Oggetto del Consiglio n. 1193 del 22 febbraio 1995 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 FEBBRAIO 1995
OGGETTO N. 1193/X Approvazione dei criteri provvisori di valutazione per l'esame delle domande di concessione e subconcessione di derivazione di acqua. Approvazione di ordine del giorno.
Deliberazione Considerato che, ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto regionale, sono trasferite al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile, mentre le acque che non fanno parte del demanio regionale sono state date in concessione gratuita per 99 anni alla Regione (articolo 7 della Statuto) e possono essere subconcesse (articolo 8 dello Statuto) purché la loro utilizzazione avvenga nel territorio dello Stato, sia conforme ai voti del Comitato misto e le pratiche di subconcessione vengano istruite secondo le procedure e le norme tecniche per le concessioni rilasciate dallo Stato, contenute nel T.U. sulle acque e sugli impianti elettrici (R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775);
Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 7265, in data 4 agosto 1989, con la quale è stato disposto di impegnare gli uffici regionali competenti a soprassedere al rilascio di subconcessioni o rinnovi di subconcessioni di acque fino alla predisposizione ed all'approvazione, da parte degli organi competenti, del "Piano regionale per lo sfruttamento delle acque";
- n. 5947, in data 21 giugno 1991, con la quale sono state autorizzate le istruttorie per 26 domande di piccole derivazioni esenti da sovracanone ad uso idroelettrico con potenza inferiore a 220 KW e 18 ad uso diverso dall'idroelettrico;
- n. 1133, in data 5 febbraio 1993, con la quale sono state autorizzate le istruttorie relative ad altre 28 domande ad uso idroelettrico e a 5 ad uso diverso dall'idroelettrico;
Preso atto di quanto contenuto in due recenti provvedimenti legislativi che hanno meglio fissato i criteri che devono essere seguiti dalla Pubblica Amministrazione nel rilascio di concessioni di derivazione di acqua a qualsiasi uso adibita e più precisamente:
1) Decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275 "Riordino in materia di concessioni di acque pubbliche" il quale stabilisce che:
a) nel rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua, l'utilizzo di risorse qualificate, con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o da falde, può essere assentito per usi diversi da quello potabile solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette o di accertata carenza di fonti alternative di approvvigionamento;
b) il provvedimento di concessione deve tenere conto del minimo deflusso costante vitale da assicurare nei corsi d'acqua, ove definito, delle esigenze di tutela della qualità e dell'equilibrio stagionale del corpo idrico, delle opportunità di risparmio, riutilizzo e riciclo della risorsa, adottando le disposizioni del caso anche come criteri informatori del relativo disciplinare;
2) Legge 5 gennaio 1994, n. 36 "Disposizioni in materia di risorse idriche" la quale stabilisce che:
a) tutte le acque superficiali e sotterranee ancorché non estratte dal sottosuolo, sono pubbliche e costituiscono una risorsa che è salvaguardata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà;
b) qualsiasi uso delle acque è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale;
c) gli usi delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo delle risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici;
Considerato inoltre che:
- risorse idriche, ambiente e fabbisogni costituiscono parti interdipendenti di un unico complesso sistema, la cui ottimizzazione può essere realizzata ricercando la migliore combinazione di tutte le sue componenti, con modalità adeguatamente flessibili per potersi adattare alle modifiche di carattere socioeconomico, territoriale, ambientale ed alle nuove conoscenze tecnico-scientifiche, per un'efficace difesa dell'ambiente e il miglioramento delle condizioni economiche della Regione;
- l'utilizzo ottimale delle risorse idriche dipende in larga misura dalla loro conoscenza acquisita in termini globali, superando l'orizzonte della pianificazione del semplice consumo, per passare invece ad un approccio globale del problema idrico, elaborando un'organica ed efficace politica dell'acqua in grado di razionalizzare l'uso della stessa (ottimizzazione dell'uso, equa distribuzione e risparmio), mirando a conseguire una visione sistemica e coordinata di tutto il ciclo dell'acqua, al fine di garantire un'equilibrata e costante fruibilità di tale risorsa nei diversi settori di utilizzazione (potabile e civile, industriale, agricolo, idroelettrico) e di superare la frammentazione e la settorializzazione delle norme e delle competenze in relazione alle diverse modalità e destinazioni d'uso della risorsa;
Rilevato che solo con l'approvazione della legge 36/94 sono state fissate le azioni pubbliche in materia di razionale e solidale utilizzazione, di tutela e di salvaguardia delle risorse idriche che devono trovare la loro esplicitazione:
- nei piani di settore (piani regionali di risanamento delle acque, piano regolatore generale degli acquedotti), da aggiornare anche secondo le indicazioni delle più recenti Direttive CEE in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- nel piano di bacino, previsto dalla legge 18 maggio 1989, n. 183, che rappresenta il momento più avanzato di integrazione e coordinamento anche con le politiche di difesa dell'assetto fisico del territorio, e per il quale, relativamente al bacino del fiume Po, sono stati definite da poco le linee guida;
Evidenziato quindi che la definizione di un piano di utilizzo delle acque, così come stabilito nella deliberazione della Giunta n. 7265 in data 4 agosto 1989, sarebbe stata di difficile elaborazione, in quanto mancava un contesto generale di riferimento delle politiche di governo delle risorse idriche, che richiede notevoli tempi di realizzazione;
Considerato che alla data del 30 aprile 1994 erano giacenti presso l'Ufficio concessioni acque, dell'Assessorato dei Lavori Pubblici 129 domande di subconcessione, di cui 102 ad uso idroelettrico e 27 ad uso diverso (industriale, irrigazione, potabile, innevamento artificiale, ecc);
Rilevato che, per la necessità di bilanciare le esigenze economiche, connesse con l'utilizzo delle risorse idriche, con quelle ambientali di interesse pubblico generale, al fine di garantire l'equa distribuzione della risorsa idrica nei diversi settori di utilizzo a scopo potabile, agricolo, industriale, idroelettrico, occorre fissare criteri provvisori per la valutazione delle domande di concessione e di subconcessione di derivazione d'acqua;
Richiamate le precedenti deliberazioni della Giunta regionale n. 1264 in data 21.02.1994 e n. 1987 in data 11.03.1994 con le quali è stato costituito un gruppo tecnico di lavoro per la redazione di una proposta di criteri provvisori tecnico-economici, di salvaguardia ambientale ed amministrativi per l'istruttoria delle domande per il rilascio di concessioni e subconcessioni di derivazione di acqua;
Considerato che il Gruppo tecnico di lavoro interassessorile, di cui sopra ha trasmesso in data 07.06.1994 la propria relazione conclusiva nella quale i criteri da osservare nella valutazione delle domande sono stati ordinati in 3 gruppi:
a) criteri tecnici e di salvaguardia ambientale per garantire il rispetto dell'equilibrio naturale dei corsi d'acqua, dell'ambiente, nonché per motivi igienico-sanitari, di salvaguardia della ittiofauna e antincendio, fatto salvo l'esame di valutazione di impatto ambientale secondo le procedure della Legge regionale 4 marzo 1991, n. 6 e successive modificazioni;
b) criteri amministrativi coerenti con quanto disposto nelle prime linee del Piano energetico regionale, relativamente ai vincoli e alle priorità;
c) criteri economici finalizzati a valutare la bontà dell'iniziativa per l'assentimento della subconcessione, nonché ad individuare, ove necessario, gli elementi di priorità per la valutazione delle iniziative proposte da soggetti omogenei, secondo la classificazione di cui al punto precedente;
Esaminata la relazione del Gruppo di lavoro di cui sopra, nonché le proposte avanzate relativamente ai criteri di valutazione delle domande sotto l'aspetto tecnico-ambientale, amministrativo ed economico;
Individuati, alla luce delle proposte formulate dal suddetto gruppo di lavori, i criteri di valutazione delle domande di concessione e di subconcessione di derivazione d'acqua;
Ritenuto, in particolare, di rivedere le indicazioni proposte dal gruppo, considerando i criteri tecnico-ambientali alla stregua di requisiti per l'accoglimento delle domande e quelli amministrativi quali criteri di priorità;
Evidenziato, inoltre, che i criteri amministrativi sono sussidiari rispetto a quelli tecnico ambientali, mentre i criteri economici sono sussidiari rispetto a quelli amministrativi;
Stabilito che l'esame di ammissibilità è effettuato dal Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, mentre gli aspetti amministrativi ed economici sono valutati dal Servizio Industria, Artigianato ed Energia dell'Assessorato dell'Industria Commercio ed Artigianato;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Assetto e Tutela del Territorio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n.3/1956 e successive modificazioni e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1990 e successive modifcazioni in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;
Delibera
1) di approvare, in attesa della predisposizione degli opportuni strumenti di pianificazione sull'utilizzo delle risorse idriche, criteri di valutazione per l'esame delle domande di concessione e subconcessione di derivazione di acqua allegati alla presente deliberazione;
2) di stabilire che l'ammissibilità delle domande è valutata dal Servizio assetto e tutela del territorio dell'Assessorato dei Lavori Pubblici, sulla base dei criteri tecnico-ambientali, mentre la valutazione della priorità di accoglimento delle richieste è realizzata dal Servizio Energia dell'Assessorato dell'Industria Commercio ed Artigianato, sulla base dei criteri amministrativi ed economici;
3) di stabilire che gli Uffici regionali competenti diano corso all'istruttoria delle domande giacenti presso l'Assessorato dei lavori Pubblici e delle future domande sulla base dei criteri di cui al punto 1);
4) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 8, lettera b), del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.
Presidente Pongo in votazione l'ordine del giorno presentato dai consiglieri Parisi, Borre, Chiarello, Florio, Lanièce e Perrin Carlo, il cui testo recita:
Ordine del giorno Considerata l'importanza che il problema dell'utilizzo delle acque ha per l'economia regionale;
Considerata la necessità che la Regione abbia in materia un atteggiamento chiaro, propositivo e finalizzato;
Invita la Giunta regionale a individuare una unica struttura che sovrintenda allo sfruttamento delle acque, avente le seguenti funzioni:
a) coordinare le istruttorie tecnico-ambientali con quelle economico-amministrative, svolte dagli uffici competenti sulla base dei criteri di cui all'allegato 1B dell'atto amministrativo in questione;
b) predisporre graduatorie sintetiche di priorità sui progetti già istruiti in sede tecnico-ambientale ed economico-amministrativa;
c) promuovere la realizzazione di un Piano regionale di utilizzo delle acque a scopo idroelettrico, che sarà sottoposto all'approvazione del Consiglio regionale, avente come specifica finalità il raggiungimento dell'autonomia energetica regionale;
d) garantire che il rilascio delle subconcessioni avvenga sulla base di criteri definitivi, in linea con il Piano di cui al punto c) e, nell'attesa della sua redazione ed approvazione, nel rispetto della graduatoria di cui al punto b), esprimere alla Giunta regionale un parere sugli atti amministrativi che saranno sottoposti all'esame del Consiglio regionale;
e) predisporre una relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano regionale di utilizzo delle acque a scopo idroelettrico che, previo esame da parte della Giunta regionale, sarà trasmesso al Consiglio regionale.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 2 (Marguerettaz e Viérin M.)
Il Consiglio approva
Presidente Adesso passiamo all'esame della deliberazione. Do lettura degli emendamenti presentati dalla III Commissione:
Emendamento n. 1 Allegato 1A
Al punto 2.b cancellare, al terzo capoverso, le parole "in linea di massima".
Emendamento n. 2 Il punto 3.2.c. è sostituito dal seguente:
"alle disposizioni devono adeguarsi tutti i progetti di derivazione non ancora approvati dal Consiglio regionale; nel caso di rinnovi di concessioni o subconcessioni l'adeguamento alle disposizioni dovrà essere realizzato nell'arco temporale massimo di 10 anni".
Emendamento n. 3 Il punto 3.2.e. è soppresso.
Emendamento n. 4 L'allegato 1B viene sostituito dal seguente:
"Allegato 1B
Criteri amministrativi ed economici
1. Criteri amministrativi
Le subconcessioni e le concessioni sono assentite dando la precedenza nell'ordine agli usi idropotabili e a quelli irrigui.
Le subconcessioni sono assentite secondo il seguente ordine di priorità:
1) Consorzi o società a maggioranza di capitale pubblico;
2) comuni e/o Comunità montane;
3) Consorzi o società a partecipazione di capitale pubblico non inferiore al 35 percento;
4) Cooperative di utilizzatori;
5) Consorzi o società a partecipazione pubblica;
6) Consorzi di privati utilizzatori;
7) Privati utilizzatori;
8) Altri privati.
A parità di condizioni hanno la precedenza le domande presentate da soggetti che hanno la loro residenza o la sede in Valle d'Aosta.
2. Criteri economici
Nell'esame delle domande di concessione e subconcessione occorre analizzare:
a) le ricadute di rilevanza economica sulla collettività locale;
b) l'affidabilità economica del soggetto richiedente;
c) il rapporto fra producibilità ed investimenti;
d) la quota di finanziamento del progetto con mezzi propri;
e) il vantaggio economico dell'investitore, che eserciti attività di impresa, conseguente all'utilizzo dell'energia prodotta.
Per potenze nominali medie superiori a 2000 KW le subconcessioni saranno rilasciate ad Enti pubblici, consorzi e società a maggioranza di capitale pubblico. Sempre per tali potenze nominali, le richieste presentate da altri soggetti saranno assentite unicamente, con vincolo di utilizzo in Valle d'Aosta almeno per il 70 percento dell'energia prodotta, con finalità di sviluppo di attività produttive o di pubblica utilità o di rilevante interesse sociale".
Do lettura degli emendamenti presentati dal Consigliere Lanièce:
Emendamento n. 1 Sostituire nell'allegato B, Criteri amministrativi, la frase:
"Le subconcessioni e le concessioni per derivazioni ad uso industriale ed idroelettrico sono assentite secondo il seguente ordine di priorità..."
con la seguente frase
"Le subconcessioni e le concessioni per derivazioni d'acqua ad uso industriale ed elettrico, fatto salvi i diritti di prelazione previsti da leggi statali, sono assentite secondo il seguente ordine di priorità..."
Emendamento n. 2 Sostituire nell'allegato B, Criteri economici, la frase:
"Per potenze nominali medie superiori a 2000 KW le subconcessioni saranno rilasciate ad Enti Pubblici, consorzi e società a maggioranza di capitale pubblico."
con la seguente frase
"Per potenze nominali medie superiori a 2000 KW le subconcessioni saranno rilasciate ad Enti Pubblici Valdostani, consorzi e società a maggioranza di capitale pubblico, con sede in Valle d'Aosta".
Il Consigliere Mostacchi ha presentato un emendamento che ripristina il punto 3.2.e., soppresso dalla III commissione con l'emendamento n. 3.
Si procede alla votazione dell'articolato così previsto come nei punti, quindi andiamo a votare l'articolo soppresso, che era il punto 3.2.e., se si intende respingerlo per ripristinare la situazione originaria in commissione, quindi di fatto l'emendamento Mostacchi, bisogna votare contro, chi vota sì accetta l'emendamento previsto dalla III commissione.
Ha chiesto la parola il Consigliere Mostacchi.
Mostacchi (UV) Voterò contro la soppressione dell'emendamento, pertanto contro l'emendamento n. 3 della III Commissione.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Florio.
Florio (VA) Voglio sottolineare l'importanza di questo emendamento, così come accolto dalla III commissione.
La III commissione ha proposto e propone la soppressione della possibilità contemplata dal punto 3.2.e., perché? Lo proposi a suo tempo e ancora oggi qui lo confermo e lo conferma il gruppo: perché non vogliamo che accada che su nessuna asta né della Dora nè dei torrenti ci sia la possibilità per alcun tratto di avere un valore di minimo deflusso vitale inferiore a quello fissato, che deriva dalla valutazione che viene effettuata utilizzando dei coefficienti che già sono presenti nella restante parte del documento. Cosa potrebbe succedere invece, approvando la presenza di questo capoverso 3.2.e.?
Può succedere ed è già successo e già oggi succede, soprattutto su corsi d'acqua non Dora Baltea, che una serie successiva a catena di derivazioni e di restituzioni faccia sì che sulla lunghezza intera o su lunghi tratti dei corsi d'acqua stessi la presenza dell'm.d.v. sia pari alla metà di quella fissata dalla norma precedente, e questo già avviene, nel senso che già su alcune asti fluviali sono presenti prelevamenti, derivazioni e restituzioni a cascata, senza soluzione di continuità.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Borre.
Borre (UV) Mi asterrò su questo punto, perché la mia intenzione in commissione all'approvazione di questo punto era contraria alla filosofia espressa dal Consigliere Florio. Avevo presentato degli emendamenti in commissione che andavano totalmente al contrario, cioè cercavo di premiare chi riusciva a costruire delle strutture nell'arco più breve all'interno del torrente, quindi con restituzione più ravvicinata, ed andare a premiare chi produceva di più.
In commissione avevo votato questo emendamento, perché credevo di poter proporre un ragionamento di maggioranza; ho ritirato gli emendamenti perché questa era una mediazione già ottenuta.
Presidente Pongo in votazione l'emendamento presentato dalla III Commissione, soppressivo del punto 3.2.e:
Presenti: 30
Votanti: 24
Favorevoli: 4
Contrari: 20
Astenuti: 6 (Borre, Dujany, Lanièce, Linty, Perrin C., Tibaldi)
Il Consiglio non approva
Presidente Passiamo all'esame degli emendamenti presentati dal Consigliere Lanièce.
Ha chiesto la parola l'Assessore ai lavori pubblici, Lavoyer.
Lavoyer (ADP-PRI-Ind) Sul primo emendamento del Consigliere Lanièce, come il Consigliere sottolineava, aveva chiesto anche chiarimenti ai tecnici dell'Assessorato, i quali mi hanno confermato che questo tipo di problema è superato già all'interno del contenuto dell'elaborato stesso proposto all'approvazione del Consiglio. Quindi sull'emendamento n. 1 proporrei l'astensione. Invece a nome della Giunta propongo di accettare l'emendamento n. 2, e quindi la rimodulazione, aggiungendo Enti pubblici valdostani, consorzi e società a maggioranza di capitale pubblico, con sede in Valle d'Aosta.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) Ritiro l'emendamento n. 1.
Presidente Visto che il Consigliere Lanièce ha ritirato il primo emendamento, pongo in votazione l'emendamento n. 2.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 2 (Linty, Tibaldi)
Il Consiglio approva
Presidente Pongo in votazione la deliberazione nel testo emendato, comprensivo degli emendamenti presentati dalla III Commissione e degli altri emendamenti recepiti dal Consiglio.
Presenti: 30
Votanti: 25
Favorevoli: 24
Contrari: 1
Astenuti: 5 (Florio, Lanièce, Linty, Riccarand, Tibaldi)
Il Consiglio approva