Oggetto del Consiglio n. 1817 del 14 febbraio 1996 - Verbale

OGGETTO N. 1817/X - DETERMINAZIONE DELLA QUOTA DI CONTRIBUTO AFFERENTE ALLE CONCESSIONI EDILIZIE IN RELAZIONE AL COSTO DI COSTRUZIONE.

Il Vicepresidente Marco VIERIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 11 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Interviene il Consigliere CHIARELLO.

Replica l'Assessore all'Ambiente, Territorio e Trasporti RICCARAND.

Prende la parola, per dichiarazione di voto, il Consigliere MARGUERETTAZ (astensione del gruppo dei Popolari per la Valle d'Aosta).

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai sensi del quale la concessione edilizia comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza delle spese di urbanizzazione nonché al costo di costruzione;

Vista la deliberazione della Giunta n. 3705 del 22 luglio 1977, ratificata, con modificazioni, dal Consiglio regionale con deliberazione n. 344 del 5 ottobre 1977 ed ulteriormente modificata con deliberazione del Consiglio regionale n. 331 del 10 giugno 1982, concernente: "Approvazione delle percentuali del costo di costruzione dell'edilizia abitativa in attuazione dell'articolo 6 della legge statale 28 gennaio 1977, n. 10.";

Visti i primi quattro commi dell'articolo 6 della citata legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni, così come sostituiti dall'art. 7, comma 2, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, recante: "Interventi correttivi di finanza pubblica" ed in particolare il secondo comma il quale dispone che il costo di costruzione "...per i nuovi edifici è determinato periodicamente dalle regioni con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, definiti dalle stesse regioni a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457";

Visto il decreto del Ministero dei LL.PP. - CER 5.8.1994 recante: "Determinazione dei limiti massimi di costo per gli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata e di edilizia residenziale agevolata" ed accertato che per costo di costruzione deve intendersi il costo base di realizzazione tecnica (C.B.N.), così come definito all'articolo 1, primo comma, punto 1), del decreto medesimo;

Visto il provvedimento della Giunta n. 933 del 10 febbraio 1995, con il quale, a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, la Regione ha determinato i costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, ed in particolare, per quanto riguarda il costo di costruzione (costo base di realizzazione tecnica) ha fissato un costo massimo ammissibile pari a £. 1.050.000 per ogni metro quadrato di superficie complessiva, maggiorato del 18% per specifiche situazioni territoriali (zona montana e incidenza del trasporto dei materiali);

Preso atto pertanto che il costo massimo ammissibile definito dalla Regione a norma della lettera g) del primo comma dell'articolo 4 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è pari a £. 1.239.000 per ogni metro quadrato di superficie complessiva, somma derivante dall'applicazione al costo di costruzione (costo base di realizzazione tecnica pari a £. 1.050.000/mq.) della maggiorazione del 18% di cui sopra;

Ritenuto che il costo unitario di costruzione debba essere determinato nella misura del 50% della sopra citata somma di £. 1.239.000, e cioè in misura pari a £. 619.500 al metro quadrato;

Ravvisata tuttavia l'opportunità, in ragione del notevole incremento di tale costo unitario rispetto a quello attualmente in vigore, fissato con decreto ministeriale, di provvedere, in sede di prima applicazione della normativa sopra richiamata, a determinare il costo unitario di costruzione nella misura del 32% della sopra citata somma di £. 1.239.000, e cioè in misura pari a £. 396.480 al metro quadrato;

Datto atto altresì:

- che ai sensi del quarto comma dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come sostituito dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, "il contributo afferente alla concessione comprende una quota di detto costo (di costruzione), variabile dal 5% al 20%, che viene determinata dalle regioni in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione";

- che il Consiglio regionale ha, a suo tempo, provveduto agli adempimenti di cui sopra con deliberazione n. 344 del 5 ottobre 1977;

- che lo stesso Consiglio regionale, con successiva deliberazione n. 331 del 19 giugno 1982, ha dimezzato le percentuali già fissate con la precedente deliberazione in misura variabile dal 5% al 20%, in relazione all'entrata in vigore della legge 25 maggio 1982, n. 94;

- che è pertanto necessario revocare la citata deliberazione n. 331 del 10 giugno 1982 al fine di ripristinare la variabilità delle percentuali fissate in misura compresa tra il 5% ed il 20% del costo di costruzione, così come prescritto dall'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

- visti i primi quattro commi dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, così come sostituiti dal comma 2 dell'articolo 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 557;

- visto il parere favorevole di legittimità rilasciato dal Dirigente del Servizio di Urbanistica, ai sensi dello art. 72 della L.R. n. 3/1956 e successive modificazioni, e del combinato disposto degli artt. 13 - comma 1 - lett. e) e 59 - comma 2 - della L.R. n. 45/1995, sulla presente deliberazione;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

Con voti favorevoli: venti (presenti: ventisei; votanti: venti; astenuti: sei i Consiglieri: CHIARELLO, LANIECE, LINTY, MARGUERETTAZ, TIBALDI e Marco VIERIN);

DELIBERA

1) di determinare in £. 396.480 al metro quadrato il costo di costruzione di cui all'articolo 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10;

2) di revocare la deliberazione del Consiglio regionale n. 331 del 10 giugno 1982 concernente:

"Modificazione della deliberazione di Giunta n. 3705, in data 22 luglio 1977, concernente: - pprovazione delle percentuali del costo di costruzione dell'edilizia abitativa in attuazione dell'art. 6 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ratificata, con modificazioni, dal Consiglio regionale con deliberazione n. 344, in data 5 ottobre 1977";

3) di fare proprie, per quanto concerne l'identificazione di classi di edifici con caratteristiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali sono determinate maggiorazioni del detto costo di costruzione in misura non superiore al 50%, le determinazioni a suo tempo assunte in merito dal Ministro per i Lavori pubblici con decreto ministeriale 10 maggio 1977;

4) di confermare, per quanto concerne la quota del costo di costruzione, variabile dal 5 per cento al 20 per cento, da determinarsi in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione, quanto a suo tempo deliberato con provvedimento n. 3705, adottato dalla Giunta regionale in data 22 luglio 1977 ratificato, con modificazioni, dal Consiglio regionale con deliberazione n. 344 del 5 ottobre 1977;

5) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera h) del decreto legislativo 22.4.1994, n. 320.

_____