Oggetto del Consiglio n. 1183 del 22 febbraio 1995 - Verbale
OGGETTO N. 1183/X - PRESA D'ATTO DELLA DECADENZA DEL SIG. PIERGIORGIO VIVOLI DA MEMBRO DEL COMITATO REGIONALE PER I SERVIZI RADIOTELEVISIVI E SUA SOSTITUZIONE.
Il Vicepresidente Aloisi dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 16 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Interviene il Consigliere Tibaldi.
Replica il Presidente della Giunta regionale Dino Viérin.
Interviene il Consigliere Chiarello.
Prende la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Tibaldi (astensione sulla presa d'atto della decandenza).
IL CONSIGLIO
Premesso che:
- la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 stabilisce che i membri del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi devono essere scelti fra esperti di comunicazione radiotelevisiva e che gli stessi non possono, a pena di decadenza, rivestire la carica di Consigliere regionale, né essere dipendenti o collaboratori o rivestire incarichi per conto della società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo o essere dipendenti o collaboratori o amministratori di imprese radiotelevisive private, ivi comprese quelle di produzione e distribuzione di programmi o di produzione o gestione di pubblicità;
- con provvedimenti n. 44/X del 13 luglio 1993, n. 131/X del 30 settembre 1993, n. 226/X del 27 ottobre 1993 e n. 924/X del 5 ottobre 1994, il Consiglio regionale ha eletto quali membri del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi i Signori: Caligaris Alida, Carello Angelo, Favre Fabrizio, Minuzzo Piero, Pelanda Davide, Pongan Lucrezia, Thiébat Pier Giorgio, Vallomy Luigi e Vivoli Piergiorgio;
Considerato che il Presidente del CORERAT, con nota prot. n. 369 del 19 ottobre 1994, ha inviato copia della deliberazione con la quale il Comitato::
"Preso atto che il Sig. Piergiorgio Vivoli collabora con l'emittente televisiva BALTEA TV - TELE ALPI, in qualità di conduttore della trasmissione "Contro Luce";
Visto l'art. 11 della legge 27 dicembre 1991, n. 85;
Constatato il contenuto dell'art. 4 del Regolamento per il Funzionamento del Comitato Regione per i Servizi Radiotelevisivi;
nella seduta del 18 ottobre 1994 dichiara all'unanimità l'immediata decadenza del Sig. Piergiorgio Vivoli dal CO.RE.RAT. della Valle d'Aosta"
Atteso che la notifica al Sig. Vivoli della determinazione del Corerat ha causato le controdeduzioni dell'interessato il quale, dopo aver eccepito la propria mancata convocazione alle riunioni dell'organo, ha fatto presente che la propria partecipazione alle trasmissioni di Telealpi come incaricato non retribuito, ma in veste di "invitato", non può essere configurata come collaborazione ai termini dell'art. 11 della l.r. 27.12.1991, n. 85. Il Sig. Vivoli inoltre sottolinea che la dichiarazione del Corerat è sopravvenuta dopo due sole partecipazioni a trasmissioni televisive e sulla base del Regolamento interno di cui contesta la legittimità in quanto, a suo dire la legge statale "di riforma economico-sociale dello Stato", 6.8.90, n. 223 all'art. 7 non fa alcun cenno a incompatibilità o ineleggibilità di componenti del Corerat.
Il Sig. Vivoli si richiama quindi al diritto-dovere dell'art. 21 della Costituzione e sottolinea la "chiarissima e inequivocabile differenza esistente fra ineleggibilità e incompatibilità", per cui invoca il diritto all'opzione fra il permanere nella carica di componente del Corerat e la collaborazione all'impresa radiotelevisiva.
Con lettera in data 16 novembre il Presidente del Corerat, a sua volta, ha replicato alle controdeduzioni sostenendo che l'incarico, ancorchè gratuito, di moderatore alle trasmissioni televisive comporta un rapporto fiduciario che va al di là di un semplice invito. Inoltre osserva che la partecipazione del Sig. Vivoli alla rubrica "Controluce" è proseguita. Sul tema dell'incompatibilità, dopo aver rilevato che il Regolamento non ha fatto altro che meglio definire il disposto della legge regionale, osserva che la scelta del Sig. Vivoli di instaurare un rapporto di collaborazione con l'impresa televisiva si è configurata come una opzione comportante una scelta diversa da quella di partecipare al Corerat.
Il Presidente del Corerat precisa infine che la mancata convocazione del Sig. Vivoli alle riunioni non è stata determinata da intento vessatorio, ma dal fatto che l'interessato risultava e risulta tuttora, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, interdetto dai pubblici uffici.
Le osservazioni del Sig. Vivoli appaiono dunque non fondate per due ordini di considerazioni:
- è pur vero che la legge statale non fa menzioni di incompatibilità e ineleggibilità ma è altrettanto vero che tale legge fa rinvio, per il funzionamento dei Comitati, ad una disciplina regionale;
la l.r. 27.12.91, n. 85 all'art. 11 stabilisce che i componenti del Corerat non possono, a pena di decadenza, essere collaboratori di imprese radiotelevisive private. Quindi l'incompatibilità non sembra sanabile da un'opzione dell'interessato, ma sembra piuttosto comportare l'automatica decadenza dalla carica, decadenza che opera di diritto al punto che il Consiglio regionale dovrebbe limitarsi con effetto dichiarativo ad accertare l'avvenuta decadenza;
- il tipo di rapporto, tra il Sig. Vivoli e l'impresa radiotelevisiva privata, per il quale l'interessato sosteneva in data 4 novembre l'insussistenza di elementi atti a configurare una collaborazione, ha avuto ulteriori sviluppi in quanto risulta, alla data del 23 gennaio 1995, che il Sig. Vivoli continua a partecipare in qualità di moderatore alla trasmissione settimanale "Controluce".
Rimane infine da segnalare che la Presidenza del Consiglio, con lettera in data 28 dicembre 1994 ha richiesto alla BALTEA TV - Telealpi informazioni per conoscere il rapporto esistente tra l'emittente ed il Signor Vivoli e per avere l'elenco delle trasmissioni alle quali ha partecipato il Sig. Vivoli. In risposta è stata negata l'esistenza di rapporti contrattuali od occasionali con il Sig. Vivoli il quale, "senza ricevere retribuzione o compenso alcuno, si limita con l'accesso a questa televisione privata, ad esercitare null'altro che un suo diritto costituzionalmente garantito".
Considerato che non si può non ritenere che sussita un rapporto di collaborazione, sia pur non remunerato, tra una emittente televisiva ed una persona che da oltre tre mesi partecipa in qualità di moderatore (e non di semplice partecipante) ad una trasmissione avente cadenza settimanale.
Ritenuto opportuno prendere atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85, della decadenza del Sig. Piergiorgio Vivoli da membro del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi e procedere alla elezione di un altro componente in sua sostituzione;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali della Presidenza del Consiglio, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Richiamata la legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85;
Proceduto a separate votazioni con le seguenti modalità e risultati:
- a scrutinio palese per la decadenza: Consiglieri presenti: ventotto; votanti e favorevoli: ventiquattro; astenuti: quattro, i Consiglieri Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi);
- mediante schede segrete per l'elezione, con l'assistenza del Consigliere Segretario Perron e degli scrutatori Borre, Florio e Linty:
- presenti e votanti: ventinove;
- schede nulle: due;
- schede valide: ventisette;
- schede bianche: due.
Hanno riportato voti:
- Ferina Carlo: ventitrè;
- Bertone Gianni: due.
DELIBERA
1) di prendere atto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 11 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85, della decandeza del Sig. Piergiorgio Vivoli da membro del Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi e di procedere alla elezione del Sig. Ferina Carlo in sua sostituzione;
2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo 22.04.1994, n. 320, e di darne esecuzione.
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