Oggetto del Consiglio n. 1493 del 25 luglio 1995 - Verbale
OGGETTO N. 1493/X - AGGIORNAMENTO DEL CANONE DEMANIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994 N. 36 DOVUTO DAL COMUNE DI VALSAVARENCHE PER LA SUBCONCESSIONE IN VIA PRECARIA DI DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE LEVIONAZ, IN COMUNE DI VALSAVARENCHE, PER PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA CONCESSA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 1359/VIII IN DATA 23 MAGGIO 1985.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 13.1 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Richiamata la propria deliberazione n. 1359/VIII in data 23.05.1985, con la quale si approvava la subconcessione, in via precaria, al comune di Valsavarenche, giusta la domanda presentata in data 25.02.1983, di derivare dal torrente Levionaz, a quota 1730 m.s.m., moduli medi 0,60 (litri al minuto secondo sessanta) di acqua per produrre, sul salto di metri 185 la potenza nominale media di Kw. 108,80, da utilizzare per produzione di energia elettrica da destinare al riscaldamento degli Uffici Comunali e delle Scuole, nonché per alimentare l'impianto di risalita a fune detto "Sciovia Payel" ed altri servizi comunali .
Premesso che con deliberazione di Giunta n. 7265 in data 04.08.1989 sono state temporaneamente sospese le istruttorie sulle domande di subconcessione di derivazione d'acqua, in attesa della predisposizione del Piano regionale dello sfruttamento delle acque, e che, a tale data, il comune di Valsavarenche non aveva ancora sottoscritto il disciplinare di subconcesssione, pertanto è stata sospesa l'istruttoria anche sulla domanda 25.02.1983, in ottemperanza a quanto prescritto nella deliberazione sopra menzionata.
Precisato che, successivamente, la Giunta Regionale, con provvedimento n. 5947 in data 21.06.1991, ha deliberato, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 7265 in data 04.08.1989, di impegnare gli uffici regionali competenti a procedere all'istruttoria delle pratiche per il rilascio o rinnovo di subconcessioni di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore a 220 KW., nonché delle piccole derivazioni ad uso diverso dall'idroelettrico, presentate all'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP. entro la data del 1° giugno 1991, e che, di conseguenza, anche l'istanza 25.02.1983 del comune di Valsavarenche è rientrata tra quelle liberalizzate con la succitata deliberazione.
Rilevato che in data 02.07.1992 il comune di Valsavarenche ha presentato domanda di variante all'istanza 25.02.1983 e che sulla medesima non è stata esperita l'istruttoria, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 5947 del 21.06.1991 sopra menzionata, in quanto presentata in data posteriore al 1 giugno 1991.
Tenuto presente che, con nota in data 15.04.1993, il comune di Valsavarenche ha comunicato di voler rinunciare all'istanza di variante in data 02.07.1992 ed ha chiesto di proseguire nell'istruttoria sulla domanda iniziale del 25.02.1983.
Visto che, nel frattempo, il canone annuo per derivazioni ad uso idroelettrico che le ditte subconcessionarie devono corrispondere all'Amministrazione Regionale, di anno in anno, anticipatamente, è variato, passando da lire 10.496 a lire 15.744 per Kw., in applicazione dell'art. 32 della Legge 25.08.1991 n. 282, con decorrenza dal 1° gennaio 19901, e successivamente a lire 20.467 per Kw., in applicazione dell'art. 18 della Legge n. 36 del 05.01.1994.
Rilevato, quindi, che si devono adeguare gli articoli 11 e 12 del disciplinare di subconcessione del Comune di Valsarenche inerenti rispettivamente al CANONE e ai PAGAMENTI E DEPOSITI, alle disposizioni della sopra menzionata legge n. 36 del 05.01.1994;
Vista la legge 05.01.1994 n. 36;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ingegnere vicedirigente reggente del posto di ingegnere capo dirigente del servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione.
Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;
Con voti favorevoli: ventotto (presenti: trenta; votanti: ventotto; astenuti: due i Consiglieri: CHIARELLO e LINTY);
DELIBERA
1) di modificare l'art. 11 del disciplinare di subconcessione allegato alla deliberazione di Consiglio n. 1359/VIII in data 23.05.1985, specificando che il canone annuo sarà di lire 2.226.810 (duemilioniduecentoventiseimilaottocentodieci) in ragione di lire 20.467 per Kw. (20.467 x 108,80 = lire 2.226.810), in applicazione dell'art. 18 della legge 05.01.1994 n. 36;
2) di modificare il punto a) dell'art. 12 del medesimo disciplinare di subconcessione, specificando che la mezza annualità del canone di cui all'art. 11 sarà, di conseguenza di lire 1.113.405 (unmilionecentotredicimilaquattrocentocinque);
3) di approvare l'allegato aggiornato disciplinare di subconcessione;
4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320 e di darne esecuzione.
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