Oggetto del Consiglio n. 2129 del 25 settembre 1996 - Verbale

OGGETTO N. 2129/X - PROCEDIMENTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA FUTURA GESTIONE DELLA CASA DA GIOCO DI SAINTVINCENT. PRESA D'ATTO DELLA VALUTAZIONE EFFETTUATA DALLA COMMISSIONE RELATIVAMENTE AI REQUISITI 5 E 7 DELLA SOCIETA' FINOPER S.P.A.. ESITO INFRUTTUOSO DI GARA. DETERMINAZIONI PER UNA NUOVA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA.

Il Presidente STEVENIN, in relazione al dibattito avvenuto, invita il Consiglio a procedere all'esame della proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 29 b) dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Replica il Presidente della Giunta regionale, Dino VIERIN.

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Si dà atto che, dalle ore 16,55 alle ore 17,20, presiede il Vicepresidente ALOISI.

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Prendono la parola, per dichiarazione di voto, i Consiglieri CHIARELLO (astensione del gruppo Rifondazione Comunista) e MARGUERETTAZ.

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Si dà atto che, dalle ore 17,20, riassume la Presidenza il Presidente STEVENIN.

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Prendono la parola, per dichiarazione di voto i Consiglieri VOYAT, DUJANY (voto favorevole), FERRARIS (voto favorevole), LANIVI (voto favorevole del gruppo Pour la Vallée d'Aoste), TIBALDI (voto contrario), PARISI (voto favorevole del gruppo Riformisti Valdostani).

Prendono la parola, per fatto personale, i Consiglieri CHIARELLO e BICH.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Presidente della Giunta regionale, Dino VIERIN (voto favorevole).

Prende la parola, per mozione d'ordine, il Consigliere TIBALDI, che, a nome dei sette Consiglieri della minoranza, chiede la votazione nominale.

IL CONSIGLIO

Vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 74/X, in data 26 luglio 1993, con la quale si ribadiva la validità ed efficacia della deliberazione del Consiglio regionale n. 2265/IX del 7 giugno 1991 e si stabiliva di riprendere il procedimento per il rinnovo della concessione del Casinò di Saint-Vincent dal momento precedente alla preselezione, invitando le società SITAV S.p.A., S.V.I.T. S.p.A., WORLD LEISURE MINGT L.T.D., IN.PRO.VAL. S.p.A. - Iniziative Promozionali Valle d'Aosta, GIMA S.p.A. e FINOPER S.p.A., a presentare una documentazione integrativa a precisazione dei requisiti di idoneità soggettiva già indicati nell'avviso approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 2265/IX del 7 giugno 1991 ed approvando, a tal fine, la lettera da inviare alle Società sopraelencate;

Richiamata, altresì, la deliberazione del Consiglio regionale n. 75/X, in data 26 luglio 1993, con la quale si nominava la Commissione per la valutazione dei documenti e per la formulazione della proposta di preselezione per l'affidamento della futura gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent;

Richiamata la deliberazione del Consiglio regionale n. 247/X, in data 4 novembre 1993, con la quale si prendeva atto delle risultanze della valutazione effettuata dall'apposita Commissione e si stabiliva, sulla base delle risultanze di detta Commissione, che la Società SITAV S.p.A. poteva essere ammessa alla trattativa prevista per l'eventuale affidamento della gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent e si delegava la Giunta ad avviare la trattativa privata con la Società in questione per il rinnovo della concessione;

Atteso che con ricorso proposto al T.A.R. della Valle d'Aosta la Società FINOPER chiedeva l'annullamento della deliberazione del Consiglio regionale n. 247/X del 4 novembre 1993 e di ogni atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresa la relazione della Commissione in data 30 settembre 1993 con la quale la Società FINOPER S.p.A. veniva esclusa dalla procedura per l'affidamento della concessione di gestione del Casinò di Saint-Vincent;

Vista la sentenza n. 65/94, in data 20 maggio 1994, con la quale il T.A.R. Valle d'Aosta accoglieva il ricorso proposto dalla FINOPER e conseguentemente annullava la deliberazione del Consiglio regionale n. 247/X ivi compresa la relazione della Commissione;

Atteso, inoltre, che la Società SITAV S.p.A. proponeva appello al Consiglio di Stato per la riforma della sentenza del T.A.R. Valle d'Aosta 20 maggio 1994, n. 65;

Dato atto che il Consiglio di Stato con decisione n. 817/95, in data 16 ottobre 1995, rigettava l'appello proposto dalla Società SITAV e conseguentemente confermava la sentenza del T.A.R. Valle d'Aosta n. 65/94 che annullava la deliberazione del Consiglio regionale n. 247/X;

Constatato che, in ottemperanza alla decisione n. 817/95 del Consiglio di Stato, il Consiglio regionale con provvedimento n. 1658/X, in data 23 novembre 1995, deliberava:

1) di dare atto che esclusivamente le Società FINOPER S.p.A. e SITAV S.p.A. hanno presentato, alla data del 10 settembre 1993, la documentazione integrativa a precisazione dei requisiti di idoneità di cui al punto 4) del dispositivo della deliberazione del Consiglio regionale n. 74/X del 26 luglio 1993;

2) di riprendere il procedimento per il rinnovo della concessione del Casinò di SaintVincent dal momento antecedente alla deliberazione del Consiglio regionale n. 247/X del 4 novembre 1993, annullata dal Giudice amministrativo di I° grado ed il cui annullamento è stato confermato dal Consiglio di Stato e cioè dalla convocazione della Commissione di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n. 75/X in data 26 luglio 1993;

3) di invitare le Società FINOPER S.p.A. e SITAV S.p.A. a confermare l'esistenza dei requisiti previsti alla data del 15 luglio 1991, confermati alla data del 30 luglio 1993, ed a dimostrarne il permanere, alla data del 31 ottobre 1995;

Ricordato altresì, che con successivo provvedimento n. 1659/X, in data 23 novembre 1995, il Consiglio regionale provvedeva, a seguito della presa d'atto delle dimissioni presentate dai componenti della Commissione, nominata con deliberazione del Consiglio regionale n. 75/X, in data 26 luglio 1993, a nominare altra Commissione per la valutazione dei documenti già presentati dalle Società FINOPER S.p.A. e SITAV S.p.A., riferiti alla data del 15 febbraio 1991 e confermati alla data del 30 luglio 1993, nonché per l'esame della documentazione da presentare dalle Società stesse per confermare l'esistenza e dimostrare il permanere dei requisiti alla data del 31 ottobre 1995;

Atteso che, con ricorso proposto al T.A.R. della Valle d'Aosta, la Società FINOPER S.p.A. chiedeva l'annullamento delle deliberazioni del Consiglio regionale n. 1658/X e n. 1659/X del 23 novembre 1995;

Dato atto che con sentenza n. 85/96 in data 20 marzo 1996, il T.A.R. della Valle d'Aosta accoglieva il ricorso della Società FINOPER e, per l'effetto, annullava le deliberazioni del Consiglio regionale n. 1658/X e n. 1659/X del 23 novembre 1995, statuendo che:

a) l'effetto del giudicato copre l'esclusione dalla procedura della Società SITAV;

b) la Commissione non può essere rinnovata senza opportuna, congrua ed espressa motivazione;

c) la procedura di preselezione deve essere, quindi, ripresa nei confronti della sola Società FINOPER dal momento della convocazione della Commissione di cui alla delibera 26.07.1993 n. 75/X e deve essere proseguita con la valutazione da parte della Commissione stessa dell'esistenza o meno dei requisiti 5 (patrimonio o garanzia equipollenti di almeno quaranta miliardi a garanzia del livello di introiti attuale) e 7 (disponibilità di infrastrutture accessorie alla Casa da Gioco o di acquisti sufficienti a rilevarle o costruirle) in capo a detta Società;

Atteso che la Commissione per la valutazione dei documenti, nominata con deliberazione del Consiglio regionale n. 75/X del 26 luglio 1993 e con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 1190 del 20 settembre 1993, dopo aver sospeso le proprie dimissioni precedentemente rassegnate, ha espresso e rinnovato - in considerazione delle motivazioni contenute nella sentenza del T.A.R. per la Valle d'Aosta n. 85/95 - la propria disponibilità a riesaminare i punti 5) e 7);

Ricordato che la predetta Commissione, in data 6 giugno 1996, ha ritenuto opportuno, in conformità ai contenuti della sentenza, di richiedere alcuni chiarimenti sulla documentazione già prodotta a suo tempo dalla Società FINOPER e, precisamente:

a) bilancio della COIMAR S.p.A. al 30.06.1991 e al 30.06.1992 o, in caso di predisposizione dello stesso riferito a fine anno, alle date del 30 dicembre 1991 o del 30 dicembre 1992;

b) documentazione relativa alle procedure e modalità per l'assegnazione e l'erogazione del contributo in conto capitale di Lire 167,8 miliardi da parte del Ministero della Marina mercantile;

Considerato che in data 16 luglio 1996 la Commissione di cui trattasi ha redatto il rapporto conclusivo sull'esistenza dei requisiti 5) e 7) da cui risulta difettare in capo alla FINOPER alla data del 15 luglio 1991 il requisito n. 5 ed essere perlomeno dubbia la titolarità del requisito n. 7;

Visti i pareri favorevoli di legittimità rilasciati dal Capo di Gabinetto e dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 lett. e) - e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Visto il parere della IV Commissione consiliare permanente;

Proceduto a votazione per appello nominale, a cura del Consigliere segretario PERRON, con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: trentacinque;

- Consiglieri votanti: trentaquattro;

- Astenuto: uno, il Consigliere CHIARELLO;

- Favorevoli: ventotto;

- Contrari: sei;

I Consiglieri si sono così espressi:

- AGNESOD Gino Giovanni OUI - MARGUERETTAZ Rudi NO - ALOISI Giovanni SI - MOSTACCHI Benito OUI - BAVASTRO Marco SI - PARISI Domenico SI

- BICH Edoardo SI - PERRIN Carlo OUI - BIONAZ Augusto SI - PERRIN Giuseppe Cesare OUI - BORRE Fedele SI - PERRON Ego OUI - CHENUIL Giorgio SI - PICCOLO Guglielmo SI - CHIARELLO Vittorino AST - RICCARAND Elio SI - COLLE' Ivo NO - RINI Emilio OUI - DUJANY Adolfo OUI - SQUARZINO Secondina SI - FERRARIS Piero SI - STEVENIN Francesco OUI - FLORIO Vanni SI - TIBALDI Enrico NO - LANIECE André NO - VALLET Franco OUI - LANIVI Ilario SI - VICQUERY Roberto OUI - LAVOYER Claudio SI - VIERIN Dino OUI - LINTY Paolo NO - VIERIN Marco NO - LOUVIN Roberto OUI - VOYAT Ugo OUI - MAFRICA Demetrio SI

DELIBERA

1) di prendere atto delle risultanze del supplemento al rapporto conclusivo della Commissione per la valutazione dei requisiti 5 e 7 del bando di gara in capo alla FINOPER alla data del 15 luglio 1991 sulla base dei documenti prodotti dalla Società FINOPER, recependo le conclusioni del rapporto stesso, allegato quale parte integrante del presente atto, in forza delle quali risulta difettare in capo alla FINOPER il requisito n. 5 e risulta perlomeno dubbia la titolarità del n. 7;

2) di stabilire che, sulla base delle risultanze dei giudicati amministrativi citati in premessa e del supplemento al rapporto conclusivo della Commissione, nessun concorrente è in possesso di tutti i requisiti di idoneità richiesti, nessun concorrente, quindi, può essere ammesso alla trattativa prevista, per l'eventuale affidamento della gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent, e che, pertanto, la gara ha avuto esito infruttuoso;

3) di stabilire, fin d'ora, che per l'affidamento della futura gestione della Casa da Gioco di Saint-Vincent - da effettuarsi con l'individuazione di un concessionario privato - si darà luogo sulla base della normativa vigente ad una nuova gara ad evidenza pubblica;

4) di rinviare ad un successivo provvedimento deliberativo l'indizione della gara di cui al punto precedente;

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lett. f), del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320.

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