Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1495 del 25 luglio 1995 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1995

OGGETTO N. 1495/X Aggiornamento del canone demaniale ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 dovuto dalla ditta Massari Sandro e Perret Roby per la subconcessione in via di sanatoria di derivazione d'acqua dal torrente Rio Cretaz in comune di Verrayes, per produzione di energia elettrica concessa con deliberazione del Consiglio n. 2310/VIII in data 23 ottobre 1986.

Deliberazione Il Consiglio

Richiamata la propria deliberazione n. 2310/VIII in data 23 ottobre 1986, con la quale si approvava la subconcessione, in via di sanatoria, alla ditta Massari Sandro e Perret Francesco, giusta la domanda presentata in data 27 settembre 1983, di derivare dal torrente Rio Crétaz, a quota 573 m.s.m., moduli medi 0,15 (litri al minuto secondo quindici) di acqua per produrre, sul salto di metri 23 la potenza nominale media di Kw. 3,382, da utilizzare per produzione di energia elettrica da destinare all'illuminazione dei fabbricati di proprietà dei sigg. Massari Sandro e Perret Francesco.

Premesso che con deliberazione di Giunta n. 7265 in data 4 agosto 1989 sono state temporaneamente sospese le istruttorie sulle domande di subconcessione di derivazione d'acqua, in attesa della predisposizione del Piano regionale dello sfruttamento delle acque, e che, a tale data, la ditta Massari e Perret non aveva ancora sottoscritto il disciplinare di subconcesssione, pertanto è stata sospesa l'istruttoria anche sulla domanda 27 settembre 1983, in ottemperanza a quanto prescritto nella deliberazione sopra menzionata.

Precisato che, successivamente, la Giunta regionale, con provvedimento n. 5947 in data 21 giugno 1991, ha deliberato, a Parziale modifica della precedente deliberazione n. 7265 in data 04 agosto 1989, di impegnare gli uffici regionali competenti a procedere all'istruttoria delle pratiche per il rilascio o rinnovo di subconcessioni di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore a 220 KW., nonché delle piccole derivazioni ad uso diverso dall'idroelettrico, presentate all'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP. entro la data del 1° giugno 1991, e che, di conseguenza, anche l'istanza 27 settembre 1983 della ditta Massari e Perret è rientrata tra quelle liberalizzate con la succitata deliberazione.

Visto che, nel frattempo, il canone annuo per derivazioni ad uso idroelettrico che le ditte subconcessionarie devono corrispondere all'Amministrazione regionale, di anno in anno, anticipatamente, è variato, passando da lire 10.496 a lire 15.744 per Kw., in applicazione dell'articolo 32 della Legge 25 agosto 1991 n. 282, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, e successivamente a lire 20.467 per Kw., in applicazione dell'articolo 18 della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994, con decorrenza 01 gennaio 1994.

Rilevato, quindi che si devono adeguare gli articoli 11 e 12 del disciplinare di subconcessione della ditta Massari e Perret, inerenti rispettivamente al Canone e ai Pagamenti e Depositi, alle disposizioni della sopra menzionata legge n. 36 del 05 gennaio 1994;

Tenuto presente che in seguito al decesso del sig. Perret Francesco avvenuto in data 18 dicembre 1991, i signori Perret Roby e Machet Emilia, rispettivamente figlio e moglie del defunto, hanno chiesto che la subconcessione venga rilasciata a Perret Roby, oltre che al sig. Massari Sandro.

Vista la legge 05 gennaio 1994, n. 36,

Visto il parere favorevole rilasciato dall'ingegnere vicedirigente reggente del posto di ingegnere capo dirigente del servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., al sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Visto il parere della III e IV Commissione consiliare permanente;

Delibera

1) di modificare l'articolo 11 del disciplinare di subconcessione allegato alla deliberazione di Consiglio n. 2310MII in data 23 ottobre 1986, specificando che il canone annuo da versare anticipatamente alla Regione, anno per anno, a decorrere dal 1 novembre 1985, data di entrata in esercizio dell'impianto, e fino al 31 dicembre 1989, di lire 35.500, in ragione di lire 10.496 per Kw. e, a decorrere dal 1 gennaio 1990 e fino al 31 dicembre 1993, di lire 53.250, in ragione di lire 15.744 per Kw., in applicazione dell'articolo 32 della legge 25 agosto 1991 n. 282 e, a decorrere dal 1 gennaio 1994, di lire 69.220, in ragione di lire 20.467 per Kw., in applicazione dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994 n. 36;

2) di modificare il punto b) dell'articolo 12 del medesimo disciplinare di subconcessione, specificando che la mezza annualità del canone di cui all'articolo 11 sarà, di conseguenza, di lire 34.610 (trentaquattro-milaseicentodieci);

3) di approvare l'allegato aggiornato disciplinare di subconcessione;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994 n. 320 e di darne esecuzione.

Disciplinare di subconcessione

(...Omissis...)

Presidente Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la delibera in oggetto:

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 29

Astenuti: 1 (Chiarello)

Il Consiglio approva