Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3110 del 9 aprile 1998 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DEL 9 APRILE 1998

OGGETTO N. 3110/X Disegno di legge: "Nuova disciplina per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie)".

Capo I Ulteriori modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 39, come modificata dalla legge regionale 20 ottobre 1995, n. 44

Articolo 1 (Ambito di applicazione. Modificazioni all'articolo 1)

1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 39 (Normativa e criteri generali per l'assegnazione, la determinazione dei canoni e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) è sostituito dal seguente:

"1. Le presenti norme si applicano a tutti gli alloggi utilizzati per le finalità sociali proprie dell'edilizia residenziale pubblica, realizzati o recuperati dallo Stato, da enti pubblici a totale carico o con il concorso o contributo dello Stato e/o dell'Amministrazione regionale ovvero con il concorso di privati, nonché a quelli di enti pubblici di proprietà di questi o affidati in gestione ai medesimi."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 39/1995 è inserito il seguente:

"1bis. I compiti che la presente legge assegna ai comuni sono estesi agli enti pubblici nel caso in cui questi siano proprietari degli alloggi oggetto di assegnazione. L'assolvimento di detti compiti può essere oggetto di convenzione tra enti pubblici ed enti gestori."

Articolo 2 (Requisiti. Modificazioni all'articolo 6)

1. La lett. a) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) cittadinanza italiana o di uno stato appartenente all'Unione europea. È ammesso altresì il cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea, anche se il diritto non è riconosciuto in condizioni di reciprocità da convenzioni o trattati internazionali, se è iscritto nelle apposite liste degli uffici regionali del lavoro o svolge in Italia un'attività lavorativa debitamente autorizzata;".

2. Il comma 3 dell'articolo 6 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Particolari requisiti possono essere stabiliti dalla Giunta regionale in relazione all'assegnazione di alloggi realizzati con finanziamenti destinati a specifiche finalità, ovvero in relazione a peculiari esigenze locali. Per tali interventi i provvedimenti regionali di localizzazione potranno prevedere requisiti rispondenti agli scopi particolari dell'intervento, con eventuale riferimento anche all'anzianità di residenza."

Articolo 3 (Utenza. Modificazioni all'articolo 8)

1. La lett. c) del comma 1 dell'articolo 8 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"c) famiglia di nuova formazione:

1) quella in cui i coniugi abbiano contratto matrimonio da non più di quattro anni dalla data di scadenza del bando per la presentazione delle domande;

2) quella in cui i futuri coniugi entro la data di scadenza del bando abbiano effettuato le pubblicazioni del matrimonio. La condizione cessa ove il matrimonio non venga contratto prima della data stabilita per la firma del contratto di locazione;

3) quella formata da soggetto singolo che conviva da almeno due anni alla data di scadenza del bando con un minore. La condizione temporale non è richiesta quando si tratta di minori contemplati all'articolo 5, comma 1, lett. b);".

Articolo 4 (Emanazione dei bandi. Modificazioni all'articolo 9)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. All'assegnazione degli alloggi si provvede mediante pubblico concorso indetto da enti pubblici."

2. Il comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"2. Il concorso può essere indetto per ambiti territoriali comunali o sovracomunali in conformità alle direttive emanate dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica."

Articolo 5 (Domande. Modificazioni all'articolo 11)

1. L'alinea del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La domanda, redatta e inoltrata secondo le modalità ed entro i termini previsti dal bando, dev'essere corredata da documentazione attestante:".

Articolo 6 (Istruttoria. Modificazioni all'articolo 12)

1. L'articolo 12 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 12

(Istruttoria delle domande)

1. L'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificando la regolarità e la completezza della compilazione del modulo di domanda e l'esistenza della documentazione richiesta.

2. Al fine di cui al comma 1, l'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, può richiedere agli interessati ulteriori informazioni o documentazione integrativa, anche avvalendosi della collaborazione del Comune in cui il concorrente risiede o lavora.

3. L'ente che ha indetto il bando, o quello allo scopo delegato, provvede, in via provvisoria, all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda sulla base delle situazioni dichiarate dall'interessato nel modulo di domanda e documentate dagli allegati al modulo stesso.

4. Per l'esecuzione delle funzioni di cui ai commi 1, 2 e 3, i comuni possono delegare, previa convenzione, l'Istituto autonomo per le case popolari.

5. In caso di inadempienza in ordine all'istruttoria, la Giunta regionale adotta i provvedimenti necessari per l'esecuzione dell'istruttoria medesima.

6. Le domande, con i punteggi a ciascuna attribuiti e con la relativa documentazione, sono trasmesse, entro novanta giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle medesime, alla commissione di cui all'articolo 14, dandone contestuale comunicazione alla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica."

Articolo 7 (Commissione. Modificazioni all'articolo 14)

1. La rubrica dell'articolo 14 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"Commissione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata".

2. Dopo il comma 10 dell'articolo 14 della legge regionale 39/1995 è aggiunto il seguente:

"10bis. La commissione ha competenza nell'esame di tutte le situazioni di emergenza abitativa, di cui all'articolo 23, e nelle relative assegnazioni di alloggi riservati a norma dell'articolo 23, comma 1, e nella formazione della graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggi."

Articolo 8 (Graduatorie. Modificazioni all'articolo 16)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 39/1995 è inserito il seguente:

"1bis. Per la predisposizione della graduatoria delle categorie di utenza di cui all'articolo 8, i requisiti sono riferiti per quanto attiene all'articolo 8, comma 1, lett. a), c), d) ed e), al richiedente, mentre, per quanto concerne la lett. b), sono riferiti, oltre che al richiedente, anche ai componenti del suo nucleo familiare."

Articolo 9 (Verifica dei requisiti. Modificazioni all'articolo 19)

1. Il comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. In sede di assegnazione degli alloggi dev'essere verificata la permanenza dei requisiti previsti per l'assegnazione. A tal fine, l'ente che ha indetto il bando richiede la documentazione necessaria a dimostrare tale permanenza."

2. Il comma 3 dell'articolo 19 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. L'ente che ha indetto il bando trasmette la documentazione alla commissione di cui all'articolo 14. La commissione, qualora accerti la mancanza anche di un solo requisito di cui all'articolo 6, oppure il mutamento delle condizioni di cui al comma 2, nei successivi venti giorni provvede ad esprimere parere vincolante all'ente che ha indetto il bando in ordine all'eventuale esclusione o al mutamento della posizione del richiedente nella graduatoria medesima."

Articolo 10 (Riserva di alloggi. Modificazioni all'articolo 23)

1. Il comma 1 dell'articolo 23 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Il Presidente della Giunta regionale, anche su proposta della struttura regionale competente in materia di servizi sociali, della struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica e del Sindaco del Comune interessato, può riservare, per far fronte a specifiche documentate situazioni di emergenza abitativa, per lo sgombero di unità abitative da recuperare e per consentire la mobilità dell'utenza, alloggi da assegnare a soggetti portatori di handicap sensoriale e/o motorio, avvalendosi della commissione di cui all'articolo 14."

2. Il comma 3 dell'articolo 23 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Per le assegnazioni degli alloggi riservati a norma del comma 1, devono sussistere i requisiti di cui all'articolo 6; in caso contrario, l'assegnazione ha carattere provvisorio per due anni. Qualora, alla scadenza del biennio, sia accertato, da parte della commissione di cui all'articolo 14, il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 43 anche da parte di cittadini di uno Stato non appartenente all'Unione europea che rispondano alle condizioni di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), l'ente gestore provvede alla stipulazione del contratto definitivo di locazione."

Articolo 11 (Subentri. Modificazioni all'articolo 26)

1. Il comma 7 dell'articolo 26 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"7. Il subingresso nel rapporto contrattuale di assegnazione e la voltura del contratto sono condizionati all'assenza di morosità e di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione. La voltura del contratto è condizionata alla verifica da parte dell'ente gestore del possesso in capo al subentrante ed agli altri componenti il suo nucleo familiare dei requisiti di cui all'articolo 43, nonché all'assenza di morosità."

Articolo 12 (Ampliamento familiare. Modificazioni all'articolo 27)

1. Il comma 1 dell'articolo 27 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. L'ampliamento stabile del nucleo familiare nell'alloggio assegnato è ammissibile senza autorizzazione, quando è determinato dal matrimonio, dalla convivenza more uxorio e dalla nascita di figli."

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 27 è inserito il seguente:

"1bis. L'ampliamento stabile del nucleo familiare, in ogni altro caso eventualmente concesso dall'ente gestore per giustificati motivi, è condizionato all'assenza di morosità e di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione in capo al nucleo del richiedente l'ampliamento e dal possesso dei requisiti di cui all'articolo 6, comma 1, lett. a), c) ed e), in capo al nuovo componente del nucleo."

Articolo 13 (Mobilità consensuale. Modificazioni all'articolo 30)

1. Il comma 1 dell'articolo 30 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. I cambi consensuali tra assegnatari vengono autorizzati dall'ente gestore su richiesta congiunta degli assegnatari medesimi, previa verifica dell'assenza di procedure in corso per l'annullamento o la decadenza dell'assegnazione."

2. Il comma 2 e il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 39/1995 sono abrogati.

Articolo 14 (Programma di mobilità. Modificazioni all'articolo 31)

1. L'articolo 31 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 31

(Programma di mobilità. Criteri)

1. Ai fini dell'eliminazione delle condizioni di sottoutilizzo o di sovraffollamento degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, nonché dei disagi abitativi dovuti a particolari condizioni di natura sociale, l'ente gestore predispone un programma di mobilità. In attuazione del programma di mobilità dell'utenza, il cambio dell'alloggio è obbligatorio. Il rifiuto, senza valida motivazione, del cambio accolto dall'ente gestore comporta l'applicazione dell'indennità di occupazione di cui all'articolo 48, comma 5, e l'inibizione all'accesso al fondo previsto all'articolo 51.

2. Il programma di mobilità viene formato sulla base dei seguenti criteri:

a) verifica dello stato d'uso e dell'affollamento degli alloggi a cui si applica la presente normativa, con conseguente individuazione delle situazioni di anomalo affollamento, per eccesso o per difetto, esistenti secondo le classi di gravità, in relazione alla composizione e alle caratteristiche socio-economiche dei nuclei familiari;

b) utilizzazione di elenchi degli assegnatari aspiranti alla mobilità;

c) priorità alle domande di cambio fondate sulle motivazioni e sull'ordine di successione di cui al comma 3.

3. L'ente gestore raccoglie le domande di cambio di alloggio dandone pubblicità nelle forme più opportune. Le domande devono essere motivate da:

a) presenza nel nucleo familiare di portatori di handicap;

b) gravi e comprovate esigenze familiari, di salute e personali;

c) esigenze di nuclei familiari interessati a trasferirsi in alloggi di dimensioni più ridotte;

d) variazioni in aumento o in diminuzione del nucleo familiare;

e) esigenze di avvicinamento al luogo di lavoro.

4. Il cambio degli alloggi fra gli assegnatari, quando avviene in forza delle fattispecie previste dal comma 1, è sempre ammissibile alle provvidenze finanziarie del fondo di cui all'articolo 51.

5. La graduatoria degli aspiranti al cambio di alloggio è redatta dalla commissione di cui all'articolo 14."

Articolo 15 (Abrogazione dell'articolo 32)

1. L'articolo 32 della legge regionale 39/1995 è abrogato.

Articolo 16 (Indennità. Modificazioni all'articolo 33)

1. Il comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Al componente e all'esperto tecnico della commissione di cui all'articolo 14 può essere corrisposto, se spettante ai sensi dei rispettivi ordinamenti, un gettone di presenza di lire 125.000 per ogni giornata di seduta; al presidente un gettone di lire 160.000; al vicepresidente un gettone di lire 140.000. In luogo del gettone, può essere corrisposto il rimborso spese per una somma, di cui a documentata nota, non superiore a lire 200.000 per ogni giornata di seduta. Ogni due anni l'importo del gettone di presenza può essere aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale in base alla variazione dell'indice ISTAT del costo della vita."

Articolo 17 (Annullamento dell'assegnazione. Modificazioni all'articolo 36)

1. Il comma 4 dell'articolo 36 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Qualora dall'esame dei documenti prodotti dall'assegnatario non emergano elementi tali da modificare le condizioni accertate dal Comune, il Sindaco pronuncia l'annullamento dell'assegnazione entro i successivi trenta giorni, sentito il parere obbligatorio e vincolante della commissione di cui all'articolo 14."

2. Il comma 6 dell'articolo 36 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"6. L'ordinanza del Sindaco, che deve prevedere un termine per il rilascio non superiore a sei mesi, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetta a graduazioni o proroghe. Nel periodo che intercorre tra la data dell'ordinanza del Sindaco e il rilascio definitivo dell'alloggio, si applicano, a titolo sanzionatorio, le disposizioni di cui all'articolo 48, comma 5."

3. Dopo il comma 7 dell'articolo 36 della legge regionale 39/1995 è aggiunto il seguente:

"7bis. Contro il provvedimento del Sindaco, l'interessato può proporre ricorso alle autorità e nelle sedi competenti."

4. Dopo il comma 7bis dell'articolo 36 della legge regionale 39/1995 è aggiunto il seguente:

"7ter. Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento di annullamento."

Articolo 18 (Decadenza. Modificazioni all'articolo 37)

1. La lett. d) del comma 1 dell'articolo 37 della l. r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"d) abbiano perduto i requisiti indicati all'articolo 43. Per quanto concerne il superamento del limite di reddito di cui all'articolo 43, comma 1, lett. d), l'applicazione dell'indennità di occupazione, prevista nell'articolo 48, comma 5, per un periodo consecutivo superiore a due anni comporta la decadenza dall'assegnazione. Nel caso in cui concorrano i redditi dei figli, la decadenza è dichiarata dopo un periodo consecutivo superiore a quattro anni;".

2. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"2. La decadenza viene inoltre dichiarata nei confronti dei nuclei familiari con reddito compreso nella fascia E dell'allegato B, nel caso in cui l'assegnatario non provveda ad accettare e a sottoscrivere, nel termine stabilito dall'ente gestore, il canone di locazione di cui all'articolo 48, comma 1, lett. e)."

3. Il comma 6 dell'articolo 37 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"6. Contro il provvedimento del Sindaco, l'interessato può proporre ricorso alle autorità e nelle sedi competenti."

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 37 della legge regionale 39/1995 è aggiunto il seguente:

"6bis. Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento di decadenza."

Articolo 19 (Risoluzione del contratto. Modificazioni all'articolo 38)

1. Il comma 1 dell'articolo 38 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La morosità superiore a quattro mesi nel pagamento del canone di locazione o nel rimborso delle spese dirette o indirette per i servizi prestati all'inquilino è causa di risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione, se l'inquilino non provvede ad assumere formale impegno di assolvere, in aggiunta al normale canone mensile, al pagamento in forma rateale, per un periodo non superiore a quattordici mesi, delle somme non pagate. In tal caso, il mancato pagamento di quattro rate consecutive comporta la risoluzione del contratto con conseguente decadenza dall'assegnazione."

2. Il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"4. Dei casi indicati al comma 3, l'ente gestore informa la struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica, che richiede parere agli uffici competenti e fornisce tempestiva risposta all'interessato."

3. Il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"5. In caso di risoluzione del contratto per morosità e di conseguente decadenza dall'assegnazione, il provvedimento del legale rappresentante dell'ente gestore, che deve contenere un termine per il rilascio dell'alloggio non superiore a novanta giorni, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. Contro il provvedimento, l'interessato può proporre ricorso alle autorità e nelle sedi competenti con eventuale richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento stesso."

4. Dopo il comma 5 dell'articolo 38 della legge regionale 39/1995 è aggiunto il seguente:

"5bis. Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento di risoluzione."

Articolo 20 (Canone di locazione. Modificazioni all'articolo 40)

1. La lett. d) del comma 1 dell'articolo 40 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"d) da una quota determinata annualmente con deliberazione della Giunta regionale destinata al finanziamento del fondo previsto all'articolo 51."

Articolo 21 (Canone e spese accessorie. Modificazioni all'articolo 41)

1. L'articolo 41 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 41

(Regolamento del canone e delle spese per i servizi)

1. Il pagamento del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è diretto a garantire la copertura delle quote di cui all'articolo 40.

2. Gli inquilini sono tenuti a rimborsare integralmente all'ente gestore le spese accessorie dirette ed indirette, per i servizi ad essi prestati, nella misura fissata dall'ente stesso in relazione al costo dei medesimi, secondo criteri e tabelle di ripartizione previsti da apposito regolamento approvato dall'ente gestore e in relazione all'alloggio e al relativo complesso immobiliare.

3. I componenti del nucleo familiare che concorrano alla formazione del reddito familiare sono obbligati, in solido con l'assegnatario, a corrispondere quanto dovuto all'ente gestore per il canone di locazione e per le spese accessorie."

Articolo 22 (Determinazione del canone. Modificazioni all'articolo 42)

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1, gli enti gestori si basano sul reddito complessivo del nucleo familiare, risultante dalla situazione di famiglia degli assegnatari, e sul valore locativo degli alloggi."

Articolo 23 (Requisiti. Modificazioni all'articolo 43)

1. La lett. c) del comma 1 dell'articolo 43 della legge regionale 39/1995 è abrogata.

Articolo 24 (Valore locativo. Modificazioni all'articolo 45)

1. La lett. a) del comma 5 dell'articolo 45 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) tipologia: si fa riferimento alla categoria catastale con l'applicazione dei coefficienti di cui all'articolo 16 della l. 392/1978 e con la precisazione che alle unità immobiliari classificate A/1 e A/2 si applica il coefficiente corrispondente alla categoria A/3;".

Articolo 25 (Calcolo del canone. Modificazioni all'articolo 48)

1. La lett. a) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) area protetta: nella misura del quaranta percento per gli assegnatari con reddito effettivo annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale, come previsto dalla fascia A dell'allegato B. Il canone annuo non può comunque superare il cinque percento del reddito effettivo del nucleo familiare e non può in alcun caso essere inferiore al cinque percento dell'importo della pensione sociale; in deroga a quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, sono inseriti nell'area protetta i nuclei familiari con reddito costituito unicamente da sussidi concessi da enti pubblici a fini assistenziali, purché di importo ricompreso nel previsto limite;".

2. Il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"5. A coloro che sono collocati nella fascia E dell'allegato B e che non provvedono ad accettare e a sottoscrivere il canone di locazione di cui al comma 1, lett. e), a coloro che superano il limite di reddito di cui alla fascia E dell'allegato B, nonché a coloro che sono ricompresi nelle fattispecie di cui all'articolo 36, comma 6, all'articolo 42, comma 8, e all'articolo 43, comma 3, è applicata un'indennità di occupazione pari al doppio del canone risultante da quanto indicato al comma 1, lett. d), indipendentemente dall'entità del reddito."

3. Il comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"6. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il canone di locazione non può in alcun caso essere inferiore a lire 15.000 mensili a vano convenzionale, salvo quanto previsto al comma 1, lett. a). Tale importo è aggiornato al 1° gennaio di ogni anno, nella misura del settantacinque percento della variazione accertata dall'ISTAT per il periodo giugno/giugno. L'importo così ottenuto è arrotondato alle cento lire superiori."

Articolo 26 (Fasce di reddito. Modificazioni all'articolo 49)

1. Il comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Variazioni in diminuzione del canone applicato possono essere riconosciute dall'ente gestore qualora l'interessato dimostri, nelle forme di legge e sulla base di idonea documentazione, una riduzione del reddito familiare derivante da:

a) pensionamento;

b) uscita dal nucleo familiare per morte, servizio di leva, trasferimento di residenza, separazione legale o di fatto anagraficamente rilevabile;

c) detenzione, ricovero in strutture per la cura di gravi malattie o per il recupero di tossicodipendenti, abbandono dell'alloggio come previsto dall'articolo 26, comma 4, malattia grave;

d) messa in mobilità o in cassa integrazione speciale o disoccupazione per un periodo superiore a quattro mesi;

e) aspettativa o cessazione di attività lavorativa per motivi di salute debitamente documentati per un periodo superiore a quattro mesi;

f) riduzione dello stipendio per un periodo superiore a quattro mesi;

g) uscita dal nucleo familiare per motivato e documentato trasferimento, non rilevabile anagraficamente. In tal caso, l'ente gestore ridetermina il canone di locazione non valutando, nel numero dei componenti il nucleo familiare e nel totale del reddito considerato, coloro che rientrano in questa fattispecie. L'applicazione della fattispecie, che non può concernere l'intestatario del contratto di locazione, comporta la perdita del requisito della convivenza, espressamente previsto dall'articolo 26."

2. Il comma 4 dell'articolo 49 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"4. L'ente gestore ricalcola il totale del reddito considerato ai fini della determinazione del canone applicato, sostituendo il reddito prodotto con il nuovo reddito percepito oppure sottraendo i redditi prodotti a seconda dei casi indicati al comma 3."

3. Il comma 5 dell'articolo 49 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"5. L'eventuale variazione del canone d'affitto, dovuta alla diversa collocazione di fascia, decorre dal mese successivo a quello della presentazione della documentazione attestante le condizioni di cui al comma 3 e cessa al venir meno delle stesse."

Articolo 27 (Autorimesse. Modificazioni all'articolo 50)

1. Il comma 3 dell'articolo 50 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"3. Il canone, determinato con le modalità di cui al comma 2, può essere ridotto dall'ente proprietario fino ad un massimo del cinquanta percento in relazione all'ubicazione, alla superficie, alle condizioni manutentive e alla carenza di dotazione di specifici impianti delle autorimesse; tale riduzione può essere applicata ai soggetti che rientrano nell'area protetta di cui all'articolo 48, comma 1, lett. a), anche in assenza delle situazioni sopra indicate."

Articolo 28 (Fondo regionale per l'abitazione. Modificazioni all'articolo 51)

1. L'articolo 51 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Articolo 51

(Fondo regionale per l'abitazione)

1. Un fondo regionale per l'abitazione è istituito e disciplinato con apposita legge regionale per l'assegnazione di contributi agli inquilini nei casi determinati dalla legge stessa."

Articolo 29 (Struttura competente. Inserimento dell'articolo 51bis)

1. Dopo l'articolo 51 della legge regionale 39/1995 è inserito il seguente:

"Articolo 51bis

(Individuazione della struttura competente)

1. La responsabilità complessiva di cui alla presente legge è assunta dalla struttura regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica."

Articolo 30 (Modelli tipo. Modificazioni all'articolo 58)

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale 39/1995 è aggiunto il seguente:

"1bis. Le modificazioni e gli aggiornamenti degli schemi e dei modelli di cui al comma 1 vengono effettuati con provvedimento dell'assessore dei lavori pubblici, infrastrutture e assetto del territorio."

Articolo 31 (Relazione della Giunta. Modificazioni all'articolo 59)

1. Il comma 1 dell'articolo 59 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"1. La Giunta regionale è tenuta a presentare al Consiglio regionale una relazione sugli effetti derivanti dall'applicazione della presente legge."

Articolo 32 (Disposizioni finanziarie)

1. L'onere finanziario relativo alla spesa di cui all'articolo 33, comma 1, della legge regionale 39/1995, valutato in annue lire 50 milioni, trova copertura, per gli anni 1998, 1999 e 2000, sugli stanziamenti già iscritti al capitolo 20420 (Spese per il funzionamento dei comitati e commissioni) del bilancio regionale per l'anno 1998 e sul bilancio pluriennale 1998/2000.

Capo II Ulteriori modificazioni alla legge regionale 28 novembre 1986, n. 56, come modificata dalle leggi regionali 17 agosto 1987, n. 79, 27 luglio 1989, n. 46, e 1° settembre 1997, n. 30

Articolo 33 (Modificazioni all'articolo 2)

1. Il comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 28 novembre 1986, n. 56 (Norme per la concessione di finanziamenti agevolati a favore delle cooperative edilizie), è sostituito dal seguente:

"2. L'ammontare dei mutui di cui al comma 1, da ammortizzare negli stessi termini e condizioni dei mutui di cui sono integrativi, è determinato con provvedimento della Giunta regionale in misura tale che l'importo complessivo dei mutui non ecceda i limiti stabiliti dall'articolo 3 del regolamento regionale 25 agosto 1997, n. 3 (Norme per la concessione di mutui ad interesse agevolato a favore di persone fisiche nel settore dell'edilizia residenziale. Abrogazione dei regolamenti regionali 23 dicembre 1989, n. 2, e 23 agosto 1991, n. 2), e che siano rispettati i vigenti massimali di costo stabiliti dal Comitato dell'edilizia residenziale (CER)."

2. Il comma 6 dell'articolo 2 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:

"6. La Giunta regionale, a decorrere dal biennio 1999/2000, può provvedere, con apposito provvedimento, ad aggiornare all'inizio di ogni biennio i massimali di mutuo, di reddito e i relativi tassi di interesse, in relazione all'andamento dell'indice risultante dal bollettino mensile di statistica, edito dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, riferito al Comune di Aosta, verificatosi nel biennio precedente alla data di adeguamento."

Articolo 34 (Modificazioni all'articolo 3)

1. Il comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 56/1986 è sostituito dal seguente:

"4. L'ammontare del mutuo concedibile, i limiti di reddito e i tassi di interesse sono determinati con i criteri stabiliti dai regolamenti regionali di attuazione della legge regionale 28 dicembre 1984, n. 76 (Costituzione di fondi di rotazione per la ripresa dell'industria edilizia), vigenti al momento della presentazione della domanda di mutuo. La disposizione si applica anche alle cooperative edilizie per le quali non è intervenuto l'atto di frazionamento del mutuo."

Articolo 35 (Modificazioni all'articolo 10)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 10 della legge regionale 56/1986 è aggiunto il seguente:

"4bis. È data facoltà alla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'articolo 15, di concedere deroghe alla superficie non residenziale di cui al comma 3, quando sussistano documentati motivi. L'accesso alla deroga è esteso alle cooperative edilizie, purché la relativa documentazione sia antecedente alla sottoscrizione del contratto di mutuo."

2. Dopo il comma 4bis dell'articolo 10 della legge regionale 56/1986 è aggiunto il seguente:

"4ter. La deroga prevista dal comma 4bis può essere concessa anche alle cooperative edilizie che hanno già presentato domanda di mutuo, purché lo stesso non sia già stato assegnato."

Capo III Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 40

Articolo 36 (Modificazioni all'articolo 7)

1. La lett. a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 40 (Norme regionali per la vendita del patrimonio di edilizia residenziale pubblica), è sostituita dalla seguente:

"a) abbiano maturato cinque anni di locazione legittima anche a titolo provvisorio;".

Articolo 37 (Modificazioni all'articolo 9)

1. Il comma 3 dell'articolo 9 della legge regionale 40/1995 è sostituito dal seguente:

"3. La percentuale di abbattimento per la vetustà è ridotta del trenta percento qualora nell'alloggio siano stati eseguiti interventi riconducibili a quelli dell'articolo 31, comma 1, lett. c) e d), della l. 457/1978."

Articolo 38 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président La parole au Conseiller rapporteur Borre.

Borre (UV) Mi appresto a fare un'altra relazione su un altro problema dell'edilizia. Vorrei però ricordare ad alcuni consiglieri che si sta trattando di edilizia popolare che già gode e ancora di più godono i suoi fruitori di particolari agevolazioni nei confronti degli altri abitanti della Valle d'Aosta che devono abitare in alloggi a libero mercato oppure i proprietari di alloggio che devono pagare l'ICI, che è quasi quanto uno di questi canoni. Allora bisognerebbe essere leggermente meno populisti, più legati alla realtà e anche se non riconoscenti perché non si condivide il nostro lavoro, chiediamo critiche giuste e concrete su quello che è questo lavoro, non richiamarci a campagne elettorali perché semmai sono altri che hanno usato questi momenti per fare campagna denigratoria citando i nomi, forse senza conoscere quello che in Commissione avviene. Però, se questa è la strada, siamo capaci tutti a fare la campagna elettorale e su qualunque argomento.

Questo disegno di legge vuole solamente portare alcune modifiche anche di rilievo alla legge n. 39/45 e alla n. 40/95, modifiche che sono in parte disposizioni innovatrici e in parte precisazioni e semplificazioni di articolati introdotti per migliorare le leggi laddove l'applicazione delle stesse in questi tre anni ha evidenziato incongruenze o carenze.

Non è pertanto questo un disegno di legge che vuole modificare la filosofia delle leggi su menzionate e tanto meno affrontare tutte le problematiche della politica della casa.

A livello nazionale sono in fase di avanzata preparazione proposte relative a norme riguardanti una nuova disciplina delle locazioni, che per i loro contenuti porranno nuovamente le Regioni di fronte alla necessità di modifiche in materia, e si parla di catasto, non più di vani catastali, ma di vani a metro, cosa che noi tre anni fa già abbiamo applicato.

Passando all'esame del provvedimento, ritengo sottolineare gli aspetti che ritengo essenziali, quindi migliorativi alle disposizioni della n. 39/45.

Viene istituita una sola commissione che assume tutte le competenze concernenti le problematiche della locazione: mobilità, emergenza abitativa, assegnazione alloggi. È questo un provvedimento che va nella direzione della semplificazione e di una più approfondita conoscenza della situazione abitativa.

Per la decadenza viene elevato a 4 anni - e presenteremo un ulteriore emendamento - il periodo dell'accertamento del reddito qualora vi concorrano redditi dei figli.

Per uniformare la tipologia della classificazione nell'edilizia residenziale pubblica e quindi il conseguente parametro per il valore locativo, si è applicato il coefficiente corrispondente alla categoria A3 anche alle unità immobiliari di edilizia residenziale pubblica classificate A1 e A2.

Per gli assegnatari collocati nella fascia A, Area protetta, reddito di pensione minima INPS più pensione sociale, il canone annuo non può superare il 5 percento del reddito effettivo del nucleo familiare; il canone delle autorimesse può essere ridotto fino al 50 percento delle 60mila mensili previste dall'articolo 50, comma 2, in relazione all'ubicazione, alla superficie, alle condizioni di manutenzione. Queste riduzioni possono essere applicate anche in essenza delle situazioni sopra indicate agli assegnatari collocati nell'area protetta.

Al capo III si portano modifiche all'articolo 7 della 40/95 per permettere l'acquisto dell'alloggio a coloro che abbiano 5 anni di locazione legittima anche a titolo provvisorio.

All'articolo 9, al fine di meglio chiarire quali sono i lavori che comportano l'abbattimento del 30 percento della vetustà, si fa riferimento alle lettere c) e d) dell'articolo 31, comma 1, della legge n. 457/78 anziché alla lettera b) dello stesso articolo.

Per concludere, non va disgiunto da questo provvedimento e quindi dalla legge n. 39/95 il disegno di legge n. 294: norme per la costituzione e il funzionamento del fondo regionale per l'abitazione infatti, non solo sono eseguite variazioni in diminuzione del canone qualora l'assegnatario dimostri una riduzione del reddito, ma possono essere concessi contributi per far fronte alla locazione e alle spese per i servizi accessori come previsto appunto dagli articoli 1 e 3 della 294.

Vorrei annunciare la presentazione di tre emendamenti che consegno e di cui darò lettura più tardi.

Presidente È aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.

Parisi (Aut) Prendo la parola anche perché è una delle ultime volte che parliamo di questo problema. Abbiamo in questo Consiglio affrontato questo tema innumerevoli volte e credo che chiunque si sarebbe commosso e avrebbe forse fatto qualcosa di più di quello che invece siamo arrivati a formulare su questo tema.

Parto da quanto diceva il Consigliere Borre perché esiste come una forma di prevenzione, un modo di vedere questo problema da un'angolazione del tutto sbagliata a mio avviso.

Certo, i cittadini che occupano alloggi nel libero mercato sono effettivamente e drammaticamente in una situazione di ricatto continuo, sono in una situazione drammatica perché non riescono a far fronte a quelle che sono le richieste che vengono fatte per gli affitti che vengono molto spesso richiesti senza contratto, ma la politica dell'ente pubblico non è mica quella di portare i cittadini e gli abitanti che occupano un alloggio di edilizia residenziale pubblica verso il libero mercato? L'azione politica che dovrebbe essere fatta in questo Consiglio dovrebbe essere quella semmai di percorrere una strada inversa: riuscire finalmente a dare una risposta anche a tutti questi cittadini.

Mi sembra che qua l'approccio con questo tema sia un approccio del tutto sbagliato, ma qui dobbiamo cambiare strada! Ormai siamo a fine legislatura, ma non è possibile fare sempre i soliti discorsi! Non è possibile pensare che i cittadini che occupano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non vogliono pagare o quanto meno che dovrebbero pagare gli stessi canoni dei quali diceva il Consigliere Borre, assolutamente no. Lo ripeto, qui dovrebbe essere fatta una politica tale da consentire a tutti di accedere alla casa in maniera corretta. Abbiamo una legge 76 e questo l'ho detto per 5 anni che ha fatto soltanto drogare il mercato; in Valle d'Aosta e soltanto in Valle d'Aosta il costo al metro quadro, e non al centro di Aosta, ma in periferia e in qualsiasi comune della Valle, costa oltre 3 milioni al metro quadro, questo significa che un alloggio di 80 metri quadri non si trova a meno di 300 milioni. Mi dovete dire, caro Assessore e caro Consigliere Borre, chi è che oggi riesce, anche avendo un reddito medio-alto, ad avere un conto in banca di 250 milioni per comprarsi un alloggio. Abbiamo fatto due leggi, la legge 39 e la legge 40 che sono servite solo per raccattare dei soldi, ma una vera politica della casa non è mai stata fatta.

La riforma della legge sull'Istituto Autonomo Case Popolari, che era giacente dal ?91, siamo nel ?98, è rimasta negli stessi cassetti dove si trovava prima. La legge sui suoli, Assessore, che era il meccanismo tecnico per dare una risposta a tutta la politica della casa e che serviva anche per intervenire nei centri storici, è rimasta nei cassetti. Questa non è strumentalizzazione, questi non sono discorsi che vengono fatti perché siamo alla vigilia delle elezioni; io manderò a tutti voi un piccolo dossier, dove queste cose sono state scritte e poi dette e ridette, però per questo non è stato fatto nulla quindi, non lo diciamo adesso, lo abbiamo sempre detto.

È chiaro che purtroppo, a seguito di questa non azione complessiva, ci siamo trovati anche, incluso il sottoscritto, in una situazione di occupare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma voglio precisare che vent'anni fa, quando sono entrato lì, non facevo mica il professionista in questo Consiglio, io ero un impiegato come tantissimi altri e la mia professione è quella di impiegato, non è la professione di consigliere regionale e nella mia stessa situazione si trovano tantissime altre persone.

Voglio dire questo perché non è possibile pensare che uno arriva con un reddito di 20 milioni l'anno e con dei figli piccoli, poi non appena ha la possibilità di migliorare economicamente la sua situazione che debba essere sfrattato. A quell'utente deve essere applicato il canone adeguato a quella che è la sua potenzialità reddituale. Era solo uno sfogo che volevo indirizzare sia al Consigliere Borre, sia all'Assessore che poi ci risponderà e ci dirà che va tutto bene, che è stato tutto fatto e che sono state date le risposte.

Dicevo questo per dire che purtroppo anche questo disegno di legge arriva in questo momento, ma sicuramente non era il disegno di legge che il gruppo di lavoro voleva. Il gruppo di lavoro voleva portare soltanto alcuni piccoli aggiustamenti e questo lo può confermare il Consigliere Borre che coordinava quel gruppo di lavoro. Invece ci siamo trovati, caro Consigliere Borre, all'ultima riunione della Commissione, fra le varie montagne di altri disegni di legge, a dover discutere su una serie infinita di emendamenti presentati non so se dall'Assessore o dal Presidente dell'Istituto Autonomo Case Popolari di cui né il gruppo di lavoro né la Commissione erano a conoscenza. E noi abbiamo dovuto decidere.

Certo, abbiamo deciso perché si devono dare delle risposte, però sicuramente questo non è il metodo per dare quelle risposte che dicevo prima.

Voglio ribadire ancora una volta quello che ho già detto altre volte vale a dire che la politica della casa è stata la Caporetto di questa Giunta. Sono catastrofista, però la realtà valdostana per quanto riguarda questo settore è più drammatica - e magari neanche i mass media sono molto attenti su questo - di quella dell'occupazione. Anche quello è un settore preoccupante, ma qui abbiamo toccato livelli di guardia.

Oggi ci troviamo a discutere e a confrontarci su un tema molto importante in un momento in cui tutto appare strumentale e questo è vero. Siamo già in clima elettorale, vi è una grande eccitazione, tutti oggi si affannano a rilasciare interviste, a fare conferenze stampa, a puntare il dito, ma io mi domando tutti questi signori fino adesso dove sono stati e dov'erano quando sono state approvate quelle leggi.

Vorremmo dire a questi nuovi paladini, che oggi cavalcano la protesta, che da sempre c'è stato qualcuno che senza fare tanta polvere ha fatto le sue battaglie dentro e fuori di quest'aula. Abbiamo sempre sostenuto che il problema non riguardava solo il settore dell'edilizia residenziale pubblica e doveva essere affrontato in maniera globale cercando di dare delle risposte complessive e rispondenti ai bisogni dell'intera Comunità valdostana.

Purtroppo questo non è stato fatto e parlarne oggi appare quanto mai sospetto. Nulla, Assessore, di tutto quello che ritenevamo qualificante è stato fatto; l'unica azione concentrica è stata quella di portare avanti le due leggi che citavo prima, la n. 39 e la n. 40 che io definisco scellerate perché sono servite solo per spremere il limone che poi in definitiva sono gli utenti di edilizia residenziale pubblica.

Mi auguro che quanto dico non appaia strumentale, Assessore, perché questo l'ho già detto in tempi non sospetti poiché non siamo noi i responsabili se si arriva oggi a discutere di queste cose; avremmo preferito parlare di queste cose in maniera molto più pacata in altri tempi quando non vi era questa grande eccitazione. È chiaro che qualcuno adesso può anche cavalcare la tigre. E capisco che oggi non è né facile né agevole per nessuno, però abbiamo il dovere di far conoscere ai cittadini valdostani cosa ne pensiamo e qual è la risposta che vogliamo dare ai loro problemi.

Diciamo che le tante pressioni e gli interventi da noi effettuati nel corso del tempo hanno obbligato la Giunta a fare qualcosa, vede, Assessore, che le riconosco che ha fatto qualcosa, non è vero che lei non ha fatto proprio nulla, qualcosa ha fatto.

Comunque non mi dilungo oltre su questi temi perché ormai credo di averne parlato per tantissimo tempo. In questa sede ho fatto anche delle proposte che, se accolte, potevano dare risposte diverse, ma tant'è la politica viene fatta con i numeri e i numeri non sono sicuramente a vantaggio di chi sta parlando, il quale più che protestare e più che fare proposte altro non può fare se dall'altra parte non trova orecchie attenti e riceventi.

Mi permetto però di sfatare quel concetto al quale faceva riferimento il Consigliere Borre e questo lo dico per rispetto anche per tutta una categoria che non è opulenta così come si vuol pensare e cioè questo luogo comune, che è sempre stato presente anche in quest'aula e fuori di quest'aula, cioè il fatto che gli utenti che occupano gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non intendono pagare l'affitto o quanto meno vorrebbero stare gratuitamente in quegli alloggi, devo dire che questo non è vero. Quello che viene chiesto è solo di fare attenzione ad una categoria disagiata e io sostengo che coloro che hanno la possibilità reddituale devono pagare quello che è giusto pagare senza sconti di alcun genere.

Ho presentato degli emendamenti che forse, come è successo in Commissione, appariranno degli emendamenti strumentali o demagogici, però sono emendamenti che recepiscono una richiesta fatta da coloro che rappresentano la realtà di tutta l'edilizia residenziale pubblica. Sicuramente non verranno accolti, però credo che forse non in quest'occasione e forse fuori di quest'aula bisognerà tener conto che non è tutto bianco o tutto nero. Caro Consigliere Piccolo, non faccia le battutine perché, quando va a bussare da quegli utenti ai quali è arrivato attraverso la legge n. 39 un affitto che è il 300 percento di quello che pagava, vedrà che non sono bruscolini. Io almeno non mi metto a deridere quella che è una situazione di fatto. Allora, lasciamo perdere le battutine. Caro Consigliere Piccolo, la realtà è questa, probabilmente a lei non fa piacere quello che sto dicendo e non voglio fare del populismo, però lei sa benissimo che non sono uno che non accetta la polemica, sono forse uno dei più grandi polemici che ci siano in questa sala, pertanto se lei vuole la polemica, non deve fare altro che stuzzicarmi. Se invece vuole che continui il mio discorso, ma con un tono pacato e cercando di dire le cose che ho sempre detto, perché non le ho dette solo oggi, anche se è chiaro che oggi quello che dico può apparire di un certo tipo, però queste cose le ho dette - e lo dimostrerò attraverso i fatti - in tempi non sospetti. Purtroppo, per quanto riguarda questa materia, non si è riusciti a dare quelle risposte che i cittadini valdostani si attendevano.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) Sì, Borre, lo sappiamo che stiamo parlando di edilizia residenziale pubblica, per quello prima dicevo che dovevamo pensare anche agli altri che non sono in edilizia sovvenzionata, ma lei se ne ricorda solo quando si parla di edilizia residenziale pubblica e non quando si parla al fondo. Cioè quelli che sono fuori, che hanno bisogno di un aiuto per pagare l'affitto, quelli non lo prendono mai. Vorrei che fosse coerente la battuta che ha fatto prima.

Ha ragione Parisi, devo dargli atto che in questo Consiglio ne ha parlato quasi sicuramente più di me della prima casa. Vorrei anche che venisse riconosciuto che sia in Comune ad Aosta che a livello nazionale stiamo cercando in tutti i modi di prevedere un qualcosa che cerchi di lenire, non di risolvere, il problema della prima casa.

Si parla di cercare di incentivare i proprietari, di aiutare gli inquilini in modo che il sommerso venga a galla e qualcuno paghi anche le tasse sull'affitto che ha.

Parto dalla legge n. 40. Per fortuna che è stata recepita una delle incongruenze che c'era perché sappiamo benissimo che si creavano delle incongruenze per piccole ristrutturazioni di cui erano stati oggetto gli alloggi, ad esempio la variazione di serramenti o l'installazione di caldaie e gli inquilini, dopo che l'ente che aveva preso dalla Regione il contributo per questi interventi, si vedevano negata la riduzione al momento dell'acquisto. E questo nella legge n. 40 è già una cosa che va abbastanza bene.

Devo anche ricordare, e vorrei sentire, Assessore, quanti alloggi sono stati venduti già in base alla legge n. 40, quando è stata approvata, ci diceva che non ci sarebbe voluto tanto per iniziare a vendere gli alloggi ed io ero contrario a venderli perché ho detto che depauperare l'edilizia residenziale pubblica era sbagliato a meno che non si vendessero e per ogni alloggio ceduto se ne costruisse uno nuovo. Dato che c'è ancora l'emergenza casa, non vedevo l'opportunità di vendere gli alloggi.

Venendo adesso a parlare di questa legge, inizialmente quando l'abbiamo approvata in Commissione si era detto più volte che già con la legge che avevamo scritto l'affitto per la fascia protetta non doveva superare il 5 percento del reddito. Non è stato così. Erano stati espressi dei dubbi già in Commissione, dubbi che poi si sono rivelati veri.

Lasciamo perdere che gli Istituti autonomi case popolari poi ci hanno messo un anno e mezzo per calcolare gli affitti e certi inquilini sono stati soggetti a degli arretrati che a dir poco sono stati disgustosi perché un istituto come l'Istituto Autonomo Case Popolari che impiega un anno e mezzo per calcolare degli affitti, mi sembra un po' strano.

Non era vero, dicevo, perché so di famiglie che con 2 o 3 vani pagavano il 20-30 percento della pensione che avevano e già questo era un punto disatteso. Poi devo dire - mi rivolgo a Borre perché questa è chiamata la legge Borre e siccome Borre ha detto quello che pensava all'inizio - che è più di un anno che chiedo quando finisce questo gruppo di lavoro perché la gente in Valle d'Aosta si sta lamentando di questa legge che non funziona bene e che ha dato frutti che non sono del tutto buoni. Mi si continuava a dire che mancava poco tempo e adesso il lavoro è stato presentato a quattro giorni dalla fine del nostro mandato per così dire perché fra quattro giorni c'è la scadenza dei Consigli. Anche questo non è voluto elettoralmente, Consigliere. Io le do atto che non c'è niente di elettorale, l'importante è che vada avanti.

Stamani ho parlato di emendamenti, forse ho sbagliato di nuovo a parlare di emendamenti, ho anche chiesto se erano accettabili perché so che diversamente non passa niente. Mi ritrovo a vedere più o meno gli stessi emendamenti presentati in questo momento da qualcuno, questa è una scorrettezza. La legge è passata in Commissione e la maggioranza aveva tutto il tempo per elaborare questa legge, c'erano le richieste dei vari organismi valdostani che si interessano di abitazione e sono stati recepiti in questo momento degli emendamenti buttati giù maldestramente, aggiustati poi all'ultimo minuto... non i suoi, parlo di altri, già qualcuno ha annunciato degli emendamenti prima di lei, Consigliere Parisi.

Annuncio degli emendamenti, chiedo anche una sospensione per capire se i vari emendamenti si incrociano e se possiamo fare qualcosa che sia utile per gli inquilini che andranno a subire questa legge.

Président Monsieur Chiarello a demandé une suspension, 5 minutes de suspension ont été toujours concédées.

La seduta è sospesa dalle ore 17,53 fino alle ore 18,07.

Président La parole au Conseiller Borre.

Borre (UV) C'è stata la riunione per vedere se era possibile concordare gli emendamenti, ma il risultato era già forse chiaro prima, altrimenti lo avremmo già fatto in Commissione quindi, gli emendamenti che hanno presentato i Consiglieri Parisi e Chiarello vanno nella direzione nella quale erano già stati proposti in Commissione, senza cercare una mediazione, cosa che invece abbiamo fatto noi con i nostri emendamenti. Prima di passare agli emendamenti, visto che sono stato chiamato in causa dai due Consiglieri, vorrei ricordare al Consigliere Parisi - anche se in questo momento non è presente - che non ho detto affatto che bisogna punire chi abita nell'edilizia residenziale pubblica oppure che chi è nell'edilizia residenziale non vuol pagare l'affitto. Sono lontano dal dire questo, anzi tutta la gente che ho trovato io che abita nell'edilizia residenziale non ha trovato da ridire su quanto paga perché si è fissato un criterio che è basato sul reddito e le fasce sono in funzione del reddito.

Trovo incomprensibile come possano essere d'accordo il Consigliere Parisi e il Consigliere Chiarello perché la fascia di deroga che abbiamo in questa legge è ad un livello che forse potrebbe suscitare delle critiche perché all'interno di queste case può rimanere gente fino a dei redditi di 70-80 milioni. Vorrei ricordare anche che non è semplice senz'altro la situazione dell'edilizia popolare nella città di Aosta perché il quartiere Cogne è stato trasferito al Comune di Aosta con una categoria di abitanti che non è stata mai oggetto di un bando o di un'appartenenza alle categorie con i criteri di edilizia popolare, quindi giustamente non si poteva escludere dall'interno di questo quartiere questi abitanti e si è adeguata un po' la normativa. Però dire che si spreme il limone, perché si è fatta una legge per aumentare il canone in funzione del reddito, mi sembra esagerato, mi sembra inoltre esagerato parlare di una legge iniqua, questa è una legge che garantisce alle fasce deboli, quindi all'area protetta, di non pagare più del 5 percento di quanto è il loro reddito annuale, garantisce il 10 percento alle fasce sociali, mentre la permanenza, come dicevo, fino alla fascia di deroga arriva oltre i 40 milioni.

Chiaramente non era e non è compito di questo tipo di legge fare fronte a tutta la problematica della casa, mentre riconosco che è vero che dobbiamo muoverci con una politica diversa dell'abitazione e della locazione, forse con mentalità e cultura diverse, con l'incentivazione della costruzione, della cooperazione con convenzioni ente pubblico e privati, oppure con l'edilizia integrata.

Vorrei chiudere presentando gli emendamenti. Con il primo emendamento si chiede di sostituire al 1° comma dell'articolo 18 la parola "quattro" con la parola "sei" perché ci siamo resi conto che il reddito dei figli con il cumulo del reddito nel nucleo familiare per la fascia di decadenza può essere un fatto estremamente pericoloso per il genitore, che magari ha un reddito basso e che, trovandosi improvvisamente con i figli che lavorano, correrebbe il rischio di andare in decadenza e di dover lasciare l'alloggio, e poi magari i figli si sposano e lui si ritrova con il reddito basso. Portandolo a sei anni, cerchiamo di tutelare in maniera più realistica questo problema.

Gli altri emendamenti riguardano l'istituzione di una fascia nuova che è quella che va da 0 a 9 milioni, mentre prima c'era solo l'area sociale fascia B che andava da 0 a 18,5 milioni, adesso chiediamo, anche su suggerimenti che sono venuti in Commissione - che però non hanno fermato l'attenzione su questo problema, ma sono andati al di là, cioè volevano riduzioni del reddito anziché andare a cercare soluzioni che fossero eque - l'istituzione di una fascia che va da 0 a 9 milioni che si chiamerà area sociale fascia A e a questa fascia dovrebbe incidere il 5 percento del reddito annuale in quanto canone. In questo modo vogliamo tutelare una fascia che va appena al di là di quelle che sono le pensioni sociali.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) Peccato, Borre, che dell'area in deroga ci si ricordi quando si parla di affitto e non quando si deve vendere la casa. Le ricordo che quelli in deroga possono poi comprare l'alloggio al che io mi ero opposto. Volevo solo ricordarle questo, cioè questi dovrebbero uscire però devono comprare l'alloggio. Lei parla solo fino ad un certo punto poi il resto se lo dimentica.

Si è chiesto come Parisi ed io possiamo pensarla allo stesso modo; io invece continuo a ripeterle come la penso: che gli alloggi di edilizia residenziale pubblica non si dovrebbero vendere se non con la presenza di un altro alloggio che vada ad esaudire le necessità della gente in Valle d'Aosta.

Devo dire che anche nei miei emendamenti sono previsti i 6 anni perché anch'io voglio cercare di risolvere l'emergenza. Ci sono due poli che bisogna mettere d'accordo: c'è della gente che è lì e magari dovrebbe uscire e trovare qualcos'altro, però continua a dire che in Valle d'Aosta è difficile trovare alloggi a prezzi adeguati ed è per quello che si parla di politica della casa. Prima ho parlato di incentivi a chi affitta, di abbassamento delle tasse sull'affitto ai proprietari degli alloggi e di incentivi a chi deve andare ad affittare in modo che anche il prezzo dell'affitto diventi meno esoso per chi deve uscire dall'edilizia pubblica sovvenzionata.

Sono d'accordo sull'emendamento che porta a 6 anni. Gli emendamenti - almeno qualcuno - che con Parisi avevamo portato in Commissione andavano a calcolare il reddito dei figli almeno al 50 percento e venivano inseriti nel calcolo totale del reddito della famiglia, l'unica cosa era che il reddito dei figli veniva dimezzato inizialmente del 50 percento. In questo modo non facevamo la rivoluzione perché questi figli a 16-17 anni sappiamo bene quanti soldi danno in casa, se non vogliamo fare i moralisti, ma vogliamo dire cosa succede, queste sono le cose che succedono nelle nostre famiglie. Borre ha presentato un pezzo dello schema che era anche quello che era stato richiesto, però a questo schema manca una fascia sotto; nello schema iniziale, nell'allegato è scritto area protetta fascia A e sotto, in base alla fascia A di area protetta, è scritto il 40 percento. Poi c'è l'area sociale, fascia B, e c'è scritto 80 percento. Mi piacerebbe che nello schemino fosse previsto anche cos'è in queste fasce perché cambia tutto cioè cambiano, rimangono uguali il 40 percento, il 60 percento? C'è scritto davanti nella premessa, ma non costava mica tanto fare lo schemino completo qui. Lo so che li avete fatti all'ultimo momento questi emendamenti e sono uguali a quelli che avevo presentato io, però... no, perché non ci sono tutti. Qualcuno lo voterò perché rispecchia quello che avevo detto io.

Président La parole au Conseiller Borre.

Borre (UV) Ne approfitto per dire, Chiarello, che la legge nazionale n. 560, che poi è una legge quadro, prevedeva la vendita per andare incontro al problema degli alloggi in deroga, quindi non lo abbiamo inventato noi.

All'articolo 26 è scritto quello che succede nello specchietto perché nello schema non cambia niente, cambia solo nell'articolato.

Président S'il n'y a plus d'autres conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale. La parole à l'Assesseur aux travaux publics, aux infrastructures et à l'aménagement du territoire, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Sarò brevissimo. Il Consigliere Parisi mi ha accusato di avere poca diplomazia nei suoi confronti quando dico che è catastrofico. Allora io mi sono annotato le dichiarazioni di Parisi: situazione drammatica, scelte scellerate, Caporetto della Giunta, non si è fatto nulla. Io dico che se questo non è catastrofismo, non so. Se vuole posso anche sorridere davanti a queste dichiarazioni e non prenderle sul serio perché effettivamente non sono da prendere sul serio. Voglio solo dire che, come ha già sottolineato il Consigliere Borre, non solo non è una Caporetto, ma i provvedimenti legislativi che ha adottato la Giunta nella nostra Regione, in incontri che abbiamo avuto con i ministeri, sono stati additati ad esempio alle altre regioni. Non per nulla stanno andando avanti le modifiche nel settore a livello nazionale e vengono recepiti alcuni requisiti e alcune scelte fatte nei nostri disegni di legge che vengono ritenute corrette, con meno storture di quelle previste dalla legge n. 560.

Quanto all'affermazione che non si sia fatto nulla, questa Giunta, oltre ad avere approvato le leggi n. 39 e n. 40, il fondo sociale, la modifica della 76 dei mutui, l'adeguamento degli interventi alle cooperative, penso che sul problema della casa abbia posto la massima attenzione, però con un atteggiamento che non è quello della demagogia bensì quello dell'equità e della correttezza, quindi molta attenzione alle categorie sociali deboli e anche un certo rigore nei confronti dei furbi.

Président On passe à l'examen du projet de loi dans le texte prédisposé par la IIIème Commission. On vote l'article 1er:

Présents: 26

Votants et favorables: 23

Abstenus: 3 (Dujany, Lanièce, Parisi)

Président A l'article 2 il y a un amendement du Conseiller Parisi, dont je donne la lecture:

Emendamento All'articolo 2 è aggiunto il seguente comma 1bis:

1bis) La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale n. 39/95 è sostituito dal seguente:

"Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare di cui all'allegato A è determinato dal 60 percento dei redditi imponibili così come prodotti dal comma 2 dell'articolo 42, esclusi quelli indicati all'articolo 27, comma 3".

Président La parole au Conseiller Parisi.

Parisi (Aut) Non sto ad illustrarli tutti, mi limito a dire che la logica degli emendamenti, che sono uno consequenziale all'altro, è quella di un abbassamento della situazione del calcolo del reddito presente attualmente nella legge n. 39. Cioè noi riteniamo che, come diceva prima il Consigliere Chiarello, sia per la permanenza, sia per il calcolo del reddito che può riguardare i figli o comunque anche altre persone conviventi, mi riferisco agli anziani, si debba favorire la possibilità per i nuclei familiari di tenere in casa l'anziano senza che l'eventuale reddito dell'anziano, che potrebbe essere la pensione o altro, venga calcolata nella valutazione del reddito complessivo. Questo nello spirito anche della legge che è in atto a livello nazionale, la quale - come facevo presente per quanto riguardava la categoria degli anziani all'Assessore Vicquéry - mira ad incentivare le famiglie che tengono presso il proprio nucleo degli anziani proprio per non parcheggiarli nelle strutture pubbliche anche facendo riferimento a quelli che sono gli alti costi del mantenimento di una persona anziana in queste strutture.

Gli altri emendamenti, come dicevo, seguono questa logica cioè il discorso è il rapporto del nucleo familiare con i figli e quello che è invece il riferimento alle tabelle dei limiti di reddito. Si chiedeva attraverso questi emendamenti un abbassamento di un gradino verso il basso; in questa maniera evidentemente tutti gli occupanti degli alloggi di edilizia residenziale pubblica avrebbero pagato qualcosa in meno, però pare che questa logica non possa essere accolta per cui votiamo gli emendamenti e il Consiglio esprimerà il voto che ritiene più opportuno.

Président On vote l'amendement présenté par le Conseiller Parisi:

Présents: 27

Votants et favorables: 4

Abstenus: 23 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C. Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino S., Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Le Conseil n'approuve pas.

Président L'amendement présenté par Monsieur Chiarello, dont je donne la lecture, est échoué:

Emendamento All'articolo 2, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente 1bis):

La lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 39/95 viene così sostituita:

"e) Il reddito annuo complessivo del nucleo familiare di cui all'allegato A è determinato dal 60 percento dei redditi imponibili come prodotti dal comma 2 dell'articolo 42 esclusi quelli indicati dall'articolo 27 comma 3".

On vote l'article 2:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 3:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 4:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 5:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 6:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 7:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 8:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 9:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 10:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 11:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 12:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 13:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 14:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 15:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 16:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 17:

Présents: 27

Votants et favorables: 23

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président A l'article 18 il y a les amendements du Conseiller Parisi, du Conseiller Chiarello et des Conseillers Florio et Borre. Je donne la lecture de l'amendement présenté par le Conseiller Parisi:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 39/95 è sostituita dalla seguente:

"d) abbiano perduto i requisiti indicati all'articolo 43. Per quanto concerne il superamento del limite di reddito di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d), l'applicazione dell'indennità di occupazione, prevista nell'articolo 48, comma 5 per un periodo consecutivo superiore a 2 anni comporta la decadenza dell'assegnazione. Nel caso in cui concorrano il 50 percento dei redditi dei figli, la decadenza non viene dichiarata".

On vote l'amendement du Conseiller Parisi:

Présents: 28

Votants e favorables: 4

Abstenus: 24 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C. Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino S., Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Le Conseil n'approuve pas.

Président Je donne la lecture de l'amendement présenté par le Conseiller Chiarello:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 18 è sostituito dal seguente:

1. La lettera d) del comma 1 dell'articolo 37 della legge regionale n. 39/95 è sostituita dalla seguente:

"d) abbiano perduto i requisiti indicati all'articolo 43. Per quanto concerne il superamento del limite di reddito di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d), l'applicazione dell'indennità di occupazione, prevista nell'articolo 48, comma 5 per un periodo consecutivo superiore a 2 anni comporta la decadenza dell'assegnazione. Nel caso in cui concorrano redditi dei figli la decadenza viene dichiarata dopo 6 anni".

On vote l'amendement du Conseiller Chiarello:

Présents: 27

Votants et favorables: 1

Abstenus: 26 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Perrin C. Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino S., Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Le Conseil n'approuve pas.

Président Je donne la lecture de l'amendement présenté par les Conseillers Florio et Borre:

Emendamento all'articolo 18, 1° comma:

cancellare "quattro" e sostituire con "sei".

On vote l'amendement présenté par les Conseillers Florio et Borre:

Présents: 28

Votants et favorables: 24

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 18 dans le texte amendé:

Articolo 18 (Decadenza. Modificazioni all'articolo 37)

1. La lett. d) del comma 1 dell'articolo 37 della l. r. 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"d) abbiano perduto i requisiti indicati all'articolo 43. Per quanto concerne il superamento del limite di reddito di cui all'articolo 43, comma 1, lett. d), l'applicazione dell'indennità di occupazione, prevista nell'articolo 48, comma 5, per un periodo consecutivo superiore a due anni comporta la decadenza dall'assegnazione. Nel caso in cui concorrano i redditi dei figli, la decadenza è dichiarata dopo un periodo consecutivo superiore a sei anni;".

2. Il comma 2 dell'articolo 37 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"2. La decadenza viene inoltre dichiarata nei confronti dei nuclei familiari con reddito compreso nella fascia E dell'allegato B, nel caso in cui l'assegnatario non provveda ad accettare e a sottoscrivere, nel termine stabilito dall'ente gestore, il canone di locazione di cui all'articolo 48, comma 1, lett. e)."

3. Il comma 6 dell'articolo 37 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"6. Contro il provvedimento del Sindaco, l'interessato può proporre ricorso alle autorità e nelle sedi competenti."

4. Dopo il comma 6 dell'articolo 37 della legge regionale 39/1995 è aggiunto il seguente:

"6bis. Il Sindaco può, per comprovati motivi, revocare il provvedimento di decadenza."

Présents: 28

Votants et favorables: 24

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 19:

Présents: 28

Votants et favorables: 24

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 20:

Présents: 28

Votants et favorables: 24

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 21:

Présents: 28

Votants et favorables: 24

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président A l'article 22 il y a l'amendement du Conseiller Parisi, dont je donne la lecture:

Emendamento L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1 gli enti gestori si basano sul reddito complessivo del nucleo familiare così come previsto dal comma 2".

2. Il comma 2 dell'articolo 42 viene così modificato:

"Alla formulazione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare concorre anche il 50 percento del reddito prodotto dai figli e dai conviventi in forma continuativa, esclusi quelli indicati all'articolo 27, comma 3".

3. Il comma 3 dell'articolo 42 viene così modificato:

"Si considera reddito annuo complessivo il reddito imponibile fiscale, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, degli assegni familiari e degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata e dei sussidi concessi da enti pubblici a fini assistenziali".

On vote l'amendement présenté par le Conseiller Parisi:

Présents: 28

Votants et favorables: 4

Abstenus: 24 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C. Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino S., Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Le Conseil n'approuve pas.

Président L'amendement présenté par Monsieur Chiarello, dont je donne la lecture, est échoué:

Emendamento L'articolo 22 è sostituito dal seguente:

Articolo 22

1. Il comma 1 dell'articolo 42 della legge regionale n. 39/95 è sostituito dal seguente:

"Per la determinazione del canone di locazione degli alloggi di cui all'articolo 1 gli enti gestori si basano sul reddito complessivo del nucleo familiare così come previsto dal comma 2".

2. Il comma 2 dell'articolo 42 viene così modificato:

"Alla formazione del reddito annuo complessivo del nucleo familiare concorre anche il 50 percento del reddito prodotto dai figli e dai conviventi in forma continuativa, esclusi quelli indicati all'articolo 27, comma 3".

3. Il comma 3 dell'articolo 42 viene così modificato:

"Si considera reddito annuo complessivo il reddito imponibile fiscale, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali, degli assegni familiari e degli oneri deducibili, con esclusione dei redditi soggetti a tassazione separata e dei sussidi concessi da enti pubblici a fini assistenziali".

On vote l'article 22:

Présents: 28

Votants et favorables: 24

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président On vote l'article 23:

Présents: 28

Votants et favorables: 24

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président Sur l'article 24 la parole au Conseiller Florio.

Florio (PVA-cU) Votiamo certamente anche quest'articolo Volevo solo precisare che il voto favorevole si riferisce alla considerazione delle unità immobiliari classificate A1 e A2 in categoria A3, ma solo ai fini della definizione del valore locativo. Se invece questa considerazione dovesse servire nel futuro a considerare in categoria A3 gli immobili censiti in categoria A1 e A2 ai fini della legge n. 40, non saremmo d'accordo.

Président La parole au Conseiller Chiarello.

Chiarello (RC) È già uscita in Commissione questa cosa, Presidente, ma io non penso che si possa classificare A3 per gli affitti .... e poi quando o sono classificati A3 o sono classificati in altre categorie.... questo è solo un nascondersi dietro al dito! È chiaro che l'Assessore non può alzarsi dalla sedia ... perché non lo so ... due leggi della stessa Regione... una dice li cataloghiamo in A3 e altra no perché...

Président La parole au Conseiller Florio.

Florio (PVA-cU) Quanto dice il Consigliere Chiarello non corrisponde pienamente al vero. Le ragioni che stanno alla base dell'individuazione del valore locativo possono essere a mio avviso diverse dalle ragioni che stanno alla base dell'individuazione del valore di vendita di un bene immobile. Posso capire che nell'individuazione del valore locativo si tenga conto in misura predominante, ad esempio, delle condizioni dell'immobile stesso. Quando invece vado ad individuare il valore di vendita, devo tenere anche conto dell'ubicazione all'interno della città di quell'immobile.

Per intenderci, l'immobile di dimensioni analoghe esistente in via Volontari del Sangue non può avere lo stesso valore di vendita dell'immobile situato in via Festaz ed è questo che voglio semplicemente dire.

Chiarello (fuori microfono) ... sono d'accordo con te di quello che dici ma...

Président Voilà, une petite suspension de 5 minutes.

La seduta è sospesa dalle ore 18,41 alle ore 18,49.

Président La parole à l'Assesseur aux travaux publics, aux infrastructures et à l'aménagement du territoire, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Solo per rispondere alla sollecitazione del Consigliere Florio visto che la legge è divisa in capi, quello che stiamo votando è il capo I che fa riferimento alla modifica della n. 39 visto anche il titolo dell'articolo 24 che fa riferimento al valore locativo, le modificazioni che approviamo sono riferite al valore locativo.

Président Avec cette précision on vote l'article 24:

Présents: 28

Votants et favorables: 24

Abstenus: 4 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi)

Président A l'article 25 il y a un amendement du Conseiller Parisi, dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 25 è sostituito dal seguente:

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale n. 39/95 è sostituita dalla seguente:

"A) Area sociale: nella misura del 40 percento per gli assegnatari con reddito effettivo annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nella fascia A dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare il 10 percento del reddito effettivo del nucleo;

B) Area amministrata: nella misura dell'80 percento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale compreso nella fascia B dell'allegato B il canone annuo non può comunque superare il 15 percento del reddito effettivo del nucleo;

C) Area amministrata: nella misura del 120 percento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale compreso nella fascia C dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare il 15 percento del reddito effettivo del nucleo;

D) nella misura del 150 percento per gli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nella fascia D dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare il 15 percento del reddito effettivo del nucleo;

E) Area di deroga: nella misura stabilita dalla contrattazione tra ente gestore e assegnatari secondo le modalità previste dal DL 333/92 convertito in legge 359/92, agli assegnatari con reddito annuo convenzionale complessivo del nucleo familiare compreso nella fascia E dell'allegato B; il canone annuo di locazione, determinato in relazione al valore locativo dell'immobile non può comunque superare il 20 percento del reddito effettivo del nucleo. In attesa della contrattazione si affianca il canone di cui alla lettera d)".

On vote pour l'amendement présenté par Monsieur Parisi:

Présents: 28

Votants: 6

Favorables: 5

Contraires: 1

Abstenus: 22 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Ferraris, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Perrin C. Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino S., Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Le Conseil n'approuve pas.

Président Il y a un amendement du Conseiller Florio à l'article 25, dont je donne la lecture:

Emendamento Il comma 1 dell'articolo 25 è modificato come segue:

"Articolo 25

(Calcolo del canone. Modificazioni all'articolo 48)

1. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

1. "a) area protetta: nella misura del quaranta percento per gli assegnatari con reddito effettivo annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale, come previsto dall'area protetta dell'allegato B. Il canone annuo non può comunque superare il cinque percento del reddito effettivo del nucleo familiare e non può in alcun caso essere inferiore al cinque percento dell'importo della pensione sociale; in deroga a quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, sono inseriti nell'area protetta i nuclei familiari con reddito costituito unicamente da sussidi concessi da enti pubblici a fini assistenziali, purché di importo ricompreso nel previsto limite;"

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) area sociale: nella misura del quaranta o dell'ottanta percento per gli assegnatari con redditi annui convenzionali complessivi del nucleo familiare compresi nelle fasce A o B dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare rispettivamente il cinque o il dieci percento del reddito effettivo del nucleo;".

On vote l'amendement présenté par le Conseiller Florio:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 25 dans le texte amendé:

Articolo 25 (Calcolo del canone. Modificazioni all'articolo 48)

1. La lett. a) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"a) area protetta: nella misura del quaranta percento per gli assegnatari con reddito effettivo annuo complessivo del nucleo familiare, derivante esclusivamente da pensione, non superiore all'importo di una pensione minima INPS per la generalità dei lavoratori aumentato dell'importo di una pensione sociale, come previsto dall'area protetta dell'allegato B. Il canone annuo non può comunque superare il cinque percento del reddito effettivo del nucleo familiare e non può in alcun caso essere inferiore al cinque percento dell'importo della pensione sociale; in deroga a quanto stabilito dall'articolo 42, comma 3, sono inseriti nell'area protetta i nuclei familiari con reddito costituito unicamente da sussidi concessi da enti pubblici a fini assistenziali, purché di importo ricompreso nel previsto limite;".

2. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 48 della legge regionale 39/1995 è sostituita dalla seguente:

"b) area sociale: nella misura del quaranta o dell'ottanta percento per gli assegnatari con redditi annui convenzionali complessivi del nucleo familiare compresi nelle fasce A o B dell'allegato B; il canone annuo non può comunque superare rispettivamente il cinque o il dieci percento del reddito effettivo del nucleo;".

3. Il comma 5 dell'articolo 48 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"5. A coloro che sono collocati nella fascia E dell'allegato B e che non provvedono ad accettare e a sottoscrivere il canone di locazione di cui al comma 1, lett. e), a coloro che superano il limite di reddito di cui alla fascia E dell'allegato B, nonché a coloro che sono ricompresi nelle fattispecie di cui all'articolo 36, comma 6, all'articolo 42, comma 8, e all'articolo 43, comma 3, è applicata un'indennità di occupazione pari al doppio del canone risultante da quanto indicato al comma 1, lett. d), indipendentemente dall'entità del reddito."

4. Il comma 6 dell'articolo 48 della legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

"6. Con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il canone di locazione non può in alcun caso essere inferiore a lire 15.000 mensili a vano convenzionale, salvo quanto previsto al comma 1, lett. a). Tale importo è aggiornato al 1° gennaio di ogni anno, nella misura del settantacinque percento della variazione accertata dall'ISTAT per il periodo giugno/giugno. L'importo così ottenuto è arrotondato alle cento lire superiori."

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 26:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 27:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 28:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 29:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 30:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 31:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président Il y a un article 31 bis avec un amendement des Conseillers Borre et Florio, dont je donne la lecture:

Emendamento Dopo l'articolo 31 è aggiunto l'articolo 31bis che segue:

"Articolo 31 bis

(Modificazioni alla tabella B)

1. La tabella B allegata alla legge regionale 39/1995 è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.

Composizione

nucleo

familiare

Area

protetta

Area

sociale

fascia A

Area

sociale

fascia B

Area

amministrata

fascia C

Area

amministrata

fascia D

Area

deroga

fascia E

Reddito

effettivo

Reddito

convenzionale

Reddito

convenzionale

Reddito

convenzionale

Reddito

convenzionale

Reddito

convenzionale

fino a 2 persone

pensione minima INPS + pensione sociale

fino a

9.000.000

da 9.000.000

a 18.500.000

da 18.500.001

a 24.000.000

da 24.000.001

a 29.600.000

da 29.600.001

a 40.600.000

3 persone

pensione minima INPS + pensione sociale

fino a 10.500.000

da 10.500.000

a 21.800.000

da 21.800.000

a 27.300.000

da 27.300.001

a 32.800.000

da 32.800.001

a 48.500.000

4 persone

pensione minima INPS + pensione sociale

fino a 12.000.000

da 12.000.000

a 25.100.000

da 25.100.001

a 30.600.000

da 30.600.001

a 36.000.000

da 36.000.001

a 57.000.000

5 persone

pensione minima INPS + pensione sociale

fino a 14.000.000

da 14.000.000

a 28.400.000

da 28.400.001

a 33.900.000

da 33.900.001

a 39.200.000

da 39.200.001

a 65.500.000

On vote l'amendement des Conseillers Borre et Florio:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président L'amendement présenté par Monsieur Chiarello, dont je donne la lecture, est échoué:

Emendamento Dopo l'articolo 31 è inserito il seguente:

"Articolo 31bis

1. L'allegato B alla legge regionale 39/1995 è sostituito dal seguente:

Allegato B)

Limiti di reddito di cui all'articolo 44 per l'applicazione dell'articolo 48

Compos.ne

nucleo

familiare

Area protetta

fascia A

Area sociale

fascia B

Area amm.ta

fascia C

Area amm.ta

fascia D

Area deroga

fascia E

Reddito

effettivo

Reddito

convenz.le

Reddito

convenz.le

Reddito

convenz.le

Reddito

convenz.le

fino a 2 persone

pensione minima INPS + pensione sociale e reddito convenzionale fino a 9.000.000

da 9.000.000

a 17.000.000

da 17.000.001

a 22.000.000

da 22.000.001

a 27.000.000

da 27.000.001

a 33.000.000

3 persone

pensione minima INPS + pensione sociale e reddito convenzionale fino a 12.000.000

da 12.000.000

a 20.000.000

da 20.000.001

a 25.000.000

da 25.000.001

a 30.000.000

da 30.000.001

a 37.000.000

4 persone

pensione minima INPS + pensione sociale e reddito convenzionale fino a 15.000.000

da 15.000.000

a 23.000.000

da 23.000.001

a 28.000.000

da 28.000.000

a 33.000.000

da 33.000.001

a 42.000.000

5 persone e oltre

pensione minima INPS + pensione sociale e reddito convenzionale fino a 17.000.000

da 17.000.000

a 26.000.000

da 26.000.001

a 31.000.000

da 31.000.001

a 36.000.000

da 36.000.000

a 48.000.000

Président On vote l'article 32:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 33:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 34:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 35:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 36:

Présents: 29

Votants et favorables: 24

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président A l'article 37 il y a un amendement du Conseiller Parisi, dont je donne la lecture:

Emendamento Prima del comma 1 dell'articolo 37 è inserito il seguente:

Il comma 1 dell'articolo 9 della legge regionale 40/95 è sostituito dal seguente:

"Il prezzo di vendita degli alloggi è determinato dal prodotto tra la tariffa relativa alla categoria e classe catastale di appartenenza, moltiplicata per cento e il numero dei vani convenzionali.

Il numero dei vani convenzionali è calcolato dividendo la superficie convenzionale, determinata sulla base dell'articolo 13, commi 1 e 3, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle locazioni di immobili urbani), per quattordici. Al prezzo così determinato si applica la riduzione dell'uno percento per ogni anno di vetustà dell'edificio fino ad un massimo del venti percento.

Il prezzo di vendita, in ogni caso, non può superare il valore massimo previsto dal comma 10 della legge 560/93."

Président La parole au Conseiller Parisi.

Parisi (Aut) Ritengo che quest'emendamento faccia tragicamente la fine che hanno fatto tutti gli altri però, lo voglio presentare lo stesso perché questo fa riferimento al prezzo di vendita della legge n. 40, e - checché ne possa dire l'Assessore Lavoyer - credo che, per quanto riguarda quest'aspetto, tutte le regioni d'Italia che hanno applicato la n. 560, per quanto riguarda la vendita, lo hanno fatto sulla base di quello che diceva l'articolo 10 e inoltre sulla base di una valutazione a vano catastale.

Quando abbiamo affrontato quest'argomento in Commissione, anche se poi per motivi di salute non sono stato presente quando lo si votava, abbiamo detto che avremmo accettato il discorso di fare la valutazione a vano convenzionale, il che già di per sé portava ad un aumento del valore al metro quadro perché come tutti sapete la superficie convenzionale è diversa dalla superficie catastale in quanto, mentre nel vano convenzionale incidono anche altre pertinenze, il balcone, le cantine ed altro, nel vano catastale questo non avviene...

(interruzione di un Consigliere fuori microfono)

... Visco, bravo, Visco non è compagno mio, quindi te la devi prendere con qualcun altro, se hai qualche obiezione da fare guarda da quella parte...

Come dicevo, l'applicazione con il vano convenzionale ha comportato una differenza di prezzo abbastanza elevata e, visto che l'Assessore è stato a Roma dove tutti gli hanno fatto gli elogi per l'applicazione della nostra legge, volevo fargli quest'esempio. Un alloggio che con il valore della legge n. 560 sarebbe costato 88 milioni con il prezzo calcolato a vano convenzionale costa 115 milioni, cioè 28 milioni in più. E ancora, un alloggio che con la n. 560 costava 104 milioni con il valore stabilito dalla legge n. 40 costa 137 milioni, quindi c'è un aumento in alcuni casi del 20-30 percento. Faccio solo questi esempi, ma lo stesso ragionamento potrebbe essere esteso a tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica che sono nel piano vendita.

Come dicevo prima, lo scopo di quest'emendamento era perché ritenevo che se avessimo applicato la n. 560, che è stata applicata su tutto il territorio nazionale, gli utenti, che si sono trovati non per un volere nostro, ma per un volere che è partito da Roma ad essere proprietari o comunque ad accedere a questi alloggi, avrebbero potuto farlo con un prezzo enormemente inferiore. Poi altro discorso è, Consigliere Chiarello, se il patrimonio pubblico vada venduto o non vada venduto, se debbano essere realizzati altri alloggi, se debbano essere buttati fuori coloro che stanno dentro. Questa è tutta un'altra partita e l'affronteremo dopo, però io non vedo perché questa Valle, che è una Valle opulenta, una Valle che ha tantissimi primati, si debba distinguere sempre da tutto il territorio nazionale. Questo me lo dovete spiegare. Va benissimo, dobbiamo dimostrare di essere dei bravi amministratori, però allora Signori miei dimostriamolo in tutto non solo in queste cose qua, dopodiché noi effettivamente avremmo il primato di tutto. Però non vedo perché il cittadino che abita in Emilia Romagna o che abita in Lombardia debba, attraverso una legge che non ha voluto nessuno, ma che hanno voluto altri, acquisire un alloggio a certe condizioni e l'inquilino che abita in Valle d'Aosta debba essere penalizzato in questa maniera anche se poi ha dei vantaggi evidentemente. Però teniamo conto che anche gli alloggi di edilizia residenziale pubblica sono stati costruiti con certi tipi di materiali e a certi costi. A questo riguardo vi invito tutti a farmi visita tanto per vedere dove abito io perché, probabilmente, uscendo fuori da questa stanza uno si rende conto di che tipo di alloggi parliamo. Avevamo tra l'altro una bellissima area a verde, adesso pare che per problemi non sappiamo di che genere ci debbano venire delle autorimesse per cui l'area a verde sparirà perché l'istituto non ha trovato il mezzo per fare dei garage sotterranei. Così ci troveremo fra qualche tempo ad avere al posto dell'area a verde queste strutture che sicuramente saranno, come impatto visivo e come impatto ambientale, uno spettacolo che verranno a vedere tutti i cittadini valdostani.

Senza fare polemica e senza fare dei drammi, Assessore, volevo solo far presente una situazione che è reale e che è quella che si applicherà attraverso l'articolo 9 della legge n. 40.

Président La parole au Conseiller Florio.

Florio (PVA-cU) Il ragionamento fatto dal Consigliere Parisi non lo condividiamo premettendo che siamo per principio contrari alla cessione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica e lo abbiamo detto quando in quest'aula si discusse del disegno di legge che condusse poi alla legge n. 40. Ci sembra politica dissennata lo spendere dei quattrini raccolti dai cittadini per realizzare un patrimonio di edilizia residenziale pubblica che dovrebbe servire per quelle fasce sociali che incontrano serissimi problemi a risolvere il problema della casa, per soddisfare il bisogno di casa in proprietà di fasce sociali che - fortunati loro - stanno meglio.

Ma ci sembra che il discorso fatto dal Consigliere Parisi da una parte sulla qualità degli edifici di edilizia residenziale pubblica e dall'altra sulla superficie convenzionale non sia assolutamente condivisibile perché la qualità degli edifici dipende anche questa dalla dissennata politica di alcuni comuni che hanno voluto, contro ogni logica di tipo urbanistico, realizzare edilizia di questo tipo in ogni dove. L'esempio realizzato negli anni a partire dal ?78 nella città di Aosta è significativo: abbiamo piazzato edifici di questo tipo in ogni dove, su ogni area che il piano regolatore generale prevedeva in quel momento vincolata a verde, ad edilizia scolastica, a scarpata stradale, a qualsiasi tipo di destinazione purché fosse libera da edificazione. Lì le Giunte che si sono succedute nel Comune di Aosta, presenti Parisi ed altri, hanno localizzato tutto il localizzabile con le conseguenze che poi oggi gli stessi, che hanno sollecitato l'inserimento di quegli insediamenti, vengono qui a lamentare.

Seconda considerazione Consigliere Parisi. Vorrei sapere perché chi compra unità immobiliari di questo tipo non debba pagare i balconi, non debba pagare le cantine, non debba pagare i vani comuni, non debba pagare la quota parte delle aree verdi, dei parcheggi, delle strade di accesso, ma quale mai è il cittadino che affronta un onere di questo tipo e che non deve pagare anche queste cose? Ma perché ci deve essere un ragionamento di tipo diverso nei confronti di questi cittadini che ricevono da una scelta politica di questo tipo - che non condividiamo - un vantaggio evidente?

Président La parole à l'Assesseur aux travaux publics, aux infrastructures et à l'aménagement du territoire, Lavoyer.

Lavoyer (FA) Ci asterremo su quest'emendamento, però mi pare - senza polemica - che Parisi faccia un po' come Pinocchio, cioè non solo non dica la verità, ma dica delle mezze verità. Infatti l'esempio di equità del nostro disegno di legge è molto semplice: applicando la n. 560 un alloggio di 4 vani calcolato per vano può avere 160 metri, un alloggio di edilizia residenziale pubblica costruito con i criteri più recenti, sempre di 4 vani, ha 90 metri. Allora Parisi si preoccupa di far pagare l'alloggio di 160 metri allo stesso prezzo di quello di 90 metri e questo è il risultato che avremmo di fronte a noi se applichiamo la n. 560.

Poi quest'emendamento non sta in piedi, sarebbe un aborto, nel senso che mi chiedo come possiamo noi, quando andiamo a calcolare il prezzo di vendita degli alloggi, fare riferimento a due leggi, cioè calcolare due valori, uno con la legge n. 40 e uno con la n. 560 e poi andare lì con il bilancino. Insomma, Parisi, quest'emendamento va proprio contro uno dei capisaldi della legge, quindi non possiamo che astenerci.

Président On vote l'amendement du Conseiller Parisi à l'article 37:

Présents: 26

Votants et favorables: 3

Abstenus: 23 (Agnesod, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Florio, Lavoyer, Linty, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Perrin C. Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino S., Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)

Le Conseil n'approuve pas

Président On vote l'article 37:

Présents: 27

Votants et favorables: 22

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président On vote l'article 38:

Présents: 27

Votants et favorables: 22

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Président La parole au Conseiller Parisi pour déclaration d'intention.

Parisi (Aut) Faccio una brevissima replica tanto ormai tutto quello che doveva essere detto e che doveva essere scritto è successo. Siamo all'ultimo atto, Assessore, lei sostiene che quanto ho detto non solo oggi, ma durante tutta la legislatura non risponde al vero, lei sostiene di aver realizzato un bellissimo programma che riguarda l'edilizia residenziale pubblica, che riguarda la politica della casa, ma i fatti sono fatti e non si possono smentire con le parole. Basta andare a verificare quello che avviene sul territorio valdostano, basta andare a fare delle analisi per verificare quali sono le richieste che provengono sia dalle giovani coppie, sia dalle famiglie in merito alla richiesta di alloggi, basta vedere i prezzi che sono sul mercato per rendersi conto della politica che in questo settore è stata portata avanti dalla Giunta e lei, Assessore, è il titolare di questo dicastero per cui io devo purtroppo rivolgermi a lei in qualità di Responsabile di questo settore. Non lo faccio con strumentalizzazione, non voglio neppure fare della demagogia, ma questa è la realtà e la realtà, come dicevo prima, è evidente.

A nostro avviso, l'azione che poteva essere fatta dall'ente pubblico era un'azione forte, un'azione che prendesse in considerazione tutto il contesto generale che riguarda il problema casa perché solo in quella maniera si sarebbero potute dare le risposte puntuali a tutti i soggetti interessati al problema. Credo che oggi nessuno sarebbe attaccato ad un alloggio di edilizia residenziale pubblica, se avesse la possibilità di rivolgersi in maniera diversa ad altre leggi e ad altri settori. Non è possibile pensare oggi di dare una risposta con la legge n. 76, quando questa legge, fatta nell'83, non risponde più alla realtà valdostana. Quella legge andava modificata radicalmente, andavano trovati altri strumenti per far fronte all'esigenza della casa; noi abbiamo fatto proposte in tal senso, ma non sono state accolte, pazienza. Speriamo che in futuro, come diceva il Consigliere Borre, questa materia venga affrontata in maniera diversa, venga riconsiderato l'atteggiamento che si è avuto verso questo settore fino adesso e sicuramente le risposte saranno positive e saranno risolti molti problemi.

Per quanto riguarda questa legge, si è voluto tentare di accogliere delle richieste ancora una volta settoriali delle esigenze di qualcuno, probabilmente saranno state date anche delle risposte con questa legge però il problema di fondo rimane ed è quello che ho cercato di esporre.

Per quanto riguarda l'emendamento, non volevo certamente fare strumentalizzazione, non volevo fare demagogia. E non è vero neanche che, approvando quest'emendamento, si sarebbe applicato un prezzo differenziato per gli alloggi di tipologia diversa. Avevamo accettato, lo dico anche al Consigliere Florio, di far pagare quella che era l'incidenza che poteva concorrere alla valutazione del prezzo di vendita tant'è che abbiamo accolto ben volentieri una richiesta avanzata in Commissione, quella cioè di fare la valutazione a vano convenzionale visto che il vano catastale poteva portare a quello che diceva lui perché riteniamo giusto che un alloggio di 100 metri quadri abbia lo stesso prezzo sia che si trovi al quarto piano, sia che si trovi al primo piano, mentre questo proprio con la n. 560 non era possibile. Con quest'emendamento volevamo dire però un'altra cosa, volevamo dire che come Regione Valle d'Aosta dovevamo applicare i criteri applicati da tutte le altre regioni italiane per una questione di equità. Non vediamo, e forse nel ragionare in questa maniera siamo in errore, ma non vediamo perché un alloggio di 100 metri quadri di edilizia residenziale pubblica in Valle d'Aosta debba costare 150 milioni e a Milano ne debba costare 100-120. Questo è il concetto. Volevamo, solo per una ragione di equità, dire che lo stesso alloggio, tenuto conto che la n. 560 è una legge nazionale, doveva avere lo stesso valore a Bologna, a Milano come ad Aosta. Questo non è stato fatto e ripeto che non voglio fare della demagogia.

Prima di terminare, voglio chiedere scusa al Consigliere Piccolo perché l'ho citato ingiustamente. Mi era sembrato che, mentre intervenivo, avesse fatto delle battute spiritose, non era così; gli chiedo scusa pubblicamente perché avevo capito male.

Termino il mio intervento, mi auguro che quelli che sederanno in questi banchi saranno molto più capaci di noi a dare quelle risposte che forse non siamo stati in grado di dare, però purtroppo, Assessore, la politica della casa e il settore della casa sono in mano sua, ma non soltanto in mano sua perché ci sono altri soggetti che assieme a lei potrebbero concorrere a dare quelle risposte che lei forse da solo non è riuscito a dare. Infine, vorrei fare una sola annotazione: stranamente l'attenzione è sempre stata perspicacemente riferita agli alloggi di edilizia residenziale pubblica, non si è mai parlato in questo Consiglio di edilizia sovvenzionata o convenzionata. Eppure il Consigliere Florio, quando faceva riferimento a quello che è successo nella città di Aosta, non ha detto una cosa importante ed è quella che purtroppo nel Comune di Aosta in particolare, ma anche in altri comuni, gli interventi che sono stati fatti per l'edilizia sovvenzionata e per l'edilizia convenzionata sono stati ben più massicci di quelli fatti nell'edilizia residenziale pubblica. Là andava prestata più attenzione, e lì sicuramente non sono stati realizzati alloggi del tipo popolare, come dicevo per quanto riguarda questo settore, lì è stato fatto altro. Sarebbe interessante che qualcuno una volta tanto prestasse più attenzione non a questo tipo di problematica, ma a quei problemi.

Termino con quest'annotazione, sperando di non avervi tediato e augurandomi che, per quanto riguarda questo problema, si possano dare in futuro risposte migliori.

Président La parole au Conseiller Chiarello.

Chiarello (RC) Dopo tutto quello che abbiamo detto, bisogna pur ammettere che qualche passo avanti si fa con questa legge. Ho detto prima che è arrivata in ritardo e io spero fermamente che il periodo elettorale l'aiuti ad avere gambe subito, mentre l'altra volta gli Istituti Autonomi Case Popolari per gli aumenti ci hanno messo un anno e mezzo, speriamo che adesso per ridare indietro i soldi o ricalcolare gli affitti, ce la facciano entro il 31 maggio. Questa è una speranza che nutro.

Volevo solo ricordare una cosa, Borre: all'inizio della relazione alla legge si parla di facilitazioni nel caso di presenze nel nucleo familiare di redditi dei figli, quella parte lì l'abbiamo stralciata però, è stato solo allungato, nessuna facilitazione. Grazie.

Président On vote la loi dans son ensemble:

Présents: 26

Votants et favorables: 21

Abstenus: 5 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi)

Le Conseil approuve