Oggetto del Consiglio n. 1101 del 21 dicembre 1994 - Verbale
OGGETTO N. 1101/X - ACQUISTO DI UN COMPLESSO IMMOBILIARE SITO IN COMUNE DI ARNAD, FRAZIONE PIED DE VILLE, DI PROPRIETA' DELLA "COOPERATIVA LA KIUVA A RESPONSABILITA' LIMITATA". APPROVAZIONE ED IMPEGNO DI SPESA. INTROITO DI SOMMA. DELEGA ALLA GIUNTA.
Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta in via d'urgenza all'ordine del giorno dell'adunanza (oggetto n. 1099/X).
IL CONSIGLIO
Preso atto che sono state recentemente definite le trattative per l'acquisto di un complesso immobiliare sito in Comune di Arnad di proprietà della "Cooperativa LA KIUVA a responsabilità limitata", con sede in Arnad, destinato a sede di questa Cooperativa agricola locale, la cui attività consiste nella vinificazione delle uve, nonché nella macellazione e vendita delle carni conferite dai soci, oltre ad un ristorante - bar, alloggio ed uffici;
Precisato che si tratta di un'area della superficie catastale di circa mq. 3267 con entrostante un fabbricato, di due piani fuori terra ed un piano interrato, il tutto come meglio risulta nella perizia di stima in data 18.10.1994 dell'ing. Mario Maione, tecnico incaricato dalla Regione di predisporre la stima del complesso;
Preso atto:
- che la società "Cooperativa la KIUVA a responsabilità limitata" si èdichiarata disposta a cedere all'Amministrazione regionale l'intero complesso immobiliare per il prezzo a corpo di lire 1.630.400.000 oltre I.V.A., valore ritenuto cotigruo dalla sopracitata perizia dell'ing. Maione;
- che il complesso è libero da pesi, vincoli, trascrizioni pregiudizievoli ed ipoteche, ad eccezione:
- di due ipoteche iscritte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Aosta rispettivamente in data 09.02.1977 ai nn. 993/55 e in data 14.04.1988 ai nn. 3267/1387, a favore dell'Istituto Federale di Credito agrario per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, a garanzia di due mutui di originarie lire 117.016.000 e lire 53.000.000, tuttora in essere e che la succitata cooperativa provvederà, prima o contestualmente all'acquisto ad estinguere ed alla cancellazione delle relative formalità pregiudizievoli;
- delle unità immobiliari distinte con il n. 215 subalterno 3 e 6 locate al Signor Bertolin Elio, in forza di contratto stipulato il 19.04.1990, ancora in corso;
Tenuto conto:
- che gli interventi regionali in materia di agricoltura hanno il precipuo compito di favorire e promuovere iniziative destinate alla raccolta, trasformazione, lavorazione, conservazione e vendita di prodotti agricoli e zootecnici;
- che l'Amministrazione regionale può provvedere direttamente alla realizzazione delle strutture agricole, qualora esse siano di rilevante importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura e di interesse generale;
- che l'Amministrazione regionale, in questi ultimi anni, ha innovato la politica degli interventi nel settore agricolo provvedendo direttamente alla realizzazione delle strutture o acquistando quelle già realizzate ed in funzione, quando queste ultime rivestivano rilevante importanza, provvedendo poi, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 30/1984, ad affidarne la gestione a cooperative agricole o a loro consorzi ad associazioni;
Rilevato che la proprietà delle strutture agricole in capo alla Regione consente di:
- razionalizzare ed economizzare i costi, redendo più funzionale la gestione mediante conduzioni equivalenti;
- effettuare interventi diretti di manutenzione delle strutture e degli impianti, favorendo le trasformazioni e le modificazioni con adeguamento immediato alle norme igienico - sanitarie;
- compiere comparazioni dei costi di trasformazione dei prodotti tra strutture omogenee di proprietà regionale;
Rilevato:
- che la struttura ove ha sede la Cooperativa LA KIUVA riveste importanza ai fini dell'esercizio dell'agricoltura e di interesse generale del comprensorio della media e bassa Valle;
- che tale acquisto rientra, pertanto, nell'ambito della politica agricola regionale succitata;
Atteso che la succitata cooperativa, ai sensi della L.R. 24.10.1973, n. 34 e della L.R. 06.07.1984, n. 30, ha ottenuto dall'Amministrazione regionale dei contributi in conto capitale per un ammontare complessivo di lire 362.183.200, per l'acquisto dell'area e per la costruzione del fabbricato;
Preso atto che la citata L.R. n. 34/1973 e la successiva L.R. n. 30/1984, che ha interamente ridisciplinato la materia degli interventi regionali in materia di agricoltura, prevedono espressamente che i beneficiari non possono distogliere dall'uso cui sono destinati impianti ed attrezzature che hanno fruito di provvidenze in conto capitale per il periodo di almeno 20 anni, pena la restituzione dei contributi, maggiorati degli interessi calcolati sulla base della media ponderata del tasso ufficiale di sconto nel periodo di beneficio dell'agevolazione (art. 5, comma 1, L.R. n. 30/1984);
Tenuto conto:
- che l'Amministrazione regionale deve acquisire la struttura, provvedendo al recupero dei contributi in conto capitale erogati per la realizzazione della medesima;
- che nel caso di specie gli impianti non vengono distolti dall'uso cui erano destinati in quanto la Regione manterrà la destinazione, affidando la gestione della struttura, ai sensi dell'art. 20, comma 2, della L.R. n. 30/1984, alla stessa "Cooperativa LA KIUVA a responsabilità limitata" per cui non è possibile applicare il dettato della legge regionale che prevede delle penalità in caso di mutamento di destinazione;
- che in assenza di disposizioni legislative è necessario fare ricorso a criteri equi e garantistici per la Regione, per ottenere la restituzione dei contributi erogati;
Atteso:
- che il criterio di stima, adottato dal tecnico incaricato, è stato quello di surrogazione (valore di costo deprezzato), che è legato, al costo di ricostruzione a nuovo dell'immobile, in funzione della sua tipologia costruttuiva, opportunamente ridotto, tenendo conto delle condizioni reali del bene e della vetustà;
- che per il metodo di stima adottato è ininfluente l'eventuale valore di mercato che potrebbe avere il bene secondo le leggi che regolano il mercato immobiliare, in quanto il valore viene determinato sulla base del costo deprezzato, senza plusvalori;
- che non risulta equo sottrarre il solo importo complessivo dei contributi erogati in conto capitale alla succitata cooperativa, in quanto il valore del fabbricato è stato parametrato ai costi attuali di costruzione, ridotto dei coefficienti di vetustà e obsolescenza, e non ai costi storici;
Rilevato che le provvidenze regionali in conto capitale sono state erogate nella misura del 70% della spesa ritenuta ammissibile e che, pertanto, la costuzione risulta essere stata realizzata in tale proporzione con fondi regionali;
Tenuto conto che il valore di stima non è stato commisurato al valore di mercato nel quale sono compresi i compensi dei fattori di produzione edilizia (posizione, appetibilità di mercato, redditività della costruzione ecc.), ma bensì il risultato del procedimento estimativo è stato quello del costo di riproduzione deprezzato e che, di conseguenza, alla cooperativa non verrà corrisposto alcun compenso per il plusvalore che spetterebbe nell'ambito di una normale attività imprenditoriale;
Atteso che l'intervento regionale a fondo perso è stato pari al 70% del costo storico al tempo della realizzazione e che la stima è stata effettuata con il metodo dei costi attuali di ricostruzione deprezzati e, conseguentemente, la quota di restituzione dei contributi erogati in conto capitale non può che essere pari al 70% del valore di stima;
Atteso che la Cooperativa si è impegnata a restituire i contributi corrisposti, nella misura pari al 70% del valore di stima, pari a complessive lire 1.141.280.000;
Preso atto che la Cooperativa LA KIUVA deve ancora formalizzare una permuta di una piccola porzione dell'area, esterna, lato nord-est, con la Signora Bonel Rita per la regolarizzazione dei confini e che la stipula del rogito è prevista entro il corrente anno;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Affari Generali e Legali della Presidenza della Giunta, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Visto il parere della II Commissione consiliare permanente;
Con voti favorevoli: ventuno (presenti: ventisette; votanti: ventuno; astenuti: sei i Consiglieri: ALOISI, CHIARELLO, LINTY, MARGUERETTAZ, TIBALDI e Marco VIERIN);
DELIBERA
1) di approvare l'acquisto, per il prezzo a corpo di Lire 1.630.400.000= (unmiliardoseicentotrentamilioniquattrocentomila), oltre I.V.A. al 19% pari a Lire 309.776.000= (trecentonovemilionisettecentosettantaseimila), del complesso immobiliare sito in Comune di Arnad, Frazione Pied de Ville, di proprietà della "Cooperativa LA KIUVA a responsabilità limitata", con sede in Arnad, frazione Pied de Ville (Codice fiscale e Partita I.V.A. 00102830072), entrostante ad area della superficie catastale di circa mq. 3267 distinta al Catasto Terreni al Foglio 30 con i nn. 215/parte (denuncia di cambiamento n. 77/1988 per accorpamento nn. 192 - 215 - 216 - 341 e 342) - 190 e 195, riportato al N.C.E.U. alla Partita n. 197 al Foglio 30 con il n. 215 subalterni 3 - 4 - 5 - 6 e 7, comprendente un fabbricato, di due piani fuori terra oltre ad un piano interrato;
2) di prendere atto che le unità immobiliari distinte con il n. 215 subalterno 3 (bar - ristorante, cucina e servizi) e subalterno 6 (alloggio) sono locate al Signor Bertolin Elio, nato il 23.05.1953 ad Arnad ed ivi residente, in forza di contratto stipulato con scrittura privata in data 19.04.1990 (registrato a Châtillon il 05.07.1990 al n. 328 Mod. III), tuttora in corso;
3) di stabilire che la Società cooperativa prima o contestualmente alla stipula dell'atto notarile di compravendita:
a) estingua i mutui agrari stipulati con l'Istituto Federale di Credito Agrario per il Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, con rogito del Notaio E. Chanoux in data 31.01.1977 e con rogito del Notaio G. Favre in data 28.03.1988, rispettivamente di originarie lire 117.016.000= e lire 53.000.000=;
b) provveda, a sua cura e totali spese, alla cancellazione delle ipoteche iscritte presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari di Aosta in data 09.02.1977 ai nn. 999/55 e in data 14.04.1988 ai nn. 3267/387, a favore dell'Istituto Federale per il Credito Agrario, a garanzia dei mutui suindicati;
4) di prendere atto che la Cooperativa LA KIUVA deve ancora formalizzare la permuta di un piccolo appezzamento di terreno con la Signora Bonel Rita, al fine di regolarizzare i confini dell'area, lato nord-est, il tutto come meglio risulta evidenziato nell'allegata planimetria che costituisce parte integrante della presente deliberazione, e che la medesima si è impegnata a stipulare prima del rogito notarile con la Regione;
5) di stabilire che la Società Cooperativa versi alla Regione, prima o contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile, la somma complessiva di lire 1.141.280.000= (unmiliardocentoquarantunmilioniduecentottantamila), a titolo di restituzione dei contributi corrisposti in conto capitale per l'acquisto dei terreni e per la realizzazione del fabbricato di cui al precedente punto 1) dall'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali;
6) di approvare ed impegnare la spesa complessiva di lire 1.940.176.000= (unmiliardonovecentoquarantamilionicentosettantaseimila), I.V.A. compresa, da imputare al capitolo 35060 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 ("Spese per l'acquisto di beni patrimoniali") che presenta la necessaria disponibilità;
7) di introitare la somma complessiva di lire 1.141.280.000= (unmiliardocentoquarantunmilioniduecentottantamila), corrispondente ai contributi corrisposti dall'Assessorato dell'Agricoltura Forestazione e Risorse Naturali di cui al precedente punto 5) della presente deliberazione, al capitolo 09600 ("Recupero di somme sulle erogazioni di spese in conto capitale") del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994;
8) di delegare alla Giunta regionale l'adozione di ogni provvedimento di esecuzione per addivenire alla stipulazione dell'atto notarile di trasferimento del complesso immobiliare di cui si tratta e, in particolare, per la designazione del Notaio rogante, per la liquidazione delle relative spese, nonché per gli eventuali accertamenti circa la consistenza, l'intestazione catastale e l'esatta superficie degli immobili da acquisire;
9) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, lettera d) del decreto legislativo 22 aprile 1994, n. 320.