Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 3016 del 11 marzo 1998 - Resoconto

SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1998

OGGETTO N. 3016/X Disegno di legge: "Norme in materia di Segretari comunali della Regione autonoma Valle d'Aosta".

Capo I Disposizioni generali

Articolo 1 (Definizione)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, i segretari comunali sono dirigenti equiparati ai dirigenti della Regione autonoma Valle d'Aosta, facenti parte del comparto di cui all'articolo 37 della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale), come modificata dalla legge regionale 12 luglio 1996, n. 17, iscritti all'albo, di cui all'articolo 20 della stessa legge, istituito presso la Presidenza della Giunta regionale, in apposita sezione denominata "Albo regionale dei segretari".

2. I segretari comunali in servizio presso i comuni della Regione, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti nell'Albo regionale dei segretari, con decreto del Presidente della Giunta regionale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

3. L'Albo regionale dei segretari, cui si accede per concorso per esami, ai sensi dell'articolo 16 della legge regionale 45/1995, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del regolamento regionale 11 dicembre 1996, n. 6 (Norme sull'accesso agli organici dell'Amministrazione regionale, degli enti pubblici non economici dipendenti dalla Regione e degli enti locali della Valle d'Aosta), è gestito da un consiglio di amministrazione composto da un dirigente degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 45/1995, come modificata dalla legge regionale 17/1996, nominato dal Presidente della Giunta regionale, e da rappresentanze paritetiche dei segretari e degli enti locali. Il consiglio elegge nel proprio seno un presidente ed un vicepresidente.

4. All'Albo regionale dei segretari possono essere iscritti altri soggetti, in possesso dei requisiti richiesti dal regolamento regionale di cui all'articolo 5, previo accertamento della conoscenza della lingua francese, scritta e orale, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, del regolam. reg. 6/1996, per i soggetti che non abbiano già superato tale prova.

5. Ai soggetti di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 6, della legge regionale 45/1995.

Articolo 2 (Qualifica unica dirigenziale)

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 11, i segretari comunali, iscritti all'Albo regionale dei segretari ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sono inquadrati nella qualifica unica dirigenziale, di cui all'articolo 12 della legge regionale 45/1995, secondo le modalità da stabilirsi con il regolamento di cui all'articolo 5, entro trenta giorni dall'esercizio dell'opzione di cui all'articolo 13, comma 1.

2. Sono altresì inquadrati nella qualifica unica dirigenziale di cui al comma 1 i segretari comunali che accedono all'albo mediante concorso.

3. La qualifica unica dirigenziale, di cui al comma 1, è articolata nei tre livelli di cui all'articolo 14, comma 1, della legge regionale 45/1995, sulla base della classificazione delle sedi di segreteria effettuata con il regolamento di cui all'articolo 5.

Articolo 3 (Incarico)

1. Il segretario comunale, individuato tra gli iscritti all'Albo regionale dei segretari, è incaricato con provvedimento del Sindaco, da cui dipende funzionalmente. L'incarico è disposto non prima di trenta giorni e non oltre novanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il segretario s'intende confermato.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, l'incarico ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che ha effettuato la designazione; il segretario comunale continua ad esercitare le proprie funzioni, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, fino alla riconferma o al conferimento dell'incarico ad un nuovo segretario.

3. La revoca del segretario comunale è disposta con provvedimento motivato del Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, per gravi violazioni dei doveri d'ufficio o in caso di valutazione negativa in sede di verifica dei risultati, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 22 della legge regionale 45/1995.

Articolo 4 (Collocamento in disponibilità)

1. I segretari comunali di cui all'articolo 2 e all'articolo 11 non chiamati a ricoprire sedi di segreteria sono collocati in posizione di disponibilità presso l'Amministrazione regionale. Durante il periodo di disponibilità rimangono iscritti all'albo e sono utilizzati dal consiglio di amministrazione prioritariamente per gli incarichi di supplenza e reggenza.

Articolo 5 (Regolamento regionale)

1. Con regolamento regionale da approvarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, proposto dalla Giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali e le rappresentanze degli enti locali e dei segretari, sono disciplinati:

a) la nomina, la composizione, la durata, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del consiglio d'amministrazione di cui all'articolo 1, comma 3;

b) la classificazione delle sedi di segreteria e i requisiti per l'accesso alle stesse;

c) i requisiti per l'iscrizione dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, all'Albo regionale dei segretari;

d) le modalità di indizione e di svolgimento dei concorsi;

e) le modalità di accertamento della conoscenza della lingua francese;

f) il procedimento disciplinare e il procedimento per la verifica dei risultati;

g) le modalità di utilizzazione dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'articolo 4 e il relativo trattamento economico;

h) le modalità per l'affidamento delle reggenze e delle supplenze;

i) la percentuale di sedi di segreteria ricopribili con soggetti di cui all'articolo 1, comma 4, che non può superare il limite massimo del quindici per cento delle sedi di segreteria, ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge regionale 45/1995;

l) le modalità d'incarico e di revoca;

m) i criteri e le modalità per la revisione delle sedi di segreteria;

n) le competenze relativamente agli atti inerenti il rapporto di lavoro;

o) la disciplina degli incarichi e delle incompatibilità nell'ambito dei principi di cui all'articolo 51 della legge regionale 45/1995;

p) l'attività di formazione, nell'ambito dei principi di cui all'articolo 24 della legge regionale 45/1995;

q) la disciplina transitoria relativa a tutti gli istituti necessari all'attuazione del nuovo ordinamento dei segretari comunali, anche in considerazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite dai segretari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge.

Articolo 6 (Risorse finanziarie e fondo di mobilità)

1. Gli oneri relativi al trattamento economico dei segretari comunali sono a carico dei comuni presso cui prestano servizio.

2. Il regolamento di cui all'articolo 5 disciplina un fondo di mobilità, a carico dei comuni, destinato al finanziamento del trattamento economico dei segretari collocati in disponibilità ai sensi dell'articolo 4.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i diritti di segreteria di cui agli articoli 40, 41 e 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali), e successive modificazioni, riscossi dai comuni della Regione, sono versati, nella misura del dieci per cento dell'importo complessivo, all'Amministrazione regionale, al fine di alimentare il fondo di mobilità di cui al comma 2.

Articolo 7 (Sedi di segreteria)

1. Le sedi delle segreterie comunali non devono superare il numero dei comuni della Valle d'Aosta.

Articolo 8 (Norme contrattuali)

1. Il rapporto di lavoro dei segretari comunali è disciplinato dai contratti collettivi di cui agli articolo 37 e 39 della legge regionale 45/1995.

Articolo 9 (Funzioni)

1. Il segretario comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti, ed in particolare:

a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale e ne cura la verbalizzazione;

b) roga tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autentica scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'ente, salvo diversa indicazione dell'amministrazione comunale. Nei comuni privi di altre figure di qualifica dirigenziale, i contratti rogati dal segretario comunale sono stipulati dal Sindaco o dal Vicesindaco;

c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dai regolamenti dell'ente o conferitagli dal Sindaco;

d) esprime il parere di legittimità di cui all'articolo 59, comma 2, della legge regionale 45/1995, per gli uffici ed i servizi privi di responsabili di qualifica dirigenziale.

2. Al segretario comunale competono le funzioni attribuite ai dirigenti regionali dalla legge regionale 45/1995, come modificata dalla legge regionale 17/1996, e, in particolare, la funzione di direzione amministrativa di cui all'articolo 5 della legge regionale 45/1995.

3. Il segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi, se esistenti, e ne coordina l'attività.

4. Nei comuni in cui esistono altre figure con qualifica dirigenziale, i compiti di cui al comma 3 possono essere attribuiti dal Sindaco al segretario o ad altri dirigenti dell'ente.

5. Il Sindaco, ove affidi i compiti di cui al comma 3 ad altri dirigenti, provvede a disciplinare i rapporti tra il segretario e i dirigenti stessi.

6. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi può prevedere un vicesegretario, appartenente alla qualifica dirigenziale o ad una qualifica funzionale per l'accesso alla quale sia prescritto il diploma di laurea, per lo svolgimento delle funzioni vicarie del segretario, per coadiuvarlo o sostituirlo nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Capo II Norme finali e transitorie

Articolo 10 (Segretari delle Comunità montane)

1. I principi di cui alla presente legge si applicano anche ai segretari delle Comunità montane, con le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 5.

Articolo 11 (Primo inquadramento)

1. I segretari comunali che, alla data di inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 2, non abbiano prestato cinque anni di servizio effettivo nella qualifica, sono inquadrati in apposita qualifica ad esaurimento che non potrà essere inferiore al livello più elevato del personale appartenente ai livelli funzionali dell'Amministrazione regionale e transitano nella qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 2 al compimento di tale periodo.

Articolo 12 (Stato giuridico e norme contrattuali)

1. Fino al momento dell'inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 2, i segretari comunali conservano lo stato giuridico previsto dalle leggi statali vigenti.

2. Fino alla stipulazione dei contratti collettivi di cui agli articolo 37 e 39 della legge regionale 45/1995, si applicano le norme contrattuali vigenti.

Articolo 13 (Esercizio dell'opzione)

1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i segretari comunali optano tra il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465 (Regolamento recante disposizioni in materia di ordinamento dei segretari comunali e provinciali, a norma dell'articolo 17, comma 78, della legge 15 maggio 1997, n. 127), o all'Albo regionale dei segretari, di cui all'articolo 1, comma 1.

2. I segretari comunali che optino per il mantenimento dell'iscrizione all'albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997 sono cancellati dall'Albo regionale dei segretari di cui all'articolo 1, comma 1.

3. Per quanto riguarda la possibilità di reiscrizione all'albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997, nella fascia professionale di ultima iscrizione a tale albo, dei segretari comunali che optino per l'iscrizione all'Albo regionale dei segretari, di cui all'articolo 1, comma 1, si rinvia all'emanando regolamento statale.

Articolo 14 (Accertamento della conoscenza della lingua francese)

1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, i segretari comunali iscritti alla Sezione regionale della Valle d'Aosta dell'albo di cui all'articolo 9 del d.p.r. 465/1997, prima della nomina in sedi di segreteria della Regione, devono sostenere un esame per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, qualora non abbiano già superato tale prova.

2. L'accertamento di cui al comma 1, consistente in una prova scritta e in una orale, è superato qualora il candidato riporti una votazione complessiva media di almeno sei decimi o equivalente.

3. L'accertamento è effettuato da una commissione, composta da tre esperti in lingua francese, nominata dal Presidente della Giunta regionale.

Articolo 15 (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Président Le rapporteur, Conseiller Bavastro, aujourd'hui est malade, on donne pour lit le rapport.

On discute le texte de la Ière Commission. La discussion générale est ouverte.

La parole au Conseiller Dujany.

Dujany (Aut) Pensavo ci fosse qualcuno in sostituzione del relatore. Se si ritiene di passare all'esame, vorrei fare alcune osservazioni sul piano generale, accompagnandole con la proposta di alcuni emendamenti, che trasmetto subito all'attenzione della Presidenza.

Vorrei dire innanzitutto che questo disegno di legge presenta dei caratteri certamente positivi. Il taglio, tanto auspicato, con i cordoni ombelicali della figura del segretario come dipendente dello Stato, quale estrinsecazione di una visione centralistica dello Stato, viene finalmente meno. Il segretario non sarà più la longa manus dello Stato in periferia presso gli enti locali, quasi come dovesse esercitare un controllo sui medesimi, ma diverrà dirigente e in qualche modo servitore di questi ultimi. Quindi questa linea, se così si può dire, autonomista, non può che essere pienamente condivisa dal gruppo di appartenenza.

Ciò che invece ci lascia perplessi è che la Regione aveva scelto di andare verso un comparto unico del pubblico impiego in Valle d'Aosta, e in qualche modo si riteneva che anche questa proposta di legge dovesse inserirsi in questo ambito.

Ora, la previsione di un ruolo autonomo che parifica i segretari alla dirigenza senza metterli nell'ambito della dirigenza regionale stessa, ma in qualche modo in un angolino ristretto, crea una discrasia rispetto all'organizzazione più generale, a quel comparto unico di cui si era parlato. Quindi contraddice l'impostazione unitaria del comparto, prevedendo questa situazione un po' originale che determina anche nell'ambito della situazione regionale una serie di contraddizioni anche in relazione a figure dell'ottavo livello, che rispetto a questo disegno di legge hanno delle giuste rivendicazioni da far valere.

Dall'altra parte è ancora meno comprensibile questo ruolo autonomo, se si ritiene di doverlo applicare, così come andrebbe a prevedere l'articolo 10, anche ai segretari delle comunità montane, poiché per essi l'esigenza di taglio di quel cordone ombelicale con lo Sato non sussiste, in quanto i predetti sono già totalmente oggi dipendenti degli enti locali, e se nulla si dicesse in proposito evidentemente verrebbero a far parte di quel comparto unico di cui si era parlato con la legge n. 45 e che questo testo di legge va a disattendere.

Sotto questo profilo vorrei ricordare la stessa posizione dei segretari di comunità montana che non sono stati - per una presa di posizione degli stessi - neppure coinvolti nella fase di predisposizione, in un momento di partecipazione alla preparazione di questo testo di legge. I segretari ricordano che è in essere la discussione stessa dell'istituto delle comunità montane, quindi richiedono che qualunque valutazione sulla loro posizione venga posticipata al momento in cui questo Consiglio si sarà espresso intorno al ruolo istituzionale da assegnare alle comunità montane.

Più in particolare si dice: "Alla luce dell'evoluzione dello scenario complessivo sia a livello nazionale che regionale, attualmente si ritiene che la definizione della figura del segretario di comunità montana debba tener conto che non sono ancora stati chiariti i compiti e ruoli istituzionali delle comunità montane, essendo in itinere un disegno di legge relativo al riordino degli enti locali, pertanto l'applicazione dei principi della legge ai segretari delle comunità montane risulta difficoltosa e contraddittoria, e per queste considerazioni si richiede di stralciare la posizione dei segretari di comunità montana, che non hanno alcun bisogno di rientrare in questo contesto".

Gli emendamenti proposti riguardano in particolare l'abrogazione dell'articolo 10, che tende a stralciare la posizione dei segretari delle comunità montane; l'abrogazione dell'articolo 11, e sotto questo profilo devo tornare a sottolineare che non è giustificato il voler mettere i segretari che non hanno ancora i 5 anni di anzianità sullo stesso piano della dirigenza regionale, proprio perché questi segretari non vengono a far parte della dirigenza regionale, sono soltanto inquadrati nella qualifica dirigenziale, ma vengono a far parte - come dicevo prima - di un espresso albo. Per cui la nostra proposta è quella di eliminare questo articolo in quanto si va ad incidere proprio su quei segretari che hanno il titolo di studio previsto per la dirigenza, ovvero la laurea, e che si troverebbero in una posizione di minor favore rispetto a quegli altri che neppure avendo il titolo di laurea riescono invece ad accedere a questo albo.

Un'ultima modifica riguarda l'articolo 13, che è quello dell'opzione; condividiamo anche noi l'indirizzo che era stato indicato dal Presidente della I Commissione, cioè quello di arrivare a troncare definitivamente questo rapporto con l'organizzazione statale. L'emendamento peraltro tende ad ampliare i tempi entro i quali i segretari possono optare fra il mantenimento dell'iscrizione all'albo presso lo Stato rispetto all'albo regionale, portando i 180 giorni a 5 anni dalla entrata in vigore. Evidentemente questa sarebbe una norma di carattere transitorio, finalizzata unicamente a permettere di fatto quest'opzione e a permettere che durante questo periodo transitorio sussista la doppia iscrizione, per poi far venire meno questo stato di precarietà.

Président La parole au Conseiller Tibaldi.

Tibaldi (Ind) Per due osservazioni su questo disegno di legge.

La prima riguarda l'articolo 11, dove si dice che i segretari comunali che alla data di inquadramento nella qualifica unica dirigenziale di cui all'articolo 2 non abbiano prestato 5 anni di servizio effettivo nella qualifica, sono inquadrati in un'altra apposita qualifica fino ad esaurimento. Mi sembra che questa norma rischi di penalizzare i giovani segretari comunali, molti dei quali sappiamo che non possiedono il titolo di laurea. Il fatto di avere un vincolo di quinquennalità di servizio effettivo potrebbe essere un limite.

La seconda riguarda l'articolo 13, a cui faceva riferimento anche il Consigliere Dujany, dove si prevede l'opzione o per l'albo regionale o per l'albo di carattere nazionale. Anche questa mi sembra una norma penalizzante, perché chi svolge servizio a livello di segreterie comunali nella Regione un domani potrebbe essere interessato da un trasferimento in Comune di altra regione, quindi potrebbe essere qualificante il fatto di evitare l'opzione ma il cumulo dell'iscrizione e nell'uno e nell'altro albo.

Sono due osservazioni che sottopongo all'attenzione del Presidente.

Président S'il n'y a pas d'autres conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale.

La parole au Président du Gouvernement, Viérin Dino.

Viérin D. (UV) Le texte qui est soumis à votre attention est le résultat du travail d'un groupe d'études, auquel j'adresse mes remerciements pour avoir au cours de ces derniers mois examiné les différents problèmes qui sont liés à la régionalisation des secrétaires de mairie. Je veux également associer à ces remerciements le Conseiller rapporteur, M. Bavastro, et les membres des différentes commissions, la deuxième, mais tout particulièrement la première, parce qu'à l'intérieur de ces mêmes commissions l'on a pu débattre des différents thèmes et sur proposition des différents membres de ces commissions l'on a présenté des amendements, qui ont amélioré le texte présenté par le Gouvernement, en précisant certains aspects qui sont liés à ce projet.

Il est vrai que le projet a des caractères novateurs, et de ce point de vue nous nous trouvons face à une réforme importante, mais tout d'abord nous sommes conséquents avec nous-mêmes: nous avions en tant qu'Assemblée régionale proposé des référendums. L'un de ces référendums prévoyait à juste titre que les secrétaires de mairie ne seraient plus la longa manus du Ministère de l'intérieur, mais qu'ils seraient les collaborateurs des collectivités locales, notamment des syndics, qui pouvaient choisir leurs collaborateurs dans le cadre d'un registre. Nous avons voulu, sur la base d'une requête qui nous avait été adressée par les secrétaires de mairie, que ce registre soit un registre régional à tous les effets.

De même avec ce projet de loi nous allons valoriser les fonctions des secrétaires de mairie, et c'est un aspect important que je veux soumettre à votre attention, parce que c'est de ce choix, M. Tibaldi, que découlent ensuite certaines dispositions du projet de loi. C'est le choix d'attribuer aux secrétaires de mairie de la Vallée d'Aoste les fonctions de dirigeant. Nous sommes les seuls à le faire, sur la base d'une compétence primaire que l'Etat nous a reconnue, suite aux requêtes formulées par nos deux Parlementaires. Nous voulons donc attribuer ces fonctions de dirigeant à nos secrétaires de mairie, pour en valoriser davantage les fonctions et pour ne pas pénaliser nos communes, surtout nos petites communes, vu que les dispositions de l'Etat prévoient que ces mêmes fonctions soient attribuées exclusivement aux secrétaires de mairie des communes avec plus de 15 mille habitants. Mais, cette volonté nous a obligés - et nous avons négocié cet aspect avec le Ministère de l'intérieur - à choisir l'institution d'un registre qui n'est pas un registre ouvert, d'où l'impossibilité pour nos secrétaires de mairie d'exercer le double choix. En effet, ils ne peuvent pas en même temps exercer le choix pour un registre régional avec des fonctions de dirigeant, et exercer la même fonction dans des registres avec des fonctions différentes.

Ce problème de la mobilité a été examiné par la Ière Commission, parce qu'au-delà des principes il faut considérer la mobilité de ce personnel non seulement à l'intérieur des communes valdôtaines, mais également vers l'extérieur; mais nous n'avons pas de compétences en la matière et nous avons donc, encore avec la collaboration de nos Parlementaires, sollicité le Gouvernement italien à adopter les mesures y afférentes dans le règlement qu'il devra adopter. Le dernier alinéa de l'article 13 prévoit expressément dans le texte approuvé par la Commission: "per quanto riguarda la possibilità di reiscrizione all'albo, di cui all'articolo 9, nella fascia professionale di ultima iscrizione a tale albo dei segretari che optino per l'iscrizione all'albo regionale dei segretari, si rinvia all'emanando regolamento statale". Nous avons demandé que dans ce cadre du règlement de l'Etat l'on prévoie, en cas de mutation, pour les secrétaires de mairie du Val d'Aoste cette possibilité d'inscription. Ce n'est pas une chose impossible, parce que déjà aujourd'hui on a prévu une disposition pour les secrétaires de mairie qui choisissent par exemple de remplir des fonctions dans une autre administration de l'Etat, pour remplir les fonctions de dirigeant appelé de l'extérieur. Ils doivent demander de s'effacer de ce registre, mais dès que leurs fonctions sont terminées, ils peuvent demander d'être réinscrits. C'est ce que nous demandons pour nos secrétaires de mairie.

Il y a un autre problème qui a été soulevé par M. Dujany, sur lequel nous devons formuler quelques réflexions et c'est la question du secteur unique de la fonction publique. Nous en avons longtemps discuté, parce que la première formulation du projet de loi prévoyait l'inscription des secrétaires de mairie dans le registre des dirigeants de l'Administration régionale, mais, il y avait une contradiction. On ne peut vouloir que ce soit - comme nous le réclamons tous - le syndic qui choisisse son propre secrétaire dans le registre d'une autre administration, parce que le choix aurait encore pu être effectué, mais la nomination reviendrait de plein droit au titulaire de l'autre administration, et nous ne voulions pas que ce soit encore une fois le Président du Gouvernement qui nomme les secrétaires de mairie. Mais, pour ce faire nous avons été obligés de prévoir un registre autonome, parce que dans le cas contraire le principe même aurait eu quelques incohérences dans sa phase d'application. Nous avons voulu en tout cas garder le principe qui est à la base du secteur unique de la fonction publique, parce que nous avons inscrit dans le projet de loi qu'ils sont "equiparati ai dirigenti regionali".

D'une part nous avons respecté le principe, c'est-à-dire ce sera le syndic non seulement qui choisira son collaborateur mais également qui le nommera, mais pour ce faire le registre doit être un registre séparé; d'autre part, du point de vue du statut juridique et du traitement économique, donc du point de vue des principes qui sont à la base du secteur unique de la fonction publique, il y a les mêmes conditions. C'est la raison également pour laquelle nous avons voulu que les secrétaires des communautés de montagne aussi soient insérés dans ce contexte; il est vrai, nous avons accéléré ici, nous avons anticipé la définition de ce secteur unique de la fonction publique, mais nous ne pouvions pas imaginer que les secrétaires des communautés de montagne soient mis à part, on ne sait où, on ne sait pas avec quel statut juridique.

Le fait de les insérer c'est en tout cas une nécessité parce que, même si nous ne le faisions pas aujourd'hui, le moment même où nous réaliserons le secteur unique de la fonction publique, tout le personnel de toutes les institutions publiques aura le même statut, donc nous ne faisons là qu'anticiper un de nos objectifs.

Il est vrai, il y a cet article 11; mais c'est encore une conséquence de la création du secteur unique de la fonction publique. Nous avons établi que les secrétaires de mairie sont "équiparati ai dirigenti regionali", et nous devons respecter l'article 16 de la loi n° 45, qui établit les conditions pour l'accès à la fonction de dirigeant. Il est vrai, les conditions normalement sont au nombre de deux, le titre d'études et 5 années d'ancienneté de service; nous pouvons dépasser le titre d'études, parce qu'ils sont déjà secrétaires et parce que pendant toute une certaine période il y avait une loi régionale qui dispensait les candidats pour l'accès au poste à l'intérieur du Val d'Aoste du titre d'études, mais nous ne pouvons pas de ce point de vue éliminer cette disposition parce qu'au cas contraire il y aurait une disparité à l'intérieur de ce même secteur de la fonction publique que nous voulons créer. Je lis l'article 16 de la loi n° 45: "Al concorso per esami sono ammessi i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche provenienti dalla ex carriera direttiva in possesso del diploma di laurea e che abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nella qualifica".

C'est une disposition de nature transitoire, il est vrai, vu que le passage sera automatique; après 5 années il y aura l'insertion à plein titre de ces secrétaires de mairie dans le registre des dirigeants; mais aujourd'hui, si nous le faisions, il y aurait ensuite toute une série de retombées dans les autres secteurs de la fonction publique parce qu'il y aurait disparité à l'intérieur de l'Administration régionale.

Ces raisons nous ont amené à prévoir ces dispositions, donc il n'y a pas de volonté différente, c'est un objectif de cohérence avec quelques principes qui ont été pris comme principes cadre et en fonction desquels nous avons entamé ces négociations avec les différents parties concernées et qui nous obligent à maintenir ces mêmes dispositions.

Enfin pour ce qui est de la dernière requête formulée par M. Dujany à l'égard de l'article 13, nous avons déjà prévu une période assez ample pour exercer cette option, pour permettre aux secrétaires de mairie d'avoir un cadre défini, parce que les 180 jours découlent de l'entrée en vigueur du règlement visé à l'article 5, qui doit être approuvé dans les 6 mois à compter de l'entrée en vigueur de cette loi. Donc 6 mois après l'entrée en vigueur, si nous considérons que nous avons 6 mois pour approuver le règlement, ça fait déjà une année au minimum. Il nous semble une période suffisante pour permettre à tous les secrétaires de disposer des éléments nécessaires pour exercer leur choix.

Nous craignons par contre que la fixation d'un terme de 5 années après l'entrée en vigueur du règlement annule les retombées de cette loi, parce que pendant toute cette période qui risque d'être trop longue, les secrétaires de mairie du Val d'Aoste seraient ni queue ni tête, ni viande ni poisson.

C'est donc sur la base de ces raisons que j'invite M. Dujany à vérifier si les amendements peuvent être retirés, parce que si les amendements sont maintenus, nous serons obligés de nous abstenir.

Président On peut passer à l'examen du projet de loi.

On vote l'article 1er:

Présents: 27

Votants et favorables: 21

Abstenus: 6 (Chiarello, Dujany, Lanièce, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président On vote l'article 2:

Présents: 30

Votants et favorables: 21

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président On vote l'article 3:

Présents: 30

Votants et favorables: 21

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président On vote l'article 4:

Présents: 30

Votants et favorables: 21

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président On vote l'article 5:

Présents: 30

Votants et favorables: 21

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président On vote l'article 6:

Présents: 30

Votants et favorables: 21

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président On vote l'article 7:

Présents: 30

Votants et favorables: 21

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président On vote l'article 8:

Présents: 30

Votants et favorables: 21

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président On vote l'article 9:

Présents: 30

Votants et favorables: 21

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président A l'article 10 il y a l'amendement du Conseiller Dujany, qui récite:

Emendamento Articolo 10 - abrogazione.

On vote l'amendement:

Présents: 29

Votants et favorables: 9

Abstenus: 20 (Agnesod, Borre, Chiarello, Ferraris, Florio, Louvin, Mafrica, Mostacchi, C. Perrin, G.C. Perrin, Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Secondina Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, D. Viérin, Voyat)

Le Conseil n'approuve pas

Président On vote l'article 10:

Présents: 30

Votants: 22

Favorables: 21

Contraires: 1

Abstenus: 8 (Aloisi, Chiarello, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président A l'article 11 il y a l'amendement du Conseiller Dujany, qui récite:

Emendamento Articolo 11 - abrogazione.

On vote l'amendement:

Présents: 30

Votants: 10

Favorables: 9

Contraires: 1

Abstenus: 20 (Agnesod, Borre, Chenuil, Chiarello, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, C. Perrin, G.C. Perrin, Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, D. Viérin, Voyat)

Le Conseil n'approuve pas

Président On vote l'article 11:

Présents: 31

Votants et favorables: 20

Abstenus: 11 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Ferraris, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Secondina Squarzino, Tibaldi, M. Viérin)

Président On vote l'article 12:

Présents: 31

Votants et favorables: 22

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président A l'article 13 il y a l'amendement du Conseiller Dujany, qui récite:

Emendamento Articolo 13

"Entro 5 anni dall'entrata in vigore..."

On vote l'amendement:

Présents: 30

Votants et favorables: 7

Abstenus: 23 (Agnesod, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Ferraris, Florio, Lavoyer, Louvin, Mafrica, Mostacchi, C. Perrin, G.C. Perrin, Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Secondina Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, D. Viérin, Voyat)

Le Conseil n'approuve pas

Président On vote l'article 13:

Présents: 31

Votants et favorables: 22

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président On vote l'article 14:

Présents: 31

Votants et favorables: 22

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président On vote l'article 15:

Présents: 31

Votants et favorables: 22

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Président La parole au Conseiller Squarzino Secondina, pour déclaration d'intention.

Squarzino (PVA-cU) Volevo solo motivare perché la sottoscritta aveva votato a favore dell'emendamento Dujany rispetto all'articolo 11 e perché si era astenuta su questo articolo.

Come ricordava prima il Presidente, in commissione si è lavorato parecchio su questo disegno di legge, cercando di recepire alcune osservazioni fatte dai segretari comunali, e con piacere diverse richieste hanno trovato una risposta in questo disegno di legge.

La richiesta di inquadrare subito nell'albo dei dirigenti tutti i segretari comunali, non solo quelli che hanno 5 anni di anzianità, è una richiesta che ritengo giusta, nonostante alcune osservazioni presentate dal Presidente, perché l'avere un albo a parte, un gruppo di segretari comunali che non sono inquadrati ancora come dirigenti, ma che svolgono una funzione da dirigente e che si troverebbero in contraddizione fra il lavoro che devono svolgere e la funzione loro riconosciuta, secondo me, questo tipo di situazione porta altrettanti inconvenienti di quelli cui si va incontro con l'articolo 11 così com'è proposto.

Comunque è un disegno di legge che ha delle sue positività, nonostante questo neo che non ha trovato una risposta.

Président On vote la loi dans son ensemble:

Présents: 31

Votants et favorables: 22

Abstenus: 9 (Aloisi, Chiarello, Collé, Dujany, Lanièce, Marguerettaz, Parisi, Tibaldi, M. Viérin)

Le Conseil approuve