Oggetto del Consiglio n. 1194 del 22 febbraio 1995 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DEL 22 FEBBRAIO 1995
OGGETTO N. 1194/X Disegno di legge n. 113 presentato dalla Giunta regionale in data 30 novembre 1994: "Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti".
Articolo 1 1. In attuazione dell'articolo 4, comma primo, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), in relazione all'articolo 3, comma primo, lett. i), della legge costituzionale medesima, dell'articolo 12, comma 7, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e dell'articolo 2 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta), sono esercitate dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, di seguito denominata Regione, tutte le funzioni amministrative relative all'erogazione di provvidenze economiche e all'assistenza agli invalidi civili, ai ciechi civili e ai sordomuti, ai sensi delle leggi 26 maggio 1970, n. 381 (Aumento del contributo ordinario dello Stato a favore dell'Ente nazionale per la protezione e l'assistenza ai sordomuti e delle misure dell'assegno di assistenza ai sordomuti), 27 maggio 1970, n. 382 (Disposizioni in materia di assistenza ai ciechi civili), 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del D.L. 30 gennaio 1971, n. 5 e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), 11 febbraio 1980, n. 18 (Indennità di accompagnamento agli invalidi civili totalmente inabili), 15 ottobre 1990, n. 295 (Modifiche ed integrazioni all'articolo 3 del D.L. 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 luglio 1988, n. 291, e successive modificazioni, in materia di revisione delle categorie delle minorazioni e malattie invalidanti), 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 10 della l. 381/1970 e dall'articolo 19 della l. 118/1971.
2. La Giunta regionale provvede mediante propri uffici all'espletamento dei compiti di cui all'articolo 1, comma 9, della l. 295/1990 e all'articolo 11, comma 4, della l. 537/1993.
Articolo 2 1. L'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 è subordinata all'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo da parte delle commissioni mediche collegiali di cui all'articolo 4.
2. L'istanza di accertamento degli stati di cui al comma 1, nonché dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della l. 104/1992, è presentata dagli interessati, su apposito modulo, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).
3. L'istanza, corredata di un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante, nonché dei prescritti certificati anagrafici, è trasmessa senza indugio alla commissione competente di cui al comma 1 che delibera entro centoventi giorni dalla sua presentazione.
4. Il dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali decide, con proprio provvedimento, circa la concessione delle provvidenze economiche entro trenta giorni dall'espletamento del procedimento di accertamento sanitario di cui all'articolo 4, in base alle risultanze del medesimo.
5. Contro il provvedimento del dirigente è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, al Presidente della Giunta regionale che decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Avverso la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
Articolo 3 1. Le provvidenze economiche di cui all'articolo 1 decorrono dal mese successivo alla data di presentazione delle domande di accertamento sanitario di cui all'articolo 2.
2. L'Amministrazione regionale è tenuta a corrispondere sulle prestazioni dovute gli interessi legali, secondo le norme previste dal codice civile.
3. I beneficiari delle provvidenze economiche sono tenuti a comunicare, entro trenta giorni, al Servizio di cui all'articolo 2 ogni mutamento delle condizioni e dei requisiti di assistibilità previsti dalla legge per la concessione delle provvidenze stesse.
4. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 2 e dall'articolo 5, comma 4, le commissioni di cui all'articolo 4 hanno facoltà, in ogni tempo, di accertare la sussistenza delle condizioni per il godimento delle provvidenze economiche.
5. Nel caso di accertata insussistenza dei requisiti prescritti per il godimento delle provvidenze si dà luogo alla immediata sospensione cautelativa delle stesse da notificarsi entro trenta giorni dalla data del provvedimento di sospensione. Il successivo formale provvedimento di revoca produce effetti dalla data dell'accertata insussistenza dei requisiti prescritti.
Articolo 4 1. Il procedimento di accertamento sanitario degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap è svolto dalle commissioni mediche collegiali, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, dislocate sul territorio regionale. Le sedi delle commissioni sono individuate dalla Giunta regionale sentita la consulta regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali). Le commissioni durano in carica per un triennio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 attendono ai compiti previsti dall'articolo 3 della l. 381/1970, dall'articolo 10 della l. 382/1970, dall'articolo 8 della l. 118/1971 e dall'articolo 4 della l. 104/1992.
3. Le commissioni esaminano le istanze secondo il principio cronologico, a cui possono derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi di urgenza specificatamente evidenziati nel certificato medico di cui è corredata l'istanza.
4. É data facoltà alla persona convocata per l'accertamento di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.
5. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni di cui al presente articolo possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovante, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
6. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, di cui uno scelto possibilmente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i dipendenti o convenzionati dell'Unità sanitaria locale (USL) della Valle d'Aosta.
7. Le commissioni sono di volta in volta integrate con un medico in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Per l'accertamento di cui all'articolo 4 della l. 104/1992, le commissioni sono integrate da un operatore sociale e da un esperto designati dalla Giunta regionale nei casi da esaminare, dipendenti dell'USL della Valle d'Aosta.
8. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare.
9. La segreteria delle commissioni è affidata, di norma, ad un dipendente del Servizio di cui all'articolo 2.
10. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni di cui al presente articolo è ammessa la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario.
Articolo 5 1. La richiesta di un nuovo accertamento sanitario per la medesima patologia è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione medica avente data posteriore di almeno sei mesi dal precedente accertamento.
2. In caso di concessione di provvidenze economiche, ogni tre anni dovrà essere certificata dal medico curante l'infermità che ha dato luogo al riconoscimento dell'invalidità.
Articolo 6 1. Ai membri delle commissioni di cui all'articolo 4 è corrisposto un gettone di presenza per ogni giornata di seduta ed un compenso lordo per ogni soggetto visitato, definiti con deliberazione della Giunta regionale.
2. Il gettone di presenza ed il compenso di cui al comma 1 non sono dovuti ai dipendenti di pubbliche amministrazioni che partecipino alle sedute delle commissioni durante l'orario di servizio e che non recuperino il tempo impiegato per l'attività commissariale.
Articolo 7 1. É istituito, con decreto del Presidente della Giunta, l'Osservatorio regionale sulle invalidità, costituito da:
a) il dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, o suo delegato, con funzioni di coordinatore;
b) il dirigente della Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, o suo delegato;
c) tre esperti in materia, rispettivamente, di medicina legale, previdenza sociale, diritto del lavoro e della previdenza sociale.
2. L'Osservatorio dura in carica tre anni e attende ai seguenti compiti:
a) verifica del quadro quali-quantitativo del fenomeno dell'invalidità civile;
b) elaborazione di previsioni tendenziali;
c) controlli a campione di beneficiari di provvidenze tendenti ad evidenziare eventuali anomalie;
d) proposte di provvedimenti legislativi nel settore dell'invalidità civile.
Articolo 8 1. Gli articoli da 29 a 37 della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), sono abrogati.
2. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 86 (Compensi ai componenti le commissioni mediche, operanti nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, incaricate di effettuare gli accertamenti dell'invalidità civile, delle condizioni visive e del sordomutismo), è abrogata.
Articolo 9 1. L'onere per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge, valutato in annue lire 27 miliardi a decorrere dal 1995, grava sullo stanziamento iscritto al capitolo 60950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e pluriennale 1995/1997.
2. L'onere per l'applicazione dell'articolo 6, valutato in lire 15 milioni a decorrere dal 1995, grava sullo stanziamento iscritto al capitolo 60955 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e pluriennale 1995/1997.
3. A decorrere dal 1998, alla determinazione annua degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Presidente Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.
Rini (UV) Le présent projet de loi a été renvoyé par le Conseil régional du 8 février 1995 pour qu'il fasse l'objet de modifications visant son amélioration.
Les associations intéressées ont été convoquées à nouveau et il a été possible d'apporter au texte des améliorations.
Celles-ci sont contenues dans les amendements qui viennent d'être distribués. En particulier, le nouveau texte sanctionne la possibilité de faire opposition au procès verbal de visite devant la commission dans les 30 jours qui suivent sa notification, ainsi que la possibilité de se faire assister par un médecin de confiance lors la visite de recours.
Je vais maintenant illustrer ce projet de loi, en prenant déjà en compte les derniers amendements. Etant donné qu'un vertu de l'article 2 de la loi n. 320/94 toutes les fonctions administratives relatives à l'octroi d'allocation et à l'assistance aux invalides civils, aux aveugles civils et aux sourds-muets, ressortissent désormais à la région, le présent projet de loi entend réglementer les fonctions qui étaient exercées jusqu'à présent par les organes de l'état.
Il convient de signaler que l'élimination des démarches bureaucratiques auprès les différents organes de l'état permettra l'octroi des allocations prévues dans de plus brefs délais et offrira aux citoyens un service plus efficace.
Pour ce qui est du contrôle médicale de l'invalidité et du handicap, il sera effectué par les commissions médicales et collégiales, créées en vertu d'un arrêté du président du gouvernement régional et reparties sur le territoire, la conférence régionale visée à l'article 9 de la loi régionale 85/91 entendue.
Les commissions devront examiner les demandes par ordre chronologique, ordre auquel il n'est possible de déroger que dans des cas très particuliers, dont l'urgence est attestée par un certificat médical.
Je passe maintenant à l'examen des articles. L'article 1 stipule que toutes les fonctions administratives relatives à l'octroi d'allocations et à l'assistance aux invalides civils, aux aveugles civils et aux sourds-muets sont exercées par la région.
L'article 2 établit que l'octroi des aides visées à l'article premier est subordonné au contrôle de l'état d'invalide civil, aveugle civil ou sourd-muets par les commissions médicales collégiales, qui devront exprimer leur avis dans le délai de 120 jours à partir du dépôt de la demande de contrôle par les intéressés.
Dans le délai de 90 jours, à compter de la décision qui achève la procédure de contrôle médical et sur la base du résultat de ce contrôle, le directeur du service des affaires générales, de l'aide sociale et des services sociaux, décide par le biais d'une délibération l'octroi ou le refus des allocations.
L'intéressé peut introduire un recours contre cette décision devant le président du gouvernement, qui devra trancher la question dans les 30 jours. Contre la décision du président du gouvernement il est possible d'introduire un recours par devant le juge ordinaire.
L'article 3 stipule que les allocations courent à partir du mois suivant la date de dépôt des demandes et que l'administration régionale est tenue au paiement des intérêts légaux sur les allocations.
L'article 4 fixe la composition des commissions, à savoir: un médecin spécialiste en médecine légale qui exerce les fonctions de président, des autres médecins dont un devra être dans les limites du possible un spécialiste en médecine du travail, et un médecin représentant la catégorie à laquelle appartient l'invalide et un assistant social et un spécialiste de la pathologie relative à chaque cas devant être examiné, appartenant à l'USL de la Vallée d'Aoste et désignés par le gouvernement régional.
Le procès verbal de la visite doit être envoyé à la personne intéressée dans un délai de 30 jours, à compter de la date du contrôle sanitaire, contre lequel il est possible d'introduire un recours.
L'article 5 énonce la possibilité de demander un nouvel examen médical pour la même pathologie six mois plus tard et précise qu'en cas d'octroi d'allocation l'infirmité qui a été reconnue devra être certifiée tous les trois ans par le médecin traitant et sanctionne la possibilité de faire opposition au procès verbal devant la commission.
L'article 6 réglemente la rémunération des membres des commissions.
L'article 7 prévoit la création d'un observatoire d'invalidité, qui sera renouvelé tous les trois ans et sera chargé du contrôle de ce phénomène sous le profile qualitative et quantitative, de l'élaboration des prévisions tendancielles, du contrôle sur l'échantillon, en vue de la mise au jour des éventuelles anomalies. Cette observatoire proposera par ailleurs des mesures législatives dans le secteur de l'invalidité civile.
L'article 8 porte abrogation de certains articles de la loi régionale n. 70/92 et de la loi régionale n. 86/91, désormais rendues caduques par le présent projet de loi.
L'article 9 concernant les dispositions financières fixe à 27 milliards de lires les dépenses prévues à partir de 1995 et prévoit qu'à compter de 1998 elles soient déterminées par la loi de finance aux termes de l'article 15 de la loi régionale 90/89.
Enfin, l'article 10 concerne des modifications de la partie dépense du budget 1995 de la région, au titre de l'année en cours et des fonds caisse.
Pour conclure, je rappelle que tous les organismes de patronage et les associations de protection des citoyens handicapés ont examiné ce projet de loi et ont été invitées à participer à une réunion, que l'Assesseur a tenue au mois de novembre dernier.
Les mêmes organismes et associations qui ont été par ailleurs convoqués par la commission compétente en la matière et à nouveau par l'Assessorat. Leurs observations ont été utiles pour de la rédaction de ce projet de loi, qui a obtenu l'avis favorable de la II et de la V commission..
Je vous invite à le voter pour offrir au plus tôt aux citoyens valdôtains un service plus efficace.
Presidente Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità e assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) Suite au renvoi du projet de loi de la part du Conseil régional, les amendements qu'on présente concernent surtout l'article 5, où on précise mieux le contenu du point de vue strictement littéraire du mot recours par rapport à une nouvelle visite médicale, et aussi l'autre point concerne l'article 4, où on prévoit spécifiquement la possibilité de la part du citoyen de se faire assister par un médecin de confiance, ce qui signifie aussi le spécialiste du patronage ou de l'association de catégorie.
Les autres amendements concernent simplement d'aspects financiers et d'aspects de délai des termes.
Presidente É aperta la discussione generale. Qualcuno intende intervenire? Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Si passa all'esame dell'articolato, così come proposto dalla II Commissione.
Pongo in votazione l'articolo 1.
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Presidente All'articolo 2 vi è un emendamento presentato dall'Assessore, di cui do lettura:
Emendamento Il comma 4 dell'articolo 2 è così sostituito:
4. Il dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali decide, con proprio provvedimento, circa la concessione delle provvidenze economiche entro novanta giorni dall'espletamento del procedimento di accertamento sanitario di cui all'articolo 4, in base alle risultanze del medesimo.
Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così emendato:
Articolo 2 1. L'erogazione delle provvidenze di cui all'articolo 1 è subordinata all'accertamento dello stato di invalidità civile, cecità civile e sordomutismo da parte delle commissioni mediche collegiali di cui all'articolo 4.
2. L'istanza di accertamento degli stati di cui al comma 1, nonché dell'handicap ai sensi dell'articolo 4 della l. 104/1992, è presentata dagli interessati, su apposito modulo, al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato regionale della sanità ed assistenza sociale, unità organizzativa responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 59 (Norme in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione).
3. L'istanza, corredata di un certificato medico attestante la natura dell'infermità invalidante, nonché dei prescritti certificati anagrafici, è trasmessa senza indugio alla commissione competente di cui al comma 1 che delibera entro centoventi giorni dalla sua presentazione.
4. Il dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali decide, con proprio provvedimento, circa la concessione delle provvidenze economiche entro novanta giorni dall'espletamento del procedimento di accertamento sanitario di cui all'articolo 4, in base alle risultanze del medesimo.
5. Contro il provvedimento del dirigente è ammesso ricorso, per motivi di legittimità, nel termine di trenta giorni dalla notificazione, al Presidente della Giunta regionale che decide entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso. Avverso la decisione del Presidente della Giunta regionale è ammessa la tutela giurisdizionale dinanzi al giudice ordinario.
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Presidente Pongo in votazione l'articolo 3.
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Presidente All'articolo 4 vi sono gli emendamenti dell'Assessore, di cui do lettura:
Emendamento n. 1 Il comma 3 dell'articolo 4 è così sostituito:
3. Le commissioni esaminano le istanze secondo il principio cronologico, a cui possono derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi di urgenza specificatamente evidenziati nel certificato medico di cui è corredata l'istanza. L'istante può farsi assistere, in sede di commissione, da un proprio medico di fiducia.
Emendamento n. 2 L'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 4 è così sostituito:
Per l'accertamento di cui all'articolo 4 della l. 104/1992, le commissioni sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nella patologia relativa a ciascun caso da esaminare, dipendente dell'USL della Valle d'Aosta, designati dalla Giunta regionale.
Emendamento n. 3 Il comma 10 dell'articolo 5 è così sostituito:
10. Entro trenta giorni dall'esaurimento della procedura dell'accertamento sanitario, il Servizio di cui all'articolo 2 notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verbale di visita.
Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo così emendato:
Articolo 4 1. Il procedimento di accertamento sanitario degli stati di invalidità civile, cecità civile, sordomutismo e handicap è svolto dalle commissioni mediche collegiali, istituite con decreto del Presidente della Giunta regionale, dislocate sul territorio regionale. Le sedi delle commissioni sono individuate dalla Giunta regionale sentita la consulta regionale di cui all'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali). Le commissioni durano in carica per un triennio.
2. Le commissioni di cui al comma 1 attendono ai compiti previsti dall'articolo 3 della l. 381/1970, dall'articolo 10 della l. 382/1970, dall'articolo 8 della l. 118/1971 e dall'articolo 4 della l. 104/1992.
3. Le commissioni esaminano le istanze secondo il principio cronologico, a cui possono derogare solo in presenza di gravi e comprovati motivi di urgenza specificatamente evidenziati nel certificato medico di cui è corredata l'istanza. L'istante può farsi assistere, in sede di commissione, da un proprio medico di fiducia.
4. É data facoltà alla persona convocata per l'accertamento di motivare la propria impossibilità a rispondere e di indicare la data in cui può effettuarsi la visita domiciliare. Ove il soggetto non sia in grado di farlo personalmente, tale impossibilità può essere motivata anche da un familiare convivente.
5. Nel caso di decesso del richiedente il riconoscimento dello status di invalido civile, di cieco civile o di sordomuto, relativo anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le commissioni di cui al presente articolo possono, su formale istanza degli eredi, procedere all'accertamento sanitario esclusivamente in presenza di documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data antecedente al decesso, comprovante, in modo certo, l'esistenza delle infermità e tale da consentire la formulazione di una esatta diagnosi ed un compiuto e motivato giudizio medico-legale.
6. Le commissioni sono composte da un medico specialista in medicina legale che assume le funzioni di presidente e da due medici, di cui uno scelto possibilmente tra gli specialisti in medicina del lavoro. I medici sono scelti tra i dipendenti o convenzionati dell'Unità sanitaria locale (USL) della Valle d'Aosta.
7. Le commissioni sono di volta in volta integrate con un medico in rappresentanza, rispettivamente, dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi civili (ANMIC), dell'Unione italiana ciechi (UIC), dell'Ente nazionale sordomuti (ENS) e dell'Associazione nazionale famiglie di fanciulli ed adulti subnormali (ANFFAS), ogni qual volta devono pronunciarsi su invalidi appartenenti alle rispettive categorie. Per l'accertamento di cui all'articolo 4
della l. 104/1992, le commissioni sono integrate da un operatore sociale e da un esperto nella patologia relativa a ciascun caso da esaminare, dipendente dell'USL della Valle d'Aosta, designati dalla Giunta regionale.
8. Per ogni membro effettivo è nominato un supplente che partecipa alle sedute in caso di assenza o impedimento del titolare.
9. La segreteria delle commissioni è affidata, di norma, ad un dipendente del Servizio di cui all'articolo 2.
10. Entro trenta giorni dall'esaurimento della procedura dell'accertamento sanitario, il Servizio di cui all'articolo 2 notifica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il verbale di visita.
Presenti, votanti e favorevoli: 24
Presidente All'articolo 5 vi è un emendamento dell'Assessore che recita:
Emendamento L'articolo 5 è così sostituito:
1. Avverso i verbali di visita emessi dalle commissioni di cui all'articolo 4, ferma restando la tutela giurisdizionale davanti al giudice ordinario, è ammesso il ricorso in opposizione alla stessa commissione da presentarsi entro trenta giorni dalla notifica del verbale medesimo.
2. La commissione adita si pronuncia entro novanta giorni dalla data di ricevimento del ricorso; nel frattempo è sospeso il termine di cui all'articolo 2, comma 4.
3. La richiesta di un nuovo accertamento sanitario per la medesima patologia è sempre ammessa dopo che siano sopraggiunti nuovi fattori determinanti un effettivo e persistente peggioramento dello stato di salute, comprovato con idonea certificazione medica avente data posteriore di almeno sei mesi dalla notifica del verbale di visita ovvero dell'esito del ricorso.
4. In caso di concessione di provvidenze economiche, ogni tre anni dovrà essere certificata dal medico curante l'infermità che ha dato luogo al riconoscimento dell'invalidità.
Presenti: 25
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 1 (Marguerettaz)
Presidente Pongo in votazione l'articolo 6.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente Pongo in votazione l'articolo 7.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente Pongo in votazione l'articolo 8.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente All'articolo 9 vi è un emendamento dell'Assessore che recita:
Emendamento
Articolo 9 1. L'onere per l'erogazione delle provvidenze di cui alla presente legge, valutato in annue lire 27 miliardi a decorrere dal 1995, grava sullo stanziamento iscritto al capitolo 60950 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1995 e pluriennale 1995/1997.
2. L'onere per l'applicazione dell'articolo 6, valutato in lire 65 milioni per l'anno 1995 e lire 90 milioni per il 1996 e 1997 grava sul capitolo 60955 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e pluriennale 1995/1997 il cui stanziamento di lire 15 milioni è integrato, per l'anno 1995, mediante utilizzo, per lire 50 milioni, della somma iscritta al capitolo 61180 e per gli anni 1996/1997 mediante utilizzo, per lire 75 milioni, della somma iscritta al medesimo capitolo.
3. A decorrere dal 1998, alla determinazione annua degli oneri finanziari derivanti dalla presente legge si provvede con legge di bilancio ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Pongo in votazione l'articolo 9.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente Vi è poi un emendamento dell'Assessore, che aggiunge dopo l'articolo 9 il seguente articolo 10:
Emendamento
Articolo 10 1. alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per il 1995 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 61180 "Contributi a privati integrativi al minimo vitale, per prestazioni sanitarie e a carattere straordinario"
lire 50.000.000;
b) in aumento:
cap. 60955 "Spese per il funzionamento delle commissioni mediche incaricate dell'accertamento sanitario degli stati d'invalidità"
lire 50.000.000.
Pongo in votazione l'articolo 10.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Presidente Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Presenti, votanti e favorevoli: 25
Il Consiglio approva all'unanimità