Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 1493 del 25 luglio 1995 - Resoconto

SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 26 LUGLIO 1995

OGGETTO N. 1493/X Aggiornamento del canone demaniale ai sensi dell'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994 n. 36 dovuto dal comune di Valsavarenche per la subconcessione in via precaria di derivazione d'acqua dal torrente Levionaz, in comune di Valsavarenche, per produzione di energia elettrica concessa con deliberazione di Consiglio n. 1359/VIII in data 23 maggio 1985.

Deliberazione Il Consiglio

Richiamata la propria deliberazione n. 1359/VIII in data 23 maggio 1985, con la quale si approvava la subconcessione, in via precaria, al comune di Valsavarenche, giusta la domanda presentata in data 25 febbraio 1983, di derivare dal torrente Levionaz, a quota 1730 m.s.m., moduli medi 0,60 (litri al minuto secondo sessanta) di acqua per produrre, sul salto di metri 185 la potenza nominale media di Kw. 108,80, da utilizzare per produzione di energia elettrica da destinare al riscaldamento degli Uffici Comunali e delle Scuole, nonché per alimentare l'impianto di risalita a fune detto "Sciovia Payel" ed altri servizi comunali.

Premesso che con deliberazione di Giunta n. 7265 in data 4 agosto 1989 sono state temporaneamente sospese le istruttorie sulle domande di subconcessione di derivazione d'acqua, in attesa della predisposizione del Piano regionale dello sfruttamento delle acque, e che, a tale data, il comune di Valsavarenche non aveva ancora sottoscritto il disciplinare di subconcesssione, pertanto è stata sospesa l'istruttoria anche sulla domanda 25 febbraio 1983, in ottemperanza a quanto prescritto nella deliberazione sopra menzionata.

Precisato che, successivamente, la Giunta regionale, con provvedimento n. 5947 in data 21 giugno 1991, ha deliberato, a parziale modifica della precedente deliberazione n. 7265 in data 4 agosto 1989, di impegnare gli uffici regionali competenti a procedere all'istruttoria delle pratiche per il rilascio o rinnovo di subconcessioni di derivazioni d'acqua ad uso idroelettrico con potenza nominale media annua inferiore a 220 KW., nonché delle piccole derivazioni ad uso diverso dall'idroelettrico, presentate all'Ufficio Concessioni Acque dell'Assessorato dei LL.PP. entro la data del 1° giugno 1991, e che, di conseguenza, anche l'istanza 25 febbraio 1983 del comune di Valsavarenche è rientrata tra quelle liberalizzate con la succitata deliberazione.

Rilevato che in data 2 luglio 1992 il comune di Valsavarenche ha presentato domanda di variante all'istanza 25 febbraio 1983 e che sulla medesima non è stata esperita l'istruttoria, in ottemperanza a quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta n. 5947 del 21 giugno 1991 sopra menzionata, in quanto presentata in data posteriore al 1 giugno 1991.

Tenuto presente che, con nota in data 15 aprile 1993, il comune di Valsavarenche ha comunicato di voler rinunciare all'istanza di variante in data 02 luglio 1992 ed ha chiesto di proseguire nell'istruttoria sulla domanda iniziale del 25 febbraio 1983.

Visto che, nel frattempo, il canone annuo per derivazioni ad uso idroelettrico che le ditte subconcessionarie devono corrispondere all'Amministrazione regionale, di anno in anno, anticipatamente, è variato, passando da lire 10.496 a lire 15.744 per Kw., in applicazione dell'articolo 32 della Legge 25 agosto 1991 n. 282, con decorrenza dal 1° gennaio 1990, e successivamente a lire 20.467 per Kw., in applicazione dell'articolo 18 della Legge n. 36 del 5 gennaio 1994.

Rilevato, quindi, che si devono adeguare gli articoli 11 e 12 del disciplinare di subconcessione del Comune di Valsavarenche inerenti rispettivamente al Canone e ai Pagamenti e Depositi, alle disposizioni della sopra menzionata legge n. 36 del 5 gennaio 1994;

Vista la legge 5 gennaio 1994 n. 36;

Visto il parere favorevole rilasciato dall'ingegnere vicedirigente reggente del posto di ingegnere capo dirigente del servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei LL.PP., ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge 3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale 18/1990 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione.

Visto il parere delle Commissioni consiliari permanenti III e IV;

Delibera

1) di modificare l'articolo 11 del disciplinare di subconcessione allegato alla deliberazione di Consiglio n. 1359/VIII in data 23 maggio 1985, specificando che il canone annuo sarà di lire 2.226.810 (duemilioniduecentoventiseimilaottocentodieci) in ragione di lire 20.467 per Kw. (20.467 x 108,80 = lire 2.226.810), in applicazione dell'articolo 18 della legge 05 gennaio 1994 n. 36;

2) di modificare il punto a) dell'articolo 12 del medesimo disciplinare di subconcessione, specificando che la mezza annualità del canone di cui all'articolo 11 sarà, di conseguenza di lire 1.113.405 (unmilione-centotredicimilaquattrocentocinque);

3) di approvare l'allegato aggiornato disciplinare di subconcessione;

4) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 e di darne esecuzione.

Disciplinare di subconcessione

(...Omissis...)

Presidente Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione la delibera in oggetto:

Presenti: 30

Votanti e favorevoli: 28

Astenuti: 2 (Chiarello e Linty)

Il Consiglio approva