Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1496 del 25 luglio 1995 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1995

OGGETTO N. 1496/X Subconcessione alla società Elena di De Carolis L. & C. di derivazione d'acqua dal torrente Ferret, in comune di Courmayeur, per produzione di energia elettrica.

Deliberazione Il Consiglio

Premesso che:

con domanda in data 11 dicembre 1989 la Società Elena di De Carolis L. e C. s.n.c., ha chiesto all'Amministrazione regionale la subconcessione di derivare dal torrente Ferret, in comune di Courmayeur nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre, moduli 1,20 di acqua per produrre, sul salto di metri 134,92, la potenza nominale media di KW. 152.

Precisato che la domanda, corredata da progetto a firma p.i. Lorenzo Rezzaro, prevede la costruzione di un impianto del tipo ad acqua fluente costituito da canale di derivazione, vasca dissabbiatrice e di carico, condotta forzata, edificio di produzione e canale di restituzione.

Tenuto presente che:

- il Magistrato per il Po, di Parma, con nota n. 11917 in data 19 novembre 1991 ha rilasciato il nulla-osta nei riguardi idraulici per l'ammissione ad istruttoria della domanda di cui si tratta;

- l'ENEL, Compartimento di Torino, con nota prot. SOR in data 29 gennaio 1992 ha fatto presente di non aver alcuna osservazione da formulare, ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 342 del 18 marzo 1965 circa la domanda sopraddistinta;

- l'avviso di presentazione della domanda 11 dicembre 1989 della Società Elena di De Carolis L. e C. s.n.c. è stato pubblicato sul Foglio Annunzi Legali della Valle d'Aosta in data 6 giugno 1992 n. 16 e riprodotto nel n. 192 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (foglio inserzioni) in data 17 agosto 1992, senza dar luogo alla presentazione di domande incompatibili e concorrenti;

- con Ordinanza dell'Assessore ai Lavori Pubblici n. 161 in data 27 aprile 1993 è stato disposto il deposito della domanda e del relativo progetto presso l'Assessorato LL.PP. della Regione per 15 giorni consecutivi, decorrenti dal 3 maggio 1993, a disposizione di chiunque intendesse prenderne visione nelle ore d'ufficio;

- copia dell'Ordinanza è stata affissa per il predetto periodo di 15 giorni all'Albo Pretorio del comune di Courmayeur e copia della medesima è tata inviata al Ministero dei Lavori Pubblici, al Magistrato per il Po di Parma, alla Sezione Idrografica per il Po di Torino, alle Associazioni Irrigue Est-Sesia di Novara ed Ovest-Sesia di Vercelli, all'ENEL Compartimento di Torino, alla Prima Direzione del Genio Militare di Torino, al Consorzio regionale Pesca, all'Assessorato Agricoltura e Forestazione, Servizio S.I.D.S., al Servizio Energia dell'Assessorato Industria e Commercio, al Servizio Tutela dell'Ambiente dell'Assessorato dell'Ambiente ed alla Società Elena di De Carolis L. e C.

- la pubblicazione presso il comune di Courmayeur, come risulta dal referto in calce all'ordinanza, è regolarmente avvenuta ed ha dato luogo alla presentazione, da parte della Associazione d'Irrigazione dell'Agro all'Ovest del Sesia di Vercelli di un esposto datato 20 maggio 1993 con il quale, a salvaguardia delle dotazioni idriche dei canali Naviglio d'Ivrea, Depretis e Farini, derivati dalla Dora Baltea, della quale il torrente Ferret è tributario, l'Associazione Irrigua chiede che nel disciplinare di subconcessione vengano inserite le seguenti precisazioni:

a) il manufatto di derivazione dovrà essere dotato di apposito edificio idoneo alla misura della portata assentita;

b) le manovre di invaso e svaso del canale di carico della centrale dovranno essere attuate con una gradualità tale da evitare turbamenti del regime idraulico del corso d'acqua pubblico.

Precisato inoltre che:

- il canale di derivazione, come stabilito nell'articolo 6 del disciplinare di subconcessione, dovrà essere dotato di paratoia regolabile in modo da garantire che non entri nella derivazione una quantità d'acqua superiore a quella di concessione;

- l'impianto di cui si tratta è del tipo ad acqua fluente in quanto la vasca di carico serve esclusivamente alla regolazione della portata ed è di dimensioni talmente modeste per cui non sono da temere turbamenti del regime idraulico della Dora Baltea;

- a maggior tutela, comunque, delle dotazioni idriche preesistenti, poste e valle della derivazione in oggetto, le precisazioni richieste dalla citata Associazione Irrigua sono state inserite nell'articolo 8 del disciplinare di subconcessione.

Considerato che il nulla-osta militare è stato rilasciato con nota n. FR/371/62100/GDA in data 11 giugno 1993 dal Comando della Regione Militare Nord-Ovest di Torino, in quanto l'impianto di cui si tratta non interferisce con interessi demaniali, né con vincoli militari concernenti la difesa del territorio.

Visto altresì che la visita locale d'istruttoria, come stabilito nell'ordinanza, è regolarmente avvenuta il 25 giugno 1993 ed alla medesima sono intervenuti i funzionari dell'Ufficio Concessioni Acque della Regione, il geom. Furio Saravalle del Servizio sistemazioni idrauliche e Protezione del Suolo dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, il dott. Nicola Tartaglione dell'Assessorato dell'Ambiente, il brigadiere Grange Renzo e la guardia Vevey Augusto della Stazione Forestale di Pré-Saint-Didier ed il signor Livio De Carolis, titolare della domanda di subconcessione, i quali hanno accertato che le opere risultano completamente eseguite e che corrispondono, di massima, alle rappresentazioni grafiche di progetto.

Precisato ancora che:

- l'impianto, all'atto del sopralluogo, non risultava in esercizio e che alla ditta è stato rammentato il divieto di derivare senza la prescritta autorizzazione;

- la ditta si è impegnata a non derivare prima del decreto di subconcessione e che, sempre in tale occasione, il dott. Tartaglione ha chiesto che vengano lasciati defluire, a valle delle opere di presa, i 2/3 della portata rilevata nel periodo di derivazione. Ha inoltre chiesto che la Stazione Forestale competente provveda a verificare tutte le autorizzazioni rilasciate. I convenuti hanno infine chiesto che venga imposto alla ditta di apporre, sul pozzetto già esistente sul canale di scarico, uno stramazzo modulatore munito di asta graduata per la costante verifica delle portate derivate;

- la ditta si è impegnata a fornire tutta la documentazione richiesta e ad eseguire le opere che verranno prescritte.

Tenuto presente che:

- l'opera di presa è costituita da una traversa in cls. e pietrame che convoglia le acque, attraverso una griglia, nella condotta di carico, costituita da una tubazione in acciaio rivestito, del diametro di 500 mm. e della lunghezza di circa 27 metri;

- la vasca di carico ha le dimensioni di mt. 8,20 x 2,80 x h. 2,40, è costruita in cls. ed è completamente interrata. É suddivisa in tre settori muniti di scarico di fondo;

- la condotta forzata è in acciaio del diametro di 400 mm, ha una lunghezza di 935 mt. ed è munita di valvola a farfalla a chiusura automatica e di blocchi di ancoraggio;

- l'edificio di produzione, all'interno del quale sono state installate le apparecchiature di generazione e di controllo, consiste in un fabbricato delle dimensioni di mt. 5,00 x 4,00 x h. 2,20, completamente interrato;

- dopo l'utilizzazione le acque vengono integralmente restituite mediante un canale di scarico costituito da una tubazione in pvc e dotato di un pozzetto, nell'alveo del torrente Ferret;

- il dislivello fra il pelo morto dell'acqua, nella vasca di carico dell'impianto, a quota 1994,80 m.s.m., e quello del canale di restituzione, a valle dei meccanismi motore, a quota 1859,88 m.s.m. è di metri 134,92. In conseguenza la poteriza nominale media annua dell'impianto, per la portata di moduli medi 1,20 per tre mesi all'anno, che rappresenta una portata media annua di: 3: 12 x 1,20 = moduli 0,30, risulta:

30 x 134,92: 102 = Kw. 39,68

Richiamata, inoltre, la deliberazione di Consiglio n. 1193/X in data 22 febbraio 1995 concernente l'approvazione dei criteri provvisori di valutazione per l'esame delle domande di concessione e subconcessione di derivazione di acqua, ed accertato che:

- la traversa di derivazione interessa meno di 1/3 della sezione dell'alveo, per cui i quantitativi d'acqua che defluiscono sono chiaramente superiori ai 2/3 della portata del torrente;

- trattandosi di derivazione che avviene alla base di un ghiacciaio (ghiacciaio di Pré de Bar) che causa, ovviamente, dei movimenti di materiale morenico che modifica in continuazione la sezione dell'alveo, risulta impossibile installare, immediatamente a valle dell'opera di captazione, un'asta idrometrica o altro sistema che consenta, in qualsiasi momento, un agevole controllo del rispetto del limite di M.D.V.;

- nel periodo estivo, corrispondente a quello per cui viene richiesta la subconcessione di derivazione d'acqua la portata della Doire de Ferret, da stime e misurazioni effettuate dall'Ufficio Concessioni Acque, ammonta a circa 2 metri cubi (2.000 litri/sec.), per cui, in relazione ai 120 litri/sec. richiesti dalla Società Elena, è ampiamente garantito il minimo deflusso vitale, il quale, calcolato secondo i criteri approvati dalla deliberazione consiliare di cui sopra, viene ad assumere un valore di 115,5 litri/sec. (30 Kmq. x 3,5 x 1,1 = 115,5 lt/sec.).

Rilevato, quindi, in considerazione di quanto sopra esposto che:

1) la derivazione appare tecnicamente ed economicamente ammissibile;

2) la quantità d'acqua da derivare, nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, nella misura costante e continua di mod. 1,20 si può subconcedere avendo riguardo delle condizioni locali, delle utenze preesistenti e della specie di derivazione realizzata;

3) le opere di presa e le successive condotte, tenuto conto delle clausole imposte nel disciplinare di subconcessione, a tutela dei diritti dei terzi, sono tecnicamente approvabili e sono innocue agli interessi pubblici;

4) la restituzione delle acque avviene integralmente senza pregiudizio dei diritti dei terzi;

5) la derivazione corrisponde alla razionale utilizzazione del torrente Doire de Ferret ed è compatibile con il buon regime idraulico senza che occorrano, oltre a quelle inserite nel disciplinare di subconcessione, speciali garanzie a tutela di detto regime;

6) per l'uso della derivazione non sono temibili inquinamenti e quindi non occorrono particolari cautele al riguardo.

Visto infine che il Magistrato per il Po di Parma, con nota n. 11783 in data 30 ottobre 1993 ha rilevato che l'istruttoria è stata regolarmente espletata ed ha espresso parere favorevole all'accoglimento della richiesta di subconcessione, sotto l'osservanza delle condizioni espresse nel sottoriportato schema di disciplinare.

Visto lo Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, promulgato con legge Costituzionale n. 4 del 26 febbraio 1948 e successive norme di attuazione;

Vista la legge regionale n. 4 dell'8 novembre 1956;

Vista la propria deliberazione n. 11 93/X in data 22 febbraio 1995;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'Ingegnere Vice-Dirigente reggente del posto di Ingegnere Capo Dirigente del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Visto il parere della m e della IV Commissione consiliare permanente;

Delibera

1) di subconcedere, per la durata di anni trenta, decorrenti dalla data del decreto di subconcessione, alla Società Elena di De Carolis L. e C. s.n.c. con sede in La Salle, giusta la domanda presentata in data 11 dicembre 1989, di derivare nel periodo dal 15 giugno al 15 settembre di ogni anno, dal torrente Ferret, in comune di Courmayeur, moduli costanti e continui 1,20 (litri al minuto secondo centoventi) di acqua per produrre, sul salto di metri 134,92, la potenza nominale media annua di Kw. 39,68, da utilizzarsi per produzione di energia elettrica da destinare agli usi domestici del Rifugio Elena, ubicato in località Pré de Bar Desot del comune di Courmayeur, di proprietà della ditta subconcessionaria;

2) di autorizzare l'emanazione del decreto di subconcessione da parte del Presidente della Giunta regionale, previa sottoscrizione del disciplinare da parte del legale rappresentante della Società Elena di De Carolis L. e C. s.n.c.;

3) di ordinare ed accertare l'introito delle seguenti somme, da versare presso la Tesoreria dell'Amministrazione regionale:

a) lire 406.065 (quattrocentoseimilasessantacinque) pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'articolo 11 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma che verrà restituita, ove nulla-osti, al termine della subconcessione;

b) lire 14.960 (quattordicimilanovecentosessanta) pari ad 1/40 del canone, per gli scopi di cui al secondo comma dell'articolo 7 del T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, somma da introitare al capitolo 08800 della parte ENTRATE del bilancio preventivo della Regione per il corrente esercizio finanziario (provento delle concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere);

c) lire 1.500.000 (unmilionecinquecentomila) quale somma a disposizione dell'Amministrazione regionale (Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP.) per spese di sorveglianza, esperimenti di portata, collaudo, registrazione di atti, eccetera , somma da introitare al Capitolo 13500 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Gestione di fondi per conto terzi per istruttoria domande e pratiche varie);

4) di stabilite, come specificato all'articolo 11 del disciplinare di subconcessione, in lire 812.130 (ottocentododicimilacentotrenta) il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione anno per anno, a decorrere dalla data del decreto di subconcessione, somma da introitare al Capitolo 08800 della parte Entrate del bilancio preventivo della Regione per il corrente anno finanziario (Provento di concessioni e subconcessioni di acque pubbliche e miniere).

5) di approvare l'allegato disciplinare di subconcessione;

6) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del Decreto Legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.

Disciplinare di subconcessione

(...Omissis...)

Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.

Chiarello (RC) Quando abbiamo discusso della legge sui criteri provvisori per la concessione licenze di derivazione d'acqua, avevo detto che stavamo aprendo la porta a diversi privati che probabilmente facevano il loro interesse sulle acque pubbliche. Mi era stato risposto che i primi erano i comuni, i secondi i consorzi eccetera.

Avevo detto che i primi che avevano già le domande depositate per avere queste autorizzazioni e che avevano il capitale pronto erano i privati, mentre i comuni e i consorzi erano solo scritti sulla carta, ma poi arrivavano quelli che di fatto erano disponibili ad utilizzare le acque.

Nelle varie discussioni tutti avevano affermato che l'acqua doveva dare i frutti a tutti i valdostani, invece vediamo che stanno arrivando a raffica le domande di subconcessioni che faranno gli interessi di poche persone. La mia volontà non era assolutamente questa, avevo votato contro quella legge proprio perché in mancanza di un piano energetico regionale apriva le porte allo sfruttamento di poche persone delle acque, e adesso questo ragionamento viene confermato. Voterò contro queste delibere.

Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore ai lavori pubblici, Lavoyer.

Lavoyer (ADP-PRI-Ind) Non so se si vuole fare della demagogia: queste subconcessioni non rientrano assolutamente nelle subconcessioni che dovevano essere normate dal dispositivo approvato dal Consiglio sulla regolamentazione del minimo deflusso vitale.

Ad esempio la subconcessione in discussione è una subconcessione rilasciata alla società Elena del Carolis: si tratta di un piccolo impianto a servizio del rifugio Elena in Val Ferret, derivazione limitata a tre mesi estivi, periodo in cui la portata della Dora a Ferret ammonta a circa 2000 lt.sec. Quindi, in relazione all'entità del prelievo, 120 lt.sec. è ampiamente garantito il minimo deflusso vitale, anche se lo calcoliamo secondo i criteri approvati dalla deliberazione del Consiglio.

Per quanto attiene comuni, comunità montane e consorzi, non sono queste le subconcessioni che rientrano in quella regolamentazione.

Presidente Pongo in votazione la delibera in oggetto:

Presenti: 32

Votanti: 29

Favorevoli: 28

Contrari: 1

Astenuti: 3 (Lanièce, Linty e Tibaldi)

Il Consiglio approva