Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 729 del 2 giugno 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 729/X - Proposta di regolamento: "Norme regolamentari per l'applicazione degli articoli 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 1° giugno 1984 (Interventi assistenziali ai minori)".

Articolo 1 - (Convitti e collegi)

1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'articolo 9 della legge regionale 1° giugno 1984, n. 17 (Interventi assistenziali ai minori) sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta e ospiti, durante l'anno scolastico, di istituti o collegi presenti sul territorio valdostano in regime convittuale, semiconvittuale o esterno per la frequenza della scuola elementare, media inferiore o superiore.

2. I contributi potranno avere carattere annuale, mensile o una tantum e potranno essere erogati direttamente alla direzione dell'istituto o collegio previa delega da parte della famiglia del minore interessato.

Articolo 2 - (Criteri)

1. Per la determinazione dei contributi di cui all'articolo 1 annualmente verrà predisposto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, uno schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.

2. Il reddito annuo è ricavato dalla somma di tutte le entrate percepite dai componenti del nucleo familiare da qualunque fonte proveniente.

3. Per l'anno 1994 lo schema di cui al comma 1 è allegato al presente regolamento.

Articolo 3 - (Procedure)

1. Le domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 1 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dall'interessato al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale corredate della seguente documentazione:

a) situazione di famiglia di data non anteriore a tre mesi;

b) fotocopia del codice fiscale del minore;

c) documenti attestanti il reddito del nucleo:

1) fotocopia del modello 740 o 101 relativo all'anno precedente o, in mancanza, l'ultima busta-paga o la dichiarazione del datore di lavoro attestante il reddito lordo mensile;

2) fotocopia del frontespizio del libretto di pensione e/o del tagliando della rendita;

d) certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio di collocamento;

e) per i minori che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età:

1) se studenti: certificato di iscrizione e frequenza alla scuola;

2) se disoccupati: certificato di iscrizione all'Ufficio di collocamento.

2. Nel caso in cui sia accertato che la documentazione presentata non sia corrispondente alla reale situazione di fatto alla data di presentazione delle domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 1, è data facoltà agli uffici di accettare l'autocertificazione.

Articolo 4 - (Colonie - Centri estivi)

1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'articolo 10 della legge regionale 17/1984 sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta che durante il periodo estivo frequentino soggiorni climatici e marini, montani e lacustri e centri di vacanza estivi organizzati da comuni, comunità montane, Regione, associazioni, società, cooperative e istituzioni religiose.

Articolo 5 - (Criteri colonie)

1. Per la determinazione dei contributi di cui all'articolo 4 verrà annualmente predisposto dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, uno schema riportante i parametri di reddito annuo lordo per essere ammessi ai benefici, la composizione del nucleo familiare e la percentuale di intervento da parte dell'Amministrazione regionale, nei limiti degli stanziamenti previsti annualmente per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione.

2. Il reddito annuo lordo è ricavato dalla somma di tutte le entrate percepite dai componenti del nucleo familiare da qualunque fonte proveniente.

3. Per l'anno 1994 lo schema di cui al comma 1 è allegato al presente regolamento.

Articolo 6 - (Procedure colonie)

1. Le domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 4 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dall'interessato al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale anche per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale corredate della seguente documentazione:

a) situazione di famiglia di data non anteriore a tre mesi;

b) fotocopia del codice fiscale del minore;

c) documenti attestanti il reddito del nucleo:

1) fotocopia del modello 740 o 101 relativo all'anno precedente o, in mancanza, l'ultima busta-paga o la dichiarazione del datore di lavoro attestante il reddito lordo mensile;

2) fotocopia del frontespizio del libretto di pensione e/o del tagliando della rendita;

d) certificato di disoccupazione rilasciato dall'Ufficio di collocamento;

e) per i minori che hanno compiuto il sedicesimo anno d'età:

1) se studenti: certificato di iscrizione e frequenza alla scuola;

2) se disoccupati: certificato di iscrizione all'Ufficio di collocamento.

2. Nel caso in cui sia accertato che la documentazione presentata non sia corrispondente alla reale situazione di fatto alla data di presentazione delle domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 1, è data facoltà agli uffici di accettare l'autocertificazione.

Articolo 7 - (Centri diurni estivi)

1. Gli interventi di assistenza economica per l'organizzazione di centri diurni estivi per minori consistono in:

a) assegnazione di un contributo fisso procapite per ogni giorno di effettiva presenza dei minori nei centri, determinato annualmente dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale nei limiti degli stanziamenti previsti per questo tipo di interventi nel bilancio di previsione della Regione;

b) assegnazione di un contributo nelle spese di trasporto dei minori e per l'acquisto di attrezzature e materiale didattico pari al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute;

c) rimborso agli enti gestori pari al cento per cento delle spese occorse per il personale aggiunto assistente i minori portatori di handicap;

d) rimborso agli enti gestori delle spese occorse per l'organizzazione di brevi corsi di formazione per i coordinatori dei centri e per il personale educativo pari al cinquanta per cento delle spese effettivamente sostenute.

2. Per l'anno 1994 il contributo per ogni giorno di effettiva presenza dei minori nei centri è fissato in lire 14.000.

Articolo 8 - (Procedure)

1. Le domande a cura dell'ente gestore di centri diurni estivi per ottenere l'erogazione delle provvidenze economiche di cui all'articolo 7 devono essere presentate al Semzio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale, corredate della seguente documentazione entro il 15 ottobre dell'anno cui si riferiscono:

a) prospetto sul quale, per ogni turno, sono elencati i minori fruitori del servizio, con indicazione del cognome e nome, della data di nascita, del comune di residenza e di domicilio, nonché le giornate di effettiva presenza di ciascuno;

b) rendiconto comprovante le reali spese sostenute e documentate con idonei giustificativi di spesa, relativamente all'articolo 7, comma 1, lett. b), c) e d), nonché l'ammontare dei contributi versati dalle famiglie dei minori interessati o da altri enti ed istituzioni;

c) copia dell'autorizzazione per l'apertura dei centri diurni estivi temporanei e per il loro esercizio rilasciata dagli organi competenti.

Articolo 9 - (Affidamenti familiari)

1. Gli interventi di assistenza economica di cui all'articolo 11 della legge regionale 17/1984 sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta che, a seguito di decreto del Tribunale per i minorenni o di provvedimento da parte dell'Amministrazione regionale, ai sensi dell'articolo 4 della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori), siano allontanati dal nucleo d'origine ed affidati, temporaneamente, ad altra famiglia al fine di assicurare, ai minori stessi, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione.

2. Ai minori in affidamento familiare viene erogato un contributo mensile annualmente stabilito dal Consiglio regionale su proposta della Giunta regionale.

3. L'ammontare del sostegno mensile viene determinato mediante la differenza tra il contributo stabilito dal Consiglio regionale BU proposta della Giunta regionale ed il reddito personale lordo del minore da qualsiasi fonte proveniente.

4. Relativamente all'anno 1994, l'ammontare del sostegno mensile è determinato in lire 670.000 per affidamenti di minore a terzi e in lire 500.000 per affidamenti di minore a parenti ed affini.

5. Le domande per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dagli affidatari al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale corredate della seguente documentazione:

a) stato di famiglia del minore di data non anteriore a tre mesi;

b) stato di famiglia degli affidatari di data non anteriore a tre mesi;

c) copia del provvedimento del Tribunale per i minorenni o dell'Amministrazione regionale;

d) copia del codice fiscale del minore;

e) documentazione attestante i redditi del minore, dei genitori e degli affidatari anche in caso di parentela con il minore affidato.

Articolo 10 - (Sussidi straordinari)

1. Gli interventi di assistenza economica straordinaria di cui all'articolo 8 della legge regionale 17/1984 sono rivolti a minori residenti in comuni della Valle d'Aosta i cui nuclei familiari versano momentaneamente in grave situazione di disagio socio-economico e, pertanto, non in grado di soddisfare i bisogni primari dei minori stessi.

2. Lo stato di disagio di cui al comma 1 deve essere certificato mediante documentazione attestante la situazione economica nonché relazione del servizio sociale regionale circa le condizioni psicofisiche o la situazione ambientale e socio-familiare dei minori.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad istituire, con proprio provvedimento deliberativo, un fondo al fine di poter provvedere all'erogazione di contributi straordinari aventi carattere di assoluta urgenza ed anticipati dall'economo regionale, ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 4 del regolamento di economato 6 aprile 1962 (Regolamento interno per il servizio di economato, demanio e patrimonio), come modificato dal regolamento 27 ottobre 1980, n. 2.

4. Le domande per ottenere l'erogazione delle provvidenze di cui al comma 1 devono essere redatte su apposito modulo e presentate dall'interessato al Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale per il tramite degli uffici di servizio sociale territoriale e corredata, oltre che da quanto previsto al comma 2, della situazione di famiglia di data non anteriore a tre mesi e codice fiscale dell'interessato.

5. Ai minori di cui all'articolo 9, comma 1, vengono erogati contributi economici straordinari a totale copertura di spese sanitarie non rimborsabili o parzialmente rimborsate dall'Unità sanitaria locale (USL). Alla domanda, presentata dagli affidatari, deve essere allegata la seguente documentazione:

a) fattura o ricevuta fiscale delle spese sostenute;

b) lettera di rimborso parziale ottenuto dall'USL;

c) codice fiscale dell'affidatario/a.

6. L'istruttoria delle domande di cui al presente articolo è demandata ad apposita commissione composta dal dirigente e dal vice dirigente del Servizio affari generali, assistenza e servizi sociali dell'Assessorato della sanità ed assistenza sociale.

Articolo 11 - (Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento è dichiarato urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Nella continuazione della trattazione dei punti iscritti in via d'urgenza all'ordine del giorno, pongo in discussione la proposta di regolamento n. 6.

Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Secondina Squarzino.

Squarzino (VA) - La legge regionale n. 59/91 richiede che siano inseriti elementi di certezza e di trasparenza in tutti i settori dell'attività amministrativa della regione. Per questo motivo da alcuni mesi vengono via via approvati da questo Consiglio regolamenti attuativi di norme regionali che concernono l'erogazione di contributi, norme regionali che sono state emanate prima del 1991.

Anche la legge regionale 1° giugno 1984, n. 17, riguardante gli interventi assistenziali ai minori, necessita di un regolamento che deve prescrivere procedure, criteri di erogazione per i contributi dati a minori che sono ospiti in collegi o convitti, oppure che chiedono di partecipare a soggiorni climatici o a centri estivi, oppure minori che sono soggetti all'affidamento familiare.

Questo regolamento traduce su un piano formale procedure seguite in questi anni dagli uffici dell'assessorato; non contiene perciò nessun elemento innovativo, quanto piuttosto esplicita modalità di lavoro, tempi, caratteristiche delle procedure che vengono seguite.

Brevemente, negli articoli 1, 2 e 3 viene normato quello che è il dettato dell'articolo 8 della legge 17/84, che riguarda l'erogazione di concorsi finanziari per l'ammissione di minori in collegi e convitti. L'ammontare dei contributi viene stabilito annualmente dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, tenendo conto sia del reddito lordo di tutti i componenti il nucleo familiare, sia della composizione dello stesso nucleo familiare. In questa prima versione del regolamento viene anche allegata una tabella che è valida per il 1994; per gli anni successivi questa tabella sarà rivista tramite un apposito atto amministrativo, cioè sarà il Consiglio regionale che su proposta della Giunta deciderà se aggiornare o meno gli elementi della tabella.

Gli articoli 4, 5 e 6 regolamentano criteri e procedure riguardanti soggiorni climatici e marini, montani e lacustri, previsti dall'articolo 10 della legge regionale 17/84, di cui stiamo esaminando il regolamento attuativo. Il modo con cui vengono determinati i contributi, come pure le procedure per ottenere questi contributi, ricalcano le stesse modalità che sono previste per i precedenti articoli, cioè per l'iscrizione e la frequenza di minori a convitti e collegi.

Gli articoli 7 e 8 si occupano dei centri diurni estivi previsti dall'articolo 10 della legge 17. In questo caso i contributi non vengono erogati ai minori, ma vengono erogati agli enti e alle associazioni che organizzano questi centri estivi.

L'articolo 9 del presente regolamento riguarda infine gli interventi di assistenza economica relativi a minori che sono allontanati dal nucleo di origine e affidati temporaneamente ad un'altra famiglia. Anche qui viene indicato per il 1994 qual è il contributo mensile da erogare a questi minori, tenendo conto che, come per i contributi previsti per convitti e per colonie, l'ammontare della cifra sarà stabilita di anno in anno da questo Consiglio.

L'articolo 10 riguarda gli interventi di assistenza economica straordinaria che sono previsti dall'articolo 8 della legge 17, articolo che vuole rispondere ai bisogni di famiglie di minori per le quali non sono previste per legge altre erogazioni. L'articolo 8 è stato mantenuto - nonostante ci sia una nuova legge che abbiamo approvato e che entrerà in vigore a metà giugno e che riguarda i criteri per l'assistenza economica - proprio perché si tratta di garantire uno spazio di intervento assistenziale a fronte di situazioni particolari in cui la vittima è un minore, cioè un elemento debole della società.

Per questo motivo la procedura per l'erogazione di questi sussidi straordinari prevede il ricorso ad un fondo particolare, istituito dalla Giunta regionale, a cui accedere per poter anticipare contributi straordinari aventi carattere di assoluta urgenza.

É indicato anche l'organismo che vaglia queste domande, sempre nell'ottica di dare massima trasparenza all'azione amministrativa.

Dicevo prima che questo regolamento non ha elementi innovativi, e d'altra parte non poteva presentare elementi innovativi in quanto si riferisce ad una legge di cui bisogna tener conto.

Nell'affrontare le tematiche che questo regolamento contempla, ho individuato almeno tre problemi a cui bisogna trovare una risposta, intervenendo un po' in fretta con norme che tengano conto di questi elementi. Vorrei precisare che non è tanto come relatore che parlo in questo momento, la mia relazione è finita, ma aggiungo considerazioni mie personali, cioè porto qui delle riflessioni che ho fatto nel corso del lavoro di indagine e di studio di questo regolamento. E le porto proprio come suggerimento di lavoro futuro.

Primo problema. Interventi a favore di minori di famiglie non residenti in Valle d'Aosta. L'articolo 1 della legge regionale 17/84, che è stato abrogato, prevede che gli interventi di assistenza economica siano erogati solo a favore di soggetti in età inferiore ai 18 anni residenti in un comune della Valle d'Aosta. Ci sono però delle famiglie che, pur abitando e lavorando da anni nella nostra regione, non hanno ancora ottenuto la residenza. A volte queste famiglie hanno dei minori che avrebbero bisogno di partecipare ad attività come colonie e centri estivi, senza parlare di minori con un solo genitore che potrebbero anche essere ospitati in collegi.

Tali interventi che cercano di risolvere casi sociali presenti sul nostro territorio non sono previsti dalla presente legge. E d'altra parte con un regolamento non si può modificare una legge. Tuttavia occorrerà presto riscrivere l'articolo 1 della legge 17, che è stato abrogato, proprio alla luce di una legge nazionale del 27 maggio 1991, n. 176: "Ratifica ed esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo", fatta a New York il 20 novembre 1989. La nostra legge nazionale recepisce quanto dice la convenzione e all'articolo 2 recita: "Gli stati-parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente convenzione e a garantirli ad ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione senza distinzioni di sorta, e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altro del fanciullo, o dei suoi genitori, o dei suoi rappresentanti legali, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza". A me sembra che qui ci sia un elemento molto forte che ci detta l'esigenza di rivedere, sulla base di questi nuovi elementi l'articolo 1 abrogato.

Il secondo problema riguarda il sostegno a famiglie che accettano di occuparsi di minori in modo continuativo, seppure per un periodo determinato della giornata o della settimana. É vero che in questo senso non si può parlare di un vero e proprio affidamento familiare, anche se l'esperienza maturata in questi anni ci ha insegnato che simili interventi, concordati con i servizi sociali, possono risolvere problemi riguardanti i minori, anche senza sottrarli alle famiglie di origine. Tuttavia non si può continuare a chiedere sempre a delle famiglie di occuparsi di minori in difficoltà proponendo loro interventi mirati, senza prevedere anche un minimo di contributo, o almeno un rimborso delle spese vive.

Ricordo che in questo periodo l'assessorato alla sanità insieme all'USL organizza nella regione incontri e conferenze in cui affronta il problema dell'affidamento familiare.

Quindi, a fronte di questa esigenza, di questa richiesta di collaborazione nei confronti delle famiglie, forse bisogna prevedere - ripeto: non in questo regolamento, ma in una norma che dovremo andare a preparare - anche forme diverse di sostegno ad affidi che non sono proprio quelli continuativi che riguardano tutto il periodo della giornata e che sottraggono il bambino dalla famiglia di origine per tutto l'arco della giornata, o della settimana o del mese.

Il terzo problema che andrebbe affrontato riguarda il contributo a giovani che, avendo superato il 18° anno di età, non hanno più diritto ad avere un contributo come minori, e che pur tuttavia hanno bisogno di un sostegno particolare. Mi riferisco al fatto che in alcuni casi si è verificato che diciottenni studenti, giunti ormai al quarto anno di scuola secondaria superiore, non hanno potuto concludere il loro ciclo di studi solo perché le famiglie affidatarie non avevano risorse necessarie per sostenere il mantenimento di questi ragazzi.

D'altra parte la legge prevede che il sostegno va dato solo fino al 18° anno di età, per cui questi giovani hanno dovuto interrompere gli studi senza poter concludere la scuola secondaria di secondo grado. Quindi, ripeto, sarebbe importante prevedere una norma che consenta di concedere un contributo agli affidati anche dopo il 18° anno di età, nel caso in cui si debba completare un ciclo di studi di scuola secondaria di secondo grado.

Ho fatto tre esempi di problemi che andrebbero affrontati e a mio avviso bisognerebbe proprio procedere alla riorganizzazione organica delle normative relativamente ai minori. Diversamente, lavorando in modo settoriale, ci troviamo di fronte a situazioni che sono per certi aspetti aberranti dal punto di vista giuridico.

L'esempio tipico è questo: noi regolamentiamo una legge che riguarda i minori, ma l'ambito dei minori è indicato nell'articolo 1 che è già stato abrogato da una precedente legge. Tale abrogazione, però, diventerà effettiva solo due o tre giorni dopo che il regolamento è stato approvato ed è diventato applicativo. Questo per dire come occorre effettivamente mettere atto a uno dei punti del programma, quello di cominciare a costituire dei testi unici in cui raccogliere tutte le varie normative e dare coerenza alle norme che esistono, anche per risolvere problemi quali quelli sollevati da me stamattina.

Presidente - É aperta la discussione generale. Se nessuno intende intervenire, chiudo la discussione generale e passiamo all'esame dell'articolato nel nuovo testo, così come approvato nella V commissione.

Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità e assistenza sociale Vicquéry.

Vicquéry (UV) - Solo per rispondere alla collega Squarzino nella seconda parte dell'intervento, non più come relatore. I problemi che ha evidenziato: il problema delle famiglie non residenti, il problema dell'affidamento ad ore - chiamiamolo così, anche se giuridicamente l'istituto dell'affidamento è ben definito dal codice civile e non possiamo inventarci noi delle formule nuove - e il problema dei contributi ai ragazzi con più di 18 anni, sono già risolti con il disegno di legge che è stato approvato da questo Consiglio, che riguarda in generale la riorganizzazione dell'assistenza sociale.

Mi riferisco al disegno di legge cosidetto sul minimo vitale, che sarà pubblicato fra una quindicina di giorni. In quella legge infatti sono definiti dei parametri di massima, che possono valere per tutte le categorie di cittadini.

Ne ridiscuteremo, ma l'obiettivo di quella legge è stato chiaramente indicato nella relazione e in quest'aula consiliare, quando si diceva che il cittadino in quanto tale deve essere considerato nella sua globalità, perché più spezzettiamo gli interventi, più rischiamo di creare delle iniquità e della disparità di trattamento.

É molto difficile trovare una via giusta che dia delle risposte esatte a tutti i casi, perché può esserci il caso del ragazzo maggiorenne che non ha finito gli studi, ma va visto nella globalità del nucleo familiare, non va visto isolatamente, e fuori dal nucleo familiare va visto nella globalità della società valdostana, altrimenti rischiamo di dare a chi non ha bisogno e di non avere poi risorse sufficienti per sostenere le famiglie che hanno una effettiva necessità.

Non credo che sia necessario ridiscutere l'articolo 1 della legge 17 che è stato abrogato, perché gli articoli sono stati salvati, cioè gli articoli 8, 9, 10, 11 e 12 fanno riferimento comunque al concetto di minore stabilito già dal codice civile, non dobbiamo quindi inventare nulla di nuovo.

Per questi motivi ritengo che questo regolamento, come già il relatore ha detto, sia semplicemente una regolamentazione delle procedure già di fatto attuate, tranne alcune, con l'inserimento della commissione per andare nell'ottica della trasparenza, mentre prima erano gli uffici che istruivano le pratiche. Da questo punto di vista non c'è nulla di nuovo, sugli altri argomenti avremo modo ed occasione di riparlare sia in commissione consiliare sia in questo Consiglio.

Presidente - Chi intende parlare per dichiarazione di voto?

Ha chiesto la parola il Consigliere Rini.

Rini (UV) - Nel Consiglio del 27 ottobre 1993 mi ero astenuto nella votazione della delibera che fissava i criteri e le modalità degli interventi di cui alla legge 1° giugno 1984, n. 17, in quanto era previsto un diverso trattamento a seconda che il reddito fosse da lavoro autonomo o da lavoro dipendente.

Noto con soddisfazione che la tabella allegata al presente regolamento mette sullo stesso piano tutte le categorie, perciò voterò favorevolmente al regolamento.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) - Solo per annunciare il voto favorevole dei popolari per la Valle d'Aosta, anche se è un voto sub conditio nel senso che ci rendiamo conto dell'urgenza dell'approvare questo disegno di legge proprio perché siamo alla vigilia dell'estate e quindi è giusto regolamentare questi sussidi. Comunque avremo un anno davanti per rivedere questa legge perché, mi permetta l'assessore, dalla lettura di questa legge traspare la fretta con la quale è stata approntata. In particolare la tabella allegata, a fronte dei risultati ottenuti in questa stagione estiva, sarà il caso di verificarla.

Presidente - Se non ci sono altri interventi, passiamo alla votazione dell'articolato così come proposto dalla V commissione.

Pongo in votazione l'articolo 1:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 8:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 10:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 11:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione la tabella allegata:

Presenti, votanti e favorevoli: 28

Presidente - Pongo in votazione il regolamento nel suo complesso:

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità