Oggetto del Consiglio n. 1100 del 21 dicembre 1994 - Verbale

OGGETTO N. 1100/X - APPROVAZIONE DI UNA BOZZA DI CONVENZIONE DA STIPULARE CON L'ENTE PARROCCHIA DI LA SALLE - CASA FAMIGLIA DI LA SALLE - AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE REGIONALE 19 AGOSTO 1992, N. 41.

Il Vicepresidente ALOISI dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta in via d'urgenza all'ordine del giorno dell'adunanza (oggetto n. 1099/X).

---

Si dą atto che il Consigliere Carlo PERRIN non partecipa alla discussione e alla votazione dell'oggetto.

---

IL CONSIGLIO

Richiamata la legge regionale 19.8.1992, n. 41 recante: "Interventi finanziari della Regione per case di riposo convenzionate per anziani ed inabili";

Considerato che il 31.12.1992, ai sensi dell'art. 9 comma 1 della legge regionale 41/92, č scaduta la convenzione con la Casa di Riposo "Casa Famiglia" di La Salle approvata dal Consiglio regionale con deliberazione n. 3103/IX in data 6 febbraio 1992;

Vista la documentazione inviata dalla Casa di Riposo e la corrispondenza intercorsa tra la stessa e l'Assessorato della Sanitą ed Assistenza Sociale per la stipulazione di una convenzione ai sensi della legge sopracitata;

Ritenuto necessario, sulla base delle intese raggiunte, procedere alla stipulazione di una convenzione;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della Sanitą ed Assistenza Sociale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e del'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni in ordine alla legittimitą della presente deliberazione;

Visto il parere della V Commissione consiliare permanente;

Ad unanimitą di voti favorevoli (presenti e votanti: ventiquattro);

DELIBERA

1) di approvare la sottoriportata bozza di convenzione da stipulare con la Casa di Riposo "Casa Famiglia" di La Salle, valevole fino al 31.12. 1996;

2) di dare atto che la spesa complessiva derivante dall'applicazione della suddetta convenzione per l'anno 1994 ammonta a lire 350.000.000;

3) di approvare ed impegnare la spesa di lire 350.000.000 (trecentocinquantamilioni) imputandola al Capitolo 61700 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 "Contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabili" che presenta la necessaria disponibilitą;

4) di stabilire che alla concessione del contributo si provveda secondo le modalitą stabilite dalla convenzione;

5) di stabilire che alla liquidazione delle spese si provveda ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90;

6) di rinviare a successivi provvedimenti deliberativi la determinazione, l'approvazione, l'impegno e la liquidazione della spesa relativa all'applicazione della convenzione per gli anni futuri con le modalitą previste dall'articolo 4 della legge regionale 19.8.1992, n. 41 dando atto che la stessa graverą sul Capitolo del bilancio di previsione della Regione per gli esercizi futuri corrispondenti al Capitolo 61700 "Contributi nelle spese di gestione di case di riposo convenzionate per anziani ed inabilili del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994;

7) di dare atto che la presente deliberazione non č soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 8 del decreto legislativo 22.4.1994, n. 320 e di darne esecuzione.