Oggetto del Consiglio n. 873 del 27 luglio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 873/X - Disegno di legge: "Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 50 (Disposizioni per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale".
Articolo 1 - (Modificazioni all'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 50)
1. L'articolo 1 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 50 (Disposizioni per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale) č sostituito dal seguente:
"Articolo 1
(Finalitą ed obiettivi)
1. La Regione Valle d'Aosta, nell'ambito delle finalitą e degli obiettivi di cui all'articolo 58 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale) ed al titolo IV della legge regionale 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanitą pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica), provvede ad interventi programmatori, organizzativi ed economici?finanziari per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale di cui alla legge regionale 21 aprile 1981, n. 21 (Articolazione organizzativa e funzionamento del servizio socio?sanitario regionale).
2. Gli interventi di cui al comma 1 si attuano con provvedimenti della Giunta regionale, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, con particolare riferimento alla potestą di indirizzo tecnico, promozione e supporto spettanti alla Regione in forza della sopracitata legislazione statale."
Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.
Rini (UV) - Andando verso la trasformazione dell'U.S.L. in azienda, secondo quanto stabilito dal decreto legislativo n. 502/92, la Giunta regionale, per quanto concerne il sistema informativo sanitario regionale, con deliberazione n. 11286 del 1993 e successive deliberazioni di rettifica n. 81 del 14 gennaio 1994, cede in comodato d'uso all'U.S.L. tutte le apparecchiature e le procedure informatiche acquisite dalla Regione Valle d'Aosta gią in uso presso l'U.S.L. stessa, caricando al comodatario anche tutte le spese che concernono la gestione, quale la manutenzione ordinaria e straordinaria, le linee di trasmissione e l'assistenza.
A questo punto si rende necessario modificare l'articolo 1 della legge regionale 50/91, in cui si prevede che la Giunta regionale, oltre ad intervenire con provvedimenti programmatori, organizzativi ed economico-finanziari per lo sviluppo del sistema informativo sanitario regionale, acquisisca direttamente, per poi dare in uso all'U.S.L., tecnologie informatiche, procedure, programmi e tecnologia base informatizzata, provvedendo anche alla loro gestione. Il presente disegno di legge elimina questa incongruenza, modificando l'articolo 1 della legge regionale 50/91, in applicazione del decreto legislativo 502/92, modificato dal decreto legislativo 517/93, dando alla Giunta regionale la potestą, l'indirizzo tecnico promozionale e di supporto per gli interventi per lo sviluppo e la realizzazione del sistema informativo sanitario regionale, di cui alla legge regionale 21/81.
Presidente - Ricordo che c'č un articolo unico, quindi si vota solo la legge.
Qualcuno chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, pongo in votazione della legge nel suo insieme, che č formata da un articolo unico.
Presenti, votanti e favorevoli: 27
Il Consiglio approva all'unanimitą