Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 688 del 18 maggio 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 688/X - Disegno di legge: "Interventi regionali a favore dei co­muni della Valle d'Aosta per l'inventario del loro patri­monio immobiliare".

Articolo 1 - (Finalità)

1. La Regione Valle d'Aosta, al fine di agevolare gli enti locali della Valle d'Aosta nell'attuazione delle operazioni di rilevazio­ne straordinaria del loro patrimonio immobiliare, interviene fi­nanziariamente, per gli anni 1994, 1995 e 1996, con la conces­sione di contributi straordinari da erogarsi in base alle schede di rilevazione compilate dai comuni stessi, contenenti i dati in­dicati nello schema di cui all'allegato A alla presente legge.

2. La Regione interviene, altresì, al fine di consentire l'abbatti­mento di costi, nella programmazione dell'intervento, favorendo la definizione a priori di una metodologia unificata atta a sta­bilire gli indirizzi tecnici ed organizzativi nell'elaborazione dei piani di rilevazione patrimoniale e fornendo i programmi in­formatici necessari alla compilazione delle schede di rilevazio­ne.

3. La realizzazione delle finalità è affidata alla Direzione gene­rale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze ed al Servizio elaborazione dati della Presidenza della Giunta, in collaborazione tra loro, ed eventualmente supportati da consu­lenze esterne affidate con provvedimento amministrativo della Giunta regionale.

Articolo 2 - (Procedure)

1. I comuni e/o le comunità montane entro il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno presentano alla Direzione generale del bilancio dell'Assessorato del bilancio e delle finanze, il rendi­conto semestrale delle schede di rilevazione compilate, nonché copia delle stesse su supporto magnetico.

2. I comuni, allo scopo di addivenire ad una elaborazione il più possibile coordinata dei piani di rilevazione patrimoniale, pos­sono delegare alla comunità montana di rispettiva appartenen­za lo svolgimento di dette attività, a condizione che tale delega venga conferita ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 2 novembre 1987, n. 91 (Norme concernenti le comunità montane) e successive modificazioni.

Articolo 3 - (Entità del contributo)

1. L'entità del contributo è stabilita, in misura forfetaria, nella somma di lire 150.000 per ogni bene immobile rilevato.

Articolo 4 - (Definizione)

1. Per bene immobile, ai fini della presente legge, si intende una o più unità immobiliare e/o particella catastale oggetto di ogni singolo titolo di provenienza o, nel caso di unità e/o particelle confinanti, di più titoli di provenienza se costituenti un unico bene in relazione all'utilizzo.

2. Sono esclusi, ai fini della presente legge, i beni appartenenti al demanio pubblico definiti dall'articolo 822, comma 1, del co­dice civile, nonché i beni che costituiscono il demanio stradale e il demanio idrico.

Articolo 5 - (Modalità di erogazione dei contributi)

1. I contributi, calcolati ai sensi dell'articolo 3, sono erogati sulla base del rendiconto semestrale delle schede di rilevazione compilate.

2. L'Assessore regionale al bilancio e alle finanze, previa istruttoria della Direzione generale del bilancio, propone alla Giunta regionale, entro sessanta giorni dai termini indicati all'articolo 2, comma 1, l'approvazione dei contributi da eroga­re a ciascun Comune o, nei casi previsti all'articolo 2, comma 2, alla comunità montana.

Articolo 6 - (Variazioni e aggiornamenti delle schede di rilevazione)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad approvare, sentita l'As­sociazione dei Sindaci e, ove necessario, l'Associazione dei Pre­sidenti delle comunità montane della Valle d'Aosta, eventuali variazioni alla configurazione della scheda di rilevazione di cui all'allegato A alla presente legge, qualora si rendesse necessario acquisire ulteriori categorie di informazioni.

2. Gli enti locali sono tenuti a mantenere l'archivio patrimonia­le aggiornato ed a trasmettere all'Assessorato del bilancio e delle finanze, con le modalità previste all'articolo 2, comma 1, le variazioni alla consistenza del proprio patrimonio, anche suc­cessivamente al triennio 1994/1996.

3. Le modifiche alle schede già compilate, nel triennio 1994/1996, conseguenti alla variazione nella consistenza del patrimonio o ad altre variazioni, non danno luogo alla conces­sione del contributo di cui alla presente legge.

Articolo 7 - (Norma transitoria)

1. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno già provveduto all'inventariazione parziale o tota­le dei beni immobili di proprietà possono accedere ai benefici previsti dall'articolo 1, comma 1, a condizione che adeguino l'inventario agli indirizzi tecnici di cui all'articolo 1, comma 2.

2. Le schede già predisposte, ove non contengano tutti gli ele­menti richiesti dallo schema di cui all'allegato A alla presente legge, devono essere opportunamente integrate.

Articolo 8 - (Norma finanziaria)

1. L'onere derivante dalla presente legge, ammontante a lire 1.500 milioni per il triennio 1994/1996, di cui lire 500 milioni nel 1994, grava per lire 300 milioni sull'istituendo capitolo 33760 e per lire 200 milioni sull'istituendo capitolo 35930 del bilancio di previsione della Regione e sui corrispondenti capitoli dei futuri bilanci; le quote a carico dei futuri esercizi sono ripar­tite indicativamente nel seguente modo:

a) anno 1995: lire 500 milioni;

b) anno 1996: lire 500 milioni.

2. Alla copertura dell'onere si provvede:

a) per il 1994 mediante utilizzo, per lire 500 milioni, dello stan­ziamento iscritto al capitolo 69000 del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 a valere sull'apposito accanto­namento previsto all'allegato n. 8 al bilancio stesso (Interventi per favorire la costituzione di un inventario del patrimonio im­mobiliare degli enti locali A.2.);

b) per il 1995 e il 1996 mediante utilizzo, per lire 500 milioni annui, delle risorse iscritte al capitolo 69000 del bilancio plu­riennale 1994/1996 a valere sull'apposito accantonamento pre­visto all'allegato n. 1 al bilancio stesso (Interventi per favorire la costituzione di un inventario del patrimonio immobiliare degli enti locali - A.2.).

3. A decorrere dal 1995 le quote potranno essere rideterminate con la legge di bilancio ai sensi dell'articolo 17 della legge re­gionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), come modificato dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Articolo 9 - (Variazioni di bilancio)

1. Alla parte spesa del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994 sono apportate le seguenti variazioni, sia in termini di competenza sia di cassa:

a) in diminuzione:

cap. 69000

"Fondo globale per il finanziamento di spese correnti"

lire 500.000.000;

b) in aumento:

programma regionale 2.1.1.01

codificazione 1.1.1.5.2.2.11.33.03.20

cap. 33760 (di nuova istituzione)

"Contributi per la rilevazione di beni immobili del patrimonio comunale"

lire 300.000.000;

programma regionale 2.1.2.07

codificazione 1.1.1.4.8.2.11.33.03.20

cap. 35930 (di nuova istituzione)

"Spese per la definizione degli standard e la fornitura dei pro­grammi informatici per la rilevazione del patrimonio dei comu­ni"

lire 200.000.000.

Articolo 10 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli­cazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - La parola al Consigliere Perrin Giuseppe Cesare.

Perrin G.C. (UV) - La loi de l'Etat du 8 juin 1990 au 6ème alinéa de l'article 55 concernant les budgets et la programmation financière des collectivités locales oblige les communes à tenir compte dans les résultats de leur gestion non seulement de la comptabilité économique qui doit être démontrée par le compte rendu du bilan, mais aussi du compte patrimonial.

Depuis lors les communes valdôtaines sont donc tenues a préparer l'inventaire des biens meubles et immeubles qu'elles possèdent. Le Gouvernement régional a cru opportun faire de façon que toutes les communes de la région puissent rédiger cet inventaire de façon uniforme afin de pouvoir avoir une lecture globale du patrimoine immobilier de la région.

En effet l'Administration régionale pour ce qui la concerne est déjà en train de faire cet inventaire et le fait de connaître aussi celui des communes et des communautés de montagne va justement compléter cette vision. Pour ce faire le Gouvernement régional a cru devoir intervenir à travers une loi pour fixer les critères minimaux, qui sont contenus dans l'annexe A de ce projet de loi, c'est-à-dire une fiche que les communes et les communautés de montagne devront suivre afin d'inventorier leurs immeubles.

L'Administration fournira aussi aux collectivités locales les supports techniques afin qu'elles-mêmes puissent rédiger l'inventaire. Elle interviendra pour les communes qui voudront suivre les critères fixés par l'Administration régionale à travers une subvention qui, tenant compte des données requises par la fiche en annexe, a été calculée à 150.000 lires pour chaque bien immeuble inventorié.

Pour percevoir ce financement les collectivités locales devront, au terme du 30 juin et du 31 décembre, présenter à la direction générale du bilan de l'Assessorat aux finances le compte rendu du travail qui a été accompli dans le semestre. Dans les 60 jours successifs l'Assessorat régional aux finances pourvoira à délibérer l'érogation de la contribution.

Les communes auront la possibilité de servir et donc de déléguer aux communautés de montagne ce type de travail; c'est pour cela que nous demandons que ce dessein de loi soit voté d'après le nouveau texte rédigé par la Ière Commission qui a retenu utile certains amendements au-delà de ceux de caractère financier avancés par l'Assesseur aux finances qui mieux établissent certains thèmes comme, par exemple, les modifications à l'article 4, premier alinéa du projet de loi, pour ce qui concerne inventoriation de biens complexes qui peuvent contenir plusieurs parcelles et dans le cas où toutes ces parcelles constituent un bien unique, une même utilisation et ainsi de suite.

Je crois qu'à travers ce projet de loi non seulement nous avons facilité les communes à prédisposer l'inventaire des biens immeubles dont elles ont nécessité, mais nous donnons un instrument utile à l'Administration régionale pour mieux connaître la situation. Le support technique qui sera fourni par le SED pourra permettre aux communes d'inclure aussi d'autres données non obligatoires d'après la fiche qui a été présentée.

Presidente - Ringraziamo il Consigliere Perrin per la sua relazione e apro la discussione generale. La parola al Vicepresidente, Viérin Mar­co.

Viérin M. (PpVA) - Per ricordare, come nel caso precedente, quanto ho già espresso in Commissione. Questo disegno di leg­ge è, a nostro avviso, buono e quindi lo voteremo. Il mio inter­vento era solo per far sì che questo suggerimento venisse preso in considerazione da parte di chi poi materialmente come As­sessorato seguirà la cosa.

Nel programma bisognerebbe far sì che ci siano delle sezioni che diano la possibilità ai comuni di inserire il loro patrimonio mobile altrimenti i comuni, obbligati dalla 142 del 1990 a fare un inventario patrimoniale dei beni mobili ed immobili, dovrebbero poi costruirsi un programma apposito per l'inserimento del loro patrimonio di beni mobili.

Allargando quello che è il programma di cui i comuni saranno dotati si possono avere al suo interno delle sezioni disponibili per inserire anche il patrimonio mobile.

L'altra domanda che voglio fare è per capire bene se questo programma verrà realizzato dal SED e quindi dai dipendenti regionali oppure se si utilizzeranno delle società esterne perché bisognerebbe capire la funzione dell'Inva e di altre realtà dell'informatica di cui avevo già parlato in quest'aula alcune sedute fa. Grazie.

Presidente - La parola all'Assessore del bilancio e delle finanze, Lévêque.

Lévêque (Ass.tec.) - Non ripeterò quanto già espresso dal relatore in modo esau­riente sulle modalità con cui questo disegno di legge prevede di operare questo intervento a favore dei comuni, ma vorrei solo richiamare due aspetti.

Il primo è legato al fatto che questo provvedimento costituisce, insieme ai due provvedimenti che questo Consiglio ha già precedentemente approvato, un pac­chetto di tre interventi ritenuti urgenti dall'associazione dei sindaci in ordine a quel complesso lavoro che si sta portando avanti fra rappresentanti degli enti locali e rappresentanti della Regione. I tre interventi ritenuti urgenti erano il provve­dimento per la finanza locale per il 1994, il provvedimento di riforma della legge sull'accesso al credito e un provvedimento che sostenesse gli oneri dei comuni per l'inventario del proprio patrimonio immobiliare.

Se il Consiglio approva questo disegno di legge si porta a com­pimento l'impegno che era stato assunto in ordine alle emer­genze. Il successivo lavoro, per quanto attiene a questo proble­ma e riguardante la parte più finanziaria, è legato alla costitu­zione di un gruppo che dovrà occuparsi di progettare la riforma della legge sulla finanza locale che ci accingeremo ad avviare nelle prossime settimane.

Seconda considerazione più specifica su questo disegno di leg­ge: credo che, al di là dell'intervento di sostegno agli enti locali per attuare una disposizione prevista nella 142, vada posto l'accento su di una finalità indiretta che questo provvedimento consegue e che è quella di consentire all'amministrazione re­gionale di venire in possesso di informazioni sul patrimonio pubblico degli enti locali.

Insieme alle informazioni che saranno organizzate e gestite anche con tecnologie innovative ed infor­matiche relativamente al patrimonio pubblico, potranno con­sentire di avere un osservatorio sulla proprietà pubblica in Valle d'Aosta che può concorrere anche a contribuire ad affron­tare meglio quei problemi che alcuni consiglieri avevano solle­vato nello scorso Consiglio in ordine ad una razionalizzazione dell'uso e della gestione dei beni pubblici sul territorio. Più nel dettaglio, infine, rispondo alle preoccupazioni del Vice­presidente Viérin, direi molto tecniche, legate alla procedura, al software che dovrebbe essere utilizzato. La legge prevede che sia demandata al servizio competente la predisposizione e la fornitura agli enti locali del programma.

Naturalmente alcuni criteri generali è bene evidenziarli: un criterio sarà quello di utilizzare come piattaforma tecnologica quel sistema operativo che consente a tutti i comuni di non doversi dotare di una nuo­va stazione di lavoro per poter fare girare questo programma e quindi sarà un programma che funzionerà in ambiente MS-DOS. Per quanto attiene più specificamente alla sua caratterizza­zione e modularità per gli enti locali, direi che, avuto il pro­gramma, poterlo espandere anche per poter catalogare catego­rie di beni di tipo diverso sarà sicuramente una preoccupazione che dovrà essere ricordata e un impegno che mi assumo è di fornire eventuali imput al servizio tecnico.

Per quanto attiene alla domanda su chi realizzerà il program­ma e come, credo spetterà al servizio assumere una decisione nell'interesse dell'Amministrazione tenendo conto di due pos­sibili alternative: o esiste un prodotto già sul mercato, che ab­bia le caratteristiche richieste, in questo caso si provvederà con le procedure previste per l'acquisto di prodotti; qualora i tecnici del servizio dovessero invece ritenere più utile, economico e vantaggioso la predisposizione di un programma ad hoc, sarà poi una scelta organizzativa del servizio vedere se dispongono delle energie interne per produrlo con i programmatori regio­nali o se ricorrere anche al supporto di collaborazioni esterne che sceglieranno in base a criteri di competenza e professiona­lità sul caso specifico.

Impegni ulteriori su questo terreno credo non siano di mia competenza, ma debbano essere demandati a quelli che sono i responsabili operativi del servizio elaborazione dati. Invece l'impegno di contenuto sulla modularità del software e sulla sua portabilità sul sistema che i comuni hanno già in dotazione credo che si possa assumere in nome del buon senso e dell'eco­nomicità dell'iniziativa.

Presidente - Passiamo ora alla votazione dell'articolato approvato dalla I Commissione che ha recepito gli emendamenti proposti dalla seconda. Articolo 1.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente - Votiamo l'articolo 2.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente - Votiamo l'articolo 3.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente - Votiamo l'articolo 4.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente - Votiamo l'articolo 5.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente - Votiamo l'articolo 6.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente - Votiamo l'articolo 7.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente - Votiamo l'articolo 8.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente - Votiamo l'articolo 9.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente - Votiamo l'articolo 10.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente - Votiamo anche l'allegato A.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Presidente - Votiamo infine il disegno di legge nel suo complesso.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità.