Oggetto del Consiglio n. 3107 del 9 aprile 1998 - Verbale
OGGETTO N. 3107/X - REVISIONE DEI PARAMETRI DI REDDITO PER L'ANNO 1998 E DELLA PERCENTUALE DI INTERVENTO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE REGIONALE PER I BENEFICI A FAVORE DI MINORI OSPITI DI SOGGIORNI MARINI, MONTANI, LACUSTRI E CENTRI ESTIVI, DI CUI AGLI ARTICOLI 5 E 7 DEL REGOLAMENTO REGIONALE N. 3/1994.
Il Vicepresidente CHENUIL dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 12 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Interviene il Consigliere MARGUERETTAZ.
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Si dà atto che, dalle ore 11,38, presiede il Presidente STEVENIN.
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Replica l'Assessore alla Sanità, Salute e Politiche Sociali VICQUERY.
Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere CHIARELLO.
IL CONSIGLIO
Vista la legge regionale 01.06.1984, n. 17 concernente: "Interventi assistenziali a minori" ed in particolare l'art. 10;
Visto l'art. 5 - comma 1 - del regolamento regionale n. 3 in data 20.06.1994 concernente: "Norme regolamentari per l'applicazione degli artt. 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 01.06.1984, n. 17 (Interventi assistenziali a minori)", che prevede che annualmente venga predisposto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, uno schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione del nucleo famigliare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale a favore di minori che nel periodo estivo frequentano soggiorni climatici, marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi;
Visto il decreto del Ministero dell'Interno in data 05.02.1998 che ha determinato, tra l'altro, per l'anno 1998, in via provvisoria, la percentuale di variazione degli indici mensili dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai pari al + 2,4%;
Ritenuto, pertanto, necessario provvedere alla predisposizione di nuovo schema per l'anno 1998 mediante la revisione degli scaglioni di reddito con la percentuale indicata dal decreto ministeriale nonché la revisione della percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale;
Preso atto che l'art. 7 - comma 1 lettera a) - del regolamento regionale suindicato prevede che annualmente il contributo fisso pro-capite per ogni giorno di effettiva presenza dei minori nei centri estivi venga rideterminato dal Consiglio regionale;
Rilevato che si rende necessario contenere la spesa, destinata agli enti organizzatori dei centri estivi, nello stanziamento iscritto nel bilancio regionale, provvedendo prioritariamente alla liquidazione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) dell'art. 7 del regolamento regionale n. 3/1994 e determinando la misura del contributo di cui alla lettera a) in relazione alle somme rimaste disponibili;
Richiamata la deliberazione della Giunta regionale in data 30.12.1997, n. 4853 concernente l'approvazione del bilancio di gestione per l'anno 1998 e per il triennio 1998/2000, con attribuzione alle strutture dirigenziali di quote di bilancio e degli obiettivi gestionali correlati e di disposizioni applicative, nonché la circolare n. 2 in data 15.01.1998 (prot. n. 861/5 FIN);
Precisato che la presente deliberazione è da ritenersi correlata all'obiettivo n. 091102 ("Gestione degli interventi per lo sviluppo dei servizi e prevenzione del disagio minorile e giovanile") attribuita alla struttura dirigenziale Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali;
Richiamati i decreti legislativi n. 320/1994 e 44/1998;
Visto il parere di legittimità rilasciato dal Capo Servizio organizzazione e amministrazione attività socio-assistenziali dell'Assessorato della Sanità, Salute e Politiche Sociali, ai sensi dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della legge regionale n. 45/1995, sulla presente deliberazione;
Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: diciannove (presenti: ventisei; votanti: diciannove; astenuti: sette, i Consiglieri: ALOISI, COLLE', DUJANY, MARGUERETTAZ, PARISI, TIBALDI e Marco VIERIN);
DELIBERA
1) di approvare, ai sensi dell'art. 5 - comma 1 - del regolamento regionale n. 3 in data 20.06.1994, lo schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici previsti dall'art. 10 della legge regionale n. 17/84, la composizione il nucleo famigliare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale da erogare a favore di minori ospiti, durante l'estate 1998, di soggiorni marini, montani e lacustri:
Carico familiare
fino a
13.625.400
da 13.625.400
a 22.229.300
da 22.229.300
a 34.176.500
da 34.176.500
a 58.405.800
da 58.405.800
a 60.915.600
da 60.915.600
a 77.374.600
1
100%
95%
85%
75%
60%
50%
2
"
100%
90%
85%
70%
60%
3
"
"
95%
90%
75%
70%
4
"
"
100%
95%
80%
75%
5
"
"
"
100%
90%
80%
2) di stabilire che la misura del contributo di cui alla lettera a) dell'art. 7 del regolamento regionale n. 3/1994, venga determinata in relazione alle somme disponibili dopo aver effettuato la liquidazione dei contributi di cui alle lettere b), c) e d) del medesimo art. 7;
3) di stabilire che all'approvazione e alla liquidazione della spesa si provvederà con successivi provvedimenti dirigenziali con imputazione della stessa al Capitolo 61120 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 "Contributi per l'assistenza a minori e per le provvidenze già erogate dagli enti soppressi" (RICH. N. 4152) e al Capitolo 58610 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1998 "Contributi ai Comuni per gestione centri estivi" (RICH. N. 1550).
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