Oggetto del Consiglio n. 2131 del 25 settembre 1996 - Verbale

OGGETTO N. 2131/X - DETERMINAZIONE DEL PREMIO ANNUO DA CORRISPONDERE AI CONDUTTORI DI AZIENDE AGRO-SILVO-PASTORALI PER L'ANNO 1996, IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 1984, N. 30.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 30 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Richiamato il punto 1 dell'art. 15 della l.r. 6 luglio 1984, n. 30, che assegna al Consiglio regionale il compito di fissare annualmente, con proprio provvedimento, il premio unitario annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agrosilvo-pastorali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 1421/X, in data 28 giugno 1995, concernente la determinazione del premio annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali anno 1995;

Atteso che l'importo unitario dell'indennitą compensativa annua prevista dal reg. CEE 2328/91 č aumentato, nell'anno 1996, del 4,27% rispetto all'importo in vigore per il 1995 per effetto delle variazioni del tasso dell'Ecu contabile che, con decorrenza 1° gennaio 1996, č passato da lire 1997,45 a lire 2082,71 (Comunicazione della Commissione del 29.12.1995, G.U.C.E. C 350 del 30.12.1995);

Ritenuto pertanto opportuno rideterminare il premio annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali, tenendo conto della variazione sopracitata;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Assistenza Tecnica-Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della l.r. n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della l.r. n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;

Ad unanimitą di voti favorevoli (presenti e votanti: ventotto);

DELIBERA

1) di stabilire l'importo del premio annuo da corrispondere per l'annata agraria 1996 ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali ai sensi dell'art. 15 della l.r. 6 luglio 1984, n. 30, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Tipo di coltura Importo premio annuo per ettaro - anno 1996

prato stabile, prato artificiale, lire 237.800 arborato pascolo per gli agricoltori lire 11.100 che mantengono bovini, equini, ovicaprini

vigneto e frutteto specializzato lire 237.800 seminativo semplice e arborato e altre lire 98.900

colture diverse da quelle sopra indicate

2) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate dall'art. 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.

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