Oggetto del Consiglio n. 853 del 26 luglio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 853/X - Disegno di legge: "Concessione di contributi per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale". (Approvazione di ordine del giorno).
Articolo 1 - (Finalità)
1. La Regione autonoma Valle d'Aosta, nei limiti degli stanziamenti annualmente iscritti in bilancio, concede contributi a favore di enti ed associazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale, a sostegno della loro attività, di iniziative e manifestazioni diverse da questi organizzate.
Articolo 2 - (Presentazione delle domande)
1. Per l'ottenimento dei contributi di cui alla presente legge gli interessati presentano alla Presidenza della Giunta la relativa richiesta, in bollo, corredata di:
a) dettagliata e documentata relazione illustrante l'attività da realizzare, gli obiettivi da conseguire, nonché il programma delle manifestazioni e delle iniziative;
b) dettagliata e documentata previsione delle spese e delle eventuali entrate.
Articolo 3 - (Entità dei contributi per l'attività di enti ed associazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale)
1. I contributi per l'attività di enti ed associazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale, sono concessi nella misura massima del cinquanta percento della spesa ritenuta ammissibile.
2. La percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata sino al novanta percento della spesa ritenuta ammissibile, nel caso di attività di rilevante importanza socio-culturale le cui modalità organizzative siano concordate con la Presidenza della Giunta.
Articolo 4 - (Entità dei contributi per iniziative e manifestazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale)
1. I contributi per iniziative e manifestazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale sono concessi nella misura massima del cinquanta percento della spesa ritenuta ammissibile.
2. La percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata sino al novanta percento della spesa ritenuta ammissibile, nel caso di iniziative e manifestazioni di rilevante importanza socio-culturale le cui modalità organizzative siano concordate con la Presidenza della Giunta.
Articolo 5 - (Istruttoria e concessione dei contributi)
1. L'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta provvede, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento delle domande, all'istruttoria e alla valutazione delle stesse.
2. Sull'ammissibilità a contributo delle spese e sulla valutazione della particolare rilevanza socio-culturale delle attività, iniziative e manifestazioni proposte decide il Presidente della Giunta, sentito il parere dell'Ufficio di Gabinetto.
3. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta regionale.
Articolo 6 - (Liquidazione dei contributi)
1. I contributi concessi ai sensi della presente legge sono liquidati ed erogati in due rate: la prima, corrispondente al sessanta percento dell'importo concesso, dopo che è divenuta esecutiva la relativa deliberazione di attribuzione, e la seconda, a saldo, su presentazione di una breve relazione sull'attività svolta, nonché di un dettagliato e documentato rendiconto i cui giustificativi delle spese sostenute devono essere costituiti da documenti fiscalmente regolari.
2. Il rapporto tra l'ammontare complessivo del contributo erogato e quello delle spese regolarmente giustificate non può eccedere il rapporto tra l'ammontare del contributo inizialmente concesso e quello delle spese preventivate.
Articolo 7 - (Non cumulabilità dei contributi)
1. I contributi concessi in applicazione della presente legge non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali.
Articolo 8 - (Limiti)
1. I contributi previsti all'articolo 3 sono attribuiti annualmente, mentre quelli di cui all'articolo 4 non possono essere attribuiti allo stesso soggetto per più di due volte nel corso dello stesso anno.
Articolo 9 - (Disposizioni finanziarie)
1. Le spese per l'applicazione della presente legge graveranno sul capitolo 21640 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 e successivi, che assume la seguente nuova denominazione "Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale".
2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1994 in lire 100.000.000, si provvede:
a) quanto a lire 30.000.000 mediante utilizzo dello stanziamento già iscritto al capitolo 21640 del bilancio della Regione per l'esercizio in corso;
b) quanto a lire 70.000.000 mediante utilizzo per corrispondente complessivo importo degli stanziamenti iscritti ai capitoli 57260 e 64320 del medesimo bilancio.
3. Per gli anni 1995 e seguenti, i limiti di spesa di cui alla presente legge saranno autorizzati con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di 1bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta).
Articolo 10 - (Variazioni al bilancio)
1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'esercizio 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:
a) in diminuzione:
cap. 57260 "Contributi ad enti e ad associazioni culturali ed educative per manifestazioni ed iniziative culturali e scientifiche"
lire 30.000.000;
cap. 64320 "Contributi e sussidi ad istituzioni ed organismi vari per attività nel settore del turismo e del tempo libero"
lire 40.000.000;
b) in aumento:
cap. 21640 "Contributi ad enti ed associazioni per attività, iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale"
lire 70.000.000.
Articolo 11 - (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.
Rini (UV) - Per l'erogazione dei contributi a favore di enti ed associazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale, per iniziative e manifestazioni da questi organizzate, si rende necessario, come previsto dall'articolo 12 della legge regionale 59/91, provvedere con atto legislativo regionale, che determini i criteri e le modalità cui la Presidenza della Giunta dovrà attenersi.
Il presente disegno di legge va in tal senso e prevede appunto le modalità e i criteri per la concessione dei contributi, sia per quanto concerne l'attività che per il finanziamento parziale delle iniziative e delle manifestazioni.
L'erogazione dei contributi per cui è previsto un tetto massimo del 50 percento della spesa ritenuta ammissibile, aumentata in casi eccezionali sino al 90 percento per attività di rilevante importanza socio-culturale, le cui modalità organizzative siano concordate con la Presidenza della Giunta, presuppone che gli interessati presentino alla Presidenza della Giunta la richiesta in bollo, corredata di dettagliata e documentata relazione, illustrante l'attività da realizzare, gli obiettivi da conseguire, il programma delle manifestazioni e delle iniziative, e la documentata previsione delle spese e delle eventuali entrate.
L'Ufficio di Gabinetto della Presidenza della Giunta provvederà, entro 60 giorni dal ricevimento della domanda, a fornire il proprio parere al Presidente della Giunta, affinché questi possa decidere sull'ammissibilità a contributo delle spese e valutare la rilevanza dell'iniziativa proposta.
Qualora la Giunta deliberi la concessione del contributo, questo sarà liquidato in due rate: il 60 percento, al momento dell'esecutività della deliberazione, e il 40 percento, su presentazione di una breve relazione e di un dettagliato e documentato rendiconto delle spese.
I contributi concessi non sono cumulabili con quelli previsti da altre leggi regionali; per l'attività degli enti e delle associazioni sono attribuiti annualmente, mentre per iniziative e manifestazioni a carattere sociale, ricreativo e culturale, non possono essere attribuiti allo stesso soggetto per più di due volte nel corso dello stesso anno.
La Presidenza della Giunta dispone attualmente di 30 milioni iscritti al bilancio di previsione per il 1994, somma insufficiente a soddisfare le numerose domande che sono normalmente inoltrate alla Presidenza della Giunta da enti ed associazioni diversi, per cui emerge la necessità di integrare i fondi iscritti nell'apposito capitolo di bilancio di previsione per il 1994 con 70 milioni aggiuntivi.
Per gli anni 1995 e seguenti, i limiti di spesa di cui alla presente legge saranno autorizzati con legge finanziaria, ai sensi dell'articolo 19 della legge regionale n. 90/89.
In sede di commissione alcuni colleghi hanno manifestato la preoccupazione che la presente legge possa sovrapporsi alle competenze di alcuni assessorati: questo è da escludere, in quanto la legge servirà principalmente a colmare le eventuali lacune finanziando, se del caso, attività e manifestazioni aventi carattere sociale, ricreativo e culturale che, pur di accertata rilevanza, non possono essere finanziate sulla base di altre leggi regionali esistenti.
É da sottolineare che la non cumulabilità garantisce quanto sopra, così come la limitata disponibilità di bilancio rassicura sul fatto che le domande di contributi finanziabili sulla base di altre leggi regionali siano dirottate dalla Presidenza agli assessori competenti.
Per quanto concerne l'urgenza della legge, questa è evidente, considerato che giacciono presso gli uffici della Presidenza della Giunta diverse domande che non possono essere soddisfatte in assenza di legge, come previsto dall'articolo 12 della legge regionale n. 59/91, pur essendoci le disponibilità finanziarie.
Presidente - É aperta la discussione generale.
Ha chiesto la parola il Consigliere Squarzino Secondina.
Squarzino (VA) - In questo momento parlo come Presidente della V Commissione, nel senso che all'interno della commissione, discutendo su questo ennesimo progetto di legge che regolamenta contributi a favore di associazioni valdostane per attività sociali, sportive e culturali, è emersa un'esigenza che abbiamo fatto presente già nel Consiglio precedente ma che qui riproponiamo, e che si è tramutata in un ordine del giorno di tutta la commissione. Cioè la commissione ritiene che sia necessario semplificare e sveltire le procedure per erogare questi sussidi, e quindi impegna la Giunta regionale a regolarizzare la materia al più presto, mediante la predisposizione di un testo unico. Questa è una richiesta che è emersa con forza e che è maturata in questi ultimi mesi all'interno della commissione, perché ad intervalli regolari la commissione era chiamata ad esaminare disegni di legge che avevano tutti la stessa finalità, anche se si riferivano a capitoli di bilancio diversi e ad assessorati diversi, o alla Presidenza della Giunta, invece che ai vari assessorati.
Porto l'ordine del giorno alla Presidenza. Ci sembra importante giungere a questo, perché si rischia di avere nelle diverse leggi criteri differenziati sia per valutare l'iniziativa, sia per erogare i contributi.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) - Sono uno di quei consiglieri cui faceva riferimento il relatore, che in commissione ha avanzato alcuni dubbi sulla chiarezza di questo disegno di legge, sebbene mi renda conto che il disegno in sè non è una legge altamente qualificante, ma è comunque un'azione necessaria per andare a regolamentare la materia dei contributi.
Materia dei contributi che, così come avevamo già avuto modo di accennare in sede di discussione del bilancio, è una materia molto nutrita in seno a questa Regione: coinvolge la Presidenza della Giunta, in questo caso, coinvolge una serie di altri assessorati che spesso devono far fronte alle richieste di questa o quella parte della popolazione, che inoltra istanze per ottenere contributi i più disparati.
A fronte di tutto questo è più che mai necessario, sempre seguendo lo spirito che questa maggioranza all'atto del suo insediamento aveva annunciato, cioè quello di voler andare a semplificare il più possibile il sistema delle leggi nella nostra Regione, andare alla ricerca di criteri uniformi, di metodi comuni, e questo disegno di legge è un'altra goccia che si aggiunge in questo mare magnum di disposizioni che, anche in modo talvolta non uniforme, come ricordava il Consigliere Squarzino, popola il Consiglio regionale.
A cosa faccio riferimento nello specifico? Qui si vuole andare a normare la concessione dei contributi per le attività, le iniziative e manifestazioni diverse a carattere sociale, ricreativo e culturale. Personalmente non ho nulla da eccepire sui primi due generi di attività, quelli a carattere sociale e quelli a carattere ricreativo che a quanto mi risulta, ad oggi, non sono ancora normati; per quanto concerne invece le attività a carattere culturale vorrei ricordare ai colleghi consiglieri che il 20 agosto dello scorso anno già questo Consiglio promulgò la legge regionale n. 69, che aveva per titolo "Contributi per attività ed iniziative a carattere culturale e scientifico". Quindi le iniziative e le attività a carattere culturale, indipendentemente dal fatto che le une siano gestite dal Presidente della Giunta e le altre dall'Assessore alla cultura, sono già normate da una legge che questo Consiglio regionale ha assunto. In che modo sono normate? In maniera diversa da quella che invece questo disegno di legge - che siamo chiamati a discutere oggi - propone.
Lo scorso anno con la legge n. 69 dicevamo che le iniziative a carattere culturale che facevano domanda presso l'Assessorato alla pubblica istruzione, eccetera, avevano diritto a ricevere dei contributi nella misura massima del 50 percento, così com'è l'attuale disegno di legge, e in caso di manifestazioni - diceva la legge dello scorso anno - di rilevante contenuto culturale, la percentuale di cui al comma 1 può essere aumentata fino al 70 percento, invece nell'attuale disegno di legge la percentuale può essere aumentata fino al 90 percento: una situazione di evidente disparità, di difficile lettura. Non sono d'accordo nell'interpretazione che ha dato il Consigliere Rini su questa legge; tutto ciò che non è scritto nella legge si può pensarlo ma, di fatto, non vi è una normativa, cioè non si può dire questa legge serve per quelle iniziative che non trovano risposta nell'altra legge, perché se l'altra legge, come dicevo, norma tutte le manifestazioni a carattere culturale, anche questa è senz'altro un doppione rispetto all'altra. Presento in questo senso alcuni emendamenti, che dovrebbero a mio avviso servire a togliere queste confusioni che mi sembra di poter vedere in questo disegno di legge, se paragonato con quello dello scorso anno.
Presidente - Qualche Consigliere chiede ancora la parola? Se nessuno chiede la parola, chiudo la discussione generale.
Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) - Il s'agit effectivement du dernier-né dans le domaine des projets de loi qui ont été présentés pour réglementer l'attribution de subventions diverses et ce, pour faire face aux différentes requêtes qui ont été présentées au cours des dernières années. Si je partage donc totalement - par ailleurs nous avons déjà eu l'occasion de prendre cet engagement - l'ordre du jour qui a été présenté par madame Squarzino au nom de la Vème Commission, à savoir la nécessité, maintenant qu'on a défini les critères pour faire face à une situation dont on a dans un certain sens héritée, la nécessité de mieux réglementer l'attribution de ces subventions; si je partage - disais-je - cette sollicitation exprimée par l'ordre du jour, j'ai quelques réserves sur les considérations qui ont été exprimées par monsieur Marguerettaz.
Il est vrai, sur la base de la loi n° 59/91 nous sommes dans l'obligation de réglementer l'attribution de ces subventions, et nous l'avons fait, chaque assessorat et chaque service l'a fait sur la base des requêtes qui ont été présentées au fil des années. Le problème s'est posé pour l'Instruction publique qui, la première, a réglementé non seulement les subventions, mais toute intervention dans le domaine culturel et scolaire, et par la suite des mesures ont été adoptées par les autres assessorats: l'assessorat de l'industrie et commerce, l'assessorat de l'agriculture et l'assessorat de l'environnement.
Nous avons essayé, à mesure que l'on présentait des projets de loi, et dans l'attente de présenter un texte unique, d'avoir déjà des critères homogènes et c'est sur ce principe que le projet de loi que nous présentons aujourd'hui se base, en prenant comme référence la loi régionale du 30 novembre 1993 n° 81, portant octroi de subventions destinées à la réalisation d'initiatives promotionnelles et d'intérêt agricole, et la loi régionale du 24 décembre 1993 n° 90, portant octroi de crédits destinés à la réalisation d'initiatives d'intérêt naturel et environnemental.
Si vous comparez les dispositions de ces derniers projets de loi qui ont été présentés avec le projet de loi d'aujourd'hui, vous vérifierez qu'il y a le même critère. Il y a donc déjà une orientation qui a été définie et qui porte à prévoir ce pourcentage d'intervention, et c'est cette base qui sera prise comme référence dans la présentation du texte unique.
Il est vrai, monsieur Marguerettaz dit que quand on dit "culture" le terme est noble, donc l'on fait référence à tout ce qui a trait à la culture, mais évidemment il s'agit d'initiatives, voir les initiatives d'ordre culturel qui sont effectuées par l'Association des syndics, par les associations des retraités, qui sont difficilement acceptables si nous ne donnons pas une signification de ce genre pour ce qui est de l'attribution de la subvention.
Par ailleurs, les montants même des subventions qui sont prévues sur ce chapitre et qui au cours d'une année entière se chiffrent à 100 millions de lires, font référence. Si nous considérons également tout ce qui a été attribué au cours des dernières années, nous voyons qu'il n'y a pas cette différence marquée que Marguerettaz peut craindre.
Je crois qu'en tout cas l'aspect fondamental est celui de la présentation d'un texte unique et c'est pour cette raison que je partage la sollicitation qui a été formulée par la Vème Commission et que le Gouvernement votera cet ordre du jour afin de maintenir cet engagement.
Presidente - Se non ci sono problemi, si vota subito l'ordine del giorno illustrato dal Consigliere Squarzino, di cui do lettura:
Ordine del giorno - Il Consiglio regionale della Valle d'Aosta
Vista la pluralità di interventi normativi relativi alla concessione di contributi a favore delle associazioni valdostane per attività sociali, sportive e culturali;
Evidenziata la necessità di semplificare e sveltire le procedure per l'erogazione di tali sussidi;
Impegna
la Giunta regionale a regolarizzare la materia al più presto possibile mediante la predisposizione di un testo unico.
Presenti, votanti e favorevoli: 29
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Passiamo all'esame dell'articolato. All'articolo 1 c'è l'emendamento proposto dal Consigliere Marguerettaz, di cui do lettura:
Emendamento - Cancellare la parola "culturale" dall'intero disegno di legge.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) - Solo per illustrare, anche in base alle considerazioni fatte dal Presidente, il senso di questo emendamento.
Evidentemente la parola è unica, credo che là dove si regolamentino i contributi per manifestazioni a carattere sociale e ricreativo, dentro a queste voci possano essere comprese anche quelle a cui faceva riferimento il Presidente nella sua esposizione. Invece per la materia culturale, così come dicevo poc'anzi, vi è già una legge, che è la n. 69/93, che regolamenta già questa materia; riprendere la stessa parola sicuramente ingenera confusione.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Marguerettaz.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 7
Astenuti: 23 (Agnesod, Aloisi, Bionaz, Borre, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mostacchi, Parisi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Riccarand, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo originario.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bavastro, Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.
Presenti: 30
Votanti e favorevoli: 23
Astenuti: 7 (Bavastro, Chiarello, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - All'articolo 3, 2° comma, c'è l'emendamento del Consigliere Marguerettaz, di cui do lettura:
Emendamento - Modificare le parole "novanta percento" con le parole "settanta percento".
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.
Marguerettaz (PpVA) - Anche qui molto brevemente. Il Presidente faceva riferimento ad alcune normative che già regolamentano in questo senso l'erogazione dei contributi. Torno a dire che, siccome qui si tratta di una materia che per alcuni versi è già trattata, quelle manifestazioni, che mi sembrano più vicine a quelle che invece ha citato il Presidente, regolamentate sempre dalla legge n. 69, prevedono normative diverse. Prevedono, ad esempio, che il massimo di un contributo erogabile sia nella misura del 70 percento e non del 90 percento, come invece prevede questa legge.
Anche se lo stanziamento di questa legge è minimo, siccome qui stiamo andando nella direzione della chiarezza e della trasparenza, nulla vieta (se non si rendono uguali i parametri) ad un'associazione, ad una persona che è più amica del Presidente piuttosto che dell'assessore di presentare la sua domanda anzichè all'assessore al Presidente, sperando così di ottenere il 90 percento della copertura rispetto al 70 percento che il povero Assessore Louvin, con il massimo del suo sforzo, potrebbe invece elargire.
Presidente - Ha chiesto la parola il Presidente della Giunta, Viérin Dino.
Viérin D. (UV) - Je veux simplement, pour éviter qu'il y ait des malentendus, souligner le fait que les subventions sont délibérées par le Gouvernement, les subventions ne sont pas attribuées par l'assesseur un tel ou par le Président. Comme je le disais, nous devons présenter des lois qui puissent couvrir les différentes exigences, nous ne pouvons pas présenter des mesures qui, par la suite, ne corresponderont pas aux nécessités des gens ou des bénéficiaires.
De ce point de vue il s'agit donc - et c'est une des tâches et des fonctions du Gouvernement dans sa collégialité - de tenir compte de cette diversité dans un secteur qui peut présenter des analogies. C'est à la collégialité du Gouvernement de discuter et d'examiner les requêtes qui sont soumises à son attention et de délibérer pour qu'il n'y ait pas de disparités.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore alla pubblica istruzione, Louvin.
Louvin (UV) - Juste pour remercier le Conseiller pour sa solidarité humaine et personnelle.
Presidente - Pongo in votazione l'emendamento proposto dal Consigliere Marguerettaz.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 8
Astenuti: 23 (Agnesod, Aloisi, Bich, Bionaz, Borre, Chiarello, Dujany, Florio, Lanivi, Lavoyer, Louvin, Mostacchi, Perrin C., Perrin G.C., Perron, Piccolo, Rini, Squarzino, Stévenin, Vallet, Vicquéry, Viérin D. e Voyat)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo originario.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - All'articolo 4, 2° comma, c'è l'emendamento presentato dal Consigliere Marguerettaz, di cui do lettura:
Emendamento - Modificare le parole "novanta percento" con le parole "settanta percento".
Presidente - Il Consigliere Marguerettaz lo ritira? Allora l'emendamento viene ritirato.
Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo originario.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11.
Presenti: 31
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 6 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz e Tibaldi)
Il Consiglio approva