Oggetto del Consiglio n. 1183 del 22 febbraio 1995 - Resoconto
SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 FEBBRAIO 1995
OGGETTO N. 1183/X Presa d'atto della decadenza del sig. Piergiorgio Vivoli da membro del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi e sua sostituzione.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) Mi sembra giusto fare alcune osservazioni su questa delibera.
La prima cosa che mi suscita una certa perplessità è il fatto che il Consiglio regionale sia chiamato a prendere atto della decadenza del sig. Piergiorgio Vivoli, decadenza che è stata dichiarata all'unanimità e in forma immediata dal Co.Re.Rat. della Valle d'Aosta in data 18 ottobre 1994, e noi come Consiglio regionale, che abbiamo emanato il Co.Re.Rat. non appena eletti, oggi siamo semplicemente chiamati a prendere atto.
Ebbene, mi rifiuto di prendere atto per il semplice fatto che, come ho avuto il potere di nominare, di scegliere, di eleggere i componenti del Co.Re.Rat., voglio che lo stesso potere, nella stessa misura, mi venga riconosciuto per farli decadere.
La stessa legge, la legge del 1985, non precisa chi debba essere a dichiarare la decadenza, ma non mi sembra giusto che sia il Co.Re.Rat. a dichiarare la decadenza sulla base della sussistenza di certi requisiti. Allora, senza addentrarmi nel merito della questione, perché è abbastanza complicato, qua la questione è di metodo: come i Consiglieri regionali hanno avuto questa potestà, mi sembra giusto che tale potestà sia conservata anche quando vengono meno determinati requisiti e quindi si deve valutare la decadenza, la rimozione, la revoca dei membri che compongono il Co.Re.Rat.
Il sig. Vivoli viene fatto decadere da una carica che di fatto non ricopre, perché il signor Vivoli è stato eletto, ma non è mai stato nominato. Si legge - ed è questa la seconda osservazione - nella diatriba epistolare che c'è stata fra l'interessato, Vivoli e il Presidente del Co.Re.Rat., che la ragione della sua mancata convocazione risiede essenzialmente nella interdizione dai pubblici uffici con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Mi sorge spontanea una domanda: come mai il Consiglio ha votato la proroga della sospensione dai pubblici uffici la volta scorsa nei confronti di Vivoli e oggi, qui, si legge che era interdetto? Vorrei capire come funziona questo meccanismo giuridico, perché non vorrei che si confondessero le carte in tavola!
C'è poca chiarezza in questa delibera, per cui questa ragione e per l'altra che ho detto, mi rifiuto di prendere atto di questo documento.
Presidente Chi altro intende intervenire? Se nessun altro intende intervenire, dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) J'espère être à même de fournir les éclaircissements qui ont été sollicités sur le plan au moins de la procédure; évidemment pour ce qui est du contenu les avis peuvent être différents, et c'est ce Conseil qui doit s'exprimer.
Tout d'abord, pour ce qui est de l'acte que nous sommes appelés aujourd'hui à voter (je fournis ces précisions en l'absence du Président du Conseil, qui est excusé à cause de son état de santé) il est vrai qu'il est inscrit ici à l'ordre du jour en tant que prise d'acte, mais il s'agit d'une volonté que nous allons exprimer en votant expressément. Donc il y a un vote, de par ce vote c'est la volonté du Conseil qui se manifeste et ce, sur la base des dispositions qui sont établies à l'article 11 de la loi n° 45 du 27 décembre 1991, article qui établit que ne peuvent faire partie de ce Comité "a pena di decadenza" ceux qui exercent des fonctions "per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o che siano dipendenti o collaboratori o amministratori di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzioni o gestioni di pubblicità". De plus, il y a un règlement de fonctionnement du Co.Re.Rat., et en vertu de ce règlement, compte tenu des dispositions de la loi, le Co.Re.Rat. a adopté sa délibération. Aujourd'hui c'est au Conseil régional de s'exprimer sur ce thème, en votant cette proposition.
Pour ce qui est de l'autre question qui a été posée par M. Tibaldi, je dois préciser que la Présidence du Conseil par une lettre (référence 2457 du 26 juillet 1993) a communiqué à la personne intéressée son élection de la part du Conseil régional en tant que membre du Co.Re.Rat., tant il est vrai que cette même personne par une lettre en date du 4 aôut 1993 a répondu à cette communication, et a transmis, également, la documentation requise. J'ai ici la lettre, qui a été adressée au Président du Conseil régional et aux dirigeants du Service des affaires générales du Conseil régional:
"In risposta alla lettera, stesso oggetto, mentre ringrazio per la cortese comunicazione relativa alla elezione di cui sono stato oggetto, trasmetto in allegato una nota da cui risulta la mia esperienza in comunicazioni radiotelevisive e una dichiarazione attestante l'assenza di motivi di incompatibilità".
Il est vrai qu'au moment de la convocation de la première réunion du Co.Re.Rat., qui s'est tenue le 24 novembre 1993, la personne concernée n'avait pas été invitée parce qu'à l'époque le GIP avait adopté cette mesure du 22 octobre 1993, par laquelle il avait disposé "il divieto di esercitare un pubblico ufficio o servizio".
Or, sur ces deux questions il existe les conditions pour adopter cet acte, tant il est vrai que pour ce qui est des fonctions qui ont été et qui sont même aujourd'hui exercées par la personne concernée, cette même personne nous a adressé une requête d'autorisation, sur la base des normes qui réglementent le statut juridique du personnel de l'Administration régionale. Il y a donc à ce propos un élément supplémentaire pour confirmer la validité de la procédure.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi, per dichiarazione di voto.
Tibaldi (LN) Ringrazio il Presidente per le ulteriori informazioni che ha fornito, che qui non erano contenute.
Per quanto riguarda la presa d'atto, il fatto che il Consiglio si esprima con voto, qui anche non è scritto in delibera; pertanto, mentre per la decadenza del Consigliere Rollandin e per la nomina del Consigliere Mostacchi in sua sostituzione è esplicitamente scritto, cioè si dice: "si propone che il Consiglio, procedendo con separate votazioni a scrutinio palese, prenda atto", qui si propone che "il Consiglio regionale deliberi di prendere atto".
Quindi fino a che il Presidente non dava questa spiegazione necessaria, non era facilmente comprensibile che oggi il Consiglio avrebbe deliberato la presa d'atto con una votazione.
Comunque per ragioni che sono di natura particolare, in quanto sono legato all'editore - e ripeto nel merito non intendo assolutamente entrare -, mi asterrò dalla votazione.
Presidente Pongo in votazione la presa d'atto della decadenza, a scrutinio palese.
Presenti: 28
Votanti e favorevoli: 24
Astenuti: 4 (Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Il Consiglio prende atto
Presidente Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) Au nom de la majorité je propose M. Carlo Ferina.
Presidente Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) A nome di Rifondazione propongo Gianni Bertone.
Scusate, se volete che vi spieghi cosa ha fatto Bertone, vi dico che ha 40 anni di esperienza nella televisione pubblica, che fa parte di una commissione nord-sud; quando ho proposto questo nome, pensavo che non fosse in discussione...
Presidente Pongo in votazione la sostituzione del rappresentante decaduto mediante schede segrete.
Presenti e votanti: 29
Schede nulle: 2
Schede valide: 27
Schede bianche: 2
Hanno riportato voti:
Ferina Carlo: 23
Bertone Gianni: 2
Deliberazione Il Consiglio
Premesso che:
- la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 stabilisce che i membri del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi devono essere scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva e che gli stessi non possono, a pena di decadenza, rivestire la carica di Consigliere regionale, né essere dipendenti o collaboratori o rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o essere dipendenti o collaboratori o amministratori di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità;
- con provvedimenti n. 44/X del 13 luglio 1993, n. 131/X del 30 settembre 1993, n. 226/X del 27 ottobre 1993 e n. 924/X del 5 ottobre 1994, il Consiglio regionale ha eletto quali membri del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi i Signori: Caligaris Alida, Carello Angelo, Favre Fabrizio, Minuzzo Piero, Pelanda Davide, Pongan Lucrezia, Thiébat Pier Giorgio, Vallomy Luigi e Vivoli Piergiorgio;
Considerato che il Presidente del CORERAT, con nota prot. n. 369 del 19 ottobre 1994, ha inviato copia della deliberazione con la quale il Comitato:
"Preso atto che il Sig. Piergiorgio Vivoli collabora con l'emittente televisiva BALTEA TV - TELE ALPI, in qualità di conduttore della trasmissione "Contro Luce";
Visto l'articolo 1I della legge 27 dicembre 1991, n. 85;
Constatato il contenuto dell'articolo 4 del Regolamento per il Funzionamento del Comitato Regione per i Servizi Radiotelevisivi;
nella seduta del 18 ottobre 1994 dichiara all'unanimità l'immediata decadenza del sig. Piergiorgio Vivoli dal Co.Re.Rat. della Valle d'Aosta".
Atteso che la notifica al Sig. Vivoli della determinazione del Corerat ha causato le controdeduzioni dell'interessato il quale, dopo aver eccepito la propria mancata convocazione alle riunioni dell'organo, ha fatto presente che la propria partecipazione alle trasmissioni di Telealpi come incaricato non retribuito, ma in veste di "invitato", non può essere configurata come collaborazione ai termini dell'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85. Il Sig. Vivoli inoltre sottolinea che la dichiarazione del Corerat è sopravvenuta dopo due sole partecipazioni a trasmissioni televisive e sulla base del Regolamento interno di cui contesta la legittimità in quanto, a suo dire la legge statale "di riforma economico-sociale dello Stato", 6 agosto 1990, n. 223 all'articolo 7 non fa alcun cenno a incompatibilità o ineleggibilità di componenti del Corerat.
Il Sig. Vivoli si richiama quindi al diritto-dovere dell'articolo 21 della Costituzione e sottolinea la "chiarissima e inequivocabile differenza esistente fra ineleggibilità e incompatibilità" per cui invoca il diritto all'opzione fra il permanere nella carica di componente del Corerat e la collaborazione all'impresa radiotelevisiva.
Con lettera in data 16 novembre il Presidente del Corerat, a sua volta, ha replicato alle controdeduzioni sostenendo che l'incarico, ancorché gratuito, di moderatore alle trasmissioni televisive comporta un rapporto fiduciario che va al di là di un semplice invito. Inoltre osserva che la partecipazione del Sig. Vivoli alla rubrica "Controluce" è proseguita. Sul tema dell'incompatibilità, dopo aver rilevato che il Regolamento non ha fatto altro che meglio definire il disposto della legge regionale, osserva che la scelta del Sig. Vivoli di instaurare un rapporto di collaborazione con l'impresa televisiva si è configurata come una opzione comportante una scelta diversa da quella di partecipare al Corerat.
Il Presidente del Corerat precisa infine che la mancata convocazione del Sig. Vivoli alle riunioni non è stata determinata da intento vessatorio, ma dal fatto che l'interessato risultava e risulta tuttora, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, interdetto dai pubblici uffici.
Le osservazioni del Sig. Vivoli appaiono dunque non fondate per due ordini di considerazioni:
- è pur vero che la legge statale non fa menzioni di incompatibilità e ineleggibilità ma è altrettanto vero che tale legge fa rinvio, per il funzionamento dei Comitati, ad una disciplina regionale;
la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 all'articolo 11 stabilisce che i componenti del Corerat non possono, a pena di decadenza, essere collaboratori di imprese radiotelevisive private. Quindi l'incompatibilità non sembra sanabile da un'opzione dell'interessato, ma sembra piuttosto comportare l'automatica decadenza dalla carica, decadenza che opera di diritto al punto che il Consiglio regionale dovrebbe limitarsi con effetto dichiarativo ad accertare l'avvenuta decadenza;
- il tipo di rapporto, tra il Sig. Vivoli e l'impresa radiotelevisiva privata, per il quale l'interessato sosteneva in data 4 novembre l'insussistenza di elementi atti a configurare una collaborazione, ha avuto ulteriori sviluppi in quanto risulta, alla data del 23 gennaio 1995, che il Sig. Vivoli continua a partecipare in qualità di moderatore alla trasmissione settimanale "Controluce".
Rimane infine da segnalare che la Presidenza del Consiglio, con lettera in data 28 dicembre 1994 ha richiesto alla BALTEA TV - Telealpi informazioni per conoscere il rapporto esistente tra l'emittente ed il Signor Vivoli e per avere l'elenco delle trasmissioni alle quali ha partecipato il Sig. Vivoli. In risposta è stata negata l'esistenza di rapporti contrattuali od occasionali con il Sig. Vivoli il quale, "senza ricevere retribuzione o compenso alcuno, si limita con l'accesso a questa televisione privata, ad esercitare null'altro che un suo diritto costituzionalmente garantito".
Considerato che non si può non ritenere che sussista un rapporto di collaborazione, sia pur non remunerato, tra una emittente televisiva ed una persona che da oltre tre mesi partecipa in qualità di moderatore (e non di semplice partecipante) ad una trasmissione avente cadenza settimanale.
Ritenuto opportuno prendere atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85, della decadenza del Sig. Piergiorgio Vivoli da membro del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi e procedere alla elezione di un altro componente in sua sostituzione;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Richiamata la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85;
Delibera
1) di prendere atto, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85, della decadenza del Sig. Piergiorgio Vivoli da membro del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi e di procedere alla elezione del Sig.Ferina Carlo in sua sostituzione;
2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320, e di darne esecuzione.
Presidente In base all'esito della votazione, dichiaro eletto in sostituzione del sig. Piergiorgio Vivoli, quale membro del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi, il sig. Ferina Carlo.