale dell'Union Valdôtaine nell'89 aveva detto che in mancanza del piano regionale delle acque non si sarebbe dovuta dare nessuna concessione: io lo ribadisco, sono di un altro partito, ma mi fa piacere che questo concetto sia già stato espresso nell'89.
Voglio dire a Borre che se ci fosse stato questo piano regionale, probabilmente sarebbe stato razionalizzato questo acquedotto, perché si conoscevano le necessità del comune di Aosta, si sarebbero valutate meglio le varie necessità; ma il piano manca ancora.
Presidente Si può passare alla votazione:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: (Chiarello)
Il Consiglio approva