Oggetto del Consiglio n. 855 del 26 luglio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 855/X - Disegno di legge: "Norme per la tutela e la gestione della fauna selvatica e per la disciplina dell'attività venatoria".
CAPO I - Disposizioni generali
Articolo 1 - (Finalità della legge)
1. In attuazione dell'articolo 2 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), la Regione tutela il patrimonio faunistico e disciplina l'attività venatoria tenuto conto dei principi generali della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), alle direttive comunitarie e alle convenzioni internazionali, nel rispetto degli equilibri naturali; essa pone inoltre particolare riguardo alla conservazione della diversità delle specie e dei biotopi relativi alla fauna selvatica, di cui all'articolo 2, ed alla salvaguardia delle specie animali minacciate d'estinzione.
Articolo 2 - (Definizione di fauna selvatica)
1. Fanno parte della fauna selvatica oggetto della tutela della presente legge i mammiferi e gli uccelli dei quali esistono, o sono esistite in tempi storici, popolazioni viventi, stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
2. La tutela non si estende alle talpe, ai ratti, ai topi propriamente detti e alle arvicole.
Articolo 3 - (Regime patrimoniale della fauna selvatica)
1. Gli esemplari di fauna selvatica stabilmente o temporaneamente presenti nel territorio regionale costituiscono patrimonio indisponibile dello Stato.
2. La Regione, avvalendosi delle proprie competenze statutarie, ne assicura e promuove la protezione e ne disciplina la gestione.
Articolo 4 - (Specie ed animali particolarmente protetti)
1. Sono particolarmente protetti ai fini della presente legge anche sotto il profilo sanzionatorio le seguenti specie o gruppi di specie:
a) mammiferi: gatto selvatico (Felis sylvestris), lince (Lynx lynx), lontra (Lutra lutra), lupo (Canis lupus), martora (Martes martes), orso (Ursus arctos), puzzola (Mustela putorius);
b) uccelli: avocetta (Recurvirostra avosetta), cavaliere d'Italia (Himantopus himantopus), cicogne (Ciconiidae), fenicottero (Phoenicopterus ruber), fistione turco (Netta rufina), gabbiano corallino (Larus melanocephalus), ghiandaia marina (Coracias garrulus), gracchio corallino (Pyrrhocorax pyrrhocorax), gru (Grus grus), mignattaio (Plegadis falcinellus), occhione (Burhinus oedicnemus), pellicani (Pelecanidae), picchi (Picidae), rapaci diurni (Accipitriformes e falconiformes), rapaci notturni (Strigiformes), tarabuso (Botaurus stellaris), volpoca (Tadorna tadorna);
c) tutte le altre specie che leggi nazionali, direttive comunitarie o convenzioni internazionali indicano come particolarmente protette o minacciate di estinzione e che si trovino stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nel territorio regionale;
d) tutti gli animali affetti da albinismo totale.
CAPO II - Pianificazione faunistica regionale
Articolo 5 - (Piano regionale faunistico-venatorio)
1. Il piano regionale faunistico-venatorio è proposto dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per la gestione venatoria e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; il piano regionale assicura il perseguimento degli obiettivi atti al conseguimento della densità ottimale in relazione al territorio di tutte le specie di mammiferi e uccelli viventi stabilmente o temporaneamente, in stato di naturale libertà, nel territorio regionale.
2. Il piano è approvato dal Consiglio regionale, ha durata quinquennale e può essere aggiornato nel periodo di validità.
3. Il piano disciplina in particolare:
a) il regime di tutela della fauna selvatica;
b) le attività tese alla conoscenza delle risorse naturali e della consistenza faunistica, anche con la previsione di modalità omogenee di rilevazione e di censimento;
c) i criteri per l'individuazione dei territori da destinare alla costituzione delle oasi di protezione, delle zone di ripopolamento e cattura, delle zone per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia, delle aziende faunistico-venatorie, delle aziende agrituristico-venatorie, dei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale e quelli per l'eventuale revoca ai sensi dell'articolo 7, comma 9;
d) gli impegni finanziari per la realizzazione degli obbiettivi e delle finalità previsti dalla presente legge;
e) gli indici di densità venatoria;
f) le percentuali del territorio agro-silvo-pastorale destinato a protezione della fauna selvatica secondo i criteri di cui all'articolo 10 della legge 157/1992;
g) i criteri per la distribuzione dei cacciatori negli ambiti territoriali di caccia nonché quelli per l'ammissione dei cacciatori non residenti nella regione;
h) i criteri per l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia e per il loro funzionamento;
i) i criteri per l'introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, rinsanguamento e reintroduzione.
4. Il piano è corredato da:
a) cartografie del territorio regionale indicanti le emergenze naturalistiche e le utilizzazioni territoriali aventi stretta connessione con la gestione faunistico venatoria;
b) programmi di protezione della fauna selvatica autoctona di cui sia accertata una diminuzione della popolazione sul territorio regionale;
c) programma di conservazione e ripristino delle zone umide per la tutela dell'avifauna selvatica migratoria;
d) carta delle potenzialità e delle vocazioni faunistiche.
Articolo 6 - (Zona Alpi)
1. L'intero territorio della Valle d'Aosta, stanti il suo ambiente, la sua flora e la sua fauna tipicamente alpini, è considerato Zona faunistica delle Alpi, di cui all'articolo 11 della legge 157/1992 e, visto l'articolo 3, comma 2, è costituito in riserva regionale per la tutela e la gestione della fauna selvatica, ad eccezione del territorio compreso nel Parco del Gran Paradiso.
Articolo 7 - (Oasi di protezione e zone di ripopolamento e cattura)
1. Sono oasi di protezione le aree destinate al rifugio, alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica.
2. Sono zone di ripopolamento e cattura le aree destinate alla riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale ed alla cattura della stessa per l'immissione sul territorio in tempi e condizioni utili all'ambientamento fino alla ricostituzione e alla stabilizzazione della densità faunistica ottimale per il territorio.
3. Nelle aree di cui ai commi 1 e 2 sono vietati l'esercizio venatorio, nonché l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 8 e all'articolo 18, comma 1.
4. L'istituzione delle oasi di protezione e delle zone di ripopolamento e cattura è deliberata dalla Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'articolo 5, tenuto conto delle percentuali di territorio agro-silvo-pastorale destinato alla protezione della fauna selvatica ivi contenuta.
5. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui ai commi 1-2 viene trasmessa ai comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.
6. Avverso la deliberazione di cui al comma 5, i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata, senza oneri, alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza dell'affissione.
7. Decorso il termine di cui al comma 6, ove sussista il consenso esplicito o tacito dei proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori di fondi costituenti almeno il sessanta percento della superficie complessiva che si intende vincolare, la Regione provvede in merito alla costituzione delle oasi di protezione, ripopolamento e cattura, decidendo anche in merito alle opposizioni presentate.
8. Le oasi di protezione e le zone di ripopolamento e cattura sono istituite per una durata di cinque anni, rinnovabili alla scadenza con le modalità previste dal comma 4.
9. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, può revocare, sentita la Consulta faunistica regionale, purché non nel corso della stagione venatoria, l'istituzione di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura nelle quali si siano rilevati una scadente redditività o gravi danni alle colture agricole ed al popolamento boschivo provocati dalla fauna selvatica.
Articolo 8 - (Zone e periodi per l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia)
1. L'addestramento e l'allenamento dei cani da caccia sono consentiti, dal 15 agosto fino al quarto giorno antecedente la data in cui è permesso l'esercizio venatorio, tutti i giorni, esclusi il martedì ed il venerdì:
a) sui terreni incolti o boschivi di vecchio impianto;
b) sui prati naturali ed artificiali, sfalciati.
2. La Giunta regionale, in attuazione del piano territoriale regionale faunistico-venatorio, di cui all'articolo 5, istituisce le aree in cui sono permessi durante l'anno l'addestramento, l'allenamento e le gare dei cani da caccia.
3. La deliberazione contenente la proposta di individuazione delle aree di cui ai commi 1 e 2 viene trasmessa ai comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio e pubblicizzata mediante l'affissione di manifesti.
4. Avverso la deliberazione di cui al comma 3, i proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori interessati possono proporre opposizione motivata al Presidente della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo di affissione.
5. Decorso il termine di cui al comma 4, la Giunta regionale, ove sussista il consenso dei proprietari, dei titolari di diritti reali di godimento o dei conduttori agricoli aventi la disponibilità di almeno il sessanta percento dei fondi costituenti l'area interessata ed essendo valido anche il consenso risultante dalla mancata opposizione, delibera l'istituzione dell'area.
6. Le zone di cui ai commi 1 e 2 sono istituite per una durata di cinque anni ed alla scadenza può procedersi al loro rinnovo.
7. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta di associazioni venatorie o cinofile, può autorizzare lo svolgimento di gare di cani da ferma all'interno di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura.
8. L'effettuazione delle gare dei cani da caccia nelle zone di cui al comma 7 non è consentita nel periodo compreso dal 15 aprile al 31 luglio.
Articolo 9 - (Aziende agri-turistico-venatorie, aziende faunistico-venatorie, centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale)
1. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Comunità montana interessata, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), sentita la Consulta faunistica regionale, può autorizzare, ai fini di impresa agricola, l'istituzione di aziende agri-turistico-venatorie, nelle quali sono consentiti l'immissione e l'abbattimento di fauna selvatica di allevamento secondo le modalità stabilite nelle singole autorizzazioni.
2. La Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della Comunità montana interessata, ai sensi della legge 97/1994, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire aziende faunistico-venatorie o autorizzarne l'istituzione, su richiesta degli interessati, senza fini di lucro, per prevalenti finalità naturalistiche e faunistiche con particolare riferimento alla tipica fauna alpina; dette concessioni devono essere corredate di programmi di conservazione e di ripristino ambientale al fine di garantire l'obiettivo naturalistico e faunistico; in tali aziende la caccia è consentita nelle giornate indicate dal calendario venatorio secondo i piani di ripopolamento e di abbattimento; in ogni caso, nelle aziende faunistico-venatorie non è consentito immettere o liberare fauna selvatica posteriormente alla data del 31 agosto di ogni anno.
3. Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale, può istituire centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale, organizzati in forma di azienda agricola singola, consortile o cooperativa, ove è vietato l'esercizio dell'attività venatoria ed è consentito il prelievo di animali allevati, appartenenti a specie cacciabili da parte del titolare dell'impresa agricola, di dipendenti della stessa e di persone nominativamente indicate.
4. Le aziende agri-turistico-venatorie, le aziende faunistico-venatorie ed i centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale sono istituiti dalla Giunta regionale in attuazione del piano regionale faunistico-venatorio approvato ai sensi dell'articolo 5 e sono soggetti a tassa di concessione regionale i cui importi sono fissati dal Consiglio regionale.
Articolo 10 - (Fondi preclusi all'attività venatoria. Fondi chiusi)
1. Il proprietario o conduttore di un fondo che intenda vietare sullo stesso l'esercizio venatorio deve inoltrare, entro trenta giorni dalla pubblicazione del piano regionale faunistico-venatorio di cui all'articolo 5, al Presidente della Giunta regionale richiesta scritta motivata che è esaminata dalla Giunta stessa entro sessanta giorni.
2. La richiesta è accolta se non ostacola l'attuazione della pianificazione faunistico-venatoria o per salvaguardare colture agricole specializzate o, ancora, quando l'attività venatoria sia motivo di danno o di disturbo ad attività di rilevante interesse economico, sociale o ambientale.
3. Il divieto è reso noto mediante l'apposizione di tabelle, esenti da tasse, a cura del proprietario o conduttore del fondo, le quali delimitino in maniera chiara e visibile il perimetro dell'area interessata.
4. Nei fondi di cui al presente articolo è vietato a chiunque, compreso il proprietario o il conduttore, esercitare l'attività venatoria fino al venir meno delle ragioni del divieto.
5. Parimenti l'esercizio venatorio è vietato a chiunque nei fondi rustici chiusi da muro o da rete metallica o da altra effettiva chiusura, di altezza non inferiore a metri 1,20 o da corsi o da specchi d'acqua perenni il cui letto abbia la profondità di almeno metri 1,50 e la larghezza di almeno metri 3.
6. I fondi chiusi esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli che si intenderà successivamente istituire devono essere notificati a cura del proprietario, del titolare di diritti reali di godimento o del conduttore alla Regione, precisando l'estensione del fondo ed allegando mappa catastale con indicazione dei relativi confini. I proprietari, i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori dei fondi di cui al presente comma provvedono ad apporre a loro carico adeguate tabellazioni esenti da tasse regionali.
7. La superficie dei fondi di cui ai commi 1 e 5, entra a far parte della quota del territorio agro-silvo-pastorale della Regione, destinata a protezione della fauna selvatica.
8. L'esercizio venatorio è vietato inoltre sui terreni in attualità di coltivazione intendendosi con tale termine gli orti, le colture erbacee e cerealicole, dalla semina a raccolto effettuato, i prati artificiali e naturali non sfalciati, i frutteti sino a raccolto effettuato, i vigneti, nonché i terreni di recente rimboschimento.
Articolo 11 - (Ambiti territoriali di caccia)
1. Il territorio agro-silvo-pastorale della Regione Valle d'Aosta, con esclusione delle zone previste all'articolo 7, è provvisoriamente costituito in un unico ambito territoriale di caccia.
2. La Giunta regionale, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria e la Consulta faunistica regionale, istituisce ambiti territoriali di caccia nei quali si dà luogo ad una pianificazione faunistico-venatoria più rispondente a particolari esigenze di riequilibrio del rapporto territorio-pressione venatoria-popolazione faunistica secondo i criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lett. h).
CAPO III - Strutture amministrative
Articolo 12 - (Gestione della fauna selvatica)
1. Le funzioni tecnico-amministrative di controllo, gestione e tutela della fauna selvatica sono svolte sull'intero territorio regionale dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, tramite l'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'articolo 13, istituito nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali che si avvale anche degli organi di cui agli articoli 14 e 15.
2. L'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi della collaborazione di tecnici esterni, di istituti pubblici e privati, specializzati nel settore faunistico e in quello venatorio nonché di cacciatori esperti, qualificati attraverso appositi corsi di formazione riconosciuti dalla Regione.
3. Gli eventuali prelievi ed abbattimenti all'interno dei parchi regionali naturali previsti dall'articolo 18 della legge regionale 30 luglio 1991, n. 30 (Norme per l'istituzione di aree naturali protette), in assenza del piano di gestione territoriale del parco, devono essere approvati con decreto dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, su richiesta dell'ente gestore, sentito il parere dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti e attuati con il controllo dell'Ufficio per la fauna selvatica.
Articolo 13 - (Ufficio per la fauna selvatica)
1. Nell'ambito del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, è istituito, entro un massimo di centottanta giorni dall'approvazione della presente legge, l'Ufficio per la fauna selvatica.
2. L'Ufficio per la fauna selvatica si compone di:
a) un capo ufficio (ruolo del personale tecnico - ottavo livello), con laurea in Scienze agrarie o forestali o veterinarie o naturali o biologiche od equivalenti;
b) un coadiutore tecnico (ruolo del personale tecnico - sesto livello);
c) un coadiutore (ruolo del personale tecnico - quinto livello);
d) tre componenti del Corpo forestale valdostano, aventi specifica preparazione in materia.
3. Il personale di cui al comma 2 è compreso nella pianta organica di cui all'allegato A della legge regionale 29 maggio 1992, n. 19 (Modificazioni ed integrazioni alle norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico del personale della Regione. Approvazione delle nuove tabelle organiche dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale).
Articolo 14 - (Consulta faunistica regionale)
1. Presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali è istituita la Consulta faunistica regionale, quale organo consultivo e propositivo.
2. La Consulta faunistica regionale è così composta:
a) l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o un consigliere regionale suo delegato, con funzioni di presidente;
b) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
c) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
d) il dirigente del Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti, o suo sostituto;
e) il responsabile del Servizio veterinario dell'Unità sanitaria locale, o suo sostituto;
f) un esperto in gestione faunistica, designato dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica;
g) un rappresentante designato dall'Ordine regionale dei laureati in Scienze agrarie e forestali della Valle d'Aosta;
h) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole maggiormente rappresentative a livello regionale scelti fra i coltivatori diretti;
i) tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) maggiormente rappresentative a livello regionale;
l) tre rappresentanti designati dalle sezioni regionali delle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992 e maggiormente rappresentative a livello regionale in ragione di un rappresentante per associazione;
m) il presidente del Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'articolo 15;
n) un rappresentante designato dalla Associazione dei Sindaci della Valle d'Aosta;
o) un rappresentante designato dalle Comunità montane.
3. La Consulta faunistica regionale è convocata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed esprime parere su:
a) la proposta del calendario venatorio;
b) l'istituzione e la chiusura di oasi di protezione e di zone di ripopolamento e cattura della fauna selvatica;
c) l'introduzione di fauna selvatica sul territorio regionale a scopo di ripopolamento;
d) ogni altro aspetto della presente legge che richieda l'acquisizione del parere di cui al presente comma.
4. Le funzioni di segretario sono svolte dal capo dell'Ufficio per la fauna selvatica, di cui all'articolo 13.
5. La Consulta regionale faunistica, preso atto delle designazioni, è costituita con deliberazione della Giunta regionale ed è rinnovata all'inizio di ogni legislatura regionale; i suoi poteri sono prorogati sino al suo rinnovo.
6. La Consulta regionale faunistica è legalmente riunita quando è presente la maggioranza dei suoi componenti.
7. Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti e l'esito delle votazioni è verbalizzato in apposito registro a pagine numerate.
8. Ai membri della Consulta faunistica regionale non dipendenti dall'Amministrazione regionale compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.
Articolo 15 - (Comitato regionale per la gestione venatoria)
1. É istituito, quale organo direttivo per l'organizzazione venatoria, il Comitato regionale per la gestione venatoria, che si compone di:
a) un presidente eletto direttamente dai cacciatori residenti in Valle d'Aosta;
b) nove rappresentanti dei cacciatori, designati dagli appartenenti alle nove circoscrizioni venatorie, di cui all'articolo 17, nella misura di un rappresentante per ciascuna di esse, di cui uno con funzione di vicepresidente;
c) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
d) il dirigente dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, o suo sostituto;
e) un rappresentante designato dalle associazioni venatorie riconosciute ai sensi dell'articolo 34 della legge 157/1992, presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;
f) un rappresentante designato dalle associazioni naturalistiche o protezionistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 13 della legge 349/1986, presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;
g) un rappresentante designato dalle organizzazioni professionali agricole presenti a livello regionale. In caso di più di una candidatura, il rappresentante è designato dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali fra i nominativi proposti;
h) un rappresentante designato dalle Comunità montane.
2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria è nominato con deliberazione della Giunta regionale, preso atto delle designazioni, ed è rinnovato all'inizio di ogni legislatura regionale.
3. I membri che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre adunanze consecutive decadono dalla carica e debbono essere sostituiti.
4. Le funzioni di segretario del Comitato regionale per la gestione venatoria sono assolte da personale dipendente dal Comitato stesso.
5. Ai membri del Comitato per la gestione venatoria, non dipendenti dall'Amministrazione, compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio, pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.
6. I compiti del Comitato regionale di gestione venatoria sono:
a) provvedere al tesseramento annuale dei cacciatori, mediante il rilascio del tesserino regionale, di cui all'articolo 33;
b) regolamentare l'attività delle sezioni comunali cacciatori, di cui all'articolo 17, e le procedure per l'elezione dei rappresentanti delle circoscrizioni venatorie;
c) provvedere all'amministrazione ed alla gestione dei propri fondi e dei beni già intestati al Comitato regionale per la caccia, previsto dalla legge regionale 23 maggio 1973, n. 28 (Provvedimenti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia nella Regione autonoma della Valle d'Aosta);
d) formulare un parere in merito all'accesso e all'eventuale destinazione dei cacciatori non residenti nel territorio regionale sulla base degli indici di densità e dei criteri di cui all'articolo 5;
e) individuare i cacciatori da destinare negli ambiti territoriali di caccia sulla base dei criteri di cui all'articolo 5, comma 3, lett. g);
f) assicurare la partecipazione dei cacciatori alle operazioni di censimento e di gestione faunistica, promossi ed organizzati dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali;
g) svolgere altre funzioni ed incarichi eventualmente affidatigli dalla Regione in materia faunistico-venatoria.
7. Il Comitato regionale per la gestione venatoria provvede all'espletamento dei propri compiti mediante:
a) il settanta percento dei proventi di cui all'articolo 39, comma 6, lett. b).
Articolo 16 - (Collegio dei revisori dei conti)
1. É istituito il Collegio dei revisori dei conti, composto di tre membri, di cui due nominati dal Comitato regionale per la gestione venatoria ed uno nominato dal Consiglio regionale, con funzioni di presidente.
2. Il Collegio dei revisori dei conti sovraintende alla corretta gestione dell'attività amministrativa contabile del Comitato per la gestione venatoria e dura in carica cinque anni.
3. I membri del Collegio dei revisori dei conti possono essere riconfermati; ad essi compete un'indennità di presenza per ogni giornata di seduta ed un rimborso delle spese di viaggio pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.
Articolo 17 - (Circoscrizioni venatorie e sezioni comunali cacciatori)
1. Per l'elezione dei rappresentanti dei cacciatori, di cui all'articolo 15, comma 1, sono istituite le seguenti circoscrizioni venatorie:
a) circoscrizione venatoria n. 1, comprendente il territorio dei Comuni di Courmayeur, Pré-Saint-Didier, La Thuile, Morgex, La Salle;
b) circoscrizione venatoria n. 2, comprendente il territorio dei Comuni di Saint-Nicolas, Avise, Arvier, Valgrisenche, Introd, Rhêmes-Saint-Georges, RhêmesNotre-Dame, Villeneuve, Valsavarenche, Saint-Pierre, Aymavilles, Cogne;
c) circoscrizione venatoria n. 3, comprendente il territorio dei Comuni di Saint-Rhémy-en-Bosses, Saint-Oyen, Etroubles, Gignod, Allein, Doues, Roisan, Ollomont, Valpelline, Oyace, Bionaz;
d) circoscrizione venatoria n. 4, comprendente il territorio dei Comuni di Sarre, Jovençan, Gressan, Charvensod, Saint-Christophe, Pollein, Brissogne, Quart, Saint-Marcel, Nus, Fénis;
e) circoscrizione venatoria n. 5, comprendente il territorio del Comune di Aosta;
f) circoscrizione venatoria n. 6, comprendente il territorio dei Comuni di Valtournenche, Torgnon, Antey-Saint-André, Chamois, La Magdeleine, Verrayes, Saint-Denis, Chambave, Pontey, Châtillon, Saint-Vincent, Emarèse;
g) circoscrizione venatoria n. 7, comprendente il territorio dei Comuni di Ayas, Brusson, Challand-Saint-Anselme, Challand-Saint-Victor, Montjovet, Champdepraz, Verrès, Issogne, Arnad;
h) circoscrizione venatoria n. 8, comprendente il territorio dei Comuni di Fontainemore, Lillianes, Perloz, Pont-Saint-Martin, Donnas, Bard, Hône, Pontboset, Champorcher;
i) circoscrizione venatoria n. 9, comprendente il territorio dei Comuni di Gressoney-La-Trinité, Gressoney-Saint-Jean, Gaby, Issime.
2. Le circoscrizioni venatorie si compongono di sezioni comunali cacciatori.
3. Le sezioni comunali cacciatori sono costituite da un numero minimo di nove cacciatori residenti nel comune.
4. Qualora il numero dei cacciatori non raggiunga il limite di nove, potranno costituirsi sezioni con cacciatori di comuni viciniori, onde raggiungere il numero necessario.
5. In un Comune non può essere costituita più di una sezione.
6. Compete alle sezioni comunali cacciatori:
a) eleggere i rappresentanti di circoscrizione, secondo le modalità stabilite dal Comitato regionale di gestione venatoria;
b) proporre al Comitato regionale di gestione venatoria eventuali provvedimenti necessari per una migliore gestione venatoria, nonché per la protezione e l'incremento del patrimonio faunistico regionale.
7. Il funzionamento delle sezioni comunali cacciatori è stabilito, con apposito regolamento, dal Comitato regionale di gestione venatoria, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inadempienza il regolamento è disposto dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
CAPO IV - Attività aventi ad oggetto la fauna selvatica
Articolo 18 - (Controllo della fauna selvatica)
1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sulla base di segnalazioni, rilevazioni o censimenti dai quali emerga che l'eccessivo moltiplicarsi di determinate specie animali provoca alterazioni dell'equilibrio naturale e arreca gravi danni alle produzioni agro-forestali o al patrimonio faunistico o pone gravi problemi di ordine sanitario, può disporre, verificata l'inefficacia di metodi ecologici di controllo, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la cattura o l'abbattimento di esemplari delle specie di cui all'articolo 30, con mezzi selettivi, anche nelle zone vietate alla caccia, ad esclusione dei parchi naturali regionali, nei periodi tecnicamente più idonei al raggiungimento dei risultati prefissati, anche al di fuori del periodo venatorio.
2. Nelle riserve naturali di cui alla legge regionale 30/1991 il controllo della fauna selvatica di cui al comma 1 è subordinato al parere dell'Assessorato dell'ambiente, territorio e trasporti.
3. Delle catture e degli abbattimenti di cui al comma 1 sono incaricati gli agenti del Corpo forestale valdostano, con l'eventuale collaborazione di guardie venatorie volontarie, dei proprietari e dei conduttori dei fondi interessati dai danni purché in possesso di porto d'armi per l'esercizio venatorio, e dei cacciatori di cui all'articolo 12, comma 2.
4. Il provvedimento di cui al comma 1 indica altresì le zone di intervento, il numero massimo degli esemplari delle specie da catturare o da abbattere, il periodo e i mezzi.
5. Al fine di prevenire l'insorgenza di patologie infettive e di limitare possibili cause di disturbo alla fauna selvatica, i bovini, ovini e caprini sull'intero territorio regionale devono essere soggetti a controllo, seppure saltuario. É fatto divieto di lasciare vagare liberamente qualsiasi esemplare di cane al di fuori delle zone e nei periodi indicati dall'articolo 8.
6. La mancata custodia dei cani da caccia è sanzionata dall'articolo 28, comma 1, lett. c), della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14 (Norme per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione).
7. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta faunistica regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può altresì consentire l'abbattimento di animali di specie non comprese nel comma 1, per i motivi di cui allo stesso comma o per la salvaguardia dei biotopi od il mantenimento della diversità delle specie.
Articolo 19 - (Catture a scopo di ripopolamento)
1. La Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali può disporre per le specie autoctone, cacciabili e non, anche nei tempi e nei luoghi in cui è vietato l'esercizio venatorio, salvo che nei parchi naturali regionali e nelle riserve naturali, catture a scopo di ripopolamento.
Articolo 20 - (Cattura e utilizzazione di esemplari di fauna selvatica)
1. É vietato catturare e detenere, anche per brevi periodi, mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché, alterare o asportare uova, nidi e piccoli nati se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché in tal caso, se ne dia preventivo avviso alla stazione forestale competente per territorio, che adotterà i provvedimenti del caso.
2. É vietato molestare, in qualsiasi modo, gli animali selvatici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo di ogni singola specie.
3. L'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentito l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, può autorizzare con proprio decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione di motivata richiesta scritta, personale qualificato degli istituti o laboratori scientifici, dei musei di scienze e storia naturali e dei parchi naturali a catturare ed utilizzare per attività di marcatura, di studio e di ricerca scientifica, mammiferi ed uccelli, nonché a prelevare per gli stessi motivi uova, nidi e piccoli nati.
Articolo 21 - (Attività di inanellamento)
1. L'attività di inanellamento a scopo scientifico è subordinata all'ottenimento di specifica autorizzazione regionale, rilasciata dall'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, con proprio decreto, secondo le modalità previste dall'articolo 4 della legge 157/1992, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
2. É fatto obbligo a chiunque abbatta, catturi o rinvenga uccelli inanellati di farne denuncia al personale della stazione forestale od al Comune competenti per territorio.
3. Il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali ed i comuni provvederanno in seguito agli obblighi previsti dalla legge 157/1992.
Articolo 22 - (Catture a fini di richiamo)
1. La cattura di uccelli per la cessione a fini di richiamo è vietata nell'intero territorio regionale.
Articolo 23 - (Introduzione di fauna selvatica a scopo di ripopolamento)
1. L'introduzione di fauna selvatica viva è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; essa può avvenire solo a scopo di ripopolamento, rinsanguamento o reintroduzione.
2. L'introduzione di selvaggina viva dall'estero deve effettuarsi secondo le disposizioni previste dall'articolo 20 della legge 157/1992.
3. Al fine di prevenire la diffusione di malattie infettive e di garantire l'idoneità della fauna destinata al ripopolamento, i capi provenienti da allevamenti nazionali o introdotti dall'estero devono essere sottoposti al preventivo controllo sanitario della competente autorità veterinaria.
4. É vietato introdurre e liberare nel territorio regionale animali estranei alla fauna selvatica indigena, al di fuori di specifici piani regionali di introduzione di specie animali per le quali sia stato conseguito il parere favorevole della Consulta faunistica regionale e dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, fatta salva l'introduzione di animali dei circhi equestri o spettacoli viaggianti o di specie destinate all'allevamento tradizionale nell'ambito comunitario e al commercio per fini ornamentali o amatoriali.
Articolo 24 - (Allevamento di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare o amatoriale)
1. L'impianto e l'esercizio di allevamenti di fauna selvatica a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale sono sottoposti ad autorizzazione rilasciata a persone nominativamente indicate.
2. L'autorizzazione è rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta giorni dalla richiesta scritta; nell'atto di autorizzazione sono riportati gli obblighi derivanti dalla normativa vigente, statale e regionale, alla cui osservanza è tenuto l'allevatore, con particolare riferimento all'obbligo di tenere un apposito registro riportante i dati essenziali sull'andamento dell'allevamento.
3. Per quanto attiene l'aspetto igienico-sanitario, restano fermi gli adempimenti imposti dalla normativa vigente, statale e regionale.
4. Gli esemplari pertinenti agli allevamenti devono essere muniti di contrassegno indelebile od inamovibile indicante l'anno di nascita, il numero e la matricola o il numero di autorizzazione dell'allevatore, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. L'abbattimento di capi allevati a scopo alimentare è consentito agli effetti della presente legge durante tutto il corso dell'anno solare.
6. Gli allevamenti dei cani da caccia sono disciplinati dalle norme contenute nell'articolo 10 della legge regionale 14/1994.
Articolo 25 - (Rinvenimento o abbattimento per caso fortuito o forza maggiore di fauna selvatica)
1. Al di fuori degli abbattimenti di fauna selvatica effettuati nel rispetto delle disposizioni di cui al Capo V, chiunque, in qualsiasi tempo, rinvenga o abbatta per caso fortuito o forza maggiore, o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa, deve, entro ventiquattro ore, farne denuncia alla stazione forestale competente per territorio.
2. Qualora, a giudizio del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, gli esemplari di fauna selvatica rinvenuti morti non rivestano particolare interesse scientifico, potranno essere lasciati in detenzione alle persone che li hanno rinvenuti, previa domanda scritta, da parte delle stesse, all'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, che rilascia apposita autorizzazione entro i successivi sessanta giorni.
3. La Regione provvede, con strutture proprie o mediante apposite convenzioni con veterinari, alla cura, alla detenzione temporanea ed alla successiva liberazione degli esemplari vivi di fauna selvatica di cui al comma 1.
Articolo 26 - (Attività di tassidermia ed imbalsamazione)
1. Le attività di tassidermia ed imbalsamazione, fatte salve le norme che disciplinano le attività commerciali o artigianali, sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, con apposito decreto, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Sono consentite la tassidermia e l'imbalsamazione esclusivamente di esemplari appartenenti:
a) alla fauna selvatica presente sul territorio della Comunità economica europea;
b) alla fauna esotica o comunque proveniente da territori extra-comunitari purché l'abbattimento e l'importazione o comunque la detenzione siano avvenuti in conformità alla normativa vigente in materia e nel rispetto degli accordi internazionali;
c) alla fauna domestica.
3. Sono inoltre consentite la tassidermia e l'imbalsamazione degli animali provenienti da allevamenti regolarmente autorizzati.
4. I tassidermisti autorizzati devono segnalare all'autorità competente le richieste di impagliare o imbalsamare spoglie di specie protette o comunque non cacciabili ovvero le richieste relative a spoglie di specie cacciabili avanzate in periodi diversi da quelli previsti nel calendario venatorio per la caccia delle specie in questione.
5. I tassidermisti devono tenere sempre aggiornato un registro di carico e scarico con i nominativi dei clienti, la data di consegna e la descrizione dell'animale affidato in preparazione ed esibirlo, a richiesta, agli agenti incaricati della sorveglianza che potranno altresì compiere, ai sensi della normativa vigente, ispezioni nei locali adibiti all'esercizio dell'attività, o a deposito degli animali preparati o da preparare.
6. In caso di animale in preparazione tassidermica di provenienza esterna al territorio regionale e non appartenente alle specie cacciabili nella regione occorre apposita dichiarazione di provenienza.
7. Il mancato rispetto di una delle disposizioni contenute nel presente articolo implica la violazione delle norme di cui all'articolo 32 nonché la revoca dell'autorizzazione di cui al comma 1.
Articolo 27 - (Detenzione di trofei e preparazioni tassidermiche)
1. É consentita la detenzione di preparazioni tassidermiche e di trofei, delle specie di mammiferi e uccelli di cui all'articolo 26 secondo le seguenti modalità:
a) per le specie oggetto di caccia ai sensi della presente legge, il detentore del trofeo deve munirsi di apposita certificazione rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta scritta, attestante la provenienza e l'anno in cui è avvenuto l'abbattimento e nella quale è indicato un numero d'identificazione che dovrà essere applicato in modo inamovibile sul trofeo stesso, a mezzo di un apposito contrassegno fornito dall'Amministrazione regionale;
b) per le specie non oggetto di prelievo venatorio ai sensi della presente legge, nessun trofeo può essere detenuto se non munito di apposita autorizzazione rilasciata dall'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta scritta; l'autorizzazione riporta un numero che trova il suo corrispondente in un contrassegno da applicare al trofeo in modo inamovibile;
c) le spoglie ed i trofei detenuti prima della entrata in vigore della presente legge devono essere dichiarati all'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge; l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali rilascia gratuitamente entro tre mesi successivi un certificato attestante la dichiarazione ed un numero di identificazione da applicare in modo inamovibile sul trofeo.
2. I musei scientifici non sono soggetti alle norme del comma 1, ma devono comunque tenere un registro aggiornato con le dotazioni degli animali presenti, a disposizione per eventuali controlli.
CAPO V - Modalità dell'esercizio venatorio
Articolo 28 - (Esercizio di caccia)
1. Costituisce esercizio di caccia ogni atto diretto all'abbattimento o cattura di selvaggina mediante l'impiego dei mezzi di cui all'articolo 29 e con l'eventuale ausilio di cani appositamente addestrati.
2. É considerato altresì esercizio di caccia il vagare o il soffermarsi con i mezzi destinati a tale scopo in attitudine di ricerca della selvaggina o di attesa della medesima per abbatterla o catturarla.
3. L'esercizio della caccia può essere praticato in varie forme ognuna delle quali viene disciplinata, in maniera diversa per quel che riguarda le specie cacciabili, le modalità ed i tempi di caccia, dal calendario venatorio di cui all'articolo 31, nel rispetto della presente legge.
4. La fauna selvatica abbattuta nel rispetto delle disposizioni della presente legge appartiene a colui che l'ha cacciata.
5. Per la ricerca di animali feriti durante l'esercizio venatorio possono essere utilizzati, previo avviso alla stazione forestale competente per territorio, cani da traccia su pista da sangue, appositamente addestrati ed abilitati attraverso prove ufficiali dell'Associazione cani da caccia, affiliata all'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), iscritti in apposito elenco istituito presso l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
Articolo 29 - (Mezzi di caccia)
1. L'attività venatoria è consentita con l'uso del fucile:
a) con una o due canne ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20;
b) con una canna ad anima liscia, a ripetizione manuale o semiautomatica, con caricatore adattato in modo da non contenere più di un colpo, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20;
c) con una canna ad anima rigata, a caricamento manuale o a ripetizione semiautomatica, di calibro uguale o superiore a millimetri 5,6 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40;
d) con due o tre canne di cui una o due ad anima liscia, di calibro non superiore al 12 e, per la caccia agli ungulati, non inferiore al 20 e una o due ad anima rigata di calibro uguale o superiore a millimetri 5,6 e camerata per cartuccia con bossolo a vuoto di altezza/lunghezza uguale o superiore a millimetri 40.
2. Il titolare della licenza di porto di fucile per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare, oltre alle armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.
Articolo 30 - (Specie cacciabili e periodi di attività venatoria)
1. Ai fini dell'esercizio venatorio è consentito abbattere gli esemplari di fauna selvatica delle specie sottoelencate:
a) mammiferi: camoscio (Rupicapra rupicapra), capriolo (Capreolus capreolus), cervo (Cervus elaphus), cinghiale (Sus scrofa), lepre variabile (Lepus timidus), lepre europea (Lepus europaeus), coniglio selvatico (Oryctolagus cuniculus), volpe (Vulpes vulpes);
b) uccelli: allodola (Alauda arvensis), beccaccia (Scolopax rusticola), cesena (Turdus pilaris), colombaccio (Columba palumbus), cornacchia grigia (Corvus corvus cornix), cornacchia nera (Corvus corvus coronae), corvo (Corvus frugilegus), coturnice (Alectoris graeca), fagiano (Phasianus colchicus), fagiano di monte (Lyrurus tetrix), gazza (Pica pica), germano reale (Anas platyrhynchos), ghiandaia (Garrulus glandarius), merlo (Turdus merula), pernice bianca (Lagopus mutus), quaglia (Coturnix coturnix), starna (Perdix perdix), storno (Sturnus vulgaris), taccola (Corvus monedula), tordo bottaccio (Turdus philomelos), tordo sassello (Turdus iliacus), tortora (Streptopelia turtur).
2. I periodi di attività venatoria in relazione alle specie di cui al comma 1 sono stabiliti dal calendario venatorio, di cui all'articolo 31, e sono contenuti entro il 1° settembre ed il 31 gennaio.
3. Possono essere previste deroghe al periodo di cui al comma 2, unicamente nel caso di caccia selettiva, per qualità, sesso e struttura delle popolazioni, agli ungulati, previo parere favorevole dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica.
Articolo 31 - (Calendario venatorio)
1. La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica, approva il calendario venatorio.
2. Il calendario venatorio indica:
a) le specie cacciabili e le relative modalità di prelievo;
b) i periodi, le giornate e gli orari di caccia;
c) il numero massimo di capi abbattibili, stagionale e giornaliero, per ogni singola specie e per ogni cacciatore;
d) le norme inerenti all'uso dei cani in periodo venatorio, con particolare riguardo al numero massimo per cacciatore ed alle zone dove tale pratica può essere vietata, al fine di proteggere la selvaggina;
e) ogni altra indicazione ritenuta utile al fine di una corretta attività venatoria.
Articolo 32 - (Divieti)
1. Ai fini della presente legge, è vietato:
a) detenere o commerciare esemplari di qualsiasi specie di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, ad eccezione di quelli indicati annualmente nel calendario venatorio, nonché ad eccezione degli esemplari di cui al Capo IV; commerciare fauna selvatica morta, non proveniente da allevamenti, per sagre e manifestazioni a carattere gastronomico;
b) detenere o commerciare esemplari di mammiferi ed uccelli, appartenenti alle specie indicate annualmente nel calendario venatorio, presi in tempi o con mezzi non consentiti;
c) trasportare all'interno dei centri abitati e delle altre zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni e nei periodi non consentiti per l'esercizio venatorio, armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia;
d) sparare a distanza minore di 150 metri in caso di utilizzo di munizione spezzata o da distanza corrispondente a meno di una volta e mezza la gittata massima in caso di utilizzo di munizione intera, in direzione di:
1) immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione ed a posto di lavoro;
2) vie di comunicazione ferroviaria e strade carrozzabili, eccettuate quelle poderali e interpoderali;
3) funivie, filovie ed altri trasporti in sospensione;
4) aree destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale;
e) esercitare l'esercizio venatorio con mezzi diversi da quelli consentiti dall'articolo 29;
f) praticare qualsiasi forma di uccellagione;
g) cacciare a rastrello in più di tre persone, fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinata dal calendario venatorio;
h) cacciare sparando da veicoli a motore o da aeromobili, o usare mezzi aerei per il trasporto di mezzi di caccia;
i) usare richiami vivi o richiami artificiali di qualsiasi tipo;
l) usare la munizione spezzata nella caccia agli ungulati;
m) abbandonare sul luogo di caccia i bossoli delle cartucce sparate;
n) usare e detenere trappole, esche o bocconi avvelenati;
o) usare armi da sparo munite di silenziatore o impostate con scatto provocato dalla preda, ovvero dotate di sistema di puntamento a raggi laser o che permettono la visione notturna;
p) utilizzare durante l'esercizio venatorio apparecchi radio ricetrasmittenti e/o apparecchi telefonici portatili, fatte salve eventuali chiamate di soccorso;
q) praticare l'esercizio venatorio:
1) ove esistono opere di difesa dello Stato e ove il divieto sia richiesto a giudizio insindacabile dell'autorità militare;
2) ove esistono monumenti nazionali;
3) nei parchi nazionali e regionali, nelle foreste demaniali, nelle riserve naturali, nei giardini e parchi pubblici, fatte salve le norme previste dalla legge regionale 30/1991;
4) nelle oasi di protezione e nelle zone di ripopolamento e cattura, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 18;
5) sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve, ad eccezione dei casi espressamente indicati dal calendario venatorio;
6) nelle aie e nelle corti od altre pertinenze di fabbricati rurali, nelle zone comprese nel raggio di 150 metri dalle macchine agricole operanti, di 100 metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di 50 metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili, eccettuate le strade poderali ed interpoderali, nei giardini e nei parchi privati, nei terreni adibiti ad attività sportive;
7) nei fondi di cui all'articolo 10;
8) nei valichi montani interessati dalle rotte di migrazione dell'avifauna per una distanza di 1.000 metri dagli stessi;
r) l'esercizio in qualunque forma del tiro al volo di tipo ludico su uccelli a partire dal 1° gennaio 1994, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, lett. e), della legge 157/1992.
2. La Giunta regionale, su richiesta degli assessorati competenti, sentita la Consulta regionale faunistica, può temporaneamente vietare l'esercizio venatorio nei luoghi che sono interessati da intenso fenomeno turistico, o da colture agricole altamente specializzate; tali zone sono adeguatamente tabellate a cura dell'Amministrazione regionale.
CAPO VI - Esercizio della caccia: autorizzazioni e requisiti
Articolo 33 - (Tesserino regionale)
1. Chiunque intenda esercitare la caccia nell'ambito della regione dev'essere in possesso del relativo tesserino "Carnet de chasse" predisposto dalla Regione e rilasciato dal Presidente della Giunta regionale o da un Assessore da lui delegato.
2. Il rilascio del tesserino è subordinato:
a) al possesso della valida licenza di porto d'armi per uso di caccia, rilasciata dalla competente autorità;
b) all'avvenuto versamento delle tasse prescritte, compresa quella di concessione regionale annuale di cui all'articolo 39;
c) all'aver stipulato il contratto di assicurazione di cui all'articolo 38;
d) all'aver optato, ai sensi dell'articolo 12 della legge 157/l992, per la forma di caccia vagante in zona Alpi.
3. Il tesserino ha validità per una annata venatoria e si intende sospeso o revocato in caso di sospensione o revoca della licenza di porto d'armi per uso di caccia e nei casi previsti dall'articolo 46.
4. Il tesserino deve essere restituito all'Amministrazione regionale, per il tramite del Comitato regionale di gestione venatoria, entro quindici giorni dal termine della stagione venatoria.
5. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.
6. Il cacciatore deve annotare in modo indelebile negli appositi spazi del tesserino:
a) i giorni di caccia prescelti per l'esercizio venatorio;
b) la data delle singole giornate in cui si effettua l'attività venatoria, all'atto del loro inizio;
c) i capi di selvaggina, non appena abbattuti.
7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 2, il rilascio del tesserino regionale ai cacciatori di altre Regioni, che intendano praticare la caccia nel territorio della Valle d'Aosta, è subordinato al rispetto degli indici di densità venatoria e dei criteri previsti dall'articolo 5, comma 3, lett. e) e g).
Articolo 34 - (Abilitazione venatoria)
1. L'abilitazione venatoria è richiesta per il rilascio della prima licenza di porto d'armi per uso caccia e per il rinnovo della stessa in caso di revoca; la Regione organizza corsi di preparazione per il conseguimento dell'abilitazione venatoria, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni venatorie riconosciute.
2. Per sostenere l'esame di abilitazione venatoria, il candidato deve presentare domanda scritta all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali allegando:
a) certificato di residenza;
b) certificato medico di idoneità all'esercizio venatorio.
3. Nel corso della prima stagione di caccia effettuata dopo il rilascio della prima licenza, il cacciatore può praticare l'esercizio venatorio solo se accompagnato da un altro cacciatore che abbia effettivamente cacciato da almeno tre anni e che non abbia commesso alcuna violazione alle leggi venatorie; durante l'esercizio venatorio i due cacciatori non possono cacciare separatamente.
4. Gli aspiranti cacciatori possono essere ammessi a sostenere la prova d'esame per l'abilitazione venatoria al compimento del diciottesimo anno di età.
Articolo 35 - (Commissione d'esame)
1. La commissione d'esame per il conseguimento dell'abilitazione venatoria e per l'accertamento previsti dall'articolo 34, comma 2, è nominata dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
2. I componenti della commissione durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.
3. La commissione è composta da:
a) il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, in qualità di esperto in legislazione venatoria e in ecologia ambientale, con funzioni di presidente; in caso di impedimento, il dirigente del Servizio forestazione e risorse naturali può essere sostituito dal vice-dirigente competente;
b) un laureato in scienze biologiche o in scienze naturali, esperto in vertebrati omeotermi, o suo sostituto;
c) un esperto in armi e munizioni da caccia e relativa legislazione o suo sostituto;
d) un medico esperto in norme di pronto soccorso o suo sostituto.
4. Le funzioni di segretario rogante sono svolte dal segretario del Comitato regionale per la gestione venatoria.
5. Ai componenti la commissione d'esame, indicati dal comma 3, lett. b), c), e d), compete, per ogni riunione preliminare e per ogni giornata d'esame, un gettone di presenza ed il rimborso, se dovuto, delle spese di trasferta, pari a quelle stabilite per i consiglieri regionali.
6. Non possono essere nominati componenti della commissione i dirigenti delle associazioni venatorie e naturalistiche.
Articolo 36 - (Prova d'esame)
1. Per l'ammissione all'esame di abilitazione venatoria occorre frequentare il corso di preparazione, organizzato dall'Assessorato dell'agricoltura forestazione e risorse naturali, comprendente lezioni teoriche sulla biologia e sulla gestione della fauna selvatica ed uscite pratiche in occasione di censimenti o altre attività di controllo della fauna selvatica.
2. Per realizzare il corso di cui al comma 1 l'Assessorato dell'agricoltura forestazione e risorse naturali può avvalersi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di istituti di ricerca od universitari nonché di personale qualificato e delle associazioni venatorie.
3. Per il superamento dell'esame di abilitazione occorre mostrare di possedere nozioni sufficienti nell'ambito del programma di cui all'articolo 37, secondo le modalità che verranno stabilite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
4. L'abilitazione è concessa se il candidato ottiene un giudizio favorevole in tutte le materie oggetto di esame. La commissione valuta la preparazione del candidato con un giudizio di idoneità o di inidoneità; in caso di idoneità il presidente della commissione rilascia il relativo attestato.
5. Il candidato giudicato non idoneo è ammesso a ripetere l'esame, previa domanda e relativi allegati di cui all'articolo 34, non prima che siano trascorsi sei mesi dalla data del precedente esame.
Articolo 37 - (Programma d'esame)
1. Le nozioni su cui verte l'esame di cui all'articolo 36 riguardano le seguenti materie:
a) legislazione venatoria;
b) zoologia applicata alla caccia, con prove pratiche di riconoscimento delle specie cacciabili;
c) armi e munizioni da caccia e relativa legislazione;
d) tutela della natura e principi di salvaguardia della produzione agricola;
e) norme di pronto soccorso.
Articolo 38 - (Assicurazione obbligatoria)
1. Per poter praticare l'esercizio venatorio è necessario aver stipulato una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso delle armi o degli arnesi utili all'attività venatoria, nonché una polizza assicurativa per infortuni correlata all'esercizio dell'attività venatoria, nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
CAPO VII - Tasse ed indennizzi
Articolo 39 - (Tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio)
1. Per il rilascio ed il rinnovo dell'abilitazione all'esercizio venatorio è dovuta, oltre alla tassa di concessione governativa, la tassa di concessione regionale, soggetta a rinnovo annuale ai sensi dell'articolo 3 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), e successive modificazioni.
2. La tassa di cui al comma 1 è fissata nella misura del novanta percento della corrispondente tassa erariale per la licenza di porto di fucile per uso caccia.
3. Nel caso di diniego del porto d'armi per uso di caccia è disposto, su richiesta del contribuente, il rimborso della somma pagata a titolo di tassa di concessione regionale.
4. La tassa di concessione regionale non è dovuta qualora non si eserciti la caccia durante l'anno o se l'esercizio venatorio viene effettuato esclusivamente all'esterno del territorio regionale.
5. Il pagamento della tassa di concessione regionale dev'essere effettuato su conto corrente postale, intestato alla Amministrazione della Valle d'Aosta, specificando sul retro la causale del versamento.
6. I proventi della tassa di cui al presente articolo sono così impiegati:
a) il dieci percento, quale concorso per il conseguimento dei mezzi finanziari necessari alla realizzazione dei fini previsti dalla presente legge;
b) il settanta percento, per il funzionamento del Comitato regionale per la gestione venatoria;
c) il dieci percento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al risarcimento dei danni arrecati agli agricoltori da parte della fauna selvatica, secondo le modalità stabilite dall'articolo 40;
d) il dieci percento, quale concorso per la costituzione di un fondo destinato al contributo per l'utilizzazione dei fondi agricoli secondo criteri che salvaguardino la fauna selvatica e contribuiscano al mantenimento dell'ambiente naturale; tale contributo è erogato ai proprietari o conduttori secondo le modalità di cui all'articolo 41.
7. I proventi di cui sopra saranno introitati al capitolo 00255 da istituirsi nella parte entrata del bilancio della Regione per l'esercizio 1995 e seguenti con la denominazione "Proventi delle tasse di concessione per l'esercizio venatorio".
Articolo 40 - (Risarcimento dei danni prodotti dalla fauna selvatica)
1. Per far fronte ai danni arrecati dalla fauna selvatica alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati ed a pascolo è istituito un fondo destinato al risarcimento per gli agricoltori, costituito ai sensi dell'articolo 39, comma 6, lett. c).
2. Il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento, od il conduttore, ai fini del risarcimento, sono tenuti a denunciare tempestivamente i danni alla stazione forestale competente per territorio, che procede, entro trenta giorni successivi all'accertamento ed alla valutazione dell'ammontare effettivo del danno economicamente subito, in collaborazione con i competenti uffici dei Servizi agrari ed affari generali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, secondo criteri che verranno definiti con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
Articolo 41 - (Contributo per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente)
1. Per il contributo dovuto ai proprietari, ai titolari di diritti reali di godimento od ai conduttori per l'utilizzo dei fondi agricoli secondo criteri rivolti alla tutela ed alla valorizzazione dell'ambiente è istituito apposito fondo regionale, ai sensi dell'articolo 39, comma 6, lett. d).
2. Per ciascun anno finanziario hanno diritto all'erogazione del contributo di cui al comma 1, la cui entità e le modalità di erogazione verranno definite con apposito regolamento da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i proprietari, od i titolari di diritti reali di godimento od i conduttori dei fondi che:
a) adottano metodi di produzione agricola compatibili con le esigenze di protezione dell'ambiente naturale, quali colture biologiche, lotta biologica e lotta integrata;
b) utilizzano accorgimenti per la salvaguardia dei riproduttori durante le operazioni colturali;
c) effettuano semine di colture cerealicole a perdere per il mantenimento della selvaggina.
3. Ai fini dell'ottenimento del contributo il proprietario, il titolare di diritti reali di godimento od il conduttore del fondo deve presentare all'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali un progetto o una documentazione illustranti le metodologie adottate per il raggiungimento dei fini di cui al comma 2.
CAPO VIII - Vigilanza e sanzioni
Articolo 42 - (Vigilanza venatoria)
1. La vigilanza sull'applicazione delle leggi venatorie è affidata:
a) agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale valdostano;
b) alle guardie venatorie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute a livello nazionale, alle quali sia conferita la qualifica di guardia giurata ai termini delle leggi di pubblica sicurezza.
2. La vigilanza di cui al comma 1 è altresì affidata alle guardie addette ai parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria ed alle guardie giurate comunali, forestali e campestri.
3. L'attività delle guardie venatorie volontarie è coordinata dalla Regione, tramite l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed è disciplinata da apposito regolamento predisposto dall'Assessorato stesso in collaborazione con il Comitato per la gestione faunistica, da approvarsi dal Consiglio regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Articolo 43 - (Poteri e compiti degli agenti di vigilanza venatoria)
1. Per l'esercizio di vigilanza gli agenti venatori possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi od arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia l'esibizione della licenza governativa, del contrassegno della polizza di assicurazione, del tesserino regionale, della fauna selvatica abbattuta nonché dei mezzi di caccia stessi.
2. Gli agenti venatori che accertino una violazione amministrativa alle disposizioni sull'attività venatoria, redigono appositi verbali di contestazione e procedono al sequestro della selvaggina abbattuta o catturata e all'eventuale sequestro cautelare delle armi e dei mezzi di caccia, secondo le modalità previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) nonché al ritiro del tesserino regionale nei casi previsti dall'articolo 46.
3. Le armi ed i mezzi di caccia sequestrati ai sensi del comma 2 saranno restituiti al legittimo proprietario, previa dimostrazione dell'estinzione delle sanzioni amministrative, salvo eventuali provvedimenti dell'autorità giudiziaria.
4. Se fra le cose sequestrate si trovi fauna selvatica morta, l'Amministrazione regionale tramite il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, provvede alla sua vendita; la somma ricavata è tenuta a disposizione della persona a cui è contestata l'infrazione, alla quale sarà successivamente restituita qualora si accerti che l'illecito non sussiste; se, al contrario, sussiste, l'importo relativo deve essere versato su un conto corrente postale n. 11019114 intestato alla Regione, ed introitato al capitolo 7800 che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire nella parte entrata del bilancio della Regione; le somme in tal modo introitate saranno impiegate a scopi di protezione e di ripopolamento della fauna selvatica.
5. Quando la selvaggina sia sequestrata viva ed indenne sul luogo in cui è stata catturata, gli agenti la liberano sul posto.
6. In caso di violazioni alle disposizioni sull'attività venatoria aventi rilevanza penale, si procede ai sensi della vigente legislazione statale in materia.
7. Agli agenti di cui al presente articolo, ad eccezione delle guardie volontarie, è vietato l'esercizio venatorio nell'ambito del territorio in cui esercitano le proprie funzioni; la mancata osservanza di quanto disposto implica la violazione per esercizio di caccia in zona non consentita.
8. Alle guardie volontarie è vietato l'esercizio venatorio durante l'espletamento delle loro funzioni.
Articolo 44 - (Attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria)
1. Il riconoscimento della qualifica di guardia venatoria volontaria, assegnata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, è subordinato alla frequenza di corsi di qualificazione, organizzati dal Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, ed al conseguimento di un attestato di idoneità, rilasciato dal Presidente della Giunta regionale, previo superamento di apposito esame.
2. Per l'organizzazione dei corsi di cui al comma 1, la Regione può avvalersi anche delle associazioni venatorie, agricole e protezionistiche riconosciute.
3. La commissione d'esame per il conseguimento dell'attestato di idoneità di cui al comma 1 è quella di cui all'articolo 35, integrata dai rappresentanti delle organizzazioni venatorie, agricole e ambientaliste di cui all'articolo 14.
4. Il programma e le modalità dell'esame di cui al comma 1 verranno definiti con apposito regolamento da approvarsi dalla Giunta regionale entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Le guardie venatorie volontarie nominate tali alla data di entrata in vigore della presente legge devono sostenere un colloquio con la commissione di cui al comma 3 per verificare la conoscenza della nuova normativa inerente alla protezione della fauna omeoterma ed al prelievo venatorio.
6. A seguito dell'ottenimento del decreto di nomina, ogni guardia volontaria venatoria è dotata, a cura dell'Amministrazione regionale, di un tesserino di riconoscimento che dev'essere esibito durante le operazioni di servizio.
7. La guardia venatoria volontaria che incorre in infrazioni in qualità di cacciatore o commette degli illeciti in qualità di guardia è sottoposto al ritiro immediato del tesserino di riconoscimento oltre che alle sanzioni previste dalla presente legge e dalla restante normativa in vigore.
Articolo 45 - (Sanzioni penali. Sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia)
1. Le infrazioni alla presente legge ed al calendario venatorio previste dall'articolo 30 della legge 157/1992 sono punite con le sanzioni penali disposte nel medesimo articolo.
2. I provvedimenti, le relative procedure e le modalità di adozione concernenti la sospensione, revoca e divieto di rilascio delle licenze di porto di fucile per uso caccia sono disposti a norma dell'articolo 32 della legge 157/1992.
Articolo 46 - (Sanzioni amministrative e sospensione del tesserino regionale)
1. Ferme restando le sanzioni amministrative previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 157/1992 le seguenti violazioni sono così sanzionate:
a) addestramento ed allenamento di cani da caccia in periodi o zone non consentiti: da lire 200.000 a lire 1.200.000; se il fatto è commesso all'interno di ambiti protetti: da lire 300.000 a lire 1.800.000;
b) addestramento od allenamento di cani da caccia nelle aziende agri-turistico-venatorie, nelle aziende faunistico-venatorie, nei centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale senza il consenso del titolare della concessione: da lire 50.000 a lire 300.000;
c) abbattimento o cattura in centri privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale di specie di mammiferi ed uccelli diverse da quelle allevate: da lire 500.000 a lire 3.000.000;
d) cattura e detenzione anche per brevi periodi di mammiferi ed uccelli appartenenti alla fauna selvatica, nonché asporto od alterazione di uova, nidi e piccoli nati, se non per sottrarli a sicura distruzione o morte, senza darne preventivo avviso alla stazione forestale competente per territorio: da lire 100.000 a lire 600.000;
e) l'introduzione sul territorio regionale di fauna selvatica al di fuori delle modalità previste dall'articolo 23: da lire 500.000 a lire 3.000.000;
f) l'allevamento di fauna selvatica senza autorizzazione a scopo di ripopolamento, alimentare od amatoriale, prevista dall'articolo 24: lire 150.000 per ciascun capo allevato, nonché il sequestro e la confisca dei capi allevati; per le altre violazioni all'articolo 24: da lire 150.000 a lire 900.000 e revoca dell'autorizzazione all'allevamento;
g) mancata denuncia entro ventiquattro ore alla stazione forestale competente per territorio da parte di chi in qualsiasi tempo rinvenga od abbatta per caso fortuito o forza maggiore o venga nella disponibilità di fauna selvatica viva o morta o parte di essa: da lire 50.000 a lire 300.000;
h) l'esercizio dell'attività venatoria nelle giornate non prescelte o per le quali il calendario venatorio non consente tale attività: da lire 400.000 a lire 2.400.000;
i) mancato rispetto del carniere giornaliero e stagionale: da lire 400.000 a lire 2.400.000;
l) trasporto all'interno dei centri abitati e nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ovvero a bordo di veicoli di qualunque genere e comunque nei giorni non consentiti per l'esercizio venatorio, di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche ed in custodia o smontate: da lire 200.000 a lire 1.200.000;
m) caccia a rastrello in più di tre persone fatta eccezione per la caccia in battuta, come disciplinato dal calendario venatorio: da lire 400.000 a lire 2.400.000;
n) abbandono sul luogo di caccia dei bossoli delle cartucce: da lire 50.000 a lire 300.000;
o) vendita o detenzione di trappole per la fauna selvatica ad esclusione delle finalità di studio, ricerca scientifica e gestione faunistica del territorio da parte degli organismi di gestione: da lire 500.000 a lire 3.000.000;
p) esercizio venatorio sui terreni coperti in tutto o nella maggior parte da neve ad eccezione dei casi espressamente indicati dal calendario venatorio: da lire 200.000 a lire 1.200.000;
q) detenzione di tesserino contraffatto o riportante cancellature od annotazioni sovvrapposte o comunque manomesso: da lire 100.000 a lire 600.000;
r) esercizio venatorio nei dodici mesi successivi al rilascio della prima licenza senza l'accompagnamento di un cacciatore che abbia effettivamente cacciato da almeno tre anni e che non abbia commesso alcuna violazione alle leggi venatorie: da lire 50.000 a lire 300.000;
s) tabellazione abusiva od uso improprio della tabellazione dei terreni, rimozione o danneggiamento delle tabelle: da lire 100.000 a lire 600.000.
2. Per le violazioni alla presente legge non espressamente sanzionate si applica la sanzione amministrativa: da lire 50.000 a lire 300.000.
3. Per le violazioni alle disposizioni contenute nei regolamenti o negli atti di attuazione della presente legge e nei provvedimenti ed ordinanze emesse dai comuni in materia faunistico-venatoria, si applica la sanzione amministrativa, qualora non espressamente sanzionate dalla presente legge: da lire 100.000 a lire 600.000.
4. Per le violazioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), h), i), l), m), o), p), q), r), oltre alla sanzione pecuniaria, si applica la sospensione del tesserino venatorio pari a cinque giornate di effettivo esercizio venatorio, come definito dall'articolo 18, comma 5, della legge 157/1992, per ogni 100.000 lire di sanzione amministrativa.
5. I proventi di cui al comma 1 saranno introitati al capitolo 7700 (Proventi pene pecuniarie per contravvenzioni) della parte entrata del bilancio di previsione per l'esercizio 1994 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci futuri.
CAPO IX - Disposizioni transitorie e finali
Articolo 47 - (Corsi di aggiornamento)
1. Ai sensi dell'articolo 22 della legge 157/1992 l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali promuove corsi di aggiornamento in materia faunistica ed in particolar modo sulle nuove disposizioni delle normative vigenti.
2. Per realizzare i corsi di cui al comma 1, l'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali può avvalersi dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, di istituti di ricerca od universitari nonché di personale qualificato e delle associazioni venatorie.
Articolo 48 - (Comitato regionale per la caccia)
1. Il Comitato regionale per la caccia, di cui alla legge regionale 28/1973, a decorrere dal 1° gennaio 1995 è soppresso ed è sostituito dal Comitato regionale per la gestione venatoria, di cui all'articolo 15.
2. Il Comitato regionale per la gestione venatoria subentra in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo al Comitato regionale per la caccia ed i beni del Comitato regionale per la caccia sono trasferiti a titolo gratuito al Comitato regionale per la gestione venatoria.
3. Il Comitato regionale per la caccia rimane in vigore sino alla costituzione del nuovo Comitato regionale per la gestione venatoria.
4. Il personale dipendente del Comitato regionale per la caccia prima del 31 dicembre 1993 è inserito nella pianta organica del Comitato regionale per la gestione venatoria.
Articolo 49 - (Riserve di caccia in concessione speciale)
1. Le concessioni in atto delle riserve di caccia in concessione speciale, di cui all'articolo 21 della legge regionale 28/1973, restano in vigore sino alla loro scadenza ed eventualmente per un solo rinnovo della concessione non superiore a tre anni.
2. Alla loro scadenza la Giunta regionale sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per l'istituzione delle aree protette di cui alla legge regionale 30/1991, e gli enti locali interessati, deciderà in merito alla loro destinazione.
3. Le riserve di caccia in concessione speciale sono soggette alle limitazioni della presente legge.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni o di quelle di cui alla presente legge comporta la revoca della concessione stessa.
5. Il personale di vigilanza in servizio presso le riserve di caccia in concessione speciale alla data di scadenza delle relative concessioni può essere assunto, su richiesta dello stesso, presso il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, in qualità di addetto forestale specializzato, con contratto di natura privatistica a tempo indeterminato di cui alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti). In caso di costituzione in parco regionale il personale di cui al presente comma potrà transitare nei ruoli soprannumerari dei guardia parco.
Articolo 50 - (Disciplina transitoria per l'abilitazione all'esercizio venatorio)
1. L'abilitazione all'esercizio venatorio potrà essere sostenuta dopo l'entrata in vigore del regolamento previsto dall'articolo 36.
Articolo 51 - (Applicazione di norme dello Stato)
1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge valgono le disposizioni previste dalla legge 157/1992.
Articolo 52 - (Disposizioni finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 36, comma 1, 40, comma 1, e 44, comma 1, e per le spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica di cui alla presente legge sono valutati in lire 600.000.000 per l'esercizio 1994 e in lire 425.000.000 annui a decorrere dall'esercizio 1995 e gravano sul capitolo 40455 da istituirsi nella parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio in corso.
2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede mediante l'utilizzo per gli importi ivi indicati degli stanziamenti iscritti al capitolo 69000 del bilancio annuale della regione per l'esercizio 1994 e pluriennale 1994/1996 a valere sugli accantonamenti rispettivamente agli allegati 8 e 1 dei bilanci stessi per "Iniziative per la tutela della fauna selvatica (D.1.9.)".
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, comma 6, lett. a), b), c), d), saranno iscritti con legge di bilancio a decorrere dall'esercizio 1995 in relazione alle previsioni sul capitolo 0255 della parte entrata e graveranno sui capitoli 42000, 40455 di cui al comma 1 e sui seguenti ulteriori capitoli da istituirsi nella parte spesa con le seguenti denominazioni:
a) "Contributo al Comitato regionale per la gestione venatoria pari al settanta percento dei proventi di cui all'articolo 39, comma 6, lett. b) della legge regionale ";
b)"Contributo alle aziende agricole per il concorso alla produzione faunistica".
Articolo 53 - (Variazioni di bilancio)
1. Al bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa:
a) parte entrata
programma regionale 3.08
codificazione 3.01.01
cap. 7800 (di nuova istituzione)
"Proventi derivanti dalla vendita della fauna selvatica sequestrata";
d) parte spesa
1) in diminuzione
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 600.000.000
2) variazioni in aumento
programma regionale: 2.2.1.10
codificazione: 1.1.1.4.2.02.08.14.04.14
cap. 40455 (di nuova istituzione) "Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria"
lire 600.000.000.
Articolo 54 - (Delega alla Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è autorizzata a provvedere con proprie deliberazioni alle variazioni di bilancio derivanti dallo scostamento degli accertamenti dell'ammontare del gettito della tassa di concessione regionale per l'esercizio venatorio, di cui all'articolo 39, rispetto agli stanziamenti iscritti in sede di previsione di bilancio.
Articolo 55 - (Abrogazione di leggi)
1. Le leggi regionali 28/1973, 10 dicembre 1974, n. 47, 16 giugno 1978, n. 27, 18 novembre 1985, n. 71 (Contributi per il risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola della fauna selvatica), nonché ogni altra disposizione in contrasto con la presente legge sono abrogate.
Articolo 56 - (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Vengono distribuite le due relazioni, rispettivamente del Consigliere Borre e del Consigliere Bavastro, nonché una relazione fatta dal Vicepresidente Marco Viérin, che purtroppo è assente per malattia.
Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Borre.
Borre (UV) - Anche se tengo a precisare che il relatore della legge non è colui che redige la legge o fa la legge, vorrei però dire che, in questo caso, questa legge mi vede più che convinto sulla sua necessità. É una legge che, dopo venti anni di vuoto e dopo un anno dalla bocciatura di quella che doveva essere la nuova legge regionale, dovrebbe riempire quel vuoto, dovrebbe stabilire dei paletti e finalmente mettere un po' d'ordine nell'attività venatoria.
La mia convinzione che questa sia una buona legge mi fa pensare che, nel futuro, i cacciatori potranno andare sempre a caccia con il fucile sulle spalle, usandolo, e non solo portandolo a passeggio, perché se si andava di questo passo si rischiava di non aver più la possibilità di cacciare in Valle d'Aosta per mancanza di fauna.
Adesso leggerò la relazione, riservandomi di entrare nel dibattito, se ci sarà dibattito.
L'attività venatoria è in crisi, viene contestata, dall'interno, da parte dei cacciatori insoddisfatti e, dall'esterno, da parte di movimenti che esercitano un forte impatto sull'opinione pubblica. Ecco quindi sempre più indispensabile e urgente una legge regionale che metta ordine, dia chiarezza, e risponda alle aspettative con criteri e conoscenze specifiche e scientifiche, frutto di un serrato confronto con le varie realtà interessate dal tema.
Vi sono poi altri motivi che portano all'urgenza di una nuova legge regionale sulla gestione della fauna selvatica; ne cito due che ritengo essenziali. Il primo, lo prevede la legge quadro n. 157/92; il secondo, razionalizzare e migliorare il settore venatorio, sia dal lato amministrativo che da quello tecnico. Voglio ricordare infatti che la legge regionale che disciplina la materia è tuttora la n. 28/73, alla quale hanno fatto seguito ben due leggi quadro statali: la n. 968/77 e la già citata 157/92.
Questo vuoto legislativo della Regione ha portato a due conseguenze:
1) l'attuale organizzazione regionale in materia di gestione faunistica è vecchia, non più al passo con i tempi, e non è in grado di svolgere con la dovuta professionalità i propri compiti, mancando di un'adeguata struttura tecnica impegnata a tempo pieno in questo settore;
2) vi è attualmente molta confusione fra i compiti che devono essere svolti dalle diverse strutture che si occupano di gestione venatoria, ed in particolare fra il Comitato regionale per la caccia e gli uffici dell'Assessorato all'agricoltura, forestazione e risorse naturali.
Si ritiene pertanto necessario disciplinare questo settore nella convinzione che la gestione della fauna selvatica non si identifica unicamente con l'esercizio di caccia; quest'ultimo, infatti, ne costituisce solo una componente, seppur molto importante. In realtà una corretta gestione faunistica dev'essere rivolta a tutte le specie selvatiche presenti sul territorio, cacciabili e non, e deve affrontare temi e problematiche diverse: dalla definizione dei piani di abbattimento, alla valutazione della consistenza faunistica, alla protezione delle colture agricole, all'introduzione di specie selvatiche, alle modalità di allevamento, eccetera.
Tale gestione deve essere il frutto di tre momenti logici ben definiti, propositivo, consultivo e decisionale:
propositivo (momento tecnico): deve sviluppare delle indicazioni di gestione per la risoluzione di specifici argomenti;
consultivo: discussione di tali proposte con tutte le categorie interessate, rappresentate in egual misura;
decisionale: mediare le proposte tecniche con le esigenze emerse in sede consultiva.
La gestione faunistica non può prescindere da un'adeguata pianificazione settoriale. Esaminando il testo del disegno di legge regionale, si può notare che esso risponde coerentemente ai tre punti testè elencati. L'organismo tecnico che deve fornire le proposte di gestione viene individuato nell'ufficio per la fauna selvatica dell'Assessorato all'agricoltura, in quanto è istituzionalmente la struttura più indicata ad ospitare le figure tecniche. Già attualmente infatti il servizio di forestazione competente non si occupa solo delle pratiche amministrative, ma anche e soprattutto di numerosi aspetti squisitamente tecnici, quali l'organizzazione dei censimenti di monitoraggio, della popolazione degli animali, il recupero di selvatici, la cattura a scopo di ripopolamento.
Una volta formulate, le indicazioni dell'ufficio vengono discusse in sede di Consulta faunistica regionale; tale organismo vede, al suo interno, la presenza di tutte le componenti interessate.
Infine, i compiti decisionali sono demandati, a seconda del grado di responsabilità, all'assessorato competente, alla Giunta e al Consiglio regionale.
Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Bavastro.
Bavastro (LN) - Indubbiamente questa legge era assolutamente indispensabile, sia perché resa tale dalla legge 157, ma anche perché, in effetti, la legge regionale era vecchia di oltre venti anni, quindi era decisamente superata ed inadeguata.
É una legge che nasce fra difficoltà e contrasti notevoli, per varie ragioni. Innanzitutto perché nel legiferare siamo in parte limitati, in quanto dobbiamo rispettare i principi generali della legge statale, e questo costituisce un primo limite. E poi perché effettivamente la materia della caccia è una materia difficile, è una materia affrontata sempre in maniera viscerale: da una parte i cacciatori, dall'altra gli ambientalisti, in mezzo un sacco di gente indifferente al problema, e comunque poco informata.
I cacciatori sono in parte sempre contrari a qualunque innovazione e vorrebbero continuare a cacciare così come si faceva in tempi ormai lontani, senza tener conto delle trasformazioni ambientali ed anche delle trasformazioni socio-economiche di cui, invece, noi dobbiamo tenere conto.
Gli ambientalisti, partendo da convinzioni aprioristiche ed ideologiche hanno, specie in passato, assunto posizioni radicali che miravano addirittura alla totale soppressione dell'attività venatoria.
In realtà sono assolutamente convinto che la caccia deve continuare ad esistere, ma per continuare ad esistere deve sapere trasformarsi in modo da adeguarsi a condizioni mutate.
Ritengo che una caccia regolamentata in modo moderno possa assumere addirittura una valenza positiva dal punto di vista ambientale ed anche dal punto di vista sociale; ciò è possibile se la regolamentazione e l'esercizio venatorio seguono criteri realmente scientifici e non criteri o emotivi o ideologici che portano a risultati fuorvianti. Se la caccia sa assumere un contenuto economico tale da permettere un autofinanziamento delle attività di sorveglianza e di miglioramento ambientale e una ricaduta positiva sul mondo agricolo, che è legato intimamente al mondo venatorio, ebbene la caccia può essere un fatto positivo. Ora, se teniamo conto delle obiettive difficoltà, valutando complessivamente questa legge ritengo che il mio, il nostro giudizio debba essere sostanzialmente positivo. Innegabilmente questa legge non sarà un punto fermo sulla materia; non è un punto di arrivo, però credo che sia un passo significativo verso una concezione più moderna e più adeguata della caccia.
Direi di analizzare alcuni punti che sono particolarmente interessanti e innovativi, e primo fra tutti il problema - sofferto - degli ambiti territoriali. Come rappresentante dell'opposizione mi sarebbe facile e probabilmente anche conveniente, da un punto di vista elettorale o di successo personale, calvacare l'opposizione agli ambiti territoriali e prendere una posizione magari demagogica, ma sicuramente più redditizia sul piano personale. La mia convinzione, invece, è profondamente favorevole agli ambiti territoriali, e questa convinzione mi fa dimenticare tutte quelle tentazioni a cui troppo spesso noi politici siamo soggetti.
Parlando di ambiti territoriali, sarà molto importante vedere come questi verranno attuati in sede regolamentare, perché i problemi sono molteplici. Un problema che preoccupa molto, è come verranno distribuiti i numerosi cacciatori di Aosta e della cintura della città di Aosta, che evidentemente dovranno essere smistati in altri distretti, perché è chiaro che sul loro territorio non hanno nessuna possibilità di esercitare quest'attività. Nonostante queste difficoltà che, sono certo, verranno affrontate con il dovuto spirito e verranno risolte, penso che ad ogni buon conto gli ambiti territoriali rispondano ad un'esigenza di decentramento che oggi tutti avvertono in qualsiasi campo e credo che anche in materia di caccia questa esigenza vada soddisfatta. Inoltre, con gli ambiti territoriali si creerà un legame più stretto tra cacciatori e territorio, e questo determinerà una maggiore responsabilizzazione e un maggiore coinvolgimento del cacciatore in questa sua attività.
Sulla base di mie esperienze personali so che in Italia e in Europa, dove sono state adottate soluzioni di questo tipo, ovunque hanno trovato nel mondo venatorio una certa resistenza, ma nel giro di qualche anno i risultati positivi hanno poi convertito gran parte di chi inizialmente si era opposto.
Non è questa comunque l'unica novità; direi che un'altra, di rilevanza sicuramente pari, è l'istituzione del piano faunistico-venatorio regionale, che è qualcosa di assolutamente indispensabile per una corretta gestione. Anche in materia di oasi di protezione - tra l'altro sono stato promotore di alcuni emendamenti che in commissione sono stati accolti dallo stesso Assessore - ci sono delle novità: in primo luogo, si pongono alcune eccezioni al divieto assoluto dell'esercizio di qualche forma di caccia all'interno delle oasi, e si afferma con maggior vigore di un tempo la necessità che le oasi di protezione abbiano una durata limitata nel tempo e che, trascorso il termine previsto, si provveda in linea di massima (salvo eventuali eccezioni) ad una rotazione delle zone sottoposte a questa forma di protezione.
Qui ci sono dei dati scientifici, che dimostrano che un periodo troppo lungo può determinare anche risultati negativi, mentre invece un avvicendamento delle zone soggette a questi vincoli determina, complessivamente, dei risultati migliori.
L'articolo 9 disciplina poi le aziende agri-turistico-venatorie e le aziende faunistico-venatorie, che potranno anche essere istituite dalla stessa Regione. Qui ho proposto un emendamento che si muove un po' nell'ottica di quello che dovrebbe essere un obiettivo generale dell'Amministrazione, cioè un più razionale sfruttamento delle risorse, e quindi si affaccia la possibilità - poi tutta da valutare - di una futura forma di turismo venatorio, sul tipo di quello che avviene in altre regioni alpine, ad esempio le Alpi austriache, ed anche in alcune valli piemontesi.
Sul Capo III della legge, che disciplina le strutture amministrative, vi sono state delle lamentele da parte dei cacciatori che si sono sentiti un po' esautorati e allontanati dalla gestione; però, su suggerimento dell'ambiente venatorio, sono stati introdotti alcuni emendamenti che hanno valorizzato l'importanza dei cacciatori, quanto meno in sede consultiva, e quindi anche sotto questo profilo si sono raggiunti risultati più che accettabili.
Per citare un'ultima novità di questa caccia, che a me sembra molto positiva, il secondo comma dell'articolo 12 crea la figura del cacciatore esperto, qualificato, tramite un apposito corso regionale. Ritengo che sia una cosa importante, perché il futuro della caccia si muove verso la caccia di selezione, un tipo di caccia che richiede particolari conoscenze, per il quale è necessaria un'attività di formazione dei cacciatori, e credo che questa figura possa essere un fattore estremamente positivo.
Mi sono limitato a trattare alcuni punti a cui mi sembra di dover dare un particolare rilievo, a quelli che mi sembrano essere gli elementi più innovativi; ovviamente, nel corso del dibattito, sono a disposizione per eventuali precisazioni su altre cose.
In chiusura, vorrei dire che il problema futuro che dovremo affrontare è quello di una maggiore autonomia, di una maggior forza della nostra capacità legislativa in materia, perché viviamo in una regione con particolarità territoriali ed anche dal punto di vista faunistico tali, che appiattirsi sulla legge nazionale sia assolutamente negativo.
Direi che nessuna regione come la Valle d'Aosta, tranne forse il Trentino, ha peculiarità così spiccate rispetto al resto del territorio nazionale, e credo che riaffermare con forza la nostra facoltà legislativa primaria in materia di caccia sia un compito che dobbiamo affrontare; direi che è il prossimo problema da risolvere in questa materia.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Non credo di dover aggiungere molto a quanto già detto dai Consiglieri relatori; mi corre comunque l'obbligo, in questa sede, di ringraziare prima di tutto i relatori del disegno di legge, i Presidenti e i Consiglieri della II e della III Commissione che si sono impegnati una giornata e mezza per discutere, approfondire ed emendare il testo proposto dalla Giunta, le associazioni ambientaliste, le associazioni venatorie, le associazioni degli agricoltori, per il contributo che hanno saputo e hanno voluto dare per la redazione e la discussione di questo disegno di legge. Un contributo che mi pare sia stato equilibrato e soprattutto improntato verso una direzione costruttiva. Consentitemi di rivolgere un ringraziamento al servizo dell'Assessorato, che è stato impegnato da un anno circa per la redazione di questo disegno di legge.
Ho già avuto modo di dire in più di un'occasione che su questi argomenti, ma su questo in modo particolare, è difficile, se non impossibile, fare unanimità, tali e tanti sono gli interessi evidentemente in contrasto.
Crediamo comunque che il testo che è sottoposto oggi alla votazione e all'esame del Consiglio sia un testo che contiene un corretto equilibrio fra le varie contrastanti esigenze. É un testo che risente di un limite, che è stato opportunamente già sottolineato dal Consigliere Bavastro; il limite è dato dalle difficoltà che abbiamo riscontrato nell'applicare quelle che sono le nostre competenze primarie in materia di caccia, e che derivano da quelle tante e puntuali osservazioni che sono state fatte dal Presidente della Commissione di Coordinamento vistando, o meglio, "non vistando" e restituendo "non vistato" il disegno di legge che era stato approvato nella scorsa legislatura, e che puntualmente riportava, fra le osservazioni, i punti che a suo modo di vedere erano in contrasto con la legge 157.
Legge 157 che chiama le regioni, anche quelle a statuto speciale, ad attenersi nel legiferare a quelli che sono i principi dettati dalla legge.
Credo che i principi che abbiamo voluto considerare ispiratori di questa legge siano sostanzialmente tre.
Il primo, per voler puntualizzare e individuare quelle che sono le specifiche competenze di ognuno in questa materia, e giustamente faceva osservare nella relazione il Consigliere Borre un momento propositivo, un momento squisitamente tecnico, che deve essere di competenza dell'Amministrazione, un momento consultivo rispetto a queste proposte, e poi un momento decisionale che spetta agli organi che sono chiamati a decidere.
Il secondo principio si riferisce alla possibilità di avere sempre, in ogni momento che precede la decisione, la più ampia facoltà di consultazione, per avere quindi tutti a disposizione, tutte le osservazioni che vengono e che devono venire da tutte le componenti, da tutti gli interessi in gioco, in modo di porre l'organo decisionale, che sia l'Assessore, che sia la Giunta, che sia il Consiglio, nelle condizioni di operare la migliore possibile delle scelte.
Il terzo principio che abbiamo voluto indicare in legge, e che personalmente ritengo importante e inderogabile, è che per poter fare una corretta gestione venatoria bisogna rifarsi il più possibile a criteri che siano tecnici e scientifici. Da qui l'importanza di aver previsto l'approvazione di un piano regionale faunistico-venatorio, alla base del quale ci sono alcuni concetti importantissimi, ovvero l'importanza di legare il cacciatore al territorio, il prelievo di fauna che deve essere commisurato alla disponibilità della fauna ed evidentemente un principio che stabilisca un corretto rapporto fra numero di cacciatori e fauna disponibile.
Non ho sicuramente la presunzione di dire che questa è la migliore delle leggi possibili; ripeto, questo è un testo che, a mio modo di vedere, contiene un corretto equilibrio fra tutte le esigenze e tutti gli interessi in campo.
Devo presentare un emendamento tecnico all'articolo 53, un emendamento sostitutivo che mi viene chiesto da parte dell'Assessorato alle finanze in quanto è stata rilevata una contraddizione fra quanto contenuto nell'articolo 53 e un articolo precedente, in cui è previsto che la Giunta possa istituire un capitolo in cui incamerare eventualmente le somme derivanti dalla vendita di selvaggina, capitolo che la Giunta potrà istituire nel momento in cui se ne presenterà la necessità.
Presidente - É aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.
Collé (PpVA) - Brevissimamente, anche perché per i Popolari della Valle d'Aosta si è occupato di questo disegno di legge il Vicepresidente Marco Viérin, che purtroppo oggi è ammalato.
Chiedo al Presidente del Consiglio di mettere comunque agli atti la relazione che ha predisposto.
Vorrei soffermarmi su due aspetti. Il primo, lo ricordava prima l'Assessore, è che nel 1993 il Consiglio regionale aveva approvato un disegno di legge sulla caccia e la Commissione di Coordinamento lo aveva respinto. Se in parte alcuni di questi rilievi sono stati recepiti in questo nuovo disegno di legge, purtroppo vi sono ancora tanti rilievi che non sono stati tenuti in dovuto conto, e sono presenti in questo disegno di legge. Sicuramente non vogliamo augurarci che questo disegno di legge venga bocciato; tuttavia, credo che su questo aspetto ci sia comunque un grosso punto interrogativo.
L'altro aspetto su cui vorrei soffermarmi un attimo è che comunque abbiamo di nuovo costituito una struttura elefantiaca; abbiamo l'Ufficio per la fauna selvatica, la Consulta faunistica regionale, il Comitato per la gestione venatoria, Collegio dei revisori dei conti, sezioni comunali, Giunta, Consiglio regionale. Credo che i cittadini abbiano bisogno di sburocratizzazione all'interno della macchina regionale e credo che questo disegno di legge non sia un esempio che va in questo senso; quindi, sicuramente, sotto questo punto di vista, abbiamo alcune perplessità.
Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, meglio di me Marco Viérin li ha evidenziati nella sua relazione; purtroppo non ha potuto essere presente oggi, comunque l'Assessore ne ha avuto copia, semmai lo pregherei di dare delle risposte su quanto ha affermato Marco Viérin.
Presento degli emendamenti che man mano illustrerò.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Parisi.
Parisi (VAP) - Il disegno di legge che oggi è sottoposto all'approvazione del Consiglio giunge dopo una lunga e travagliata fase, che ha visto contrapposte le associazioni venatorie, da una parte, e quelle protezionistiche, dall'altra.
Credo si possa affermare che questo testo è stato molto migliorato rispetto a quello precedente.
Ho letto attentamente le considerazioni formulate su questo problema nella scorsa legislatura e mi sento di condividerle. Devo tuttavia rilevare che le stesse non hanno poi trovato pratica applicazione in questo disegno di legge.
Appare evidente, in questo disegno di legge, che è cambiata completamente la filosofia rispetto al passato, con una maggiore apertura alle tematiche ambientalistiche e protezionistiche, a mio avviso, a scapito dell'altra parte, che è quella del mondo venatorio.
Era necessario e indispensabile apportare le correzioni richieste dalla Commissione di Coordinamento al precedente testo, senza però modificare quell'equilibrio che era stato faticosamente raggiunto.
Vorrei precisare, a scanso di equivoci, che non sono un cacciatore e che condivido molte delle battaglie intraprese per la salvaguardia dell'ambiente. Quello che non condivido è il pregiudizio creato attorno al mondo venatorio, la sua "spesso" criminalizzazione e l'accusa di distruggere l'ambiente. Devo dire che la mia esperienza diretta, maturata in passato in seno al Comitato caccia, mi ha dato la possibilità di conoscere il mondo venatorio e di aver trovato nei cacciatori equilibrio, senso di responsabilità e una particolare attenzione ai problemi ambientali. Tale responsabilità è d'altra parte dimostrata dal fatto che il nostro territorio non è stato saccheggiato, così come è avvenuto nel resto del Paese.
Tutto questo tuttavia non è stato sufficiente ad accogliere alcune richieste formulate dal mondo venatorio e, più in particolare, quelle di un maggior coinvolgimento nella gestione venatoria. Ho l'impressione che rispetto al passato molto è cambiato anche all'interno del mondo venatorio. Ho infatti trovato, nei contatti avuti, non più la compattezza di un tempo, non sono riuscito a capire se fosse un atteggiamento di presa di coscienza della mutata realtà o se invece fosse ormai una resa.
Devo rilevare, a onor del vero, che anche l'atteggiamento di molte forze politiche è cambiato rispetto al passato. Un tempo lo scontro politico era molto forte e le posizioni anche all'interno degli stessi gruppi erano diversificate. Oggi tutto questo non avviene più. Sarà forse una maggiore presa di coscienza di questo Consiglio? O sarà forse dovuto al fatto che il mondo venatorio non è più in grado di farsi capire?
Pongo queste domande proprio se penso alle battaglie all'interno di quest'aula, a cui ho assistito da là sopra, in passato. Detto questo però, mi sento di esprimere un apprezzamento al lavoro che ha svolto l'Assessore Vallet, alla sua determinazione a mantenere fede a quelli che erano secondo lui alcuni convincimenti e alcuni principi che dovevano essere accolti in questa legge. Forse stava negli interlocutori fare in modo di convincerlo a modificarli; quindi io questo apprezzamento lo faccio, e non solo per questo, ma anche per la sua disponibilità dimostrata ad accogliere molti degli emendamenti presentati, non solo dal mondo venatorio, ma anche dagli altri soggetti interessati.
Purtroppo, alcune di quelle richieste che sono state formulate dal mondo venatorio non hanno trovato esito positivo; erano alcune richieste di ordine sostanziale, che forse andavano a modificare quella che è la filosofia di questo disegno di legge, e mi riferisco in particolare - lo citava qualcuno prima - agli ambiti territoriali. Mi auguro che questo problema così delicato e importante venga affrontato a tempo debito con il coinvolgimento diretto del mondo venatorio e che ci sia, prima di ogni decisione in merito, un confronto con tutti i soggetti interessati. Questo è un impegno politico che credo l'Assessore possa prendere di fronte al Consiglio e di fronte anche alle categorie che sono interessate a questo problema.
Sono convinto che il dibattito che seguirà, chiarirà forse meglio alcuni aspetti di questo disegno di legge. Forse si poteva fare meglio, come ha detto lo stesso Assessore, e forse si poteva fare un ulteriore passo in avanti; credo che si sia persa un'occasione in quanto, in un momento così particolare, forse un momento di riflessione sarebbe stato bene accolto.
Per quello che mi riguarda, credo di aver sostenuto alcune posizioni e accetto l'espressione della maggioranza; il fatto che alcuni aspetti che, secondo me, potevano essere accolti non siano stati accolti, mi porta con dispiacere ad esprimere il mio non totale soddisfacimento a questo disegno di legge, per cui annuncio fin da adesso la mia astensione allo stesso. Mi permetterò via via che si discuteranno i vari articoli, di intervenire ponendo delle domande.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) - Anch'io ho presentato degli emendamenti che ho consegnato ora al Presidente del Consiglio e che verranno spiegati in seguito durante la votazione articolo per articolo.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Piccolo.
Piccolo (ADP-PRI-Ind) - In merito a questo disegno di legge desidero esprimere un particolare ringraziamento alla II e alla III Commissione, che hanno lavorato in stretta collaborazione e di cui ho fatto parte, proprio per l'impegno che hanno profuso in lunghe ore insieme all'Assessore Vallet, e insieme a lui hanno contribuito alla stesura di questo testo che oggi è in discussione, cercando di recepire, come hanno detto altri, le varie richieste di emendamenti e suggerimenti delle parti interessate al problema, cioè gli agricoltori, gli ambientalisti e i cacciatori.
Certo è che, come ogni disegno di legge, non si ha la pretesa di soddisfare pienamente tutte le componenti, ma credo che la necessità di regolamentare un settore così delicato come quello dell'attività venatoria fosse, ormai, non più prorogabile. Ci si augura quindi, una volta verificate le eventuali difficoltà di applicazione, di rivedere il disegno di legge nelle parti che risulteranno carenti. Questo è l'auspicio che mi faccio e che faccio all'intero Consiglio non solo per questa legge, ma per altre leggi che verranno emanate da questo Consiglio, ogni qualvolta si evidenzino discrepanze che rischiano di ledere gli interessi dei cittadini valdostani.
Concludo quindi ringraziando l'Assessore Vallet per la disponibilità dimostrata a nome dell'Esecutivo nel recepire tutta una serie di suggerimenti espressi dai componenti le due commissioni e dalle categorie che si sono presentate nelle audizioni. Quindi, pur essendo il disegno di legge perfettibile, mi dichiaro soddisfatto del lavoro svolto e annuncio il voto favorevole della Federazione autonomista.
Presidente - Altri consiglieri chiedono la parola? Se nessuno chiede più la parola, dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Attendo ancora copia di tutti gli emendamenti, credo che comunque i consiglieri che li hanno presentati avranno modo di illustrarli e quindi, rispetto ad ogni emendamento, mi esprimerò in seguito.
Voglio ringraziare i colleghi che hanno voluto intervenire in questo dibattito.
Rispetto alle osservazioni che sono state fatte, in modo particolare per quanto riguarda il più o meno puntuale recepimento delle osservazioni che sono state fatte dal Presidente della Commissione di Coordinamento rispetto al disegno di legge votato dal vecchio Consiglio, devo dire che qui scontiamo l'indeterminatezza rispetto ai rapporti che ci devono essere fra le norme e i principi stabiliti dalla 157 e la competenza primaria della Regione Valle d'Aosta in materia di caccia.
Devo dire che nella stesura di questo testo abbiamo raccolto puntualmente le osservazioni là dove ci pareva che effettivamente il vecchio testo potesse essere in contrasto con i principi dettati dalla legge n. 157. Per qualche punto abbiamo ritenuto che le osservazioni del Presidente della Commissione di Coordinamento fossero delle osservazioni di merito, e poiché nel merito di certe scelte reclamiamo la competenza primaria, per quanto riguarda alcune osservazioni evidentemente non ne abbiamo tenuto conto.
Per quanto riguarda le osservazioni e le considerazioni svolte dal Consigliere Parisi, credo sia limitativo ridurre il giudizio più o meno positivo rispetto a questo testo di legge sul fatto che si siano accolte più o meno totalmente, o più o meno completamente, le osservazioni o gli emendamenti proposti dal mondo venatorio.
Il Consigliere Parisi ha constatato personalmente, durante le lunghe ed estenuanti discussioni che abbiamo fatto in commissione, che ogni volta che si sposta l'ago della bilancia da una parte, sorgono esigenze dall'altra parte, per cui il testo che ne è venuto fuori rappresenta sicuramente un corretto equilibrio.
Per quanto riguarda l'articolo 11 e quindi l'istituzione degli ambiti territoriali di caccia, qui abbiamo voluto manifestare una volontà precisa che deriva dalla ferma convinzione che abbiamo, che una corretta gestione della caccia debba passare attraverso questo strumento.
Questa legge dice quali sono i momenti attraverso i quali si dovrà passare per l'attuazione degli ambiti territoriali di caccia, il discorso è tutto da costruire e tutto da realizzare, la legge prevede tutti i possibili momenti di confronto e credo che, quando andremo a proporre delle soluzioni, l'impegno sarà quello di andare a discuterle, di andare a confrontarle, anche perché questo è previsto dalla legge che lo si debba fare.
Presidente - Si passa all'esame dell'articolato.
Pongo in votazione l'articolo 1.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Sull'articolo 5 ha chiesto la parola il Consigliere Squarzino Secondina.
Squarzino (VA) - Rispetto all'articolo 5 mi asterrò; il motivo è molto semplice: lo avevo già detto in commissione, lo avevo chiarito a più riprese.
É vero che in questa legge sono chiariti molto bene gli ambiti di competenza dei vari organismi, ma proprio perché è così, e proprio perché all'interno della Consulta faunistica regionale sono rappresentati tutti i soggetti interessati alla tutela della fauna (e quando dico tutti i soggetti interessati sono i cacciatori, sono gli ambientalisti, sono gli agricoltori, perché la fauna selvatica come dice questa legge, come dice la legge n. 157, è un patrimonio indisponibile dello Stato e, in quanto tale, appartiene a tutti), allora a me sembra che l'inserire ancora, come momento di consultazione, anche il Comitato regionale per la gestione venatoria, che è già presente all'interno della Consulta faunistica regionale, sia un doppione. A questo punto direi di sentire anche tutti gli altri che sono in qualche modo già rappresentati nella Consulta faunistica. Questo è motivo, per il cui su questo articolo mi astengo.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz e Squarzino)
Presidente - Sull'articolo 6 ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) - Volevo avere dall'Assessore una spiegazione in merito all'ultima riga, dove si dice "ad eccezione del territorio compreso nel territorio del Parco del Gran Paradiso". Secondo me si poteva terminare l'articolo dopo le parole "fauna selvatica"; quindi volevo sapere se l'aggiunta di questa frase dipende da una legge o da qualche cosa, perché non riesco a capire le motivazioni per cui è stata inserita questa frase.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Per la riformulazione di questo comma abbiamo voluto riprendere la formulazione della vecchia legge regionale, che recitava: "ad eccezione del territorio compreso nel Parco nazionale del Gran Paradiso", per evitare eventuali probabili conflitti di competenza, e quindi per evitare rischi di osservazioni del Coordinamento.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - All'articolo 9 sono stati presentati due emendamenti. Il primo emendamento, presentato dai Consiglieri Marguerettaz e Collé, recita:
Emendamento - Articolo 9 comma 2
Dalle parole "la Giunta regionale" alle parole "aziende faunistico-venatorie" sostituire così: "Su richiesta degli interessati, la Giunta regionale, acquisito il parere favorevole della comunità montana interessata, ai sensi della legge 97/1994, sentita la Consulta faunistica regionale, può autorizzare, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie...."
Presidente - Ha chiesto di parlare il Consigliere Collé.
Collé (PpVA) - Praticamente riproponiamo il comma così come lo aveva presentato l'Assessore. Sul nuovo testo si legge: "può istituire aziende faunistico-venatorie", mentre noi proponiamo: "può autorizzare, l'istituzione di aziende faunistico-venatorie....".
Crediamo sia giusto il testo così come presentato dall'Assessore in quanto con questa dicitura si rischierebbe, un domani, di avere delle aziende faunistico-venatorie pubbliche, creando ulteriori carrozzoni e oltretutto in contrasto con la legge nazionale n. 157, che all'articolo 16 definisce e motiva molto bene il ruolo delle aziende faunistico-venatorie.
Presidente - C'è poi l'emendamento del Consigliere Lanièce, che recita:
Emendamento - All'articolo 9 inserire un 5° comma il cui contenuto è il seguente:
"Per le aziende faunistico-venatorie ed i centri di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale che adottino un piano di miglioramento e di salvaguardia ambientale, approvato dai comuni competenti e dall'Assessorato all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, si applicano le incentivazioni previste dall'articolo 21 della legge regionale 30 settembre 1991, n. 30".
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) - Ho ripresentato l'emendamento proposto dall'Associazione dei cacciatori perché ritengo che sia opportuno questo emendamento in riferimento all'articolo 41. In fondo, se andiamo a vedere, si tratta di considerare che le aziende faunistico-venatorie e centri di riproduzione debbono possedere due fondamentali requisiti: quello di perseguire il miglioramento dell'assetto ambientale e quello di cercare di equilibrare la struttura dei singoli ripopolamenti. Questi due riequilibri richiedono quindi il mantenimento dell'integrità ambientale. Dunque i direttori delle aziende faunistico-venatorie e dei centri di riproduzione sono gravati da un vincolo avente la stessa tipologia dei vincoli adottati per le zone protette; questo regime vincolistico viene poi confermato anche dall'adozione di un piano di miglioramento, di salvaguardia ambientale, contenente divieti e prescrizioni. Quindi, secondo me, sarebbe giusto perequare i regimi delle incentivazioni, tenendo conto che all'articolo 41 si parla di incentivi dati secondo criteri rivolti alla tutela e alla valorizzazione dell'ambiente. Dato che queste aziende sono rivolte anche loro a tutelare e a valorizzare l'ambiente, si potrebbe eventualmente accettare questo emendamento proposto dai cacciatori, che ripresento in questa sede.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Per una considerazione di carattere generale rispetto agli emendamenti che sono stati presentati.
Puntualmente gli emendamenti riprendono osservazioni e discussioni che già abbiamo svolto ampiamente in commissione; quindi il mio atteggiamento, rispetto al complesso degli emendamenti, sarà di proporre l'astensione. Questo perché il testo del disegno di legge è frutto di un lavoro sicuramente approfondito, e andare adesso a riprendere una discussione che è stata ampiamente svolta in commissione rischierebbe di introdurre elementi di contrasto rispetto ad un testo che ha il suo equilibrio.
Per rispondere nel dettaglio, non abbiamo accolto la proposta di emendamento che prevedeva per le aziende faunistico-venatorie le agevolazioni previste per interventi da realizzare nei parchi regionali, perché riteniamo che il regime vincolistico a cui sono sottoposti i territori, e quindi le persone che sono interessate a questi territori, sia ben diverso, sia ben più pregnante, ben più rigido, rispetto a quella che potrà essere la realizzazione e la gestione di queste aziende faunistico-venatorie.
Rispetto all'osservazione del Consigliere Collé, quanto è emerso in commissione ci porta a considerare che anche la Regione potrebbe, se lo riterrà opportuno, se si verificheranno le condizioni, essere soggetto attivo rispetto ad una attività che comunque ha dei risvolti positivi per quanto riguarda la gestione della fauna, e quindi ci è parso giusto accettare la proposta che veniva dal Consigliere Bavastro di prevedere anche per la Regione questa possibilità.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Collé.
Presenti: 29
Votanti: 6
Favorevoli: 3
Contrari: 3
Astenuti: 23 (Aloisi, Bich, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Lanièce.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 3
Astenuti: 27 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bich, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo originario.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - All'articolo 11 ci sono due emendamenti rispettivamente presentati dai Consiglieri Collé e Lanièce, che sono di uguale contenuto. Ne do lettura:
Emendamento - Articolo 11, comma 2
Sostituire le parole "istituisce" con le parole "può istituire".
Emendamento - All'articolo 11 comma 2 sostituire le parole "istituisce" con le parole "può istituire".
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) - In pratica qui c'è l'annosa questione degli ambiti territoriali, per la quale è stato chiesto di sostituire la parola "istituisce" con le parole "può istituire" proprio perché riteniamo che sia necessaria una gradualità per la difficoltà nella costituzione di questi ambiti; infatti la parola "istituisce" presuppone un'immediatezza, mentre la dizione "può istituire" presuppone delle valutazioni che noi riteniamo opportune sulla necessità di questi ambiti.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) - Prima ho sentito degli "sbrodolamenti" di ringraziamenti alle commissioni, adesso questi emendamenti, specialmente questo, va ad inficiare il lavoro fatto dalle commissioni, perché vorrebbe dire stravolgere la legge.
Ma con questo non voglio mettermi contro i cacciatori, perché ho sentito che Bavastro è d'accordo sugli ambiti, ho visto in campo nazionale che l'Arci Caccia si è detta disponibile, anzi ha detto che gli ambiti sono la cosa a cui si deve andare incontro per renderla migliore. Sono veramente convinto che la commissione sia arrivata a fare una buona legge mediando certe cose, e questo degli ambiti territoriali è uno degli elementi più importanti di questa legge. Effettivamente questi emendamenti vanno a stravolgere la legge: non ci credo e voterò contro!
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Credo di aver già ampiamente spiegato quali sono le motivazioni che sono alla base della scelta; qui si tratta proprio di manifestare una volontà precisa, quindi rispetto a questi emendamenti voteremo contro.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dai Consiglieri Lanièce e Collé.
Presenti: 31
Votanti: 26
Favorevoli: 3
Contrari: 23
Astenuti: 5 (Aloisi, Bich, Lavoyer, Parisi, Piccolo)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo originario.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Parisi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 12.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Parisi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 13.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Parisi)
Presidente - All'articolo 14 ci sono due emendamenti, proposti rispettivamente dai Consiglieri Collé e Lanièce. Ne do lettura:
Emendamento - Articolo 14 comma 2:
Punto H: sostituire "tre rappresentanti" con "sei rappresentanti"
Punto I: sostituire "tre rappresentanti" con "quattro rappresentanti"
Punto L: sostituire "tre rappresentanti" con "sei rappresentanti"
Emendamento - L'articolo 14 comma 2 lett. f) deve essere così modificato:
"un esperto in gestione faunistica, in possesso dei requisiti di competenza riconosciuti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, nominato dal Consiglio regionale".
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.
Collé (PpVA) - Al punto H, là dove dice tre rappresentanti designati dalle organizzazioni professionali agricole, si propone il numero di sei rappresentanti; al punto I, al posto di tre rappresentanti designati dalle associazioni naturalistiche se ne propongono quattro, e al punto L, al posto di tre rappresentanti designati dalle sezioni regionali delle associazioni venatorie si propongono sei rappresentanti.
Il tutto per non andare in contrasto con la legge n. 157, che prevede per la gestione venatoria l'istituzione degli organismi con una presenza del 30 percento di cacciatori, 30 percento di agricoltori, 20 percento di associazioni protezionistiche e 20 percento agli enti locali.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) - Il mio emendamento prevede una variazione della lettera f), dove si parla dell'esperto in gestione faunistica. La dicitura che propongo ha la funzione di tener conto del fatto che ci sono delle lauree brevi in gestione faunistica, quindi sarebbe opportuno, inserendo questo emendamento, dare i presupposti per giovani valdostani che seguono queste lauree, di trovare un'occupazione, nella prospettiva di cercare di dare maggior spinta all'occupazione valdostana, sia quella giovanile e non. In questa direzione ho presentato questo emendamento, si tratta quindi solo di inserire la possibilità di nominare questo esperto che, seguendo questo corso di laurea in gestione faunistica e purché abbia i requisiti richiesti dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica, possa ricoprire questo ruolo.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Circa l'emendamento presentato dal Consigliere Collé, è vero che la legge n. 157 prevede determinati rapporti, ma è altrettanto vero che con questa composizione della Consulta faunistica regionale abbiamo sicuramente recepito quelli che sono i principi dettati dalla legge n. 157, nel senso che il principio ispiratore è che comunque tutte le categorie devono essere rappresentate. Noi, proponendo questa composizione, crediamo di aver tenuto conto di quella che è la nostra competenza primaria in materia, rispetto ad un organismo che non è previsto dalla legge n. 157 e che andiamo ad istituire ex novo con questa legge.
Per quanto riguarda invece la proposta del Consigliere Lanièce, devo dire che queste osservazioni erano già state formulate in commissione e il dibattito si era sviluppato non tanto sulle competenze, e quindi sul tipo di laurea richiesta, ma piuttosto su chi, o meglio, su quale doveva essere l'organismo che doveva nominare e proporre questa figura.
La conclusione della discussione è stata che forse la presenza di un personaggio nominato direttamente dall'Istituto nazionale della fauna selvatica consente alla Consulta, consente comunque all'Amministrazione, di avere un più stretto rapporto con questo Istituto. Mi spiego meglio: rispetto ad una scelta o ad una decisione alla quale ha partecipato anche un rappresentante designato dall'Istituto nazionale della fauna selvatica, difficilmente nel momento in cui l'Istituto stesso si trova a dover esprimere un parere circa queste decisioni andrà contro una decisione che è maturata in questa maniera. Quindi propongo di astenerci rispetto a questi emendamenti.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Lanièce.
Presenti: 30
Votanti: 4
Favorevoli: 3
Contrari: 1
Astenuti: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bich, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Squarzino, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente - Pongo in votazione gli emendamenti proposti dal Consigliere Collé.
Presenti: 30
Votanti: 4
Favorevoli: 3
Contrari: 1
Astenuti: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo originario.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - All'articolo 15 vi sono due emendamenti, proposti rispettivamente dai Consiglieri Collé e Lanièce. Ne do lettura:
Emendamento - Articolo 15
Sostituire il titolo: "Comitato regionale per la gestione venatoria" con "Comitato regionale venatorio".
Emendamento - All'articolo 15 comma 6 aggiungere lettera h) il cui contenuto è il seguente:
"h) formulare un parere, in merito alla proposta del calendario venatorio, da inviare alla Consulta faunistica regionale".
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.
Collé (PpVA) - Proponiamo di cambiare il titolo dell'articolo, da Comitato regionale per la gestione venatoria a Comitato regionale venatorio. Va tolto "per la gestione" in quanto leggendo il comma 6, che ne fissa i compiti, si rileva che compiti di gestione non ci sono, c'è solo l'organizzazione materiale dei cacciatori. Quindi chiediamo una coerenza fra il titolo ed i contenuti.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) - Il mio emendamento prevede la possibilità, per il Comitato, di formulare un parere in merito alla proposta del calendario venatorio, parere da inviare alla Consulta faunistica.
- Questo perché ritengo che il Comitato debba avere delle funzioni importanti; quindi è giusto che presenti dei pareri che possano essere poi considerati come controdeduzioni alla Consulta faunistica.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali Vallet.
Vallet (UV) - Invito il Consigliere Collé a leggere attentamente tutto l'articolo 15, in modo particolare il comma 6, lettere f) e g), quindi ci asteniamo sul suo emendamento.
Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto dal Consigliere Lanièce, questo è già recepito all'articolo 31, dove si parla di calendario venatorio e si dice: "La Giunta regionale, entro il 15 giugno di ogni anno, su proposta dell'Assessore competente, sentiti il Comitato regionale per la gestione venatoria, la Consulta...", eccetera. Mi pare talmente esplicito e chiaro...
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento presentato dal Consigliere Collé.
Presenti: 30
Votanti: 4
Favorevoli: 2
Contrari: 2
Astenuti: 26 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chiarello, Dujany, Florio, Lanièce, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Lanièce.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 3
Astenuti: 27 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo originario.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 16.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 17.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - All'articolo 18, comma 1, c'è un emendamento del Consigliere Collé di cui do lettura:
Emendamento - Aggiungere dopo le parole "parchi naturali regionali" (17° riga): "dotati di piani di gestione".
Presidente - Lo stesso emendamento è stato espresso dal Consigliere Lanièce e recita:
Emendamento - All'articolo 18, comma 1, aggiungere dopo le parole "parchi naturali regionali" le parole "dotati di piani di gestione".
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) - Si tratta solo di aggiungere una dicitura molto importante, perché dato che nell'articolo 12 si parla, al terzo comma, "...in assenza del piano di gestione...", riteniamo opportuno inserirlo anche nell'articolo 18 e anche nell'articolo 19, perché effettivamente se i parchi naturali non hanno un piano di gestione, ovviamente non hanno delle norme, e quindi giustamente spetta all'Assessorato all'agricoltura operare.
Di conseguenza, riteniamo che sia indispensabile inserire dopo "parchi naturali regionali", sia all'articolo 18, sia all'articolo 19 le parole "dotati di piani di gestione", perché vuol dire che hanno una normativa, la quale presuppone i vari casi e quindi deve essere seguita.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Anche questo argomento è stato ampiamente dibattuto in commissione e la determinazione a cui è giunta la commissione è di non prevedere l'aggiunta delle parole "dotati di piani di gestione", tenuto conto del fatto che la legge quadro per l'istituzione di parchi e riserve naturali prevede che gli eventuali parchi regionali debbano dotarsi di piano di gestione entro il periodo di un anno.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Lanièce e dal Consigliere Collé.
Presenti: 29
Votanti: 5
Favorevoli: 3
Contrari: 2
Astenuti: 24 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Dujany, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 18 nel testo originario.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - All'articolo 19 vengono ritirati gli emendamenti rispettivamente proposti dal Consigliere Collé e dal Consigliere Lanièce, che recitano:
Emendamento - Articolo 19, comma 1
Aggiungere dopo le parole "riserve naturali": dotati di "piani di gestione".
Emendamento - All'articolo 19 comma 1
Aggiungere dopo le parole "parchi naturali regionali" le parole "dotati di piani di gestione".
Presidente - Pertanto pongo in votazione l'articolo 19 nel testo originario.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 20.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 21.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 22.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - All'articolo 23 è stato presentato un emendamento da parte del Consigliere Collé che recita:
Emendamento - Articolo 23 comma 1
Si ripropone il testo originale presentato dall'Assessore:
"L'introduzione di fauna selvatica viva è subordinata all'autorizzazione dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, sentiti la Consulta regionale faunistica e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica; essa può avvenire per le specie corrispondenti a quelle attualmente o storicamente presenti sul territorio regionale e può effettuarsi solo a scopo di ripopolamento, rinsanguamento o reintroduzione".
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.
Collé (PpVA) - Proponiamo ai commi 1 e 4 il testo originale presentato dall'Assessore, in quanto non ci trova d'accordo l'idea di poter inserire specie diverse da quelle che storicamente occupano il nostro territorio. Questo è un argomento di cui si è discusso ampiamente in commissione e che vedeva molti consiglieri d'accordo che spero, anche in questa sede, possano dare il loro contributo affinché questo emendamento passi.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Invito il Consigliere Collé a non sobillare. Se in linea di principio il Consigliere Collé mi può anche trovare d'accordo, devo dire che le determinazioni della commissione sono andate in questa direzione, tenuto conto del fatto che comunque questa eventuale decisione deve passare al vaglio di tutti gli organismi che devono esprimere parere, quindi la Consulta faunistica regionale e l'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Abbiamo ritenuto di non doverci precludere a priori una possibilità.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Chiarello.
Chiarello (RC) - Solo per dire a Collé che ero uno di quelli che in commissione era d'accordo con questo; però, per coerenza con quello che ho detto prima, che questa legge è venuta una buona legge proprio per il lavoro che c'è stato in commissione e con il rispetto di tutte le idee espresse in commissione, non voterò a favore.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Collé.
Presenti: 30
Votanti: 7
Favorevoli: 4
Contrari: 3
Astenuti: 23 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 23 nel testo originario.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 24.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 25.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 26.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 27.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 28.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - All'articolo 29 c'è un emendamento presentato dal Consigliere Lanièce, che recita:
Emendamento - L'articolo 29 comma 1 lett. d) deve essere così modificato:
"d) combinato a due o tre canne di una o due ad anima liscia del calibro non superiore al 12 ed una o due ad anima rigata di calibro non inferiore a mm. 5,6 con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a mm. 40".
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) - Ho solo ripresentato un emendamento che era stato presentato in commissione dall'Associazione dei cacciatori, perché mi sembrava formulato in maniera un po' più chiara di quello che è scritto nella legge.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Qualcuno avrebbe detto ultroneo questo emendamento, nel senso che la dizione prevista all'articolo 29, comma 1, lett. d), è esattamente la definizione di fucile combinato: è quello e non è altro.
Presidente - Il Consigliere Lanièce ritira l'emendamento?
L'emendamento si intende ritirato; pertanto pongo in votazione l'articolo 29 nel testo originario.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Sull'articolo 30 ha chiesto la parola il Consigliere Squarzino Secondina.
Squarzino (VA) - Per quanto riguarda il germano reale, nel testo di Giunta non c'era questa specie cacciabile. Diciamo che in Regione non si arriva a 400 unità, gli uffici competenti parlano di 347 anatre, di queste belle anatre... allora a me non sembra giusto inserire anche queste fra le anatroccole che possono essere uccise. Non solo, esse vivono in ambienti lungo la Dora che sono frequentati da gitanti, in spazi per giochi e per divertimenti, per cui i cacciatori vanno anche a disturbare anche la quiete di questi ambienti. Per questo motivo mi astengo su questo articolo, perché non condivido la scelta di inserire questa specie nonostante gli esemplari siano così pochi, qui, in Valle d'Aosta.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 30.
Presenti: 31
Votanti: 28
Favorevoli: 27
Contrari: 1
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Squarzino)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 31.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 32.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 33.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 34.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 35.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 36.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 37.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 38.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 39.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 40.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 41.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 42.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 43.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 44.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 45.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 46.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 47.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 48.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 28
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - All'articolo 49 ci sono tre emendamenti: uno presentato dal Consigliere Collé e i due successivi presentati dal Consigliere Lanièce. Ne do lettura:
Emendamento - Articolo 49 comma 2
Togliere le parole: "Il Comitato regionale per l'istituzione delle aree protette di cui alla legge regionale 30/91".
Emendamento - L'articolo 49 comma 2 deve essere così modificato:
"Alla loro scadenza la Giunta regionale, sentita la Consulta faunistica regionale e gli enti locali interessati, deciderà in merito alla loro destinazione".
Emendamento - L'articolo 49 comma 5 deve essere così modificato:
togliere le ultime quattro righe ("in caso... parco") o in subordine modificare così le ultime quattro righe: "in caso di costituzione in Parco regionale il personale di cui al presente comma potrà essere assunto presso l'Ente parco con l'analogo contratto (in qualità cioè di addetto forestale specializzato)".
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Lanièce.
Lanièce (GA) - Il primo emendamento riguarda il comma 2, con cui chiediamo che venga tolta la frase: "Il Comitato regionale per l'istituzione delle aree protette di cui alla legge regionale 30/91", anche perché non riusciamo a capire a quale titolo debba essere sentito. Qui si dice che alla loro scadenza, rispetto a queste riserve di caccia, la Giunta regionale, sentita la Consulta e gli enti locali, deciderà in merito alla loro destinazione. Eventualmente, se c'è la volontà di dare vita a dei parchi naturali, si sentirà in seguito il Comitato regionale per l'istituzione dei parchi naturali, ma sentirlo precedentemente significa già voler a tutti i costi trasformare le riserve in parchi naturali, per cui secondo noi questo non è da recepire.
Per quanto riguarda il comma 5, anche qui si tratta di valutare la possibilità di togliere le ultime quattro righe, in cui si parla che "in caso di costituzione in Parco regionale il personale di cui al precedente comma potrà transitare nei ruoli soprannumerari dei guardia parco". Questo per una semplice motivazione: si tratta di salariati agricoli, che sono stati assunti da privati e quindi, improvvisamente, farli assumere come guardia parco, vorrebbe dire farli assumere con un contratto a carattere pubblico rispetto ad un contratto precedente di natura privata. Per cui chiediamo o l'abrogazione delle ultime quattro righe, oppure di inserire: "in caso di costituzione in Parco regionale il personale di cui al precedente comma può essere assunto presso l'Ente parco con analogo contratto in qualità di addetto forestale specializzato".
Mi sembra più corretto, dato che si tratta di un istituto precedentemente di natura privata, e invece il guardia parco rientra in un istituto di natura pubblica. Pensiamo che questo sia più corretto, anche per evitare eventuali bocciature da parte della Commissione di Coordinamento.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Bavastro.
Bavastro (LN) - Anche io in commissione avevo proposto lo stesso emendamento, ma la versione originaria non prevedeva la consultazione degli enti locali; è stata invece inserita questa possibilità. A mio parere, la consultazione degli enti locali ristabilisce una situazione accettabile, cioè un equilibrio che garantisce l'imparzialità della decisione.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Per quanto riguarda il primo emendamento e quindi la proposta di togliere la possibilità di consultare il Comitato regionale per l'istituzione delle aree protette, riprende in parte quanto già osservato giustamente dal Consigliere Bavastro, e aggiungo che comunque questo rientra in una logica che è quella di dare all'organo che poi deve prendere la decisione, la possibilità di consultare tutti quegli organismi i quali possono esprimere un parere in relazione a questo.
Tenuto conto che il destino delle attuali riserve di caccia può essere triplice, nel senso che possono diventare territorio libero, possono essere costituite delle aziende faunistiche-venatorie, oppure potrebbero anche diventare parchi regionali. Riteniamo che uno degli organismi, che è competente ad esprimere un parere di tipo consultivo a supporto della decisione che la Giunta poi sarà chiamata a prendere, sia il parco. Quindi proporrei di astenersi sul primo emendamento.
Per quanto riguarda invece l'emendamento proposto all'articolo 49, comma 5, l'emendamento credo debba essere accolto proprio per evitare problemi di legittimità rispetto alle nostre competenze.
Presidente - Quale parte dell'emendamento all'articolo 49, comma 5, viene accolta?
Vallet (UV) - Propongo di accogliere l'emendamento in subordine, e quindi di formulare: "in caso di costituzione in Parco regionale il personale di cui al presente comma potrà essere assunto presso l'Ente parco", e fermarsi lì.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento all'articolo 49, comma 2, presentato sia dal Consigliere Collé che dal Consigliere Lanièce.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 3
Astenuti: 27 (Agnesod, Aloisi, Bavastro, Bionaz, Borre, Chenuil, Chiarello, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Linty, Louvin, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Tibaldi, Vallet, Vicquéry, Viérin D., Voyat)
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Chiedo due minuti di sospensione per verificare la formulazione esatta, perché è molto importante questo comma.
Si dà atto che su richiesta dell'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali Vallet, la seduta è sospesa dalle ore 19,34 alle ore 19,43.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Per confermare il giudizio sull'emendamento all'articolo 49, comma 5, nel senso che l'osservazione del Consigliere Lanièce è sicuramente pertinente. Propongo quindi di accogliere l'emendamento così come formulato nella prima proposta, cioè togliere le ultime quattro righe del comma 5, e precisamente togliere: "in caso di costituzione in Parco regionale il personale di cui al presente comma potrà transitare nei ruoli soprannumerari dei guardia parco".
- Dobbiamo tenere conto anche del fatto che, nel momento in cui si dovesse andare o ad ingrandire o ad istituire un nuovo parco, occorre la legge istitutiva, e la legge n. 30 prevede che con legge istitutiva sia determinata anche la pianta organica. Quindi potrebbe essere quella la sede in cui si va a destinare questo personale.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Lanièce, ovvero:
Emendamento - L'articolo 49 comma 5 deve essere così modificato:
togliere le ultime quattro righe e precisamente togliere: "in caso di costituzione in Parco regionale il personale di cui al presente comma potrà transitare nei ruoli soprannumerari dei guardia parco".
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 49 nel testo così emendato:
Articolo 49 - (Riserve di caccia in concessione speciale)
1. Le concessioni in atto delle riserve di caccia in concessione speciale, di cui all'articolo 21 della legge regionale 28/1973, restano in vigore sino alla loro scadenza ed eventualmente per un solo rinnovo della concessione non superiore a tre anni.
2. Alla loro scadenza la Giunta regionale sentita la Consulta faunistica regionale, il Comitato regionale per l'istituzione delle aree protette di cui alla legge regionale 30/1991, e gli enti locali interessati, deciderà in merito alla loro destinazione.
3. Le riserve di caccia in concessione speciale sono soggette alle limitazioni della presente legge.
4. Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nelle concessioni o di quelle di cui alla presente legge comporta la revoca della concessione stessa.
5. Il personale di vigilanza in servizio presso le riserve di caccia in concessione speciale alla data di scadenza delle relative concessioni può essere assunto, su richiesta dello stesso, presso il Servizio forestazione e risorse naturali dell'Assessorato dell'agricoltura, forestazione e risorse naturali, in qualità di addetto forestale specializzato, con contratto di natura privatistica a tempo indeterminato di cui alla legge regionale 27 luglio 1989, n. 44 (Norme concernenti i cantieri forestali, lo stato giuridico ed il trattamento economico dei relativi addetti).
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 50.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 51.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 52.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - All'articolo 53 c'è l'emendamento dell'Assessore Vallet, che recita:
Emendamento - Sostituire l'articolo 53 con il seguente:
"Articolo 53
(Variazioni al bilancio)
1. Alla parte spese del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 1994 sono apportate le seguenti variazioni sia in termini di competenza che in termini di cassa:
a) in diminuzione
cap. 69000 "Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"
lire 600.000.000
b) in aumento
programma regionale: 2.2.1.10
codificazione: 1.1.1.4.2.02.08.14.04.14
cap. 40455 (di nuova istituzione) "Spese per la tutela e la gestione della fauna selvatica ivi compresi i corsi di preparazione per l'ammissione all'esame per l'abilitazione venatoria e i corsi di qualificazione per l'attestato di idoneità per l'attività di guardia venatoria volontaria"
lire 600.000.000".
Presidente - Lo pongo in votazione.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 54.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 55.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 56.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 3 (Collé, Lanièce, Marguerettaz)
Presidente - Ha chiesto la parola per dichiarazione di voto il Consigliere Florio.
Florio (VA) - Certamente questa non è la legge che i Verdi avrebbero voluto. É una legge che contiene al suo interno, soprattutto perché introdotti in sede di discussione in commissione, elementi di qualche preoccupazione.
Devo dire, fra l'altro, che se è vero che le commissioni hanno bene ed esaustivamente lavorato, purtroppo i rapporti di forza all'interno delle stesse hanno fatto sì che siano stati accolti emendamenti provenienti dalle associazioni venatorie piuttosto che emendamenti provenienti dalle associazioni ambientaliste o dai Verdi.
Numerosi sono stati questi emendamenti, circa 12; in talune parti hanno non sostanzialmente ma, in misura pesante, modificato la ratio della legge.
Si è trattato comunque di un lavoro serio; bisogna ad esempio rendere atto al Consigliere Bavastro che da cacciatore ha tenuto a mio avviso in commissione, ma anche in aula, un atteggiamento di apertura nei confronti del problema della caccia, che è un problema che non riguarda solo le associazioni venatorie e le associazioni ambientaliste, ma l'insieme del Paese e del patrimonio collettivo che lo costituisce.
C'è da dire che si sono registrati alcuni irrigidimenti in commissione e alcune posizioni, in quest'aula, oggi, che guardano al problema della caccia come ad un problema proprio, esclusivo delle associazioni venatorie, nei confronti delle quali riconosciamo anche atteggiamenti positivi, ma che continuano a rivendicare in primo luogo la necessità di gestire in proprio il patrimonio, cosa che finalmente questa legge riconduce invece ad un organismo diverso e superiore, sentite ovviamente le associazioni venatorie, oltre che tutte le altre interessate in primis a questo problema.
Questo è uno degli elementi forti di questa legge, così come elemento forte di questa legge è l'articolo 11, quello sugli ambiti territoriali, che là dove sono stati attuati hanno consentito una gestione del patrimonio buona, corretta, cosa che credo potrà essere possibile fare anche qui da noi, tenuto conto della possibilità di correggere eventualmente il tiro nei confronti della suddivisione concreta del territorio della regione in ambiti territoriali.
Devo dire che la volontà politica dell'Assessore di portare a buon fine questa legge, tenendo fermi alcuni dei tempi principali: quello degli ambiti, quello della separazione delle decisioni e dell'organizzazione della gestione, quello della suddivisione dei momenti in più fasi consultive sia delle associazioni venatorie che delle associazioni ambientaliste che dei tecnici esperti, la tensione verso una visione del problema della caccia che tenta finalmente di andare oltre la mera gestione di un semplice patrimonio da cacciare, è un titolo di merito dell'Assessore Vallet.
Sono questi gli elementi che ci fanno votare con favore, per quanto mi riguarda almeno personalmente, questa legge; credo che si tratti di una buona legge nel complesso, che è il risultato di una - tutto sommato - sapiente opera di mediazione e di limatura reciproca del testo e dei contenuti del testo stesso.
Credo anche che questa legge possa costituire un'ottima base di partenza.
Non credo che possa essere risolutiva del problema; credo che la visione del settore così come regolamentato da questa legge e così come deriva dalla visione derivante da questa legge, debba essere anche analizzato in funzione di altri elementi relativi all'utilizzo del territorio valdostano nel suo insieme.
Ed è alla luce di questa esigenza (che credo non potrà non venire avanti) che presumo si dovrà continuare a prestare estrema attenzione proprio alla gestione concreta.
Votiamo con favore, riteniamo infine che sia una buona legge, una legge positiva, una legge che costituisce un buon passo in avanti.
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 4 (Collé, Lanièce, Marguerettaz, Parisi)
Il Consiglio approva
Presidente - Sono terminati i lavori, che riprenderanno domani mattina alle ore 9,15.
La seduta è tolta.
La seduta termina alle ore 19,53.