Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 2131 del 25 settembre 1996 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 26 SETTEMBRE 1996

OGGETTO N. 2131/X Determinazione del premio annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali per l'anno 1996, in applicazione dell'articolo 15 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30.

Deliberazione Il Consiglio

Richiamato il punto 1 dell'articolo 15 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, che assegna al Consiglio regionale il compito di fissare annualmente, con proprio provvedimento, il premio unitario annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 1421/X, in data 28 giugno 1995, concernente la determinazione del premio annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali anno 1995;

Atteso che l'importo unitario dell'indennitą compensativa annua prevista dal reg. CEE 2328/91 č aumentato, nell'anno 1996, del 4,27 percento rispetto all'importo in vigore per il 1995 per effetto delle variazioni del tasso dell'ECU contabile che, con decorrenza 1° gennaio 1996, č passato da lire 1997,45 a lire 2082,71 (Comunicazione della Commissione del 29 dicembre 1995, G.U.C.E. C 350 del 30 dicembre 1995);

Ritenuto pertanto opportuno rideterminare il premio annuo da corrispondere ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali, tenendo conto della variazione sopracitata;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Assistenza Tecnica-Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;

Delibera

1) di stabilire l'importo del premio annuo da corrispondere per l'annata agraria 1996 ai conduttori di aziende agro-silvo-pastorali ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 30, secondo quanto riportato nella tabella seguente:

Tipo di coltura Importo premio annuo per ettaro - anno 1996

prato stabile, prato artificiale, lire 237.800

arborato pascolo per gli agricoltori lire 11.100

che mantengono bovini, equini, ovicaprini vigneto e frutteto specializzato lire 237.800

seminativo semplice e arborato e altre lire 98.900 colture diverse da quelle sopra indicate

2) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate dall'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

Presidente É aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola?

Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Pongo in votazione la delibera in oggetto:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Il Consiglio approva all'unanimitą