Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 730 del 2 giugno 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 730/X - Proposta di regolamento: "Norme regolamentari per la concessione di benefici economici da erogare a favore dei mutilati ed invalidi del lavoro ai sensi dell'articolo 81 del decreto del presidente della repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per l'estensione alla regione delle disposizioni del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del disegno di legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella legge 21 ottobre 1978, n. 641)".

Articolo 1 - (Obiettivi)

1. La Regione, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 22 luglio 1976, n. 382), dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979 (Perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'Associazione nazionale fra mutilati ed invalidi del lavoro), ed in particolare dall'articolo 3 dello stesso, dagli articolo 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1979 (Trasferimento alle regioni ed ai comuni delle funzioni di carattere assistenziale non previdenziale svolte dall'I.N.AI.L.) e dall'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 22 febbraio 1982, n. 182 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta per la estensione alla regione delle disposizioni del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e della normativa relativa agli enti soppressi con l'articolo 1-bis del disegno di legge 18 agosto 1978, n. 481, convertito nella L. 21 ottobre 1978, n. 641), ed in attesa di legge regionale di riordino del settore, assicura ai mutilati e invalidi del lavoro, residenti nei comuni della Valle d'Aosta, gli interventi di assistenza economica previsti dall'articolo 2 dello Statuto dell'Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro (ANMIL).

Articolo 2 - (Interventi e destinatari)

1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'articolo 1 sono i seguenti:

a) sussidi straordinari una tantum ad invalidi in stato di bisogno;

b) sussidi una tantum ad invalidi liquidati in capitale;

c) contributi una tantum nelle spese scolastiche ad invalidi studenti;

d) contributi una tantum nelle spese scolastiche ad invalidi aventi figli studenti;

e) contributi per soggiorni estivi, della durata massima di quindici giorni, per invalidi del lavoro in servizio, con percentuale di invalidità non inferiore al trentaquattro per cento;

f) assegno di incollocamento agli invalidi disoccupati, con riduzione della capacità lavorativa non inferiore al trentaquattro per cento, ed in stato di bisogno;

g) sussidi ad ex titolari di assegno di incollocamento in stato di bisogno ed ultracinquantacinquenni;

h) sussidi per le spese del canone RAI-TV ad invalidi con percentuale di invalidità pari al cento per cento.

2. La Giunta regionale, sentita la sezione regionale dell'ANMIL, determina annualmente gli importi degli interventi di assistenza economica di cui al comma 1, nonché i massimali di reddito per l'ammissione dei mutilati ed invalidi del lavoro ai benefici di cui al comma 1, lett. a), f) e g).

Articolo 3 - (Procedure)

1. Le istanze al fine di poter usufruire degli interventi di assistenza economica di cui al presente regolamento devono essere presentate, su appositi moduli, dal richiedente al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, anche per il tramite della sezione regionale dell'ANMIL.

2. Per quanto riguarda gli interventi di cui all'articolo 2, comma 1, gli interessati devono produrre la seguente documentazione:

a) relativamente agli interventi di cui alle lett. a) e g):

1) documentazione attestante il reddito annuo lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, ivi compresa la rendita percepita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni (INAIL);

2) situazione di famiglia;

3) codice fiscale dell'invalido;

b) relativamente agli interventi di cui alla lett. b):

1) situazione di famiglia;

2) codice fiscale dell'invalido;

c) relativamente agli interventi di cui alla lett. c):

1) situazione di famiglia;

2) certificato di iscrizione e frequenza scolastica;

3) codice fiscale dell'invalido;

d) relativamente agli interventi di cui alla lett. d):

1) situazione di famiglia;

2) certificato di iscrizione e frequenza scolastica del figlio studente;

3) codice fiscale dell'invalido;

e) relativamente agli interventi di cui alla lett. e):

1) situazione di famiglia;

2) codice fiscale dell'invalido;

3) dichiarazione del datore di lavoro attestante che l'invalido svolge attività lavorativa;

4) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidità;

5) documentazione attestante la spesa sostenuta e il periodo del soggiorno;

f) relativamente agli interventi di cui alla lett. h):

1) situazione di famiglia;

2) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidità;

3) fotocopia della ricevuta dell'avvenuto pagamento del canone RAI-TV;

4) fotocopia del frontespizio del libretto di abbonamento alla RAI-TV;

5) codice fiscale dell'invalido;

g) relativamente agli interventi di cui alla lett. f):

1) situazione di famiglia;

2) codice fiscale dell'invalido;

3) certificato dell'INAIL attestante la percentuale di invalidità;

4) documentazione attestante il reddito annuo lordo di tutti i componenti il nucleo familiare ivi compresa la rendita percepita dell'INAIL.

3. L'Amministrazione regionale può effettuare ogni opportuna verifica per accertare la sussistenza dei requisiti previsti per l'erogazione delle prestazioni di cui al presente regolamento.

4. Gli interventi di assistenza economica relativi alle domande istruite sono concessi o negati con deliberazione della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1.

Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Rini.

Rini (UV) - Le versement des allocations antérieurement attribuées par l'association national des mutilés et des invalides de travail ANMIL est prévu à l'articolo 2 du statut de cette même association, aux sens du DPR n. 616/87 et n. 182/1982, est du ressort de la région selon le montant fixé par l'ANMIL, réajusté chaque année selon l'indice Istat.

Jusqu'en 1992 les subventions ont été attribuées par délibération du gouvernement régional. En date du 26 novembre 1993 le gouvernement valdôtain n'a pas adopté la délibération relative à l'attribution des allocations pour l'année 1993, par la carence de réglementation aux termes de l'article 12 de la loi régionale n. 59 du 6 settembre 1991.

Par la présente proposition de règlement sont donc fixés les critères et les modalités auxquelles l'administration régionale devra se conformer.

Les dispositions réglementaires tiennent compte du règlement national adopté par l'ANMIL.

Les aides économiques et les procédures à suivre pour pouvoir en bénéficier sont analogues à celles adoptées au cours des années dernières. L'adoption du présent règlement ne devrait donc pas créer aucun problème aux personnes intéressées.

Le montant des aides économiques prévus par ce règlement et le plafond des revenus établi pour pouvoir en bénéficier seront déterminés chaque année par le Gouvernement régional.

La session régionale de l'ANMIL entendue, les demandes visant à obtenir ledites aides, assorties de la documentation prévue à l'article 3, devront être présentées au service des affaires générales de l'aide sociale et des services sociaux de l'assessorat de la santé et de l'aide sociale, également par l'intermédiaire de la session régionale de l'ANMIL. Il est donc évident que le règlement en question doit être adopté avec urgence, vu que les mutilés et les invalides du travail démunis doivent avoir la possibilité de présenter leurs demandes pour l'année 1994.

Le règlement se compose de trois articles, qui se limitent à fixer les objectifs, les mesures, les destinataires et les procédures.

Presidente - É aperta la discussione generale. Qualcuno intende intervenire? Se nessuno intende intervenire, chiudo la discussione generale e passiamo all'esame dell'articolato così come approvato nella V commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Presidente - Pongo in votazione il regolamento nel suo complesso:

Presenti, votanti e favorevoli: 33

Il Consiglio approva all'unanimità