Oggetto del Consiglio n. 3015 del 11 marzo 1998 - Resoconto
SEDUTA POMERIDIANA DELL'11 MARZO 1998
OGGETTO N. 3015/X Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili). Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali) e del relativo regolamento regionale di applicazione 8 luglio 1994, n. 5".
Articolo 1 1. La lett. c) del comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 4 settembre 1995, n. 42 (Norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche e per favorire la vita di relazione delle persone disabili), è sostituita dalla seguente:
"c) le persone disabili in possesso del certificato attestante il riconoscimento di una percentuale di invalidità per almeno il cinquantuno per cento, rilasciato dalle commissioni di invalidità di cui alla legge regionale 7 luglio 1995, n. 22 (Norme in materia di invalidi civili, ciechi civili e sordomuti) e coloro i quali li abbiano in carico ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), le persone ultrasessantacinquenni limitatamente ai contributi di cui all'articolo 10, nonché i condominii ove risiedono le suddette categorie di beneficiari."
Articolo 2 1. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 42/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Per la realizzazione di opere, comprese le ristrutturazioni parziali o globali nonché i restauri, direttamente finalizzate al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici privati, ivi compresi gli edifici adibiti a luogo di lavoro e gli edifici di edilizia residenziale agevolata, possono essere concessi, previo rilascio di attestazione di congruità da parte della struttura regionale competente in materia di politiche sociali, contributi alle persone di cui all'articolo 3, comma 1, lett. c), nella misura percentuale indicata nell'allegato A e comunque per un importo non superiore a lire 20 milioni per ogni singolo intervento, ovvero non superiore a 30 milioni per la realizzazione di ascensori."
Articolo 3 1. Dopo l'articolo 11 della legge regionale 42/1995, è inserito il seguente:
"Articolo 11bis
(Concessione di interessi su mutui sulla spesa globale dell'acquisto)
1. I comuni sono autorizzati a concedere il settantacinque per cento della spesa per il pagamento degli interessi sui mutui o sui prestiti contratti per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione a favore di titolari di patente ovvero di coloro i quali abbiano in carico i beneficiari ai sensi dell'articolo 12 del d.p.r. 917/1986.
2. Gli interessati per essere ammessi a beneficiare degli interventi di cui al comma 1, riferiti ad un solo veicolo, non devono aver usufruito dello stesso beneficio nel quadriennio precedente, a meno che non documentino che la sostituzione dell'autoveicolo e l'accensione di un nuovo mutuo siano dovute a cause di forza maggiore quali la distruzione, il furto, il danneggiamento grave, la radiazione dalla circolazione dell'autoveicolo o l'intervenuta mutazione delle condizioni fisiche degli interessati."
2. Dopo l'articolo 11bis della legge regionale 42/1995 è inserito il seguente:
"Articolo 11ter
(Acquisto di veicoli privati da parte di persone non titolari di patente)
1. I comuni sono autorizzati a concedere contributi sulla spesa sostenuta per l'acquisto di mezzi necessari per la locomozione ad uso privato utilizzati per il trasporto di cittadini di cui alla colonna 1 dell'allegato A, non in possesso di patente di guida, e per la cui mobilità si rendono necessarie particolari tipologie di veicoli.
2. La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi che non possono comunque essere superiori al quindici per cento della spesa ritenuta ammissibile e riferiti ad un solo veicolo."
Articolo 4 1. Il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 42/1995 è sostituito dal seguente:
"1. Per ottenere i contributi di cui agli articoli 9, 10 e 11, i soggetti privati presentano domanda al Sindaco del Comune nel cui territorio l'immobile è ubicato entro il 1° marzo di ogni anno, con l'indicazione delle opere da realizzare e dei beni da acquistare, ovvero delle opere realizzate e dei beni acquistati nei sei mesi precedenti, nonché della relativa spesa."
2. Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 42/1995 è inserito il seguente:
"1bis. Il Comune di residenza è tenuto ad anticipare, su richiesta, i contributi di cui al comma 1 alle persone che dispongano di un reddito non superiore a 20 milioni oltre il minimo vitale".
Articolo 5 1. L'allegato A alla legge regionale 42/1995 è sostituito dall'allegato A alla presente legge.
Articolo 6 1. Sono abrogati:
a) la legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali);
b) il regolamento regionale 8 luglio 1994, n. 5 (Norme regolamentari per l'applicazione dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 28 dicembre 1981, n. 85 (Norme per favorire l'inserimento nella vita sociale delle persone con difficoltà psichiche, fisiche e sensoriali)).
Articolo 7 1. Le persone che hanno presentato domanda ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 85/1981 mantengono il diritto all'applicazione di quanto previsto dalla suddetta norma.
Allegato
(... omissis...)
Président La parole au rapporteur, Conseiller Borre.
Borre (UV) Con questo disegno di legge si portano modifiche alla legge n. 42/95, modifiche e interpretazioni emerse nel corso di due anni di applicazione.
È apparso opportuno abolire la doppia visita, una per il riconoscimento dell'handicap e l'altra per il riconoscimento dell'invalidità. Si estendono dunque i benefici della legge a coloro i quali siano in possesso del solo certificato di invalidità di almeno il 51 percento.
Con l'articolo 2, modifica all'articolo 10 della legge regionale n. 42, possono accedere ai contributi le ristrutturazioni sia globali che parziali anche per gli edifici privati, con attestazioni di congruità da parte dell'Amministrazione regionale, attestazione prevista ora solo per gli ausili e attrezzature.
Con l'articolo 3 si opera un'importante integrazione dell'articolo 11 bis e dell'articolo 11 ter: con il primo articolo possono essere concessi contributi da parte dei comuni fino al 75 percento della spesa per il pagamento degli interessi sui mutui o sui prestiti contratti per i mezzi necessari per la locomozione a favore di titolari di patente, ovvero di coloro i quali abbiano in carico i beneficiari ai sensi dell'articolo 12 del DPR n. 917/96. Con il secondo articolo è prevista la possibilità di contributi fino al 15 percento della spesa ritenuta ammissibile e riferita a un solo veicolo, anche ai non titolari di patente.
Con l'articolo 4 si consente l'accesso ai contributi anche per le opere già realizzate e i beni acquistati; si prevede inoltre che il comune di residenza sia tenuto ad anticipare i contributi nel caso in cui i richiedenti abbiano un reddito inferiore a 20 milioni oltre il minimo vitale.
L'articolo 5 prevede modifiche delle percentuali per l'appartenenza alle fasce di invalidità.
L'articolo 7, norme transitorie, salvaguarda gli utenti che hanno presentato domanda con la legge n. 85/81, che il presente disegno di legge abroga con il relativo regolamento di esecuzione.
Président La parole au rapporteur, Conseiller Rini.
Rini (UV) Concordo con la relazione puntuale e precisa che ha fatto il Consigliere Borre. Mi limito solo a fare alcune brevi considerazioni.
Mi pare importante che con questa legge tutti coloro che abbiano almeno il 51 percento di invalidità possano accedere ai benefici previsti, senza doversi sottoporre ad ulteriori visite, per il riconoscimento dell'handicap. Questo, oltre ad evitare disagi alle persone che presentano problemi, produrrà un risparmio all'Amministrazione regionale.
È noto infatti che la commissione per l'accertamento dell'handicap ha un costo non indifferente, in quanto i componenti percepiscono un gettone di presenza per ogni riunione e un compenso per ogni caso esaminato. Oltretutto l'esperto della patologia da esaminare e l'assistente sociale previsti potranno svolgere in quel lasso di tempo attività a favore di altri cittadini.
Di non poca importanza il fatto che alcuni contributi verranno erogati dai comuni anziché dalla Giunta regionale; questo va nel senso di quanto questa maggioranza si è proposta, cioè dare maggiori competenze agli enti locali.
Infine, incentivare l'eliminazione delle barriere architettoniche nelle abitazioni private, sovente è una condizione essenziale per evitare ricoveri in microcomunità per anziani, con notevoli risparmi per l'Amministrazione, e questo a vantaggio di tutta la comunità valdostana.
Président La discussion générale est ouverte.
S'il n'y a pas de conseillers qui demandent la parole, je déclare close la discussion générale.
On passe à l'examen du projet de loi.
On vote l'article 1er:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 2:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 3:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 4:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 5:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 6:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'article 7:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote l'annexe A:
Présents, votants et favorables: 27
Président On vote la loi dans son ensemble:
Présents, votants et favorables: 26
Le Conseil approuve à l'unanimité
