Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 801 del 29 luglio 1999 - Resoconto

OGGETTO N. 801/XI Disegno di legge: "Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione d'interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici), come modificata dalla legge regionale 6 aprile 1998, n. 9".

Articolo 1 (Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9)

1. L'articolo 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9 (Incentivazione di interventi finalizzati all'abbattimento delle dispersioni termiche negli edifici), già modificato dall'articolo 3 della legge regionale 6 aprile 1998, n. 9, è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

(Caratteristiche degli interventi ammessi a contributo)

1. La coibentazione dei tetti e dei sottotetti è ammissibile a contributo qualora l'intervento consenta un aumento della resistenza termica della superficie interessata almeno pari a 2,5 m2 °C/W. Ai fini della determinazione dell'aumento della resistenza termica sono presi in considerazione soltanto i materiali aventi esclusiva funzione isolante.

2. Sono considerati interventi di sostituzione dei serramenti esterni quelli che comportano l'installazione nei vani finestra o porta finestra prevalentemente vetrata di doppi vetri, tenuti in opera da nuovi telai, che consentano un aumento della resistenza termica della superficie interessata.

3. Nel caso degli alberghi, è finanziata anche la sostituzione delle sole superfici vetrate, purché i telai di supporto siano idonei ai fini della coibentazione termica dei locali.

4. Gli interventi indicati ai commi 2 e 3 devono interessare la totalità dei locali dell'unità immobiliare, abitabile o agibile, dotati di aperture verso l'esterno.

5. Gli edifici e le unità immobiliari di cui all'articolo 1 devono avere ottenuto l'abitabilità o l'agibilità in data anteriore a quella dell'intervento. È considerata equipollente all'abitabilità l'iscrizione in catasto anteriore alla data di entrata in vigore della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie).

6. Sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore ad un anno rispetto a quella di presentazione della domanda.

7. In via transitoria, sono altresì ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore a quattro anni rispetto a quella di presentazione della domanda, purché la medesima presentazione sia effettuata entro il 31 dicembre 1999.".

PrésidentLa parole au rapporteur, Conseiller Cerise.

Cerise (UV)Collègues conseillers, je vous épargne la fatigue d'écouter le rapport que je donne comme lu, quand même je dois annoncer la présentation de deux amendements.

Pour ce qui est du premier, il s'agit d'insérer après le 6ème alinéa l'alinéa 6bis concernant les hôtels et visant à rendre admissibles aux financements les interventions dont la documentation remonte à moins de 3 ans à la date de présentation de la demande. Cette proposition découle du fait que dans les hôtels les délais de réalisation des travaux sont plus longs.

Le deuxième amendement est proposé afin d'éviter que des écarts de quelques jours puissent donner lieu à des discriminations. Il s'agit donc de formuler de nouveau le 7ème alinéa en spécifiant que la validité de la documentation ne concerne plus les 4 années précédentes, mais court à partir du 31 décembre 1995 puisqu'il est certain que les questions antérieures à cette date ont été définitivement réglées.

PrésidentLa discussion est ouverte.

La parole au Conseiller Marguerettaz.

Marguerettaz (Aut)Ho solo una domanda da porre molto veloce. Per quanto riguarda il comma 4 dell'articolo 2, laddove si va ad affermare che gli interventi previsti devono interessare la totalità dei locali dell'unità immobiliare - per avere ben chiara la volontà di questa legge -, le sostituzioni di porte a vetri, di finestre, di serramenti in generale che non sono secondo le disposizioni della legge per cui poi vengono ammessi i contributi e faccio un esempio per essere chiaro: chi ha ristrutturato una porzione di un fabbricato e ha già messo le finestre con i doppi vetri lasciando invece la parte vecchia dello stesso fabbricato ancora con i vecchi serramenti, è chiaro che non andrà più a sostituire la parte - diciamo così - nuova, ma sostituirà la totalità dei vecchi serramenti.

Questo per capire bene l'interpretazione della legge, nel senso che se uno porta la domanda e a seguito di un sopralluogo gli si dice: "No, devi cambiare tutti i serramenti della casa", è chiaro che la cosa non starebbe tanto in piedi. Non so se sono stato chiaro, Assessore?

Ferraris (fuori microfono) ? sì, sì?

PrésidentLa parole au Conseiller Frassy.

Frassy (FI)Pensiamo che su una legge tecnica forse sarebbe stato opportuno fare una relazione o quanto meno un'illustrazione tecnica perché penso che su questa legge non ci sia necessità di dividersi fra maggioranza ed opposizione. Mi sembra che si tratti semplicemente con buon senso di trovare quella che è la regolamentazione più funzionale a determinate esigenze.

Noi esprimiamo dei dubbi sul nuovo articolato dell'articolo 2 e i dubbi sono tra il comma 2 e il comma 3, nel senso che si crea una differenziazione fra quelle che sono le abitazioni civili, almeno così ci sembra di capire, per le quali viene chiesta anche l'installazione dei nuovi telai, e gli alberghi - aperta parentesi: sarebbe opportuno capire se alberghi comprendono anche le residenze turistiche alberghiere - dove sono finanziate le sostituzioni anche delle sole vetrate, cioè non è richiesta la sostituzione dei telai. A sensazione, non ci pare facilmente comprensibile questo tipo di distinguo, allora vorremmo capire dall'Assessore quali sono state le valutazioni penso tecnico più che politiche che hanno portato a questa distinzione.

Vorremmo anche sapere, in riferimento al comma 7, che peraltro mi sembra essere oggetto di emendamento, sulla base di quali valutazioni - non lo so, forse domande giacenti che non avevano i requisiti - è stata prevista una sanatoria in via transitoria per l'ultimo quadriennio perché poi di fatto il 31 dicembre 1995 non è che sposti di molto rispetto alla previsione iniziale della retroattività di quattro anni, la sposta di poco, c'è sempre e comunque una previsione di retroattività.

PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE)Come avete evidenziato, la proposta di legge è eminentemente tecnica; è dovuta al fatto che la legge regionale n. 9/98, che andava a modificare la legge regionale n. 9/95, apportava una modificazione prevedendo che fossero ammissibili a contributo gli interventi fatti nell'anno precedente, mentre la legge n. 9/95 prevedeva l'ammissibilità a contributo degli interventi fatti nei tre anni precedenti.

Nel passaggio da una legge all'altra, di qui l'emendamento fatto dal Consigliere Cerise che riporta l'operatività della legge agli interventi fatti al 31 dicembre 1995, si è verificato che alcune domande non potessero trovare risposta per il contributo creando così una disparità fra cittadini valdostani nelle stesse condizioni. L'obiettivo della legge è di risolvere questo problema.

L'innovazione che era stata apportata con la legge del 1998 riguardava l'introduzione degli alberghi con un'accezione più ampia, nel senso che per albergo si intendono anche le pensioni, le strutture alloggio per anziani o assimilabili secondo la vigente normativa che disciplina la classificazione degli edifici in base all'uso.

Devo dire che rispetto al tipo di casistica determinata dalla legge problemi non ce ne sono, il numero di domande è abbastanza rilevante nel corso dell'anno. Questo tipo di provvedimento consente di recuperare alcuni casi che altrimenti sarebbero stati esclusi creando una disparità.

Come diceva il Consigliere Cerise, per quanto riguarda gli alberghi si è pensato di mantenere i tre anni per la realizzazione dell'opera in quanto la legge prevede che l'intervento debba interessare l'intero edificio, ma, nel caso di un albergo, un intervento di questo genere per essere realizzato in un anno solo richiede l'interruzione dell'esercizio, con una perdita economica considerevole.

Per quanto sollevato dal Consigliere Marguerettaz, devo dire che, rispetto all'utilizzazione della legge, non si sono verificati casi del tipo di quelli che venivano evidenziati.

(interruzione del Consigliere Marguerettaz, fuori microfono)

PrésidentLa parole au Conseiller Frassy pour deuxième intervention.

Frassy (FI)La parola a questo punto è per presentare un emendamento anche perché forse l'Assessore se n'è dimenticato, ma la risposta non ce l'ha data per quanto riguarda la differenziazione fra gli alberghi e le abitazioni civili: gli alberghi hanno il contributo anche se cambiano soltanto e solamente i vetri, le abitazioni hanno il contributo se insieme ai vetri cambiano i serramenti.

Considerato che questa è una legge tecnica, il requisito di risparmio energetico che è previsto all'articolo 1 deve essere comunque soddisfatto, allora vorremmo capire qual è quest'ulteriore aggravio che viene posto in capo ai privati rispetto a questo benefit che viene posto in capo a certi operatori turistici, pertanto presentiamo un emendamento che vado ad illustrare affinché ci sia completezza nel ragionamento.

L'emendamento consiste nell'abrogare al comma 2 dell'articolo 2 l'inciso "tenuti in opera da nuovi telai" e di conseguenza di abrogare integralmente il comma 3, dedicato agli alberghi, in quanto alberghi e abitazioni verrebbero assimilati nell'erogazione del contributo ossia gli alberghi e le abitazioni civili percepiscono il contributo anche se cambiano solamente e soltanto i vetri purché rispettino le condizioni contenute nel comma 1, cioè che ci sia un beneficio termico pari a quello indicato nel comma 1. Non si spiega questa differenziazione. È una legge tecnica, Assessore, se c'è l'abbattimento della dispersione termica, non capiamo il motivo per cui il privato debba essere gravato anche dell'onere dei serramenti considerando che ci sono parecchi serramenti che risalgono a venti anni fa, che avevano il doppio vetro, ma non era un doppio vetro termico e in quei serramenti è possibile inserire il doppio vetro termico perciò pensiamo che sia un ragionamento che dovrebbe essere accolto proprio per risolvere quei problemi che questa modifica vuole affrontare.

PrésidentA la demande de l'Assesseur Ferraris, les travaux du Conseil sont suspendus pendant cinq minutes.

Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 21,17 alle ore 21,42.

PrésidentLa parole à l'Assesseur à l'industrie, à l'artisanat et à l'énergie, Ferraris.

Ferraris (GV-DS-PSE)In attesa che venga distribuito l'emendamento, annuncio che vengono accolte le proposte di emendamento fatte dai Consiglieri Marguerettaz e Frassy. La prima riguarda il fatto di poter avere il contributo sia per un intervento che riguarda la totalità dell'edificio, così come era previsto dalla legge, sia per degli interventi che consentano di realizzare la totalità dell'intervento anche in un edificio composto da parti diverse.

Per quanto riguarda il comma 3, si dà la possibilità di sostituire i vetri anche su telai esistenti qualora essi siano idonei al fine della coibentazione termica dei locali, quindi c'è la possibilità di mettere telai nuovi oppure di utilizzare telai già esistenti.

PrésidentJe ferme la discussion générale. Je donne la lecture des amendements présentés par le Conseiller Frassy:

Emendamento Articolo 2, comma 2

Abrogare "tenuti in opera da nuovi telai"

Emendamento Articolo 2, comma 3

Abrogare

Je donne la lecture des amendements présentés par le Conseiller Cerise:

Emendamento All'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9, dopo il comma 6 è aggiunto il seguente comma 6 bis:

"6 bis. Nel caso degli alberghi, sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa in data non anteriore a tre anni rispetto a quella di presentazione della domanda."

Emendamento All'art. 2 della legge regionale 28 marzo 1995, n. 9, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. In via transitoria, sono ammissibili a contributo gli interventi la cui documentazione di spesa è stata emessa successivamente al 31 dicembre 1995, purché la presentazione della domanda sia effettuata entro il 31 dicembre 1999."

Je donne la lecture des amendements présentés par l'Assesseur Ferraris et par les Conseillers Frassy et Marguerettaz:

Emendamento Art. 2 - Il comma 3 viene sostituito con:

"per gli alberghi e per le unità immobiliari destinate ad abitazione civile o rurale è finanziata anche la sostituzione delle sole superfici vetrate, purché i telai di supporto siano idonei ai fini della coibentazione termica dei locali".

Emendamento Art. 2

Il comma 4 viene sostituito con:

"gli interventi indicati ai commi 2 e 3 devono interessare la totalità dei locali, o come completamento o come integrale sostituzione riferita all’unità immobiliare, abitabile o agibile, dotati di apertura verso l’esterno."

Nous mettrons en discussion et en votation les amendements dans l'ordre suivant: l'amendement à l'article 2, 3ème alinéa, de l'Assesseur Ferraris et des Conseillers Frassy et Marguerettaz; l'amendement au 4ème alinéa; l'amendement qui rajoute l'alinéa 6bis présenté par le Conseiller Cerise ainsi que l'amendement remplaçant le 7ème alinéa.

Je précise qu'il s'agit d'une loi qui compte un seul article, par conséquent la votation de cet article doit être précédée par les amendements. Les amendements présentés par le Conseiller Frassy sont retirés.

Je soumets au vote l'amendement n° 1 de l'Assesseur Ferraris et des Conseillers Cerise et Marguerettaz:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'amendement n° 2 de l'Assesseur Ferraris et des Conseillers Cerise et Marguerettaz:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'amendement n° 1 présenté par le Conseiller Cerise:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'amendement n° 2 présenté par le Conseiller Cerise:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.

Je soumets au vote l'article unique du projet de loi n° 38:

Conseillers présents et votants: 30

Pour: 30

Le Conseil approuve à l'unanimité.