Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1817 del 14 febbraio 1996 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 14 FEBBRAIO 1996

OGGETTO N. 1817/X Determinazione della quota di contributo afferente alle concessioni edilizie in relazione al costo di costruzione.

Deliberazione Il Consiglio

Visto l'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai sensi del quale la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

Vista la deliberazione della Giunta n. 3705 del 22 luglio 1977, ratificata, con modificazioni, dal Consiglio regionale con deliberazione n. 344 del 5 ottobre 1977 ed ulteriormente modificata con deliberazione del Consiglio regionale n. 331 del 10 giugno 1982, concernente: "Approvazione delle percentuali del costo di costruzione dell'edilizia abitativa in attuazione dell'articolo 6 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10.";

Visti i primi quattro commi dell'articolo 6 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, così come sostituiti dall'articolo 7, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica" ed in particolare il secondo comma il quale dispone che il costo di costruzione "...per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457";

Visto il decreto del Ministero dei LL.PP. - CER 5 agosto 1994 recante: "Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata" ed accertato che per costo di costruzione deve intendersi il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), così come definito all'articolo 1, primo comma, punto 1), del decreto medesimo;

Visto il provvedimento della Giunta n. 933 del 10 febbraio 1995, con il quale, a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione ha determinato i costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ed in particolare, per quanto riguarda il costo di costruzione (costo base di realizzazione tecnica) ha fissato un costo massimo ammissibile pari a lire 1.050.000 per ogni metro quadrato di superficie complessiva, maggiorato del 18 percento per specifiche situazioni territoriali (zona montana e incidenza del trasporto dei materiali);

Preso atto pertanto che il costo massimo ammissibile definito dalla Regione a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è pari a lire 1.239.000 per ogni metro quadrato di superficie complessiva, somma derivante dall'applicazione al costo di costruzione (costo base di realizzazione tecnica pari a lire 1.050.000/mq.) della maggiorazione del 18 percento di cui sopra;

Ritenuto che il costo unitario di costruzione debba essere determinato nella misura del 50 percento della sopra citata somma di lire 1.239.000, e cioè in misura pari a lire 619.500 al metro quadrato;

Ravvisata tuttavia l'opportunità, in ragione del notevole incremento di tale costo unitario rispetto a quello attualmente in vigore, fissato con decreto ministeriale, di provvedere, in sede di prima applicazione della normativa sopra richiamata, a determinare il costo unitario di costruzione nella misura del 32 percento della sopra citata somma di lire 1.239.000, e cioè in misura pari a lire 396.480 al metro quadrato;

Dato atto altresì:

- che ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, "il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo (di costruzione), variabile dal 5 percento al 20 percento, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione";

- che il Consiglio regionale ha, a suo tempo, provveduto agli adempimenti di cui sopra con deliberazione n. 344 del 5 ottobre 1977;

- che lo stesso Consiglio regionale, con successiva deliberazione n. 331 del 19 giugno 1982, ha dimezzato le percentuali già fissate con la precedente deliberazione in misura variabile dal 5 percento al 20 percento, in relazione all'entrata in vigore della legge 25 maggio 1982, n. 94;

- che è pertanto necessario revocare la citata deliberazione n. 331 del 10 giugno 1982 al fine di ripristinare la variabilità delle percentuali fissate in misura compresa tra il 5 percento ed il 20 percento del costo di costruzione, cosi come prescritto dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

- visti i primi quattro commi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come sostituiti dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 557;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio di Urbanistica, ai sensi dello articolo 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli articoli 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

Delibera

1) di determinare in lire 396.480 al metro quadrato il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

2) di revocare la deliberazione del Consiglio regionale n. 331 del 10 giugno 1982 concernente: "Modificazione della deliberazione di Giunta n. 3705, in data 22 luglio 1977, concernente: - approvazione delle percentuali del costo di costruzione dell'edilizia abitativa in attuazione dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ratificata, con modificazioni, dal Consiglio regionale con deliberazione n. 344, in data 5 ottobre 1977";

3) di fare proprie, per quanto concerne l'identificazione di classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50 percento, le determinazioni a suo tempo assunte in merito dal Ministro per i Lavori pubblici con decreto ministeriale 10 maggio 1977;

4) di confermare, per quanto concerne la quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, da determinarsi in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, quanto a suo tempo deliberato con provvedimento n. 3705, adottato dalla Giunta regionale in data 22 luglio 1977 ratificato, con modificazioni, dal Consiglio regionale con deliberazione n. 344 del 5 ottobre 1977;

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettera h) del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.

Presidente Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) C'è stata discussione in III commissione su questo: siamo tutti d'accordo che è necessaria una revisione dei prezzi per le concessioni edilizie, però era stato detto di vedere la possibilità per la prima casa di tenere la revisione dei costi il più basso possibile.

Un'altra cosa che in questo momento mi sembra importante dire è la seguente. E' vero, dobbiamo adeguarci; continuiamo sempre a dire che dobbiamo adeguarci a leggi nazionali, ai costi che sono saliti anche per i comuni, ma ci sono delle categorie che non hanno nessun adeguamento. Per chi è a salario fisso, gli stipendi non si adeguano mai mentre continuiamo a dire che i prezzi dobbiamo per forza adeguarli.

Ritengo che in questo momento sicuramente sulla prima casa non sia utile un aumento di questo tipo, anche se sulla seconda casa lo ritengo ammissibile; ma, ripeto, sicuramente non sulla prima casa e non per il momento.

Presidente Se nessun altro chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, Riccarand.

Riccarand (VA) Ho visto la comunicazione della III commissione, che chiede nelle prossime iniziative che dovranno essere assunte, dal momento che questo è solo un primo adeguamento proprio perché l'incremento che avremmo dovuto stabilire era ben più notevole, quindi si è deciso di fare un primo passo e successivamente bisognerà andare ad adeguare ulteriormente questo costo di costruzione ai parametri di legge.

In quella sede credo che si potrà studiare un meccanismo che preveda di intervenire in modo più significativo sugli attuali costi di costruzione per quanto riguarda il recupero, però questo richiede un intervento attraverso una norma di legge regionale, e possiamo verificare il discorso delle prime case, anche se mi sembra più complesso.

Comunque da parte mia e della Giunta in sede di adeguamento definitivo di questo provvedimento c'è l'impegno, in particolare per quanto riguarda i costi di costruzione per gli interventi di recupero, di andare a studiare un provvedimento che permetta di ridurre sensibilmente i costi che si applicano attualmente anche sugli interventi di recupero.

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz per dichiarazione di voto.

Marguerettaz (PpVA) Ci asterremo dal votare questa delibera per due motivi sostanziali.

Il primo è che a noi sembra questa una delibera che non coglie delle opportunità che invece in questo settore ci potrebbero essere. Sappiamo bene il problema casa di quale entità sia, sappiamo bene quanti sforzi, la maggior parte dei quali fra l'altro invani, siano stati fatti per dare una soluzione qualsiasi a questo problema; sappiamo che in altre realtà una politica - anche se potrebbe essere sicuramente un passo minimo rispetto alla grandezza del problema - che cerca di risolvere concretamente determinate problematiche concernenti alcune fasce sociali della popolazione va proprio nella direzione di incidere su questi costi.

Sappiamo che altre regioni, ad esempio, prevedono un abbattimento pressoché totale di questi costi per coloro che riservano un determinato numero di alloggi o alla locazione o alla destinazione a certe fasce più deboli.

Questa ci sembra invece una mera delibera ragionieristica, che non coglie la portata del problema. Per questo motivo, oltre che per il fatto che con molta probabilità questi costi andranno a ricadere ancora una volta sulle famiglie e sui singoli perché le imprese poi naturalmente riporteranno questi aggravi sulle famiglie, ci asterremo dal votare questa delibera.

Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto:

Presenti: 26

Votanti e favorevoli: 20

Astenuti: 6 (Chiarello, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin Marco)

Il Consiglio approva