Oggetto del Consiglio n. 137 del 7 aprile 1976 - Verbale

OGGETTO N. 137/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Interventi per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici. Abrogazione delle leggi regionali 22 gennaio 1970, n. 5, e 31 agosto 1972, n. 31".

Il Vice Presidente, CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici. Abrogazione delle leggi regionali 22 gennaio 1970, n. 5, e 31 agosto 1972, n. 31", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 aprile 1976:

La presente legge trae origine dalla legge regionale 22 gennaio 1970, n. 5 e dai mancati effetti che tale legge ha avuto in ordine agli obiettivi che si proponeva.

Nel 1970, infatti, la Regione emanò una legge che, in riferimento a un Decreto del Presidente della Repubblica n. 249 di istituzione dei Centri di medicina sociale, indicato nell'istituzione di un centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici in un campo di intervento della Regione in un campo della medicina preventiva relativo ad uno dei settori nosologici cosiddetti sociali.

Tale intervento, deliberato a 9 anni dal Decreto presidenziale sopracitato e non ancora attuato a 5 anni dalla sua decisione, rappresenta oggi, nella sua mancata attuazione pratica, un dato positivo da considerare non in riferimento ad eventuali difetti della suddetta legge regionale, perché, anzi, sotto il profilo dell'intervento predisposto, la legge si presenta ineccepibile, ma in riferimento al mutato quadro organizzativo e sanitario che in questi ultimi anni si è andato caratterizzando in termini di riforma sanitaria.

Attualmente, infatti, non solo si è convinti che il sistema dei centri di medicina sociale rappresenti un mezzo inadeguato per gli obiettivi della medicina preventiva, ma addirittura si ritiene che tale sistema sia controproducente in riferimento al quadro organizzativo ed agli obiettivi indicati dalla riforma sanitaria. Le prospettive aperte dalla riforma sanitaria si richiamano infatti alla necessità di esaltare il momento della prevenzione, negando però validità al discorso che fino ad oggi si è portato avanti dalle strutture speciali o degli interventi settoriali, sottolineando, invece, la necessità di orientare tutte le attività socio-sanitarie in modo da limitare, da un lato, l'azione dei fattori morbigeni inerenti all'ambiente ed alla organizzazione della società e dall'altro creare uno sviluppo razionale ed armonico delle strutture sanitarie inserendole nel territorio e collegandole con la popolazione.

La presente legge è appunto orientata verso questi obiettivi, prendendo le mosse in uno dei settori nosologici più delicati ed importanti nel quadro della riforma sanitaria e dei rapporti cittadino-strutture pubbliche sanitarie.

Passando al dettaglio normativo si osserva quanto segue:

L'articolo 1 prevede l'esercizio delle funzioni già indicate nella legge regionale del 1970, n. 5, non più in termini di specifica e settoriale attività ospedaliera, ma in un quadro di attività sanitaria di carattere preventivo della Regione che inserisce gli interventi in questione nell'ambito dei normali servizi gestiti dall'ospedale oltre che dalle unità ostetriche e sanitarie presenti e disponibili sul territorio.

L'articolo 2 elenca gli interventi previsti dalla legge.

L'articolo 3 disciplina gli aspetti finanziari dell'intervento, stabilendo anche una modifica alla denominazione del capitolo 710 del bilancio di previsione della Regione connesso alla sopra citata legge regionale del 1970.

L'articolo 4 è abrogativo delle leggi regionali che riguardano il centro tumori ginecologici.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ illustra brevemente il disegno di legge volto ad adeguare all'attuale realtà le disposizioni della legge regionale n. 5, in data 22 gennaio 1970.

Illustra, anche, contemporaneamente la proposta di deliberazione, iscritta al n. 6 bis dell'ordine del giorno dell'adunanza dei 6 e 7 aprile 1976, concernente: "Interventi per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici e la tutela della salute della donna. Istituzione di un apposito Servizio di citodiagnostica presso il Servizio di anatomia ed istologia patologica dell'Ente ospedaliero regionale".

Il Vice Presidente CHABOD comunica che le Commissioni consiliari permanenti per gli Affari Generali e per la Sanità hanno espresso il loro parere favorevole per l'approvazione del disegno di legge in questione.

Il Consigliere POLLICINI fa rilevare che il disegno di legge dovrebbe essere rettificato nel senso di prevedere, da un lato, che gli accertamenti diagnostici possano essere effettuati non solo dal servizio di anatomia patologica, ma anche da quello di ginecologia, dall'altro lato si dovrebbe attivare una struttura di tipo dipartimentale, decentrata nell'ambito delle Comunità Montane, che agisca in collegamento con l'attività degli istituendi consultori familiari.

Propone inoltre l'istituzione di schede sanitarie personali e presente, pertanto, i seguenti emendamenti al testo di disegno di legge:

- all'articolo 2 aggiungere, dopo la lettera a) il seguente nuovo comma:

"b) nel collegamento, mediante un modello di organizzazione del lavoro di tipo dipartimentale aperto, con le altre divisioni e servizi dell'E.O.R. che concorrono alle attività di cui alla presente legge e nel collegamento con le strutture socio-sanitarie decentrate nel territorio con particolare riferimento all'attività dei consultori familiari";

- i commi successivi dell'articolo 2, indicati con le lettere b), c), d), e) e f), saranno rispettivamente indicati con le lettere c), d), f), e g);

- all'articolo 2, dopo la lettera g (ex lettera f), aggiungere il seguente nuovo comma:

"h) nella istituzione di una scheda sanitaria personale";

- all'articolo 2 - ex capoverso b), aggiungere, dopo la parola "...dépistage...) la parola "...epidemiologico...".

In riferimento alla proposta di deliberazione, fa presente che solo le ostetriche sono abilitate per legge ad effettuare i prelievi citologici per cui propone di emendare il terzultimo comma del punto 2) della parte dispositiva, escludendo le infermiere professionali.

Propone infine i seguenti emendamenti alla parte dispositiva della proposta di deliberazione:

- al punto 1 - terzo capoverso:

a) dopo le parole "Tale servizio", aggiungere "organizzato su base dipartimentale";

b) eliminare il termine "diretto" e sostituirlo con il termine "coordinato";

- al punto 2 - terzo capoverso - prima riga:

c) dopo "Tale medico coadiuva" sopprimere il termine "il Direttore del servizio" e sostituirlo con il termine "il Coordinatore".

Il Consigliere MONAMI, premesso che l'approvazione del provvedimento in esame comporterà l'impegno, da parte della Giunta di portare in discussione, entro breve tempo, la legge sui consultori familiari, presenta i seguenti emendamenti al disegno di legge:

sostituire l'articolo 1 con il seguente nuovo testo:

"Art. 1

La Regione, in attesa della riforma sanitaria e della legge regionale di applicazione della legge n. 405, in data 29.7.1975, autorizza l'E.O.R. a istituire il servizio di citodiagnostica per la prevenzione e la diagnosi dei tumori ginecologici presso il servizio di anatomia e istologia patologica".

All'articolo 2, lettera b), sopprimere le parole "...nel territorio della Valle d'Aosta", sostituendole con le parole "...in collegamento con gli istituendi servizi consultoriali".

All'articolo 2, lettera d) dopo la parola "...reperti...", aggiungere "...all'interessata ed ai costituendi servizi consultoriali".

All'articolo 3, sostituire il primo comma con il seguente:

"Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente legge, è autorizzata l'erogazione all'E.O.R. della somma annua di lire 14.000.000".

In riferimento alla proposta di deliberazione, presenta, poi, i seguenti emendamenti alla parte dispositiva:

- punto 1 - quarto comma sopprimere l'ultima parte: "...anche presso le altre strutture sanitarie ed ostetrico-ginecologico presenti o disponibili sul territorio della Regione", sostituendola con le parole: "...anche presso gli istituendi servizi consultoriali";

- abrogare il quinto comma del punto 1);

- punto 4 - secondo comma sostituire le parole: "Il rimborso agli Enti interessati", con le seguenti: "Il rimborso all'Ente Ospedaliero".

L'assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ rileva che l'esame di tutti gli emendamenti presentati sarebbe troppo laborioso, pertanto chiede che gli stessi vengano ritirati, nell'intesa che saranno tenuti presenti in sede di predisposizione del disegno di legge sui consultori familiari.

Il Consigliere DOLCHI fa presente che sarebbe opportuno cercare, con calma, di addivenire ad un accordo.

Il Vice Presidente CHABOD stabilisce, pertanto, di sospendere per alcuni minuti i lavori dell'assemblea.

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Si dà atto che i lavori del Consiglio sono sospesi alle 19,03 e riprendono alle 19,07.

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I Consiglieri MONAMI e POLLICINI, in relazione agli accordi intercorsi, ritirano gli emendamenti al testo del disegno di legge a condizione che, entro 30 giorni, sia sottoposto all'esame del Consiglio il disegno di legge sui consultori familiari e, dopo altri 30 giorni, sia riproposto al Consiglio il presente disegno di legge che dovrà essere adattato alla nuova normativa.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ comunica che il disegno di legge sui consultori familiari è già all'esame della Giunta e che potrà essere sottoposto, entro un mese, all'esame del Consiglio; successivamente, entro 3 mesi, sarà esaminato, alla luce della nuova normativa, il presente disegno di legge.

Il Presidente della Giunta ANDRIONE si dice favorevole per l'insediamento del disegno di legge regionale, di iniziativa della Giunta, sui consultori familiari all'ordine del giorno della prossima adunanza consiliare che si terrà a fine aprile, o di quel che si terrà nella prima quindicina del mese di maggio.

Il Consigliere LUSTRISSY, premesso un giudizio favorevole sul disegno di legge in questione, invita la Giunta ad esaminare la possibilità di convenzionare alcuni medici ginecologi al fine di completare il ciclo diagnostico con la visita ginecologica che, il più delle volte, al termine delle analisi è consigliata.

Il Consigliere MAPPELLI dichiara di condividere il suggerimento avanzato dal collega Lustrissy.

L'Assessore alla Sanità ed Assistenza Sociale JORRIOZ prende atto della raccomandazione ed assicura che il problema sarà esaminato.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge.

Articoli 1, 2, 3 e 4:

Si dà atto che gli articoli da 1 a 4 sono approvati dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli, espressi per alzata di mano (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: ventinove).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i quattro articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentadue;

- Voti favorevoli: ventotto;

- Voti contrari quattro.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Interventi per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici. Abrogazione delle leggi regionali 22 gennaio 1970 n. 5 e 31 agosto 1972 n. 31":

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Disegno di legge regionale n. 189

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ... : INTERVENTI PER LA DIAGNOSI PRECOCE DEI TUMORI GINECOLOGICI. ABROGAZIONE DELLE LEGGI REGIONALI 22 GENNAIO 1970 N. 5 E 31 AGOSTO 1972 N. 31.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

La Regione in attesa della riforma sanitaria, promuove, attraverso i servizi dell'Ente ospedaliero regionale nonché le unità ostetriche e sanitari presenti nel territorio regionale, interventi per la prevenzione e la diagnosi preclinica dei tumori ginecologici e per la tutela della salute della donna.

Art. 2

Tali interventi consistono:

a) nel potenziamento del servizio di anatomia ed istologia patologica dell'Ente Ospedaliero regionale attraverso l'istituzione di un apposito servizio di citodiagnostica;

b) nella effettuazione di esami ed analisi, gratuitamente eseguiti, diretti alla ricerca e diagnosi precoce delle neoplasie dell'apparato genitale femminile e degli stati di predisposizione alle stesse, mediante una sistematica azione di "dépistage" nel territorio della Valle d'Aosta;

c) nella diffusione delle necessarie misure profilattiche e di prevenzione svolgendo accurata opera di propaganda;

d) nella compilazione e consegna dei reperti e nella registrazione e conservazione del materiale esaminato;

e) nella promozione periodica della partecipazione dei medici e degli operatori sanitari non medici operanti nella Regione a corsi di aggiornamento di qualificazione o di specializzazione in oncologia;

f) nell'espletamento di ogni altra incombenza diretta ad assicurare la diagnosi preclinica della malattia e la tutela della salute della donna.

Art. 3

Per l'attuazione degli interventi cui alla presente legge, da realizzarsi attraverso le unità ostetriche e sanitarie, è autorizzata la spesa annua di lire 14 milioni.

La copertura e il finanziamento dell'onere previsto per l'anno 1976 e successivi è assicurato dallo stanziamento di pari importo iscritto al capitolo 710 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976, la cui denominazione viene modificata nel modo seguente: "Spese per la promozione di interventi per la prevenzione e la diagnosi preclinica dei tumori ginecologi e per la tutela della salute della donna".

La Giunta regionale stabilisce le modalità di documentazione dell'attività, da presentarsi dagli enti di cui all'art. 1, nonché le modalità di rendicontazione delle spese relative, da presentarsi dalle unità ostetriche e sanitarie.

Art. 4

Sono abrogate le norme della legge regionale 22 gennaio 1970, n. 5, e della legge regionale di modifica 31 agosto 1972, n. 31, concernenti l'istituzione di un centro regionale per la diagnosi precoce dei tumori ginecologici.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, lì