Oggetto del Consiglio n. 136 del 7 aprile 1976 - Verbale

OGGETTO N. 136/76 - Disegno di legge regionale concernente: "Ristrutturazione della Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti. Modificazione delle norme sull'andamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione".

Il Vice Presidente, CHABOD dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Ristrutturazione della Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti. Modificazione delle norme sull'andamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione", disegno di legge trasmesso in copia ai Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 6 e 7 aprile 1976:

Presso la Sovraintendenza regionale ai monumenti, antichità e belle arti prestano attualmente servizio n. 39 operai ed assistenti a contratto annuo e n. 33 operai stagionali (per un totale di 72 persone), la cui posizione giuridica non è del tutto regolare, essendo in servizio da alcuni anni presso la Regione per compiti che si possono qualificare d'istituto, senza tuttavia che sia stato instaurato un rapporto di pubblico impiego.

Previ accordi con le Organizzazioni sindacali e con i rappresentanti del personale interessato, è stato predisposto l'allegato disegno di legge, che la Giunta regionale sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale, che si prefigge lo scopo di regolarizzare le posizioni di lavoro di cui trattasi e che prevede quanto segue:

1) l'istituzione dell'Ufficio Archeologia e la creazione presso l'Ufficio stesso dei seguenti nuovi posti:

- un posto di Archeologo (gruppo A/3)

- due posti di Segretario (gruppo B)

2) l'istituzione presso l'Ufficio Sovraintendenza dei seguenti nuovi posti:

- un posto di Segretario (gruppo B)

- sei posti di Coadiutore (gruppo C)

- dieci posti di operaio specializzato (gruppo S/1)

- sei posti di operaio qualificato (gruppo S/2)

- due posti di autista (gruppo S/1)

3) l'istituzione di un ruolo speciale ad esaurimento comprendente n. 51 posti di Operaio qualificato (gruppo S/2) e n. 2 posti di Coadiutore (gruppo C). Nel ruolo sarà inquadrato il personale incaricato di prestazioni di lavoro presso la Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti, retribuito a paga oraria o mensile, in possesso del prescritto titolo di studio, che abbia prestato servizio per almeno un anno presso la Sovraintendenza stessa e che non abbia compiuto i 50° anno di età oppure che non abbia superato il 55° anno di età purché non sia titolare di trattamento pensionistico superiore a lire 90.000 mensili;

4) il mantenimento in servizio, fino al 65° anno di età, del personale che non può essere inquadrato nel ruolo speciale, con il trattamento economico e giuridico previsto dal contratto collettivo di lavoro per i lavoratori del settore dell'edilizia, nonché da un contratto integrativo fra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali;

5) l'inquadramento, in via straordinaria, nei posti di Archeologo e di Segretario presso l'Ufficio Archeologia, del personale che abbia prestato servizio in posizione non di ruolo per almeno un anno presso la Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti;

6) il conferimento dei posti di Segretario presso l'Ufficio Sovraintendenza nonché dei posti di Coadiutore e di Operaio specializzato mediante concorsi interni;

7) il formale ed esplicito divieto di assumere personale operaio e di assistenza presso l'Assessorato Turismo, se non in posti di ruolo vacanti.

(Segue testo del disegno di legge riportato in calce al provvedimento)

L'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO illustra ampiamente il disegno di legge che comporta, tra l'altro, l'istituzione di un ufficio di archeologia, la creazione di alcuni nuovi posti d'organico e la sistemazione a ruolo di alcuni operai addetti alla Sovraintendenza Antichità e Belle Arti.

Propone il seguente emendamento:

art. 5 - secondo comma - ultima riga: si sostituisca alla somma di "...lire 90.000 mensili" la somma di "...lire 100.000 mensili".

Fa presente che si tratta di un provvedimento positivo che non compromette minimamente una futura riorganizzazione dei servizi regionali in quanto si tratta di far fronte a determinati compiti di istituto che certamente non verranno mai meno.

Il Vice Presidente CHABOD dà lettura del parere contrario all'approvazione del disegno di legge, di cui trattasi, espresso dalla Commissione paritetica per il personale regionale e del parere della Commissione consiliare permanente Affari Generali, Finanze, Programmazione ed Urbanistica i cui membri hanno espresso, a maggioranza, giudizio contrario all'approvazione del disegno di legge.

Si apre quindi un ampio dibattito al quale prendono parte i Consiglieri:

POLLICINI, che si dichiara nettamente contrario all'approvazione del disegno di legge, per il suo carattere di settorialità che va contro la logica di una ristrutturazione globale dell'apparato burocratico regionale; egli ritiene che, approvando il provvedimento, si vanificherebbe il lavoro già predisposto dall'ISAP, su incarico del Consiglio regionale, per una riforma organica dei servizi regionali;

MONAMI, che si associa al giudizio negativo testé espresso facendo notare come giustamente debba essere portato avanti un progetto globale di revisione del Regolamento organico regionale; insiste perché la strategia della Giunta non sia quella di sfogliare il carciofo, foglia per foglia, ma quella di una risoluzione totale del problema; egli annuncia, infine, che il Gruppo consiliare comunista concorda sul solo artico 12 del disegno di legge, relativo al divieto assoluto di assumere personale operaio, in eccedenza ai posti d'organico;

BORDON, che annuncia il voto favorevole del Gruppo democristiano, trattandosi di un provvedimento tendente a sistemare la posizione di alcune decine di operai i quali da anni lavorano presso l'Amministrazione regionale;

MILANESIO, Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti, che in risposta alle critiche ed osservazioni formulate riafferma la validità della proposta, definendola sì un provvedimento insufficiente a colmare le lacune dell'attuale organizzazione dell'apparato burocratico regionale, ma non un provvedimento sbagliato, anzi utile a dare una ristrutturazione ad un settore essenziale dell'attività della Regione;

POLLICINI, che critica ancora la proposta definendola una sistemazione di una situazione di fatto;

CHANU, che annuncia il voto contrario del Gruppo dei Democratici Popolari in quanto il provvedimento, che tende a cristallizzare una situazione di fatto, renderà sempre più difficile il discorso di una ristrutturazione generale dell'apparato burocratico;

BORDON, che si dichiara scettico sulla possibilità di ottenere, entro termini brevi, dei risultati concreti attraverso la programmazione, pertanto annuncia l'appoggio proprio e del Gruppo democristiano a tutte le proposte, anche se settoriali, tendenti a sistemare il personale attualmente in servizio;

MONAMI, che ribadisce il proprio giudizio negativo, annunciando, per contro, la disponibilità del Gruppo comunista per una soluzione globale del problema connesso al riordinamento dei servizi regionali;

PARISI, che annuncia il proprio voto favorevole, avendo a cuore la posizione del personale che attende una sistemazione.

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sull'argomento in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge e della annessa tabella.

Articoli 1, 2, 3 e 4:

Si dà atto che gli articoli da 1 a 4 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli diciotto e contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).

Articolo 5:

All'articolo 5 è stato presentato dall'Assessore al Turismo, Antichità e Belle Arti MILANESIO il seguente emendamento:

al secondo comma - ultima riga - sostituire alla somma di "...lire 90.000...", la somma di "...lire 100.000...".

Si dà atto che sia l'emendamento che l'articolo emendato sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli diciotto e contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).

Articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 11:

Si dà atto che gli articoli da 6 a 11 sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli diciotto e contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).

Articolo 12:

Il Consigliere DOLCHI, per quanto concerne l'articolo 12, annuncia il voto favorevole del Gruppo consiliare comunista.

Si dà atto che l'articolo 12 è approvato dal Consiglio ad unanimità di voti favorevoli (Consiglieri presenti, votanti e favorevoli: trentatré).

Articolo 13 e Tabella:

Si dà atto che l'articolo 13 e la tabella, allegata al disegno di legge, sono approvati dal Consiglio con voti favorevoli diciotto e contrari quindici (Consiglieri presenti e votanti: trentatré).

Il Vice Presidente CHABOD, dopo aver constatato e comunicato che i tredici articoli di legge regionale in esame ed il relativo allegato sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.

Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Borbey, Crétier e Maquignaz, il Vice Presidente CHABOD accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:

- Consiglieri presenti e votanti: trentatré;

- Voti favorevoli: diciotto;

- Voti contrari: quindici.

Il Vice Presidente CHABOD, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Ristrutturazione della Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti. Modificazione delle norme sull'ordinamento dei Servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione":

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Disegno di legge regionale n. 192

REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA

Legge regionale ... n. ... : Ristrutturazione della Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti. Modificazione delle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione.

Il Consiglio regionale ha approvato;

Il Presidente della Giunta regionale

PROMULGA

la seguente legge

Art. 1

Presso l'Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti, è istituito l'Ufficio Archeologia, alle dipendenze della Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti.

Art. 2

È approvata la nuova pianta organica dei posti e del personale della Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti, presso l'Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti, risultante dalla tabella annessa alla presente legge.

Art. 3

Per la nomina al posto di Archeologo è prescritto il possesso del diploma di laurea in lettere, o in lettere e filosofia, o in Architettura, nonché della specializzazione in archeologia o dell'idoneità conseguita nei concorsi indetti dallo Stato per posti della carriera direttiva presso le Soprintendenze alle Antichità.

Art. 4

È istituito il ruolo speciale ad esaurimento, per l'inquadramento straordinario di personale incaricato, in via continuativa o stagionale, di prestazioni di lavoro presso la Sovraintendenza regionale ai Monumenti, Antichità e Belle Arti.

Il ruolo speciale ad esaurimento comprende n. 51 posti di operaio qualificato (gruppo regionale S/2) e n. 2 posti di coadiutore (gruppo regionale C).

Art. 5

Sarà inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento il personale incaricato di prestazioni di lavoro presso la Sovraintendenza regionale Monumenti, Antichità e Belle Arti, retribuito a paga mensile o a paga oraria che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia prestato servizio per almeno un anno presso la Sovraintendenza stessa, che risulti in possesso dei prescritti requisiti e titoli di studio previsti dagli articoli 75 e 78 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni e che non abbia compiuto il 50° anno di età.

A domanda, sarà inquadrato il personale di cui al primo comma del presente articolo che abbia superato il 50° anno di età ma che non abbia superato il 55°, purché non sia titolare di trattamento pensionistico di importo complessivo superiore a lire 100.000 mensili.

All'inquadramento si provvederà con deliberazioni della Giunta regionale tenendo presente che i capi operai specializzati, gli operai qualificati, i manovali e gli assistenti privi della licenza della scuola media, saranno inquadrati nei posti di operaio qualificato e che gli assistenti in possesso del prescritto titolo di studio saranno inquadrati nei posti di coadiutore.

L'inquadramento nel ruolo speciale ad esaurimento avrà decorrenza, a tutti gli effetti, dal 1 luglio 1976.

Art. 6

Il personale incaricato di prestazioni di lavoro presso la Sovraintendenza regionale Antichità, Monumenti e Belle Arti, che abbia superato i limiti di età stabiliti al secondo comma dell'articolo precedente o che, comunque, non possa essere inquadrato nel ruolo speciale, è conservato in servizio fino al compimento del 65° anno di età con il trattamento economico e giuridico previsto dai contratti collettivi di lavoro per i lavoratori del settore dell'edilizia, nonché da un contratto integrativo, avente la stessa scadenza di quello nazionale, da stipularsi fra l'Amministrazione regionale e le Organizzazioni sindacali rappresentate presso il personale interessato.

La Giunta regionale è autorizzata ad approvare la relativa spesa.

A coloro che chiedano di essere collocati a riposo prima del compimento del 65° anno di età, è attribuita una gratifica straordinaria commisurata ad una mensilità di retribuzione lorda per ogni anno, o frazione di anno superiore ai sei mesi, mancante al raggiungimento del 65° anno di età.

Art. 7

Al personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento sono estese le norme di cui alle leggi regionali 28.7.1956, n. 3, 10.11.1966, n. 13, 7.3.1973, n. 6, e 15.5.1974, n. 14 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 8

Nei nuovi posti di operaio qualificato e di coadiutore, nonché nei posti che dovessero successivamente risultare vacanti, saranno immessi progressivamente gli operai qualificati inquadrati nel ruolo soprannumerario istituito con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21 nonché il personale inquadrato nei posti del ruolo speciale ad esaurimento di cui alla presente legge.

Ai fini dell'immissione nei posti di organico del ruolo ordinario, l'ordine di precedenza sarà determinato dall'anzianità effettiva di servizio maturata presso la Sovraintendenza regionale ai Monumenti, Antichità e Belle Arti.

Art. 9

In sede di applicazione della presente legge, nei posti di archeologo e di segretario presso l'Ufficio Archeologia, sarà inquadrato, in via straordinaria, il personale che sia stato assunto in servizio in data non posteriore al 1 novembre 1974, che abbia prestato comunque servizio per almeno un anno presso la Sovraintendenza regionale ai Monumenti, Antichità e Belle Arti e che risulti in possesso dei requisiti prescritti per la nomina, ad eccezione di quello dell'età.

Il posto di Segretario presso l'Ufficio Sovraintendenza sarà conferito mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 4 della presente legge, in possesso del prescritto titolo di studio.

Art. 10

In deroga a quanto prescritto all'articolo 10 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, i posti di organico di operaio specializzato saranno conferiti mediante concorsi interni per titoli e prove pratiche, da espletarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Ai concorsi di cui al comma precedente può essere ammesso, in deroga a quanto stabilito dall'art. 105 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni, anche il personale inquadrato nel ruolo speciale ad esaurimento.

I nuovi posti di organico di coadiutore saranno conferiti mediante concorsi interni per titoli, esami e prova pratica, riservati al personale appartenente al ruolo speciale ad esaurimento di cui all'art. 4 della presente legge, anche in deroga al possesso del prescritto titolo di studio.

Per l'espletamento dei concorsi di cui ai commi precedenti, per quanto no previsto dalla presente legge, si osserveranno le norme di cui al Capo I Titolo IV della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 e successive modificazioni.

Art. 11

Ai vincitori dei concorsi interni di cui all'articolo precedente, l'anzianità maturata nella qualifica di provenienza sarà valutata ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7 marzo 1973, n. 6, ad eccezione degli operai specializzati già inquadrati nei posti del ruolo soprannumerario con legge regionale 30 dicembre 1971, n. 21, ai quali l'anzianità maturata nella qualifica di operaio specializzato del ruolo soprannumerario sarà valutata per intero.

Art. 12

È fatto assoluto divieto di assumere personale operaio o di assistenza presso l'Assessorato del Turismo, Antichità e Belle Arti, sotto qualsiasi forma, salvo che in posti di ruolo vacanti.

Le assunzioni di personale effettuate in violazione del presente articolo sono nulle di diritto, ferma restando la responsabilità di chi le dispone.

Art. 13

Nel bilancio preventivo della Regione - Titolo I, sezione II - per l'anno finanziario 1976 e per gli anni successivi sono istituiti i seguenti nuovi capitoli:

Capitolo 780: "Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico".

Capitolo 781: "Compensi per lavoro straordinario al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico".

Capitolo 782: "Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico".

L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 380 milioni, verrà trasferito dai capitoli 786 e 787 ai capitoli 777, 780, 781, e 782 della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'anno finanziario 1976 ed ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.

Alla Parte Spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1976 sono apportate le seguenti variazioni:

A) Variazioni in diminuzione:

Capitolo 786

Spese per opere di sistemazione e manutenzione di monumenti, castelli e di edifici di interesse artistico e storico

L. 95.000.000

Capitolo 787

Spese per opere di sistemazione e manutenzione del patrimonio Archeologico

L. 127.000.000

Totale

L. 222.000.000

B) Variazioni in aumento:

Capitolo 777

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale addetto al servizio Antichità, Monumenti e Belle Arti

L. 140.000.000

Capitolo 780

Stipendi, retribuzioni ed altri assegni fissi al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro addetto alla manutenzione di beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico

L. 78.000.000

Capitolo 781

Compensi per lavoro straordinario al personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico

L. 200.000

Capitolo 782

Indennità e rimborso spese di trasporto per missioni compiute dal personale con rapporto disciplinato dai contratti collettivi di lavoro, addetto alla manutenzione dei beni mobili ed immobili di interesse artistico e storico nonché del patrimonio archeologico

L. 3.800.000

Totale

L. 222.000.000

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Valle d'Aosta.

Aosta, li

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Allegato alla legge regionale .........

Nuova pianta organica dei posti e del personale della Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti

SERVIZI - UFFICI

POSTI

CARRIERA

GRUPPO regionale

non di ruolo

di

ruolo

Sovraintendenza ai Monumenti, Antichità e Belle Arti

Sovraintendente

Ufficio Sovraintendenza

Architetto

Segretario

Geometri

Coadiutori (amministrativi)

Coadiutori (tecnici)

Operai specializzati:

fabbro

capo giardiniere

carpentiere

muratori - capi operai

scavatori archeologi

decoratore

falegname restauratore

restauratore di ceramiche

Operai qualificati

Giardinieri

Autisti

Custodi castelli e musei

Ufficio Archeologia

Archeologo

Segretario

1

1

1

5

4

4

1

1

1

2

2

1

1

1

9

2

2

6

1

2

direttiva

direttiva

di concetto

di concetto

esecutiva

esecutiva

ausiliaria

ausiliaria

ausiliaria

ausiliaria

ausiliaria

ausiliaria

ausiliaria

ausiliaria

ausiliaria

ausiliaria

ausiliaria

ausiliaria

direttiva

di concetto

A/2

A/3

B

B

C

C

S/1

S/1

S/1

S/1

S/1

S/1

S/1

S/1

S/2

S/2

S/2

S/3

A/3

B