Oggetto del Consiglio n. 1494 del 25 luglio 1995 - Verbale
OGGETTO N. 1494/X - AGGIORNAMENTO DEL CANONE DEMANIALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 18 DELLA LEGGE 5 GENNAIO 1994 N. 36 DOVUTO DALLA DITTA BONFANTI VINCENZO PER LA DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE SAINT-PIERRE, IN COMUNE DI SAINT-PIERRE, AD USO IDROELETTRICO, CONCESSA CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO N. 3308/IX IN DATA 24 APRILE 1992.
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 13.2 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
IL CONSIGLIO
Richiamata la propria deliberazione n. 3308/IX in data 24.04.1992, con la quale si approvava la subconcessione alla ditta Bonfanti Vincenzo, con sede in Saint-Pierre, giusta la domanda presentata in data 13.02.1986, di derivare, nel periodo dal 1 ottobre al 31 marzo di ogni anno, dal torrente Saint-Pierre, moduli max. 1,78 (litri al minuto secondo centosettantotto) e medi 1,00 (litri al minuto secondo cento) di acqua per produrre, sul salto di metri 28, la potenza nominale media annua di Kw. 13,73, da utilizzare per la produzione di energia elettrica da destinare al riscaldamento ed agli usi domestici del fabbricato civile e del capannone industriale di proprietà della ditta subconcessionaria, sito in Saint-Pierre;
Premesso che, con nota prot. 3667/5 LL.PP. in data 09.06.1992 si invitava la ditta Bonfanti Vincenzo a sottoscrivere gli originali in bollo del disciplinare di subconcessione e a produrre la quietanza del versamento della somma di lire 108.085, pari a mezza annualità del canone, a titolo di cauzione, ai sensi dell'art. 11 del T.U. 11.12.1933 n. 1775;
Precisato che in data 10.03.1994, non essendo pervenuta all'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato LL.PP. alcuna copia della quietanza del versamento richiesto con la nota sopra menzionata, con lettera prot. 1646/5 LL.PP. la ditta veniva invitata a comunicare al competente ufficio, nel termine di 30 giorni se intendeva ancora realizzare la derivazione oppure rinunciare alla richiesta di subconcessione;
Tenuto presente che in data 16.03.1994 veniva prodotta all'Ufficio Concessioni Acque la fotocopia del versamento della somma di lire 108.085, già effettuato dalla ditta Bonfanti in data 11.08.1993, del quale però non era mai stata presentata copia della quietanza per gli ulteriori provvedimenti di competenza;
Considerato che, ai sensi della legge n. 36 del 05.01.1994, prima di procedere alla sottoscrizione del disciplinare di subconcessione è necessario adeguare l'art. 11 relativo al canone annuo che la ditta subconcessionaria dovrà corrispondere e all'art. 12 punto a) relativo alla mezza annualità del canone di cui all'art. 11, in applicazione dell'art. 18 della legge di cui sopra, che modifica da lire 15.744 a lire 20.467 per Kw., il canone per le utenze di acqua pubblica ad uso idroelettrico con decorrenza 01.01.1994;
Vista la legge 05.01.1994, n. 36;
Visto il parere favorevole rilasciato dall'ingegnere vicedirigente, reggente del posto di ingegnere capo dirigente del servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP. ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Visto il parere della III e IV Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: ventinove (presenti: trenta; votanti: ventinove; astenuto: uno, il Consigliere CHIARELLO);
DELIBERA
1) di modificare l'art. 11 del disciplinare di subconcessione allegato alla deliberazione di Consiglio n. 3308/IX in data 24.04.1992, specificando che il canone annuo sarà di lire 281.010 (duecentottantunomiladieci) in ragione di lire 20.467 per Kw. (20.467 x 13,73 = 281.012 arrotondato a 281.010) in applicazione dell'art. 18 della legge n. 36 del 05.01.1994;
2) di modificare il punto a) dell'art. 12 del medesimo disciplinare di subconcessione, specificando che la mezza annualità del canone di cui all'art. 11, sarà, di conseguenza, di lire 140.505 (centoquarantamilacinquecentocinque);
3) di approvare l'allegato aggiornato disciplinare di subconcessione;
4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22.04.1994 n. 320 e di darne esecuzione.
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