Oggetto del Consiglio n. 2094 del 24 luglio 1996 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 25 LUGLIO 1996
OGGETTO N. 2094/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria)".
Articolo 1 (Modificazioni all'articolo 5)
1. La lett. g) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 27 agosto 1994, n. 64 (Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria) è sostituita dalla seguente:
"g) i criteri per la distribuzione dei cacciatori nei comprensori alpini di caccia, nonché quelli per l'ammissione dei cacciatori non residenti nella regione;".
2. La lett. h) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 64/1994 è sostituita dalla seguente:
"h) i criteri per l'istituzione dei comprensori alpini di caccia e per il loro funzionamento;".
3. La lett. i) del comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 64/1994 è sostituita dalla seguente:
"i) i criteri per l'introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento e reintroduzione."
Articolo 2 (Modificazioni all'articolo 8)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 64/1994 è inserito il seguente:
"1 bis. Le attività di cui al comma 1 non possono essere svolte nelle aree interessate dai censimenti estivi dell'avifauna alpina indicate dalla struttura regionale competente in materia di fauna selvatica."
2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"2. La Giunta regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'articolo 5, istituisce le aree in cui sono permessi durante l'anno l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia."
3. Il comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"3. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui al comma 2 viene trasmessa ai comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti."
4. Il comma 6 dell'articolo 8 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"6. Le aree di cui al comma 2 sono istituite per una durata di cinque anni ed alla scadenza può procedersi al loro rinnovo."
Articolo 3 (Modificazioni all'articolo 11)
1. L'articolo 11 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"Articolo 11
(Comprensori alpini di caccia)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Valle d'Aosta, con esclusione delle zone previste all'articolo 7, è provvisoriamente costituito in un unico comprensorio alpino di caccia.
2. La Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale, istituisce i comprensori alpini di caccia nei quali si dà luogo ad una pianificazione faunistico-venatoria più rispondente a particolari esigenze di riequilibrio del rapporto territorio - pressione venatoria - popolazione faunistica secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lett. h)."
Articolo 4 (Modificazioni all'articolo 14)
1. Il comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"2. La Consulta faunistica regionale è così composta:
a) l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o un consigliere regionale suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il dirigente della struttura regionale competente in materia di fauna selvatica, o suo sostituto;
c) il dirigente della struttura regionale competente in materia di servizi agrari, o suo sostituto;
d) il dirigente della struttura regionale competente in materia di tutela dell'ambiente, o suo sostituto;
e) il responsabile del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale, o suo sostituto;
f) un esperto in gestione faunistica, designato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, o suo sostituto;
g) un rappresentante designato dall'Ordine regionale dei laureati in scienze agrarie e forestali della Valle d'Aosta, o suo sostituto;
h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale scelti fra i coltivatori diretti, o loro sostituti;
i) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'Ambiente e norme in materia di danno ambientale) maggiormente rappresentative a livello regionale, o loro sostituti;
l) tre rappresentanti designati dalle sezioni regionali delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992 e maggiormente rappresentative a livello regionale in ragione di un rappresentante per associazione, o loro sostituti;
m) il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'articolo 15, o suo sostituto;
n) un rappresentante designato dall'Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta, o suo sostituto;
o) un rappresentante designato dalle Comunità montane, o suo sostituto.
Articolo 5 (Modificazioni all'articolo 15)
1. dopo il comma 5 dell'articolo 15 della legge regionale 64/1994 è inserito il seguente:
"5 bis. Al presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, oltre a quanto stabilito dal comma 5, può essere corrisposta un'indennità di funzione, stabilita dal Comitato, di importo non superiore al venti per cento dell'indennità mensile dei consiglieri regionali."
2. Il comma 6 dell'articolo 15 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"6. I compiti del Comitato regionale per la gestione venatoria sono:
a) provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori, mediante il rilascio del tesserino regionale di cui all'articolo 33;
b) regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori di cui all'articolo 17 e le procedure per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie;
c) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi e dei beni già intestati al Comitato regionale per la caccia, previsto dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta);
d) formulare un parere in merito all'accesso e all'eventuale destinazione dei cacciatori non residenti nel territorio regionale sulla base degli indici di densità e dei criteri di cui all'articolo 5;
e) individuare i cacciatori da destinare nei comprensori alpini di caccia sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lett. e) e g);
f) assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi ed organizzati dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;
g) svolgere altre funzioni ed incarichi eventualmente affidatigli dalla Regione in materia faunistico-venatoria."
3. Il comma 7 dell'articolo 15 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante il settanta per cento dei proventi di cui all'articolo 39, comma 6, lett. b)."
Articolo 6 (Modificazioni all'articolo 18)
1. Il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"5. Al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di limitare possibili cause di disturbo alla fauna selvatica, i bovini, ovini e caprini sull'intero territorio regionale devono essere sorvegliati, seppur saltuariamente. É fatto divieto di lasciare vagare liberamente qualsiasi esemplare di cane al di fuori delle zone e nei periodi indicati dall'articolo 8."
2. Dopo il comma 5 dell'articolo 18 della legge regionale 64/1994 è inserito il seguente:
"5 bis. Qualora, per la mancata sorveglianza, si renda necessario il recupero degli animali di cui al comma 5 da parte delle strutture della pubblica amministrazione, la stessa decide in merito alla destinazione dei capi recuperati."
3. Dopo il comma 6 dell'articolo 18 della legge regionale 64/1994 è inserito il seguente:
"6 bis. Ogni qualvolta l'omessa custodia di un animale di affezione provochi da parte dello stesso il ferimento o la morte di un esemplare di fauna selvatica, oltre alle sanzioni previste dalla normativa vigente, si applica al proprietario la sanzione amministrativa di cui all'articolo 46, comma 4 bis."
Articolo 7 (Modificazioni all'articolo 33)
1. Il comma 2 dell'articolo 33 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"2. Il rilascio del tesserino è subordinato:
a) al possesso della valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità;
b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'articolo 39;
c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 38;
d) all'aver optato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 157/1992, per la forma di caccia vagante in zona Alpi;
e) all'aver compiuto il diciottesimo anno di età."
2. Il comma 4 dell'articolo 33 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"4. Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale per la gestione venatoria, entro quindici giorni dal termine della stagione venatoria."
Articolo 8 (Modificazioni all'articolo 34)
1. Il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria nelle sessioni previste nell'anno di compimento del diciottesimo anno di età."
Articolo 9 (Modificazioni all'articolo 35)
1. Il comma 4 dell'articolo 35 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"4. Le funzioni di segretario rogante sono svolte da personale del Comitato regionale per la gestione venatoria."
Articolo 10 (Modificazioni all'articolo 42)
1. Il comma 2 dell'articolo 42 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed alle guardie giurate, comunali, forestali, campestri e private."
2. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"3. L'attività delle guardie venatorie volontarie è coordinata dalla Regione, tramite l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed è disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'Assessorato stesso in collaborazione con il Comitato regionale per la gestione venatoria, da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
Articolo 11 (Modificazioni all'articolo 44)
1. Il comma 3 dell'articolo 44 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"3. La commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma 1 è quella di cui all'articolo 35, integrata da un membro effettivo ed uno supplente per ciascuna delle tipologie di associazioni di cui all'articolo 14, comma 2, lett. h), i), e l)."
Articolo 12 (Modificazioni all'articolo 46)
1. Il comma 2 dell'articolo 46 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa da lire 100.000 a lire 600.000."
2. Il comma 4 dell'articolo 46 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"4. Per le violazioni previste dall'articolo 45 e dal comma 1 del presente articolo si applica il ritiro e la sospensione del tesserino venatorio, non configurabile come pena accessoria ai sensi degli articolo 19 e 20 del codice penale, con le seguenti modalità:
a) due anni per le violazioni previste dall'articolo 30 della legge 157/1992;
b) un anno per le violazioni di cui all'articolo 31, comma 1, lett. a), b), c), e), f), g), h), i), l) della legge 157/1992 e per le violazioni del comma 1, lett. a), c), e), f), h), i), l), m), o), p) del presente articolo."
3. Dopo il comma 4 della legge regionale 64/1994 è inserito il seguente:
"4 bis. Per ogni capo di selvaggina abbattuto o catturato abusivamente, il responsabile, oltre alle sanzioni previste dalla legislazione vigente in materia, è soggetto ad una ulteriore sanzione amministrativa il cui importo è di seguito riportato:
a) da lire 2.500.000 a lire 15.000.000 per gatto selvatico, lince, lontra, lupo, orso, gipeto, martora;
b) da lire 1.250.000 a lire 7.500.000 per stambecco, marmotta, rapaci diurni, rapaci notturni, lepre variabile, coturnice, pernice bianca, fagiano di monte;
c) da lire 500.000 a lire 3.000.000 per camoscio, capriolo, cervo;
d) da lire 250.000 a lire 1.500.000 per lepre europea, coniglio selvatico;
e) da lire 1.250.000 a lire 7.500.000 per tutte le restanti specie non cacciabili protette da convenzioni e direttive internazionali e da leggi nazionali;
f) da lire 250.000 a lire 1.500.000 per tutte le restanti specie."
4. Il comma 5 dell'articolo 46 della legge regionale 64/1994 è sostituito dal seguente:
"5. I proventi di cui ai commi 1 e 4 bis saranno introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri."
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Borre.
Borre (UV) Questa è una modifica che si lega a due momenti che sono di modifiche formali e ad un altro momento che è di modifica di sostanza, ma che possiamo definire di lieve sostanza, per cui, dividendo questi due momenti, parlerei - per quanto riguarda le modifiche formali - di: sostituzione della dicitura ambiti territoriali con comprensori alpini, perché è l'esatta denominazione in base alla legge n. 157/92; eliminazione del termine la cui definizione è errata, ovvero rinsanguamento; correzione di riferimenti di commi vari; inserimento di una norma che permetta la nomina dei membri sostituti nella consulta faunistica e per il segretario rogante della commissione d'esame per l'abilitazione; modifica per meglio specificare i componenti della commissione d'esame per la qualifica di guardia volontaria venatoria.
Mentre le modifiche di lieve sostanza sono: l'aggiunta del comma 1 bis all'articolo 2, che impedisce lo svolgimento dell'addestramento e dell'allevamento dei cani nelle aree soggetti ai censimenti estivi; il comma 5bis dell'articolo 4 che permette un indennizzo al presidente del comitato, cosa peraltro prevista nella vecchia legge n. 29/73; il comma 5bis dell'articolo 5, che modifica l'articolo 18, che richiede una sorveglianza sia pur saltuaria di ovini e bovini; il comma 6bis dell'articolo 5, che prevede una sanzione specifica per i proprietari di animali da affezione che si rendano responsabili di uccisioni o ferimenti di fauna selvatica; si riconosce inoltre la figura della guardia giurata privata addetta alla sorveglianza venatoria; il comma 6bis dell'articolo 10 permette il ritiro del carnet de chasse da parte degli agenti, sanzione la più temuta dai cacciatori; il comma 2 dell'articolo 12 aumenta l'importo della sanzione, il comma 4 bis dell'articolo 12 introduce una specifica sanzione per ogni capo abbattuto o catturato abusivamente; il comma 6 dell'articolo 12 specifica la destinazione di proventi derivanti dal comma 4bis.
Come è già stato detto da qualcuno che mi ha preceduto, in commissione è stata sollevata un'osservazione, che non è rivolta solo all'Assessore all'agricoltura e foreste - peraltro assente, quindi mi permetto di riprenderla oggi - ma a tutti gli assessori: si dovrebbe iniziare un modo diverso per correggere queste leggi, riuscendo a fare un testo unico perché per quattro modifiche andiamo a complicare la dicitura della legge e magari la sostanza rimane la stessa.
É un invito che facciamo di iniziare a lavorare su testi unici.
Si dà atto che, dalle ore 18,59, presiede il Presidente Stévenin.
Presidente É aperta la discussione generale.
Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, foreste e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) Pour remercier le rapporteur et pour prendre acte de la sollicitation qui est venue de la commission. Nous tâcherons de demander aux bureaux législatifs de rédiger un texte coordonné et nous prendrons bonne note de la sollicitation pour l'avenir.
Presidente Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) Solo per dire che, non avendo condiviso l'allora legge sull'esercizio dell'attività venatoria, legge n. 64/94, i Popolari per la Valle d'Aosta non voteranno nemmeno queste modifiche, proprio perché vanno a modificare una legge da noi non condivisa, quindi si asterranno nella votazione del provvedimento.
Presidente Si passa all'esame dell'articolato nel nuovo testo predisposto dalla III Commissione. Pongo in votazione l'articolo 1:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 2:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 4:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 5:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 9:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 10:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 11:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 12:
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso:
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 2 (Linty e Viérin M.)
Il Consiglio approva