Oggetto del Consiglio n. 875 del 27 luglio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 875/X - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 (Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano)".
Articolo 1 - 1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 22 dicembre 1980, n. 60 (Norme per la raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano), è inserito il seguente:
"Articolo 6 bis
1. La Regione può corrispondere, nei limiti degli stanziamenti previsti per questo tipo di interventi nel proprio bilancio annuale di previsione, ai comitati regionali e/o organi equivalenti delle associazioni di donatori presenti ed operanti in Valle d'Aosta, sentita la Commissione di cui all'articolo 7, contributi a titolo di sostegno nelle spese di gestione e di funzionamento dell'attività.
2. L'ammontare massimo dei contributi di cui al comma 1 è pari al novanta per cento della differenza fra il totale delle entrate derivanti dai contributi associativi, esclusi quelli erogati dalla Regione, e da donazioni varie, ed il totale delle uscite, risultanti dal bilancio di previsione del comitato regionale o dell'organo equivalente dell'associazione, per l'esercizio in corso.
3. Qualora, ad esercizio concluso, dal conto consuntivo dell'associazione risulti un avanzo di amministrazione, il contributo di cui al comma 1 viene ridotto in misura pari all'avanzo stesso.
4. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare i provvedimenti amministrativi concernenti la determinazione e la concessione dei contributi di cui al comma 1, su presentazione, entro il 30 aprile di ogni anno, da parte delle associazioni, di apposita domanda al Servizio della sanità ed assistenza sociale dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, corredata dal bilancio di previsione dell'esercizio in corso e dal conto consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo devono essere regolarmente approvati dai rispettivi organi collegiali.
5. La concessione del contributo avviene secondo le seguenti modalità:
a) determinazione del contributo erogabile, sulla base del bilancio di previsione dell'anno in corso, calcolato secondo i criteri di cui al comma 2;
b) entro il 31 maggio dell'esercizio in corso, liquidazione del cinquanta per cento del contributo;
c) entro il 31 maggio dell'esercizio successivo, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, liquidazione del saldo, previa verifica da effettuarsi secondo quanto previsto dal comma 3."
Articolo 2 - 1. L'articolo 7 della legge regionale 60/1980 è sostituito dal seguente:
"Articolo 7
1. Presso l'Assessorato della sanità ed assistenza sociale è istituita la commissione regionale tecnico-consultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della medesima ed è composta:
a) dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale, o da un suo delegato, che la presiede;
b) dal dirigente o altro funzionario della programmazione sanitaria regionale;
c) dal direttore sanitario dell'Unità sanitaria locale, o da un suo delegato;
d) dal primario del servizio trasfusionale dell'Unità sanitaria locale, o da un suo delegato;
e) da un medico, preferibilmente specializzato in ematologia ed in materia trasfusionale, designato dalle associazioni di donatori aventi i requisiti di cui all'articolo 2 della legge 14 luglio 1967, n. 592 (Raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano) presenti in Valle d'Aosta;
f) dal presidente e da tre rappresentanti designati dall'associazione di donatori operante in Valle d'Aosta avente il maggior numero di donatori ed i requisiti di cui all'articolo 2 della legge 592/1967.
3. Le funzioni di segreteria della commissione sono svolte da personale dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.
4. La commissione dura in carica per il periodo di validità di ciascun piano sanitario regionale."
Articolo 3 - 1. Per l'applicazione della presente legge è autorizzata, per l'anno 1994, la spesa di lire 100.000.000.
2. L'onere di cui al comma 1 graverà sul capitolo 61265 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994, di nuova istituzione, che assumerà la denominazione "Contributi alle associazioni di donatori di sangue operanti nella Regione" e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci.
3. Alla copertura dell'onere di cui al comma 1 si provvede mediante utilizzo di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 59920 (Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.
4. A decorrere dall'esercizio finanziario 1995, l'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato con legge finanziaria.
Articolo 4 - 1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, in termini di competenza e di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 59920 "Spese a carico della Regione per l'esercizio di funzioni sanitarie attribuite al Servizio sanitario nazionale" lire 100.000.000;
b) in aumento:
programma regionale 2.2.3.03
codificazione 1.1.1.6.2.2.8.7.8.30
cap. 61265 (di nuova istituzione) "Contributi alle associazioni di donatori di sangue operanti nella Regione" - - lire 100.000.000.
Articolo 5 - 1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 bis, comma 4, della legge regionale 60/1980, il termine per la presentazione delle domande è fissato, per l'anno in corso, nel trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente legge sul Bollettino ufficiale della Regione.
2. In deroga a quanto disposto dall'articolo 6 bis, comma 5, lett. b), della legge regionale 60/1980, il termine per la liquidazione dell'acconto del contributo è fissato, per l'anno in corso, in trenta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande.
3. In sede di prima applicazione, la commissione regionale tecnico?consultiva per le attività di raccolta, conservazione e distribuzione del sangue umano è nominata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 6 - 1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.
Rini (UV) - Anche qui ho fatto una relazione che sostanzialmente ricalca un po' quella che è già allegata al disegno di legge.
Vi verrà distribuito adesso un emendamento, con il quale dopo l'articolo 2 sono inseriti altri due articoli: l'articolo 2 bis, con cui viene abrogata la lettera f) del primo comma dell'articolo 8 della legge n. 60/80, e si va a modificare lo stesso articolo richiamando l'articolo 1, comma 8, e l'articolo 11, comma 3, lett. f) della legge n. 107/90; l'articolo 2 ter, con cui si va ad inserire, dopo l'articolo 8 della legge regionale n. 60/80, l'articolo 8 bis, che prevede la non cumulabilità dei contributi previsti con questo disegno di legge, ed altri contributi o previdenze regionali già normate.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Squarzino Secondina.
Squarzino (VA) - Rispetto a questo disegno di legge, come i consiglieri hanno visto, esiste sia un testo predisposto dalla V Commissione, sia ulteriori emendamenti che erano già stati preannunciati in V Commissione ma che non si era riusciti a formalizzare.
Ora, se da una parte possiamo farci i complimenti per questo disegno di legge, che attesta che la V Commissione lavora, d'altra parte non possiamo non segnalare un disagio che come V Commissione abbiamo vissuto la settimana scorsa, proprio essendo costretti da questo Consiglio straordinario ad affrettare i tempi.
Volevo riproporre per l'ennesima volta all'Assessore la predisposizione in tempi brevi di un testo più completo che tenga conto sia delle modifiche apportate con questo disegno di legge, sia dei principi che sono nella nuova legge che riguarda la raccolta, la conservazione e la distribuzione del sangue umano, legge n. 107/90, proprio perché altrimenti rischiamo di continuare su una stessa materia ad avere o una normativa vecchia ormai di quasi 15 anni, o degli emendamenti, delle correzioni, che tengono conto di alcune esigenze particolari, ma che non affrontano il problema nel suo complesso.
Alcuni elementi della nuova normativa sono stati ugualmente inseriti, ma direi che è importante - e in questo chiedo proprio all'Assessore un impegno - riprendere con calma tutta la materia e normarla in modo più completo e nel suo insieme.
Presidente - Se non c'è nessun altro che chiede la parola, chiudo la discussione generale.
Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità e assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) - Per presentare un emendamento all'emendamento, perché mi hanno segnalato adesso gli uffici che è opportuno all'articolo 8 bis, dove è scritto "i contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali", aggiungere "o statali", perché il Presidente della Commissione di Coordinamento, nel passato, ha già avuto modo di rinviare leggi per questo piccolo dettaglio.
Gli uffici mi dicono che è possibile farlo con la mia semplice presentazione, senza presentare il testo scritto.
Per quanto riguarda la richiesta di impegno per il Consigliere Squarzino, devo dire che in effetti la legge n. 60/80 ha già in parte anticipato alcuni contenuti della n. 107, e che la n. 107 non prevede una legislazione regionale applicativa, prevede atti amministrativi, il più importante dei quali riguarda proprio il piano sangue, di cui abbiamo discusso la settimana scorsa e sul quale abbiamo preso un impegno politico con l'ordine del giorno. Questo impegno politico verrà senz'altro fatto rispettare, perché verrà sia nella predisposizione del piano sangue, sia nella predisposizione del piano sanitario regionale.
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato. Sull'articolo 1 ha chiesto la parola il Consigliere Voyat.
Voyat (UV) - Il comma 2, secondo me, non è molto chiaro e credo che comporterà dei problemi per l'AVIS, perché, se così come capisco da quanto letto, si dà un contributo del 90 percento sulla differenza fra le entrate normali dell'AVIS e le uscite, ci sarà sempre una differenza del 10 percento. Quindi o l'AVIS avrà sempre un 10 percento di deficit, oppure la obblighiamo a fare un bilancio fasullo. Sarebbe stato molto meglio trovare dei parametri fissi per i quali l'AVIS avrebbe potuto fare i suoi bilanci normali, perché dire che il 90 percento fra la differenza delle entrate e delle quote associative, e i contributi vari, e quelle che sono le differenze, ci sarà sempre la differenza del 10 percento.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità e assistenza sociale, Vicquéry.
Vicquéry (UV) - Non è come dice il Consigliere Voyat, perché il 90 percento è basato sul bilancio preventivo, in quanto questo ha un raffronto al momento del consuntivo; se c'è un saldo attivo, lo si darà a livello di consuntivo.
Il problema di questo metodo di calcolo è dato dal fatto che se non si impegnava a livello di bilancio preventivo all'inizio dell'anno, l'attività dell'AVIS non poteva essere esplicata, se non c'era la certezza di contributi finanziari, l'AVIS regionale non poteva agire. Con questo metodo si dà il 90 percento su un preventivo, fatto salvo poi nell'anno successivo, se c'è un disavanzo, di coprire il disavanzo; se c'è un avanzo di amministrazione di defalcare l'avanzo di amministrazione dal contributo dell'anno successivo. Il sistema senz'altro copre tutte le necessità dell'AVIS regionale.
Presidente - Ricordo che stiamo discutendo sul testo predisposto dalla V Commissione consiliare permanente.
Pongo in votazione l'articolo 1.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento aggiuntivo, articolo 2 bis, proposto dal Consigliere Rini, che recita:
Emendamento - "Articolo 2 bis
1. La lett. f) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 60/1980 è abrogata.
2. Al secondo comma dell'articolo 8 della legge regionale 60/1980 sono aggiunte, in fine, le parole "nonché alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 8 e all'articolo 11, comma 3, lett. f), della legge 4 maggio 1990, n. 107 (Disciplina per le attività trasfusionali relative al sangue umano ed ai suoi componenti e per la produzione di plasmaderivati)".
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente - É stato proposto dal Consigliere Rini l'emendamento aggiuntivo, articolo 2 ter, che recita:
Emendamento - "Articolo 2 ter
1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 60/1980 è inserito il seguente:
Articolo 8 bis
1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali".
Presidente - A questo articolo ricordo che è stata presentata una correzione da parte dell'Assessore, che recita: Aggiungere dopo la parola "regionali", la parola "o statali".
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 ter nel testo così modificato:
Articolo 2 ter - 1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 60/1980 è inserito il seguente:
"Articolo 8 bis
1. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi o provvidenze regionali o statali".
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Presenti, votanti e favorevoli: 30
Il Consiglio approva all'unanimità