Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 671 del 5 maggio 1994 - Resoconto

OBJET N. 671/X - Disegno di legge: "Trasformazione in azienda regionale dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta: organi di gestione".

Capo I - Disposizioni generali

Articolo 1 - (Trasformazione in Azienda regionale dell'Unità sanitaria loca­le della Valle d'Aosta)

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sa­nitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421),

così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lett. a), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, in attesa della disciplina complessiva, con legge regionale, del Servizio sanitario

regionale, l'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta è tra­sformata in Azienda regionale.

2. L'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, di seguito de­nominata USL, ha sede in Aosta e competenza sull'intero terri­torio regionale, è dotata di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, ammini­strativa, patrimoniale, con­tabile, gestionale e tecnica.

3. L'USL si conforma, nello svolgimento della propria azione, al piano sanitario regionale, alle direttive emanate dalla Giunta regionale, ai programmi di attività da allegarsi al bilancio di

previsione annuale di competenza e di cassa.

4. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge, si applicano all'USL le norme statali concernenti le Unità sanita­rie locali.

Articolo 2 - (Organi)

1. Sono organi dell'USL:

a) il Direttore generale;

b) il Collegio dei revisori dei conti.

CAPO II - Direttore generale

Articolo 3 - (Nomina)

1. Il Direttore generale dell'USL è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme delibera della Giunta medesima, tra gli iscritti in apposito elenco regionale predisposto, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di bilinguismo, da una commissione regionale nominata dal Pre­sidente della Giunta.

Articolo 4 - (Commissione regionale per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco regionale)

1. Le domande di iscrizione nell'elenco regionale dei soggetti in possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di Diret­tore generale, sia in fase di costituzione dell'elenco stesso sia per i successivi aggiornamenti, sono esaminate da una commissione regionale, nominata con decreto del Presidente della Giunta re­gionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità ed as­sistenza sociale e così composta:

a) un magistrato del Consiglio di Stato con funzioni di presi­dente di sezione, che la presiede;

b) il dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato regiona­le della sanità ed assistenza sociale;

c) altri cinque membri, individuati tra soggetti estranei all'ammi­nistrazione statale e regionale in possesso di compro­vate competenze ed esperienza nel settore dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari e designati, rispettivamente, uno dal Presidente del Consiglio dei Ministri, uno dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), uno dal Ministro della sanità e due dal presidente della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome.

2. Le mansioni di segretario della commissione di cui al comma 1 sono svolte da un dipendente dell'Asses­sorato regionale della sanità ed assistenza sociale di livello funzionale non inferiore al settimo.

3. La commissione regionale procede secondo principi direttivi che rispecchiano i principi e criteri fissati per gli elenchi nazio­nali. I principi direttivi devono, in ogni caso, essere improntati a criteri di verifica dei requisiti e devono essere resi pubblici mediante pubblicazione degli stessi nel Bollettino ufficiale della Regione.

Articolo 5 - (Requisiti per l'inserimento nell'elenco regionale)

1. Possono essere inseriti, a domanda, nell'elenco regionale di cui all'articolo 3 coloro che presentino i seguenti requisiti:

a) non aver compiuto il sessanta­cinquesimo anno di età;

b) essere in possesso del diploma di laurea e di specifici e docu­mentati requisiti, coerenti rispetto alle funzioni da svolgere ed attestanti qualificata attività professionale di direzione tecnica o amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cin­que anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello dell'iscrizione;

c) non trovarsi in una delle situazioni indicate all'articolo 3, comma 11, del d. lgs. 602/1992.

Articolo 6 - (Modalità per l'esame delle domande. Accertamento della cono­scenza della lingua francese)

1. Il Presidente della Giunta convoca la commissione di cui all'articolo 4 per l'esame del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 5.

2. Gli aspiranti che, a giudizio della commissione, siano in pos­sesso dei requisiti richiesti, prima dell'inseri­mento nell'elenco devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

3. Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese, consistente in una conversazione, la commissione è integrata, in qualità di membro esperto, da un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta regionale.

4. Coloro che non riportano la sufficienza, pari a sei decimi, nella prova di lingua francese non possono venire inseriti nell'elenco regionale.

5. Terminato l'espletamento della prova di accertamento della conoscenza della lingua francese, la commissione di cui all'arti­colo 4 si riunisce nuovamente per l'approvazione dell'elenco.

Articolo 7 - (Rapporto di lavoro)

1. Il rapporto di lavoro conseguente alla nomina è a tempo pie­no, regolato da contratto di diritto privato a termine, di durata quinquennale e rinnovabile. Detto rapporto non può comunque protrarsi oltre il settantesimo anno di età.

2. I contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la de­terminazione degli emolumenti, sono stabiliti, sulla base delle disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Mini­stri di cui all'articolo 3, comma 6, del d. lgs. 502/1992, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lett. d), del d. lgs. 517/1993.

3. In sede di prima applicazione, qualora al momento della no­mina del Direttore generale non sia ancora emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri richiamato al comma 2, il contenuto del contratto è stabilito con deliberazione della Giunta regionale. In tal caso, anche qualora si proceda al rin­novo della nomina, dovrà provvedersi alla stipula di un nuovo contratto che tenga conto delle indicazioni contenute nel citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Articolo 8 - (Competenze)

1. Spettano al Direttore generale:

a) la legale rappresentanza dell'USL;

b) l'esercizio di tutte le funzioni e l'adozione di tutti i provvedi­menti inerenti alla gestione dell'USL;

c) la verifica della corretta ed economica gestione delle risorse attribuite ed introitate nonché dell'imparzialità e del buon an­damento dell'azione ammini­strativa. Per tale verifica, che av­viene mediante valutazioni comparative dei costi, dei rendimen­ti e dei risultati, il Direttore generale potrà avvalersi dell'appo­sito servizio di controllo interno di cui all'articolo 20, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 (Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), così come modificato dall'articolo 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, che sarà istituito e regolato con la legge regionale che fisserà le modalità organizzative e di funzionamento dell'USL.

Articolo 9 - (Cause di decadenza e sostituzione)

1. Nei casi in cui ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leg­gi o di principi di buon andamento e di imparzialità dell'am­ministrazione, la Giunta regionale procede alla risoluzione del contratto e dichiara la decadenza del Direttore generale. Il Pre­sidente della Giunta può, quindi, nominare un nuovo Direttore generale con le modalità di cui all'articolo 3.

2. In caso di vacanza dell'ufficio o nei casi di assenza o impe­dimento del Direttore generale, le relative funzioni sono svolte dal Direttore amministrativo o dal Direttore sanitario su delega del Direttore generale o, in mancanza di delega, dal Direttore più anziano d'età. Ove l'assenza o l'impedimento si protragga oltre sei mesi si procede alla sostituzione che avviene con le stes­se modalità previste dall'articolo 3 per la nomina.

Articolo 10 - (Ineleggibilità ? incompatibilità)

1. Al Direttore generale dell'USL della Valle d'Aosta si applica­no le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per il Direttore generale dall'articolo 3, comma 9, del d. lgs. 602/1992, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lett. f), del d. lgs. 517/1993.

2. Le disposizioni regolanti l'ineleggibilità e l'incompatibilità del Direttore generale si applicano anche al Direttore ammini­strativo ed al Direttore sanitario, con eccezione dell'incompati­bilità conseguente alla sussistenza di un rapporto di lavoro di­pendente, ancorché in regime di aspettativa senza assegni, con l'Unità sanitaria locale presso cui sono esercitate le funzioni, che vale solo per il Direttore generale.

Articolo 11 - (Pareri degli organi ausiliari e consultivi)

1. Il Direttore generale è coadiuvato dal Direttore amministra­tivo, dal Direttore sanitario, dal Consiglio dei sanitari nonché dal Coordinatore dei servizi sociali nel caso in cui tale figura, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 18, sia istituita.

2. I pareri che gli organi di cui al comma 1 devono fornire al Direttore generale vanno resi nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta; trascorso tale termine senza che il parere sia intervenuto, il Direttore generale può senz'altro provvedere.

3. I pareri degli organi di cui al comma 1 sono obbligatori, ma non vincolanti: il Direttore generale può provvedere in difformi­tà al parere espressogli. In tal caso è però tenuto a motivare i provvedimenti assunti in difformità. Analogo obbligo di moti­vazione sussiste nel caso in cui il Direttore generale provveda in assenza di parere una volta trascorso il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Capo III - Collegio dei revisori dei conti

Articolo 12 - (Composizione e funzionamento)

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da cinque mem­bri, così designati:

a) due dal Consiglio regionale secondo le procedure previste dalla legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 (Criteri per le nomi­ne e le designazioni di competenza regionale);

b) due dal Ministro del tesoro, scelti tra funzionari della Ragio­neria generale dello Stato;

c) uno dalla Conferenza dei Sindaci.

2. I membri designati, con eccezione di quelli designati dal Mi­nistro del tesoro, debbono essere cittadini iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Valle d'Aosta, eleggibili a consi­glieri comunali e iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della di­rettiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili).

3. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dal Direttore ge­nerale con specifico provvedimento. La durata del Collegio dei revisori dei conti è fissata in cinque anni; i poteri dei membri del collegio sono comunque prorogati fino alla nomina del nuo­vo collegio. I componenti possono essere riconfermati.

4. La prima seduta del collegio viene convocata e presieduta, fi­no all'insediamento del presidente, dal Direttore generale.

5. Nella prima seduta il collegio procede innanzitutto ad elegge­re nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei componenti, il presidente. Ove nessun componente riporti tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla terza è sufficiente la maggioranza semplice.

6. Il presidente dura in carica quanto il collegio che lo ha eletto; i suoi poteri sono prorogati fino all'elezione del nuovo presiden­te.

7. Con le stesse modalità necessarie all'elezione del presidente è eletto un vice presidente con il compito di sostituire il presidente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza dalla carica.

8. Il collegio si riunisce almeno una volta al mese presso la sede dell'USL.

9. Per la validità delle adunanze è necessaria la presenza di almeno tre componenti. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente esercita le funzioni di presidente il più anziano d'età dei presenti. In ogni caso le decisioni del collegio devono essere assunte a maggioranza assoluta.

10. I membri del collegio, per l'esercizio delle loro funzioni, pos­sono prendere visione di tutti gli atti amministrativi e contabili e svolgere verifiche presso gli uffici e i servizi dell'USL.

11. Ai membri del collegio spetta una indennità mensile di cari­ca nella misura stabilita dalla Giunta regionale tenendo conto del fatto che l'indennità annua lorda spettante ai componenti del collegio è fissata in misura pari al dieci per cento degli emolumenti del Direttore generale. Al presidente del collegio compete una maggiorazione pari al venti per cento dell'inden­nità fissata per gli altri componenti. Agli stessi compete altresì il rimborso delle spese di viaggio e l'indennità di missione nei casi e secondo le modalità previste per il personale dei ruoli nominativi regionali del personale del Servizio sanitario regio­nale di posizione funzionale apicale.

Articolo 13 - (Competenze)

1. Il Collegio dei revisori dei conti vigila sulla gestione ammi­nistrativo?contabile e sull'osservanza delle leggi da parte dell'USL. In particolare il collegio:

a) controlla i rendiconti di cui all'articolo 50, comma 2, della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), come modificato dal decreto?legge 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento del Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla L. 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giova­nile), convertito, con modificazioni, in legge 29 febbraio 1980, n. 33, li sottoscrive e redige una relazione trimestrale sulla gestio­ne amministrativo-­contabile dell'USL da trasmettere alla Giunta regionale, ai Ministri della sanità e del tesoro e al Diret­tore generale;

b) accerta la regolarità delle scritture e delle operazioni contabi­li, nonché la regolarità del rendiconto generale annuale e la sua rispondenza alle risultanze dei libri e registri obbligatori;

c) redige una propria relazione da allegare al rendiconto gene­rale annuale;

d) procede, almeno ogni trimestre, alle verifiche di cassa ed ef­fettua, almeno una volta all'anno, riscontri sull'esistenza dei valori e dei titoli in proprietà, deposito, cauzione o custodia;

e) riferisce al Direttore generale, alla Giunta regionale ed alla Conferenza dei Sindaci, sui risultati dell'attività di vigilanza, esprimendo anche valutazioni circa i livelli di economicità e di efficienza conseguiti nella gestione delle spese;

f) può chiedere notizie al Direttore generale sull'andamento dell'USL;

g) svolge ogni altra attribuzione ad esso affidata da disposizioni di legge statali o regionali.

Articolo 14 - (Cause di decadenza o sostituzione)

1. Ove, a seguito di decadenza, dimissioni, decessi, sopravvenu­ta incom­patibilità o qualsiasi altra causa di cessazione antici­pata dalla carica il Collegio dei revisori dei conti risultasse mancante di uno o più componen­ti, il Direttore generale prov­vede ad acquisire le nuove designazioni dalle amministrazioni competenti. In caso di mancanza di più di due compo­nenti do­vrà procedersi alla ricostituzione dell'intero collegio.

2. Qualora il Direttore generale non proceda alla ricostituzione del collegio entro trenta giorni, il Presidente della Giunta, con proprio decreto, provvede a costituirlo in via straordinaria con un funzionario della Regione e due designati dal Ministro del tesoro.

3. Il collegio straordinario cessa le proprie funzioni all'atto dell'insediamento del collegio ordinario.

Articolo 15 - (Incompatibilità)

1. Non possono far parte del Collegio dei revisori dei conti e, se nominati, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovino in uno dei casi di ineleggibilità o incom­patibilità a consigliere comunale;

b) i membri della Conferenza dei Sindaci;

c) il Direttore generale in carica, i suoi parenti ed affini fino al secondo grado;

d) i dipendenti dell'USL, gli operatori legati da rapporto con­venzionale con la stessa, coloro che siano comunque legati da un rapporto continuativo di prestazione d'opera retribuita con l'USL medesima, nonché i suoi fornitori;

e) i titolari, i soci, gli amministratori, i gestori di istituzioni sa­nitarie private ubicate nel territorio regionale, nonché chi, a qualsiasi titolo, svolga in modo continuativo attività retribuita presso tali istituzioni;

f) coloro che abbiano lite pendente per questioni attinenti l'atti­vità dell'USL, ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile ver­so di essa, siano stati regolarmente costituiti in mora ai sensi dell'articolo 1219 del codice civile, oppure si trovino nelle condi­zioni di cui al comma secondo dello stesso articolo.

Capo IV - Organi ausiliari e consultivi

Articolo 16 - (Direttore amministrativo)

1. Il Direttore amministrativo è assunto con provvedimento mo­tivato del Direttore generale fra laureati in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande di­mensione.

2. Al rapporto di lavoro si applica la disciplina prevista dall'articolo 7 per il rapporto di lavoro del Direttore generale.

3. Il Direttore amministrativo cessa dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore generale e può essere riconfermato. Per gravi motivi il Direttore amministrativo può essere sospeso o dichiarato decaduto dal Direttore generale con provvedimento motivato.

4. La nomina a Direttore amministrativo non può comunque es­sere conferita a soggetti che si trovino in una delle situazioni indicate all'articolo 3, comma 11, del d. lgs. 502/1992.

5. Il Direttore amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'USL e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Articolo 17 - (Direttore sanitario)

1. Il Direttore sanitario è assunto con provvedimento motivato del Direttore generale fra i laureati in medicina in possesso dell'idoneità nazionale all'esercizio di funzioni di direzione pre­vista dall'articolo 17 del d. lgs. 502/1992 che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni qualificata attività di direzione tecnico­sanitaria in enti o strutture sanitarie, pubbliche o private, di media o grande dimensione.

2. Ai fini del conferimento dell'incarico di Direttore sanitario, fino all'espleta­mento degli esami nazionali svolti secondo le procedure previste dal bando nazionale di cui all'articolo 17, comma 6, del d. lgs. 502/1992, sono valide le idoneità consegui­te in "Igiene, epidemiologia e sanità pubblica", in "Organizzazione dei servizi sanitari di base" e in "Igiene e orga­nizzazione dei servizi ospedalieri".

3. Al Direttore sanitario si applica quanto previsto per il Diret­tore amministra­tivo dall'articolo 16, commi 2, 3 e 4.

4. Il Direttore sanitario dirige i servizi sanitari e fornisce parere obbligatorio al Direttore generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

Articolo 18 - (Coordinatore dei servizi sociali)

1. Nel caso in cui i singoli enti locali decidano di delegare all'USL la gestione di attività o servizi socio­assistenziali, a tale gestione sovrintende il Coordinatore dei servizi sociali.

2. Il Coordinatore dei servizi sociali è eventualmente assunto, con provvedi­mento motivato del Direttore generale, fra i lau­reati in discipline giuridiche o sociali che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per al­meno cinque anni qualificata attività di direzione in enti o strutture pubbliche o private, di media o grande dimensione.

3. Al Coordinatore dei servizi sociali si applica quanto previsto per il Direttore amministrativo dall'articolo 16, commi 2, 3 e 4, con l'avvertenza che gli oneri conseguenti al pagamento degli emolumenti al Coordinatore dei servizi sociali sono a totale ca­rico, in concorso fra di loro, degli enti locali che abbiano deciso di delegare all'USL la gestione di attività o servizi so­cio?assistenziali.

Articolo 19 - (Accertamento della conoscenza della lingua francese del Diret­tore amministrativo, del Direttore sanitario e del Coordinatore dei servizi sociali? Costituzione di commissione)

1. Prima dell'adozione del provvedimento di assunzione, il Di­rettore amministra­tivo, il Direttore sanitario ed il Coordinatore dei servizi sociali devono dimostrare la conoscenza della lingua francese.

2. Per l'accertamento della conoscenza della lingua francese del Direttore amministrativo, del Direttore sanitario e del Coordi­natore dei servizi sociali è costituita una commissione, unica per le tre figure, composta da:

a) il Direttore generale, che la presiede;

b) il Dirigente del Servizio della sanità dell'Assessorato regio­nale della sanità ed assistenza sociale;

c) un insegnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lingua francese nelle scuole medie superiori, designato con deliberazione della Giunta regionale, quale membro esperto.

3. La prova di accertamento della conoscenza della lingua fran­cese, in analogia a quanto previsto dall'articolo 6 per il Diretto­re generale, consiste in una conversazione. Chi non riporta la sufficienza, pari a sei decimi, in tale prova non può essere no­minato Direttore amministrativo, Direttore sanitario o Coordi­natore dei servizi sociali.

Articolo 20 - (Consiglio dei sanitari)

1. É istituito il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo con funzioni di consulenza tecnico?sanitaria presieduto dal Diretto­re sanitario. Esso è composto di altri dieci membri tratti dalle seguenti componenti:

a) sei eletti tra i medici dipendenti dall'USL in modo che quat­tro siano espressione della componente medica ospedaliera e di questi almeno due siano eletti fra il personale inquadrato nel secondo livello dirigenziale; è comunque assicurata la presenza di un medico veterinario;

b) due eletti fra gli operatori sanitari laureati;

c) uno eletto in rappresentanza del personale infermieristico;

d) uno eletto in rappresentanza del personale tecnico?sanitario.

2. Il Consiglio dei sanitari dura in carica cinque anni.

3. Le modalità di elezione e di funziona­mento del Consiglio dei sanitari sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, tenendo conto dei seguenti criteri:

a) sono elettori ed eleggibili i dipen­denti di ruolo appartenenti alle rispettive componenti di personale di cui al comma 1;

b) la votazione avviene mediante l'espressione di una unica preferenza separatamente per ciascuna delle seguenti compo­nenti: 1) medici ospedalieri;

2) medici non ospedalieri;

3) veterinari;

4) laureati non medici;

5) personale infermieristico;

6) tecnici sanitari.

4. Il Consiglio dei sanitari esprime i pareri previsti dall'articolo 3, comma 12, del d. lgs. 502/1992, così come sostituito dall'ar­ticolo 4, comma 1, lett. h), del d. lgs. 517/1993.

Articolo 21 - (Conferenza dei Sindaci)

1. Entro settantacinque giorni dallo svolgimento delle elezioni amministra­tive in cui si procede al rinnovo della maggior parte delle amministrazioni comunali della Valle d'Aosta, l'As­sessore regionale alla sanità ed assistenza sociale convoca la Conferenza dei Sindaci che è composta da tutti i Sindaci della Valle d'Aosta.

2. In sede di prima applicazione, la Conferenza dei Sindaci è convocata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. La prima seduta del collegio viene convocata e presieduta, fi­no all'insediamento del presidente, dall'Assessore regionale alla sanità ed assistenza sociale che procede innanzitutto, con l'ausi­lio del Sindaco più giovane di età che funge da segretario, all'appello nominale. Perché la Conferenza possa validamente deliberare è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti. Ove non si raggiunga tale maggioranza nelle prime due riunioni, a partire dalla terza è sufficiente la presen­za di un terzo dei componenti.

4. Nella prima riunione valida, la Conferenza dei Sindaci pro­cede innanzitutto ad eleggere nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei presenti, il presidente. Qualora nessuno raggiunga tale maggioranza nelle prime due votazioni, a partire dalla ter­za è sufficiente la maggioranza semplice.

5. Con le stesse modalità necessarie all'elezione del presidente è quindi eletto un vice presidente destinato a sostituire il presi­dente in caso di assenza o impedimento o temporanea vacanza dalla carica.

6. Sempre nella prima riunione valida la Conferenza dei Sin­daci procede quindi alla designazione del componente del colle­gio dei revisori dei conti di sua spettanza ed all'elezione di cin­que rappresentanti della Conferenza nell'organismo esecutivo della stessa, che assume la denominazione di Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci.

7. Tutte le votazioni concernenti persone avvengono a scrutinio segreto mediante schede.

8. Per quanto riguarda le modalità di elezione dei rappresen­tanti della Conferenza nella Giunta esecutiva, ogni Sindaco può indicare fino ad un massimo di tre nominativi scelti tra i Sin­daci dei comuni della Valle d'Aosta regolarmente in carica. Qualora in una scheda sia indicato il nominativo di una perso­na che non svolge le funzioni di Sindaco, tale preferenza viene annullata senza tuttavia annullare la scheda nel suo complesso. Risultano eletti nella Giunta esecutiva i cinque Sindaci che hanno riportato il maggior numero di voti.

9. In caso di contemporanea assenza del presidente e del vice presidente le funzioni di presidente sono svolte dal più anziano d'età fra i presenti.

10. La Conferenza e la Giunta esecutiva intrattengono rapporti con l'USL tramite il Direttore generale. Il Direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute della Conferenza e della Giunta esecutiva su invito, rispettivamente, del Presidente della Confe­renza o della Giunta esecutiva.

11. La Conferenza dei Sindaci resta in carica quattro anni.

12. La Conferenza dei Sindaci, convocata dal presidente o da chi ne fa le veci, salvo il caso di cui al comma 3, si riunisce su richiesta dell'Assessore regionale alla sanità ed assistenza so­ciale o della Giunta esecutiva della Conferenza o di un terzo dei membri della Conferenza.

13. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, sentita la sezione regionale dell'As­sociazione nazionale dei comuni d'Italia (ANCI), adotta un ap­posito regolamento regionale, da presentare in Consiglio regio­nale per l'appro­vazione, volto a disciplinare le modalità di funzionamento della Conferenza dei Sindaci e della sua Giunta esecutiva. Nelle more dell'adozione di tale regolamento, per quanto non previsto dalla presente legge, si applica il regola­mento comunale di Aosta.

Articolo 22 - (Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci)

1. La Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci è costituita dai cinque componenti eletti dalla Conferenza dei Sindaci se­condo le modalità indicate all'articolo 21.

2. La Giunta esecutiva è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed ha lo stesso periodo di durata in cari­ca della Conferenza dei Sindaci di cui è espressione. I suoi pote­ri sono prorogati fino all'insedia­mento della nuova Conferenza.

3. Ove un posto di componente della Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci si renda vacante, per qualsiasi motivo, prima della scadenza dell'intera Giunta esecutiva, si procede ad una nuova elezione con le modalità di cui all'articolo 21, con l'avvertenza, tuttavia, che le preferenze non potranno essere su­periori al numero dei Sindaci da eleggere. Qualora una scheda presenti un numero di preferenze superiori a quello dei posti va­canti, le preferenze eccedenti sono annullate senza annullare la scheda nel suo complesso.

4. Alla Giunta esecutiva della Conferenza dei Sindaci spetta:

a) provvedere alla definizione, nell'am­bito della programma­zione regio­nale, delle linee di indirizzo per l'impostazione pro­grammatica del­l'attività;

b) esaminare il bilancio pluriennale di previsione e il bilancio di esercizio e rimettere alla Regione le relative osservazioni;

c) verificare l'andamento generale dell'attività e contribuire alla definizione dei piani programmatici trasmettendo le proprie valutazioni e proposte al Direttore generale e alla Regione.

5. L'esame del bilancio pluriennale di previsione e del bilancio di esercizio e la remissione alla Regione delle osservazioni rela­tive nonché la trasmissione al Direttore generale e alla Regione delle proprie valutazioni sui piani programmatici deve avvenire entro il termine perentorio di trenta giorni dalla trasmissione degli atti suddetti da parte dei competenti uffici dell'USL. Tra­scorso tale termine i competenti uffici possono senz'altro pro­muovere la prosecuzione degli atti suddetti.

Capo V - Norme finali

Articolo 23 - (Abrogazione di norme)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) articolo da 1 a 25 della legge regionale 22 gennaio 1980, n. 2 (Organizzazione dei servizi sanitari e socio?assistenziali della Valle d'Aosta per la costituzione del servizio socio?sanitario re­gionale), così come modificati dagli articoli da 1 a 10 della leg­ge regionale 8 aprile 1986, n. 14;

b) articolo da 31 a 47 della legge regionale 2/1980;

c) legge regionale 15 dicembre 1982, n. 91 (Norme concernenti il collegio dei revisori dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta), così come modificata dalla legge regionale 22 aprile 1985, n. 18;

d) articolo 11 della legge regionale 14/1986.

Articolo 24 - (Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubbli­cazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Presidente - Si passa all'esame del disegno di legge n. 46, che è stato iscritto all'ordine del giorno del Consiglio nella giornata di ieri.

Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Perron.

Perron (UV) - Essendo due i relatori di questo disegno di legge, il sottoscritto e il Consigliere Squarzino, il sottoscritto voleva fare alcune considerazioni di carattere più generale sul decreto legislativo 502, che è quello che ha dettato delle nuove norme per il riordi­namento del servizio sanitario nazionale, lasciando l'onore, for­se l'onere, al collega Squarzino, per entrare in un esame un po' più dettagliato del disegno di legge in questione.

Dopo alcuni anni di dibattiti e di polemiche, possiamo dire che questa riforma sanitaria che è stata tanto attesa può passare alla prova dei fatti. Questo famoso decreto 502, che è rimasto in sospeso per circa un anno, è andato in porto con il ministro Ga­ravaglia. Devo ricordare che l'impostazione l'aveva data il mi­nistro Donat Cattin, poi lo stesso decreto è passato nelle mani di De Lorenzo ed è stato approvato solamente con il ministro Garavaglia. Dopo questo travaglio legislativo, questo decreto-legge, che ha recepito in parte le osservazioni che le commis­sioni parlamentari avevano fatto e che la stessa conferenza stato-regioni aveva fatto, finalmente ha ottenuto il via definiti­vo del governo.

Questo decreto-legge 502/92, che è stato poi modificato dal de­creto-legge 517/93, ha dettato delle norme che regolano il pro­cesso di riordinamento del servizio sanitario nazionale. La normativa prevede tutta una serie di adempimenti per le re­gioni, che vanno dalla rielaborazione del piano sanitario regio­nale, all'emanazione di una legge regionale sull'ordinamento dell'USL, una legge sulla contabilità, una legge sul sistema fi­nanziario della medesima. Quindi la trasformazione dell'USL in azienda comporterà la riorganizzazione dei servizi, l'ado­zione di nuovi strumenti di gestione e di controllo, la definizio­ne dei livelli assistenziali e del sistema di qualità dei servizi che sono a garanzia dei cittadini.

Va anche evidenziato che il quadro normativo in cui le regioni si sono trovate a muoversi per l'applicazione di questa riforma sanitaria è in qualche modo complesso, anche frammentario, per il fatto che vi sono state una serie di iniziative che nel frattempo erano state assunte e che possono sintetizzarsi in questo modo. Vi è stato il ricorso alla Corte costituzionale da parte di numerose regioni, fra cui anche la Valle d'Aosta; vi è stato l'utilizzo dello strumento referendario da parte di forze politiche e sociali per chiedere l'abrogazione o totale o di signi­ficative parti di questo decreto-legge; vi è stata anche la predi­sposizione di un disegno di legge, sempre su questa materia, di iniziativa popolare.

Se da una parte le innovazioni sono queste, quali sono gli aspetti forse più discutibili di questa riforma sanitaria, che il 502/92 introduce?

Innanzitutto va evidenziata una eccessiva impostazione cen­tralistica, impostazione che riduce le regioni in qualche modo ad essere delle pure esecutrici di decisioni che sono già prese a livello nazionale. Vi è stata una eccessiva accelerazione di un processo di transizione, che ha dettato delle norme ma ha por­tato una scarsa attenzione a quella che era l'effettiva fattibilità delle norme in questione. Vi è stata anche una mancata ricerca di un consenso sociale su questo e vi è stata una scarsa consi­derazione per le categorie più deboli.

Nei confronti di questo decreto vi sono state delle contestazioni sia politiche sia giuridiche. Ricordavo che l'impostazione origi­naria di questo decreto legge l'ha data il ministro Donat Cattin, il decreto è poi passato al ministro De Lorenzo, infine è andato in porto con il ministro Garavaglia; pertanto quella imposta­zione che era stata data originariamente è stata quasi comple­tamente stravolta e quel processo di riordinamento della sanità è andato avanti in qualche modo in pezzi, con dei sussulti, con dei cambiamenti di linea, e in realtà con lo scioglimento delle camere anticipate è approdato ad una logica totalmente diversa da quella che era stata la logica ispiratrice.

Quindi eravamo in presenza di un quadro complesso, eravamo in presenza di contestazioni politiche e giuridiche nei confronti di questo decreto legge. Tuttavia credo sia necessario creare dei supporti ed anche dei presupposti per realizzare questa tra­sformazione del servizio sanitario nazionale, così come concepi­ta in questa legge delega e nel successivo decreto legislativo che poi è modificato. É necessario avviare questo processo di tra­sformazione anche nella nostra regione, almeno in quelle parti che vanno nella direzione che mi sembra da più parti auspicata di uno snellimento delle strutture burocratiche e della creazio­ne di una USL come azienda autonoma.

In questo contesto vanno evidenziati, a seguito di questa rifor­ma, quelli che sono i compiti delle regioni; forse possiamo dire che una delle parole d'ordine sulle quali si regge tutto questo impianto della riforma è forse la regionalizzazione del servizio sanitario nazionale. La 502 delinea dei nuovi assetti, i quali ampliano le competenze regionali che comprendono: funzioni legislative ed amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera, l'organizzazione dei servizi e l'attività di tutela della salute, i criteri di finanziamento dell'azienda e della USL e di quelle ospedaliere, gli indirizzi tecnici, il controllo della gestione e la valutazione delle qualità delle prestazioni sanita­rie che vengono offerte.

Oltre a tutto questo, le regioni continuano comunque a svolgere quell'attività di programmazione, che già gli apparteneva e che era già prevista con legge 833/78, attività di programmazione che è rimasta tante volte sulla carta perché non si è mai proce­duto alla adozione di un piano sanitario nazionale. Questo pia­no sanitario nazionale è stato finalmente varato dal governo, d'intesa anche con la conferenza stato-regioni.

Quindi da una parte se è vero che le USL saranno o dovranno essere dotate di autonomia gestionale e finanziaria, è altrettan­to vero che spetterà comunque alla regione decidere su alcune questioni. Tra queste: la riduzione delle USL stesse e la loro articolazione nel territorio, ma questo problema non si pone per la Valle d'Aosta perché vi è una unica USL; l'individuazione degli ospedali-azienda e su questo torneremo successivamente; spetta ancora alle regioni il potere di nomina e il potere di re­voca dei direttori manager delle aziende sanitarie e ospedaliere.

Anche là dove bisogna regolare il rapporto fra pubblico e priva­to, il ruolo delle regioni è posto in primo piano: alle regioni spetta infatti adottare i provvedimenti che sono necessari per instaurare dei nuovi rapporti con le strutture private. Quindi gli adempimenti che spettano le regioni e che spettano anche la regione autonoma Valle d'Aosta sono di ampia portata e forse la fattibilità di tali adempimenti deve tener conto di alcuni fattori che sono pregiudiziali: le scelte politiche di fondo che il Consiglio regionale dovrà fare, le risorse umane di cui l'ammi­nistrazione regionale dispone, il coinvolgimento dell'USL, in ultima analisi sarà anche da valutare l'eventuale utilizzo di ri­sorse esterne.

Direi che le scelte politiche di fondo costituiscono un punto fon­damentale, in quanto bisognerà fornire le direttive politiche lungo le quali muoversi, e questo è un compito che dovrà assol­vere questo Consiglio regionale. Fra i vari compiti vi è anche quello della tutela dei cittadini, quello di cercare di offrire un prodotto alla gente che sia il più possibile rispondente alle aspettative, alle domande dei cittadini, e non solo affrontare il problema dei servizi, di come sono organizzati e di chi comanda.

Uno dei cardini che questa riforma sanitaria affronta è proprio la trasformazione dell'USL in azienda, quale ente strumentale della regione. Ente strumentale che è dotato di personalità giuridica pubblica, di autonomia organizzativa, amministra­tiva, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica, come recita l'articolo 3 del decreto legislativo 502.

A mio avviso in termini di crescita e di efficienza, se possiamo chiamarla così, questa legge consente o dovrebbe consentire, trasformando le USL in aziende, di far finire in qualche modo quei "carrozzoni", come erano definiti fino adesso, per sostituirli con delle strutture efficienti, dove si persegue sia la qualità, sia il migliore impiego delle risorse umane, delle risorse strumen­tali e finanziarie. Aziendalizzare l'USL significa anche che bi­sogna individuare i centri di responsabilità, perché in qualche modo si è azienda solo se ognuno che impiega le risorse rispon­de poi dell'impiego di quello che ha fatto.

A proposito di ospedale, credo sia bene ricordare che il Consi­glio regionale aveva già fatto una scelta ben precisa in questo senso; aveva già deciso di non scorporare l'azienda ospedaliera dell'USL, mantenendo quindi in piedi l'attuale struttura ospe­daliera di una unica USL su scala regionale che comprende il presidio ospedaliero.

Per proseguire nella strada della riforma da un punto di vista legislativo sarà necessario elaborare perlomeno altri due dise­gni di legge. Il primo, una legge di funzionamento e di organiz­zazione della USL; un secondo, sul patrimonio e sulla contabili­tà della stessa. I termini per legiferare che fissava il 502 sono scaduti da tempo, ma al di là del fatto di non aver potuto ri­spettare questi termini che erano imposti da un punto di vista legislativo, bisogna utilizzare al meglio questo periodo di tran­sizione per mettere in piedi una struttura che permetta al Consiglio regionale di operare la riforma nel più breve tempo possibile.

In questa fase si inserisce anche un altro aspetto da evidenzia­re, e sono le risorse umane di cui l'amministrazione regionale dispone.

É evidente che forse le risorse dell'assessorato alla sanità, l'as­sessore potrà poi testimoniarlo nel modo più concreto e puntua­le, non sono sufficienti per la loro scarsità numerica, sia perché l'impegno richiesto per assolvere a tutti questi compiti va oltre l'assessorato stesso, in quanto investe in qualche modo delle problematiche complesse, problematiche giuridiche, contabili e gestionali, che necessitano di quelle professionalità che forse non ci sono nell'assessorato.

Un altro punto importante per proseguire sulla strada della ri­forma sarà di coinvolgere l'USL nella fase di elaborazione del processo di trasformazione, e questo mi sembra sia stato fatto. Presupposto fondamentale per questo coinvolgimento è supera­re questa confusione di ruoli che esiste fra regione e USL, la­sciando che l'USL si riappropri completamente dei suoi compiti gestionali. Cioè la regione dovrebbe definire gli obiettivi che si vuole perseguire in materia di politica sanitaria, e l'USL do­vrebbe a seguito di questa riforma raggiungerli autonomamen­te. Questo dovrebbe essere in qualche modo lo scopo fondamen­tale di questa riforma.

Quindi superare le attuali contrapposizioni, eliminare in qual­che modo questi cavilli burocratici, passare da una struttura, da un controllo sugli atti ad un controllo di gestione sui risul­tati: questi sono i primi passi che bisogna fare per creare un'azienda USL che funzioni e per dare a questa nascitura azienda le caratteristiche di managerialità e di indipendenza delle quali ha bisogno.

L'obiettivo che si presuppone con questa legge, ripeto, è quello di creare un modello di USL-azienda che sia gestita in modo manageriale, che sia operante per obiettivi, che realizzi in qualche modo i fini che sono posti dalla regione. Un'azienda USL che organizzi i servizi, acquisti prestazioni sul mercato, garantisca qualità ed efficienza ai cittadini e risponda anche dei risultati ottenuti. Se si realizzano questi determinati pre­supposti, si può anche pensare che il processo di trasformazione del sistema sanitario in Valle d'Aosta possa andare a buon fine; è però importante muovere subito i primi passi anche per quelle parti che non richiedono particolari impegni finanziari, ma che ipotecano delle possibili scelte future, in modo da lavo­rare fin da subito utilizzando al meglio quella che può essere definita una fase di passaggio.

Sul disegno di legge in questione sarà più esauriente la collega Squarzino. Voglio solamente ricordare che la regione autonoma Valle d'Aosta rispetto a questa situazione generale ha in qual­che modo una situazione differenziata, in quanto esiste una sola USL, cosa che non succede nelle altre regioni, per cui non è necessario in questo caso rideterminare il territorio e le sue suddivisioni. Il direttore generale viene scelto in un apposito elenco regionale e non come succede per le altre regioni la scelta viene effettuata in un elenco nazionale.

Altra scelta sulla quale bisogna mettere l'accento è che l'ospe­dale regionale non è stato scorportato dalla USL, di cui conti­nuerà a far parte integrante.

Un'ultima considerazione che voglio fare è sull'iscrizione d'ur­genza di questo provvedimento di legge. Posso capire, e forse è anche legittimo affermare che in qualche modo è stato concesso poco tempo per analizzare questo provvedimento di legge, con­siderato che si tratta di un provvedimento di legge che ha un'importanza fondamentale per la nostra regione.

Tuttavia va ricordato che il governo, nella sua fase di elabora­zione legislativa, non ha seguito nessuna metodologia, cioè le regioni si sono trovate a dover legiferare, a dover iniziare a predisporre una normativa che ha una rilevanza fondamentale per questa regione in assenza di dati certi e con la continua paura che questo decreto legge, che ha avuto una fase trava­gliata, sconvolgesse completamente i dati di cui già eravamo in possesso. E ancora i tempi che il governo ha concesso alle re­gioni sono stati estremamente limitati. Le regioni hanno avuto solamente tre mesi di tempo per elaborare questo provvedimen­to di legge, invece il governo ha impiegato più di due anni per legiferare in materia.

Ieri il collega Collé aveva fatto dei rilievi sul fatto che è stato concesso poco tempo, e mi sembra di aver risposto, ma non mi sembra che sia volontà di questa maggioranza impedire la di­scussione né oggi in Consiglio né l'altro giorno in commissione. Il collega Collé era presente in commissione, tenuto conto che la discussione su un argomento in precedenza era andata oltre ogni limite, è vero che il sottoscritto ha fatto una relazione molto succinta, avevamo comunque detto che, se si voleva con­tinuare la discussione, potevamo continuarla. Altri colleghi so­no testimoni, all'unanimità è stato deciso di no e alla unanimi­tà è stato deciso di dare parere. Quindi mi sembra che non sia stata volontà di questa maggioranza né impedire la discussione in commissione, né tanto meno impedire la discussione in quest'aula. Tuttavia prendiamo atto con soddisfazione che la minoranza in questo caso ha avuto un comportamento corretto ed ha dimostrato uno spirito di collaborazione che va evidenziato.

Tornando alle ragioni d'urgenza dell'iscrizione di questo dise­gno di legge, vi è di più. É stato approvato alcuni giorni fa un decreto legge in data 29 aprile '94, il decreto legge 257, che reca delle disposizioni urgenti in materia di differimento di termini previsti da disposizioni legislative.

Questo decreto all'articolo 5 prevede che le regioni che abbiano già emanato una disciplina, anche parziale, e quindi la Valle d'Aosta rientra a pieno titolo in questi casi, potranno procedere alla nomina del direttore ge­nerale, scelto nel nostro caso in un apposito elenco, solamente nel momento in cui sarà entrata in vigore la legge regionale che trasforma l'USL in azienda, e non prima. Quindi se noi tardas­simo in qualche modo ad approvare questa legge, tarderemmo a nominare il direttore, tarderemmo forse a dare il via a quel processo di ammodernamento della USL che è necessario, che è previsto dalla legge e che forse è anche richiesto a gran voce dai cittadini.

Voglio ricordare che la nomina dei direttori generali dell'USL non va ritardata in alcun modo, perché è una delle condizioni indispensabili per poter trasformare l'USL in azienda. É neces­sario quindi ancora una volta sottolineare che la nomina di questo direttore appartiene alla regione, che nel settore della sanità deve avere una completa responsabilità.

La trasforma­zione dell'USL in azienda a mio avviso è uno strumento impor­tante, fondamentale, per dare il via alla riforma sanitaria, per l'introduzione di criteri di responsabilizzazione ed efficienza del sistema sanitario e quindi in nessun modo va ritardata.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Secondina Squarzino.

Squarzino (VA) - Il carattere d'urgenza di questa legge ha per così dire obbligato anche i due relatori ad operare in situazioni un po' più di diffi­coltà, per cui non siamo riusciti a stendere un testo unico di relazione. Questo comporta un po' più di tempo e di discussio­ne, chiediamo scusa se ripeteremo alcuni concetti ed alcune in­formazioni.

Una premessa: questa legge è stata discussa a lungo nella V commissione consiliare, c'è stata anche un'audizione dei sinda­cati dei medici che avevano chiesto proprio su questa legge di presentare una serie di osservazioni. Quindi sono stati anche predisposti alcuni emendamenti in sede di commissione, emen­damenti che hanno poi fatto parte del disegno di legge presen­tato oggi come testo della V commissione.

Il decreto legislativo 30 dicembre 92, n. 502, che è stato poi modificato a sua volta dal decreto legislativo 7 dicembre 93, n. 517, riordina tutta quanta la disciplina in materia sanitaria.

Rispetto a tutte le materie che vengono riordinate vorrei fer­marmi semplicemente a riportare quanto dice l'articolo 2, in cui vengono precisate le competenze delle regioni. Recita l'articolo 2 del decreto legislativo 502: "Spettano in particolare alle re­gioni la determinazione dei principi sulla organizzazione dei servizi e sull'attività destinata alla tutela della salute e dei criteri di finanziamento delle USL, delle aziende ospedaliere, le attività di indirizzo tecnico, promozione, supporto, nei confronti delle predette USL-aziende, anche in relazione al controllo di gestione e alla valutazione della qualità delle prestazioni sani­tarie".

C'è quindi una vasta gamma di competenze, ma con il presente disegno di legge si interviene solo su un aspetto, cioè su quello legato alla aziendalizzazione delle USL, quello relativo soltanto agli organi di gestione, mentre vengono rimandati ad altri atti legislativi gli interventi necessari per determinare i principi organizzativi dei servizi, le iniziative da intraprendere, le priorità da rispettare proprio nella tutela della salute dei cit­tadini, non solo ma anche i criteri di finanziamento delle USL. Come si vede e come è anche emerso dalla relazione del collega Perron, si tratta di una operazione molto complessa, per cui soltanto quando i diversi atti normativi saranno tutti quanti espletati, l'azienda sarà messa in grado di poter funzionare nella pienezza delle sue potenzialità. E lo potrà fare soprattutto quando saranno precisati, nel nuovo piano socio-sanitario da predisporre e che tante volte abbiamo già evocato in quest'aula, obiettivi e priorità da perseguire. L'USL è un'azienda che deve funzionare e deve funzionare per raggiungere gli obiettivi e i programmi che la Regione deve indicare.

Con il disegno di legge n. 46 si delinea la struttura dell'azienda, seguendo come falsariga quanto previsto dai due decreti legi­slativi; la Regione esercita in questo caso una sua potestà inte­grativa, una sua potestà di integrare quanto indicano i decreti.

Erano possibili due scelte all'interno della regione, in cui esi­stono una USL e un ospedale. Si poteva prevedere di trasfor­mare in azienda ciascuna delle due realtà; oppure si potevano far coesistere in una unica azienda queste due realtà. Nel caso si fosse deciso di costituire due aziende separate, avremmo vi­sto duplicarsi gli organi che sono necessari per il funzionamen­to di ciascuna azienda: dal direttore generale, al direttore amministrativo sanitario, ai vari organi ausiliari, ed avremmo assistito ad uno spreco di risorse dato che ciascun ente avrebbe avuto una dimensione esigua.

L'amministrazione regionale ha fatto una scelta, che ritengo molto giusta, quella di trasformare l'USL in un'unica azienda in cui l'ospedale riveste il ruolo di presidio. In questo modo non soltanto si è realizzato un risparmio delle risorse finanziarie, ma soprattutto, ed è questo l'elemento su cui vorrei richiamare maggiore attenzione per sottolinearne il significato politico an­che in prospettiva, con questa scelta si afferma che esiste una integrazione dei servizi ospedalieri con i servizi del territorio. L'ospedale e l'extra ospedale devono lavorare congiuntamente, uno in relazione all'altro e uno tenendo conto delle possibilità che l'altro settore può svolgere in modo specifico.

Si afferma come gli interventi di cura siano anche strettamente connessi con gli interventi della prevenzione, per cui in un pia­no socio-sanitario vanno individuati con molta chiarezza gli obiettivi relativi a questi due settori, in modo che interagiscono l'uno con l'altro.

Si mettono quindi le premesse, creando un'unica azienda, per­ché anche in prospettiva si intensifichino le iniziative di pre­venzione e di cura sul territorio, e faccio un esempio per tutte: le nuove forme di ospedalizzazione a domicilio. In questo modo non solo l'ospedale sarebbe restituito al suo ruolo specifico, che è quello di diagnosi di cura intensiva, ma avremmo anche rag­giunto due altri obiettivi, ovvero che l'utente sarebbe curato nel proprio ambiente e la stessa azienda avrebbe come risultato un contenimento delle spese dovute molte volte a queste lunghe degenze, spese molte dispendiose rispetto alle prestazioni date. Questo è solo un esempio delle possibilità operative della nuova azienda e di come l'integrazione dei servizi sul territorio con quelli ospedalieri consenta una maggiore efficacia del servizio all'utente, oltre, in alcuni casi, un risparmio di risorse, e quindi un utilizzo migliore delle risorse presenti.

Entrando nello specifico della legge, nell'articolo 1 la legge indi­ca quali sono gli obiettivi dell'intervento legislativo, e cioè tra­sformare l'USL della Valle d'Aosta in azienda regionale. Questa azienda regionale è dotata di personalità giuridica pubblica e di massima autonomia, che si esercita sia sul piano organizzativo-amministrativo, che sul piano patrimoniale-contabile. La legge poi continua indicando quali sono gli organi che costituiscono questa azienda, cioè il direttore generale, il collegio dei revisori dei conti, e di ciascuno di questi indica modalità di nomina e compiti.

Il direttore generale, di cui si parla nel capo II, è una figura nuova nell'ordinamento sanitario, si prospetta come un mana­ger di azienda a cui spettano tutti i poteri di gestione e la rap­presentanza dell'USL; egli risponde del raggiungimento degli obiettivi fissati nella programmazione regionale ed è respon­sabile della corretta ed economica gestione delle risorse, sia di quelle che sono attribuite, sia di quelle che sono introitate.

La legge prevede anche un particolare procedimento per la nomina: il direttore generale viene scelto all'interno di un elen­co regionale, a cui possono accedere i candidati che hanno i re­quisiti previsti per legge. Fra questi requisiti, è richiesta una documentata e qualificata attività professionale di direzione tecnico-amministrativa in enti, strutture pubbliche o private di medio-grande dimensione acquisita per almeno cinque anni. Questo significa che la legge si è preoccupata di garantire il massimo di professionalità per questa figura manager che ha anche un'enorme responsabilità, nel senso che è il referente di tutte quante le decisioni che vengono prese.

Il direttore generale viene nominato con decreto del presidente della Giunta. La legge non prevede i criteri secondo cui deve essere scelto dalla Giunta, non si fa ricorso naturalmente alla legge sulle nomine, ma qui vorrei ricordare che in alcune altre regioni che già si sono mosse in questa direzione si è tentata un'esperienza che può essere interessante e che qui segnalo, proprio come una possibile procedura che potremmo adottare. Si è demandato ad una agenzia esterna, competente in mate­ria, l'incarico di esaminare la professionalità, il curriculum dei candidati iscritti in un elenco i cui requisiti sono stati ricono­sciuti da una commissione competente. Ma, mentre la commis­sione ha solo l'incarico di verificare che i candidati abbiano i requisiti per essere in questo elenco, questa agenzia esterna dovrebbe valutare la professionalità dei candidati e formulare al presidente della Giunta delle proposte motivate, ad es. una rosa di nomi. Potrebbe essere uno strumento ulteriore a cui può ricorrere l'esecutivo regionale proprio per essere aiutato in questa scelta che non è sicuramente facile dato il compito one­roso di questo manager.

Il direttore generale è legato alla regione con un contratto di diritto privato, che dura cinque anni. Il contratto può essere rinnovato fino a quando il direttore generale raggiunge il 70^ anno di età. Questo è il limite che la legge prevede per un eventuale rinnovo dell'incarico. Il rapporto di lavoro può essere però risolto in qualunque momento, in caso si verifichino si­tuazioni di grave disavanzo finanziario oppure di violazioni di legge e regolamenti.

Sono riprese dalla normativa nazionale tutte le norme che indi­cano i casi di decadenza, di sostituzione, di ineleggibilità, di in­compatibilità, non sto qui ad elencarle tutte, ma se volete nel corso della discussione prendiamo il decreto legislativo e insie­me le rivediamo.

I due organi essenziali di questa azienda sono il direttore gene­rale e il collegio dei revisori dei conti. Il presente disegno di legge, per quanto riguarda questo secondo organo, riprende senza sostanziali modifiche quanto è previsto dalla normativa nazionale, ne precisa la composizione, il funzionamento ed anche qui le cause di decadenza e di sostituzione dei membri.

Sono previsti altri organi ausiliari consultivi che devono ac­compagnare l'operato del direttore. I due organi ausiliari più importanti sono il direttore amministrativo e il direttore sani­tario che, come dice la loro stessa denominazione, si occupano rispettivamente della direzione dei servizi amministrativi e dei servizi sanitari.

I due direttori sono assunti con provvedimento motivato dal di­rettore generale ed entrambi questi direttori sono soggetti ad un contratto di lavoro di diritto privato, ed anche per loro si applicano le stesse cause di ineleggibilità previste per il diret­tore generale. Il loro compito, oltre naturalmente a dirigere il settore di loro competenza, è quello di fornire parere obbligato­rio al direttore generale sugli atti relativi alle materie di com­petenza. Quindi abbiamo l'USL in cui accanto al direttore ge­nerale ci sono questi due direttori, amministrativo e sanitario, che sono invece figure con competenze tecniche più adatte al settore specifico di cui si devono occupare. Questa azienda potrebbe anche dotarsi di un altro organo ausi­liario, che è il coordinatore dei servizi sociali. É una figura nu­ova, che viene istituita soltanto nel caso in cui gli enti locali decidano di delegare all'azienda la gestione di attività o servizi socio-assistenziali di loro competenza. In questo caso però gli emolumenti per questa nuova figura sono a carico degli stessi enti che hanno deciso di delegare la gestione di questi servizi.

Esiste infine un organismo che ha una funzione più consultiva, ed è il consiglio dei sanitari, presieduto dal direttore sanitario. É un organismo elettivo con funzioni appunto di fornire consu­lenze tecnico sanitarie al direttore generale.

Nel momento in cui si è dovuta definire la composizione di questo consiglio si è fatta la scelta di creare un organismo snello, funzionale, un organismo non pletorico, un organismo in cui si completassero fra di loro due principi altrettanto impor­tanti per la funzionalità dell'organismo: che tutte le componenti che lavorano all'interno dell'USL fossero presenti, ma che nes­suna di queste componenti avesse un peso preponderante ri­spetto alle altre proprio sulla base del principio, cui si accenna­va precedentemente, cioè quello di garantire una vera integra­zione dei servizi che ci sono nel territorio e in ospedale.

La legge disciplina essenzialmente i compiti di questo organi­smo senza entrare nei dettagli per quanto riguarda modalità di elezione e di funzionamento, demandando questo compito inve­ce alla Giunta. Il legislatore però non vuole rinunciare ad indi­care alla Giunta due criteri che vanno tenuti presente: quello, abbastanza logico, che nel momento in cui si vanno ad eleggere i membri di questo consiglio dei sanitari ogni componente pre­sente elegga i suoi rappresentanti, e quello che il voto sia espresso con una sola preferenza, per evitare che ci siano le solite cordate che vengono fatte.

La parte finale della legge, articoli 21 e 22, riguarda invece la conferenza dei sindaci della Valle d'Aosta, di cui indica modali­tà di convocazione e di funzionamento. Questa conferenza dei sindaci della Valle d'Aosta deve designare un componente del collegio dei revisori dei conti e deve eleggere cinque membri della giunta esecutiva, cui compete anche il compito di esami­nare il bilancio dell'azienda e di esprimere pareri sui bisogni sanitari che sono presenti nel territorio.

Rispetto a questa materia l'articolato è molto dettagliato ed as­sume quasi la veste di un regolamento, ma è una scelta precisa, finalizzata a mettere fin da subito la conferenza dei sindaci in grado di esercitare la propria competenza e quindi di garantire che la nuova azienda possa avere tutti gli organi necessari per il suo funzionamento.

Naturalmente, per tutto quello che non è previsto in modo spe­cifico in questa legge, viene fatto riferimento ai decreti legisla­tivi di cui questa legge è un po' una derivazione.

Presidente - É aperta la discussione generale.

Ha chiesto la parola il Consigliere Linty.

Linty (LN) - Dall'esame di questa legge e dalle relazioni fatte in aula, che peraltro sono fatte in modo anche abbastanza analitico, emerge un elemento che ci preoccupa.

All'articolo 3 si dice che il direttore generale dell'USL è nomi­nato con decreto del presidente della Giunta, e questo trova corrispondenza nel decreto legislativo 502, dove all'articolo 3, comma 6, si dice che il direttore generale è nominato dal presi­dente della Giunta regionale su conforme delibera della Giunta medesima. Però il decreto legislativo che va a modificare il 502, vale a dire il 517 del 7 dicembre '93, che modifica parzialmente il 502, non parla più di presidenza della Giunta, ma parla di regione, quindi a nostro modo di vedere poteva anche essere un atto esteso a questa assemblea e non ristretto alla giunta re­gionale.

Sicuramente non sono esperto nel leggere norme, ma chiederei che qualcuno mi spiegasse le ultime tre righe del comma b) dell'articolo 5, dove - parlando dei requisiti per l'inserimento - si specifica: "essere in possesso del diploma di laurea e di speci­fici e documentati requisiti ecc... strutture pubbliche o private di media o grande dimensione, con esperienza acquisita per almeno cinque anni e comunque non oltre i due anni precedenti a quello della nomina"; non riesco proprio a comprendere......

(...Interruzione senza microfono...)

Ho capito, è stato emendato questo articolo, va bene.

Poi c'è un altro aspetto, che secondo me è discutibile. Chiedia­mo a questi iscritti nell'elenco che verranno poi nominati, una conversation, questi hanno un compenso mica da ridere; poi abbiamo le infermiere che vengono respinte sulla dictée, ab­biamo un quinto livello regionale dove per assumere un dipen­dente in regione per tre mesi viene fatta la dictée, e qui gli chiediamo solo la conversation? Credo che a maggior ragione bisogna accertarsi della conoscenza della lingua francese più che per una infermiera. Non mi sembra che con una conversa­tion si possa risolvere la conoscenza della lingua francese di una persona che poi prende un compenso anche ragguardevole.

Al riguardo del collegio dei revisori di conti, credo che forse sa­rebbe stato meglio farlo eleggere da un soggetto esterno al di­rettore generale. Questo denota un aspetto della legge che è quasi una catena, vale a dire la Presidenza della Giunta nomi­na con decreto il direttore generale, il direttore generale assu­me il direttore sanitario e il direttore amministrativo, poi no­mina il collegio dei revisori dei conti; mi chiedo con che impar­zialità può lavorare questo collegio dal momento che è nomina­to dal controllato.

Un collegio dei revisori dei conti dovrebbe es­sere un organo di controllo che sta a vigilare, però se viene nominato dallo stesso controllato credo che perda quel criterio di imparzialità che dovrebbe essere garantito. Quindi se qual­cuno può darmi ragguagli circa questi argomenti che ho posto all'attenzione del consiglio, lo ringrazio fin d'ora.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) - Come diceva bene la consigliera Squarzino, con il presente di­segno di legge si interviene solo su un aspetto legato all'azien­dalizzazione delle USL, quello relativo agli organi di gestione, mentre vengono rimandati ad altri atti legislativi gli interventi relativi agli altri adempimenti.

Un'osservazione innanzitutto di carattere generale: sicuramen­te la giunta in questa occasione si è trovata a far fronte a delle adempienze e a delle scadenze. Credo che in questo caso siano parzialmente, per non dire in modo abbondante giustificati i ritardi, che una volta tanto non sono da imputare alla Giunta, ma alla farraginosità del decreto 502.

Detto questo però va anche detto che questo disegno di legge assolve parzialmente i compiti inerenti la definizione degli or­gani di gestione, perché come brevemente citato dalla consiglie­ra Squarzino ad esempio per quanto concerne l'organo del con­siglio sanitario, a differenza della conferenza dei sindaci, sco­priamo una netta differenza di impostazione fra questi due or­gani. Il decreto legge è molto dettagliato tanto da assumere i connotati quasi di un regolamento per quanto concerne il fun­zionamento e i compiti della conferenza dei sindaci, non altret­tanto si può dire per quanto concerne il consiglio sanitario.

La cosa ci lascia perplessi, perché a nostro avviso invece questo era possibile farlo; nonostante tutte le giustificazioni che ho dato a monte, era possibile per la Giunta arrivare a definire meglio quali fossero i compiti del consiglio dei sanitari. Consi­glio dei sanitari che comunque in questo disegno di legge, pur avendo un compito di tipo consultivo, a mio avviso riveste un'importanza notevole, se non altro anche dal punto di vista della volontà politica che si vuole dare a questo disegno di leg­ge.

Gli spazi di manovra per così dire all'interno di questo disegno di legge non sono molti obiettivamente; il decreto legge 502 traccia in maniera molto decisa, soprattutto per quanto riguar­da la parte degli organi dell'azienda, delle linee a cui dobbiamo giustamente attenerci. Gli spazi di manovra, dicevo, sono pochi, ma è su questi pochi che bisogna confrontarci. E allora analiz­zando il disegno di legge vediamo quali sono questi spazi e con­frontiamoci sui contenuti di questi.

Anzitutto è già stato ricordato dal collega Linty che, data la specificità della nostra regione, è giusto che il direttore genera­le così come quello sanitario e quello amministrativo sostenga­no una prova di conoscenza della lingua francese. Faccio mie le preoccupazioni di Linty; credo che a seguito, fra l'altro, delle re­centi polemiche che si sono avute in merito alla prova di fran­cese che hanno dovuto sostenere coloro che hanno chiesto di es­sere assunte in qualità di infermiere presso l'ospedale, il ri­chiedere al direttore generale un semplice colloquio abbia tutto sommato un qualcosa di "presa in giro". Obiettivamente, il di­rettore generale, ma anche il direttore sanitario ed il direttore amministrativo, sono tenuti a saperlo bene il francese, a sa­perlo parlare, leggere e scrivere. Perché dico questo? Lo spunto me lo danno recenti decisioni che sono state prese a livello sani­tario - ma anche nel passato questa cosa è successa molto fre­quentemente - di avere degli scambi formativi del personale medico locale con ospedali, con distretti sanitari di qualsiasi genere proprio in Francia. Credo che ancora ultimamente quella polemica che solo velatamente ci ha sfiorati, ma della quale prima o poi torneremo a parlare, concernente il periodo di stage proposto da alcuni medici per quanto riguarda una specializzazione nella cardiochirurgia, avvenisse proprio in Francia, tanto per citare l'ultimo caso.

Quindi credo che se l'USL deve diventare azienda, è più che mai necessario da parte degli organi gestionali di questa azien­da una accertata conoscenza del francese, cosa che a mio avviso invece dovrebbe essere meno richiesta forse al personale in­fermieristico. Questa, quindi, una prima osservazione.

Una seconda osservazione prende spunto dalla proposta che fa­ceva già la consigliera Squarzino per quanto riguarda la scelta del direttore generale, che è uno di quei campi dove il disegno di legge 502 è abbastanza chiaro. Permettetemi di fare una ri­flessione ad alta voce: in un momento in cui tutti siamo giu­stamente alla ricerca da una parte dell'efficienza, della mana­gerialità, ma nel contempo anche di una cosiddetta trasparenza degli atti amministrativi, delle nomine eccetera, credo che per il direttore generale sarebbe stato forse assai meglio prevedere un concorso per titoli ed esami senza necessariamente passare attraverso una nomina, se appunto si vuole dare questa carat­terizzazione di azienda all'USL. Mi rendo conto che non è pos­sibile, la proposta avanzata dalla consigliera Squarzino non mi convince del tutto: credo che appoggiarsi ad una agenzia ester­na che formuli una terna, quando poi magari la stessa agen­zia... insomma, non diciamo di più... quindi credo sia perfetta­mente inutile. É giusto a questo punto che sia il decreto del presidente della Giunta a nominare il direttore generale.

Un'altra riflessione riguardo alla conoscenza del francese, questa volta per quanto riguarda il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Se è giusto, come dicevo già prima, che il direttore generale venga esaminato da una commissione per quanto concerne la sua conoscenza della lingua francese, che a mio avviso dovrebbe prevedere delle prove più serie, per quanto riguarda invece il direttore amministrativo e il direttore sani­tario (mi riferisco all'articolo 19, comma 2), visto che il decreto 502 prevede che la nomina del direttore amministrativo e del direttore sanitario è di competenza del direttore generale, cioè la giunta nomina il direttore generale il quale si sceglie il diret­tore sanitario e il direttore amministrativo, ritengo che, quando chiediamo giustamente con la legge che anche queste due figu­re diano documentata prova della conoscenza della lingua fran­cese, la composizione di questa commissione non dovrebbe es­sere determinata dalla Giunta. Per essere chiari: perché l'inse­gnante in possesso dell'abilitazione all'insegnamento della lin­gua francese nelle scuole medie superiori deve essere designato dalla Giunta? Se è il direttore generale che si nomina il diretto­re sanitario e il direttore amministrativo, credo che possa be­nissimo essere di sua competenza anche la nomina di un esperto in lingua francese.

Ma arriviamo all'articolo secondo me più politico di questo di­segno di legge, ed è l'articolo 20, che riguarda il consiglio dei sanitari. Vorrei fare un ragionamento su questo articolo per estenderlo poi più in generale sul decreto. Giustamente l'am­ministrazione regionale ha scelto per aziendalizzare l'USL la strada dell'unica azienda nella nostra regione, decidendo di ac­corpare il presidio ospedaliero di Aosta all'interno dell'unica azienda. Ora, scelta giusta o non giusta?

A mio avviso scelta giusta date le caratteristiche e il numero di utenti che abbiamo nella nostra piccola regione; scelta che va confrontata comunque con altre realtà. Non dobbiamo dimenti­care che la nostra regione sarà l'unica a non avere un presidio ospedaliero di tipo aziendale, diciamo autonomo. Questo cosa significa? Significa che l'assenza di una autonomia di gestione per quanto concerne il nostro ospedale, deve poi avere una logi­ca conseguenza nell'articolazione dei vari organi del decreto legge, e mi spiego meglio. Credo che l'ospedale nella nostra re­gione oggi costituisca, seppure è vero che tutto il sistema sani­tario va integrato con i diversi servizi territoriali, il nocciolo fondamentale di tutto il sistema sanitario.

Credo che ognuno di noi si renda conto di quanta importanza abbia il presidio ospedaliero nella nostra regione e di come lo stesso presidio avrebbe meritato già nel passato, ma ancora oggi meriterebbe un'attenzione più forte di quella che gli si dà. Ad esempio, sappiamo che il nostro ospedale è sotto organico per quanto riguarda i posti letto; sappiamo che ha dei reparti sicuramente non all'altezza di altri; sappiamo che ha dei grossi problemi per quanto concerne il personale infermieristico e non; sappiamo infine ha problemi di spazio, tant'è vero che le attese, non solo quelle per le analisi, per i tickets eccetera, ma quelle per le operazioni chirurgiche, stanno crescendo in ma­niera assai preoccupante.

Fatta questa considerazione, ho avuto l'incontro con i medici che hanno chiesto l'audizione ed ho riflettuto sulle cose che so­no state dette; non entro nel merito dell'interesse privato che può avere questa o quella persona, o questa e quella categoria, lecito o non lecito, però la riflessione va fatta. Credo che alcune di quelle osservazioni che i medici ospedalieri ci presentavano avessero un fondamento; La loro preoccupazione più evidente concerneva appunto il ruolo che questo ospedale non azienda, ma inserito nell'unica USL, potesse essere sottovalutato, potes­se essere in qualche modo non concepito così come lo descrivevo prima, cioè un luogo fondamentale, direi un luogo primario del sistema sanitario nella nostra regione. Allora cosa chiedevano questi medici? Ed ecco il significato politico. Chiedevano una presenza maggioritaria dei medici ospedalieri all'interno del consiglio dei sanitari.

Ho ascoltato le motivazioni che il Consigliere Squarzino porta­va a questo riguardo parlando dell'integrazione fra ospedale e servizi sul territorio, punto che senza dubbio è importante e qualificante, ma io credo che, facendo la scelta di inserire l'ospedale all'interno dell'azienda, sia giusto dare un peso maggiore a chi nell'ospedale oggi opera.

Ecco quindi che pre­senterò in questo senso un emendamento proprio per quanto concerne la composizione del consiglio dei sanitari.

Ho fatto una mediazione anche con la proposta dei medici, tanto per essere chiari, dando a questo Consiglio non un nume­ro eccessivo di membri, del resto già previsto in dieci, ma pro­porrò di portarlo a tredici membri suddivisi in maniera diversa rispetto a quella proposta dalla giunta. Tredici membri così composti: sette medici ospedalieri, due medici dei servizi terri­toriali, un veterinario, un rappresentante del personale sani­tario laureato non medico, un rappresentante del personale in­fermieristico, un rappresentante del personale tecnico-sanita­rio.

Come già accennavo all'inizio, per quanto concerne sempre il consiglio dei sanitari rimane ancora da definire, e qui la si ri­manda ad una successiva delibera di giunta, il funzionamento di questo consiglio; si sono dati in questo disegno di legge dei criteri per quanto riguarda la composizione, sulla quale ci con­fronteremo con il mio emendamento, ma per quanto riguarda il funzionamento stesso del consiglio non si è ancora adempiuto a questa necessità, al contrario della conferenza dei sindaci.

Un'ultima osservazione, questa di carattere più specifico. Nell'articolo 7, comma 3, si parla del rapporto di lavoro che ver­rà applicato al direttore generale e si dice che lo stesso rapporto di lavoro verrà determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri eccetera; la Giunta, memore delle espe­rienze passate, giustamente propone che, qualora questo decre­to tardasse ad essere promulgato, il contratto sia stabilito con deliberazione della giunta regionale. E fin qui sono perfetta­mente d'accordo. Non sono esperto di materie di diritto, di con­tratti, eccetera, quindi la pongo come una domanda, ma dalla legge questo non si capisce, può darsi che abbia una normativa a parte.

Quello che mi chiedevo è questo: se il direttore generale venisse nominato e quindi gli venisse fatto il contratto così come sta­bilito dalla delibera della Giunta regionale, questo tipo di con­tratto che connotazioni avrebbe? Ad esempio, quale sarebbe la sua scadenza? Il contratto con il direttore generale così come stabilito dalla Giunta regionale scadrebbe nel momento in cui venisse promulgato il decreto del Presidente del Consiglio, o in­vece fin dalla sua formulazione avrebbe già una scadenza indi­pendentemente da questo? Lo pongo come domanda, perché da questo comma che citavo non lo si capisce.

Presidente - Altri consiglieri che intendono prendere la parola? Se non c'è nessun altro, chiudo la discussione generale e do la parola ai consiglieri relatori e all'assessore, se intende richiederla.

Ha chiesto la parola il consigliere Secondina Squarzino.

Squarzino (VA) - Risponderei solo a due o tre sollecitazioni, lasciando poi per le altre domande la risposta all'assessore.

Alcune delle osservazioni fatte pongono interrogativi e doman­de su questioni che sono già stabilite così dal decreto legislativo 502, modificato dal 507, e faccio due esempi tanto per essere chiara. Il primo riguarda il collegio dei revisori dei conti; diceva Linty che non capiva perché questo collegio dovesse essere nominato dal direttore generale. Ora così recita il decreto legi­slativo 502, quindi qui si è ripresa la stessa procedura. Non si capisce poi chi altri debba nominare dall'esterno, tanto più che questi revisori dei conti devono essere persone con una serie di competenze, per cui sono le loro competenze garanti dell'obiet­tività del loro operato.

Vorrei soffermarmi su alcune osservazioni fatte da Margueret­taz, che riprende e riporta in aula una serie di discussioni che erano avvenute all'interno della commissione, rispetto al con­siglio sanitario e rispetto alle osservazioni fatte anche dai me­dici. I sanitari presenti in quell'audizione hanno posto un pro­blema che è reale, su cui bisogna assolutamente riflettere, pro­babilmente non all'interno di questa legge, ma nel momento in cui si definiscono i principi organizzativi dell'intera azienda.

Mi riferisco al ruolo che l'ospedale-azienda ha nelle altre re­gioni rispetto al ruolo dell'ospedale come presidio. L'ospedale-azienda nelle altre regioni può esercitare alcune prerogative come: convenzionarsi con le università, possibilità di assumere assistenti in formazione; faccio solo questi due esempi, cioè due possibilità che la legge per ora non consente agli ospedali pre­sidio. Allora bisogna che assolutamente, nel momento in cui vengono definiti i principi organizzativi dell'USL, si preveda questa possibilità per l'ospedale presidio nostro; avere comun­que delle convenzioni con l'università proprio per la formazione degli assistenti.

Teniamo conto che finora l'ospedale regionale ha svolto un ruolo prezioso proprio nella formazione dei lau­reati in medicina, consentendo quindi a questi di formarsi sul campo e di formarsi qui, anche nella nostra regione, senza do­ver scegliere e cercare altri tipi di ospedale. Non solo, la for­mazione avvenuta nell'ospedale regionale è comunque una preziosa risorsa che si ripercuote sullo stesso ospedale, nel momento in cui questi laureati vengono assunti come medici nello stesso. Quindi l'attività di formazione che l'ospedale offre a questi assistenti ritorna poi sullo stesso ospedale, in quanto si trova ad assumere personale più competente e più preparato. Su questo veramente bisogna intervenire, forse non in questo frangente, ma in un momento successivo.

Sempre in questo articolo 20 sono indicati i compiti, anche se non vengono elencati; Marguerettaz diceva prima che non si di­cono bene i compiti di questo consiglio dei sanitari, compiti che invece vengono indicati facendo riferimento al decreto legislati­vo. Si poteva fare anche una scelta diversa ed io l'avrei preferi­ta, perché avrebbe reso la legge più leggibile e più consultabile, nel senso che al comma 4 dell'articolo 20 era possibile riprende­re quanto indicato nel comma 12 dell'articolo 2 del D.L. 52 in cui vengono elencati i compiti. Dice infatti l'articolo 2: "Il con­siglio dei sanitari fornisce parere obbligatorio al direttore gene­rale per le attività tecnico-sanitarie, anche sotto il profilo orga­nizzativo, e per gli investimenti ad esse attinenti. Il consiglio dei sanitari si esprime altresì sulle attività di assistenza sanitaria". Ora, avevo anche preparato un emendamento nel senso che indicava ora il consigliere Marguerettaz, ma gli esperti dell'uf­ficio legislativo, con cui mi sono consultata, mi facevano notare che, riprendendo la nostra legge regionale gli elementi essen­ziali dei decreti legislativi, se per caso i decreti legislativi cam­biassero i compiti di questo consiglio dei sanitari, dovremmo ri­fare un altro articolato di legge per integrare le competenze.

Allora, è vero che non è bella come legge, nel senso che non consente subito di capire che cosa vuol dire questo articolo 4 se non si vanno a consultare altre leggi, però ci evita di dover in­tervenire in un secondo momento nel caso in cui dovessero es­sere ampliati o modificati i compiti del consiglio sanitario.

Rispetto poi alla componente medica ospedaliera in maggioran­za, qui dobbiamo dire che sempre il comma 12 non è molto chiaro. La mia interpretazione era più simile a quella che ri­chiamava prima Marguerettaz, cioè la mia interpretazione di questo comma era che la componente ospedaliera doveva essere maggioritaria rispetto all'insieme dei componenti del consiglio sanitario.

Abbiamo anche fatto una verifica con altre regioni, in cui però esistono pochi casi di aziende in cui è presente dell'USL anche un presidio ospedaliero. Abbiamo trovato casi analoghi nella regione Marche, per esempio, dove hanno dato la stessa inter­pretazione che la Giunta ha voluto dare, nel senso che si è ra­gionato dicendo che la componente ospedaliera deve essere maggioritaria rispetto alla componente medica. Ripeto, la mia interpretazione sarebbe stata più nell'altra ottica, forse perché ascoltando proprio i medici abbiamo anche verificato queste ne­cessità.

Sono queste le domande più importanti a cui volevo rispondere.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore alla sanità e assistenza sociale Vicquéry.

Vicquéry (UV) - Simplement pour intégrer deux petites choses après le rapport très exhaustif des conseillers Perron et Squarzino.

Avant tout nous devons dire que nous sommes tous convaincus que ce projet de loi constituait un défi, et nous ne sommes abso­lument pas sûrs que le résultat soit comme tout le Conseil ré­gional espère; la privatisation du service sanitaire régional est une chose très difficile à rejoindre.

Pour répondre à Mme Squarzino, quand elle propose de char­ger une agence pour la recherche des candidatures, là nous de­vons dire que les choses sont déjà faites. La précédente admi­nistration régionale et le gouvernement Lanivi avaient déjà justement tout fait. La délibération du mois d'avril de l'année passée avait déjà fait un avis public pour la nomination du di­recteur général et on doit évidemment suivre cette ligne.

(...Interruzione del Consigliere Squarzino, fuori microfono...)

J'ai compris, mais pour ce qui concerne les choix, si on veut mettre en discussion la compétence spécifique des composants de la commissions, on peut le faire, mais là dedans nous avons des experts en la matière et pour ce que je peux dire, je suis d'accord avec M. Marguerettaz quand il dit que ce serait dan­gereuse mettre dans les mains d'une agence de soi-disant ex­perts les choix de ces candidats, surtout pour le fait que chez nous, en Vallée d'Aoste, les deux parlementaires ont prétendu justement d'avoir la possibilité de choisir tout seuls, et en Val­lée d'Aoste il y aura très peu de gens qui ont les titres pour faire la demande et pour être choisis.

MM. Linty et Marguerettaz posent le problème du français. Je ne veux pas ouvrir cette polémique, je me limite à dire qu'ici il s'agit d'une convention privée, il ne s'agit pas d'un rapport de droit public, et donc quand les deux parlementaires ont obtenu cet amendement dans le décret législatif 502, ils ont pu mettre ça avec leurs collègues du Trentin Haut Adige exclusivement pour le fait du bilinguisme. Donc on a mis simplement un exa­men de conversation en français et non la dictée, car c'est un compromis entre le système public d'embauchage du personnel et le système de droit privé. Et donc, même du point de vue ju­ridique, on s'est consulté avant de proposer cette formule et tout le monde nous a dit qu'on pouvait et on devait faire de cette façon.

Troisième problème; le rôle de l'hôpital par rapport au terri­toire. On en parlera encore de ça, car c'est un problème fonda­mental. M. Marguerettaz a dit que l'hôpital constitue le noyau fondamental du service sanitaire, c'est vrai; mais c'est vrai aussi que la tendance générale c'est de décentraliser les servi­ces sur le territoire et de sortir de l'hôpital. On est en train de discuter de ce problème avec le chef de service et avec les mé­decins et avec toutes les autres catégories et tous sont d'accord sur cette philosophie. Et donc le choix d'insérer dans le conseil des sanitaires cette formule, c'est un choix de proportionnalité, c'est un choix pour éviter qu'une catégorie soit prépondérante par rapport aux autres.

Si les médecins de l'hôpital ne sont pas totalement d'accord sur cette position, il y a les autres médecins: les médecins de santé publique, du service sanitaire de base, du service de médecin légale, qui disent exactement le contraire, car là nous avons à peu près 40-50 médecins qui seront représentés par une seule personne à l'intérieur du conseil des sanitaires, et donc on a es­sayé de mettre d'accord tous, mais il est très difficile. Pour cette raison nous ne pouvons pas accepter l'amendement de M. Mar­guerettaz, pour le fait aussi qu'il propose un conseil de sanitai­res de 14 personnes, c'est-à-dire un conseil paritaire, et s'il est un conseil paritaire, évidemment on ne pourra jamais décider quelque chose. Le choix qu'on a fait c'est de prévoir un conseil de sanitaires le plus restreint possible pour aller dans la direc­tion de la fonctionnalité des services, pour éviter que le direc­teur général ne puisse pas travailler. Nous voulons que le di­recteur général, le directeur sanitaire et le directeur adminis­tratif puissent travailler, espérons-le, à la façon des privés, et pas en suivant les exemples négatifs du service public. Donc nous ne pouvons pas accepter cet amendement.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato. Articolo 1.

Ha chiesto la parola il Consigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (PpVA) - Faccio la dichiarazione di voto adesso, così poi andiamo avanti con la votazione.

Come Popolari per la Valle d'Aosta ci asterremo su questo dise­gno di legge, perché le osservazioni che abbiamo fatto non ci sembra abbiano accolto una corrispondenza nella Giunta. L'intervento dell'assessore, pur puntuale nelle spiegazioni, si trova su posizioni diverse rispetto alle nostre.

Due osservazioni su ciò che è stato detto in sede di replica. Per quanto riguarda il concetto dell'ospedale, è vero che la filosofia dell'oggi tende ad uscire il più possibile dall'ospedale, ne siamo tutti convinti. Se riusciamo a dare risposte a problemi sanitari che oggi hanno come unica soluzione l'ospedale in altri ambiti, credo che sia tanto di guadagnato per tutti.

É pur vero che oggi la realtà non è così. É pur vero che oggi la realtà ospedaliera della nostra regione è unica, è carente, pre­senta tutta quella serie di problemi che elencavo prima e ai quali oggi non c'è risposta alternativa. Allora questo è il motivo che mi fa insistere sulla diversificazione della composizione del consiglio sanitario. L'assessore ha obiettato che alla fine avreb­be un numero pari di membri, e questo potrebbe impedire de­cisioni da parte di questo consiglio. Non dimentichiamo, asses­sore, che il consiglio sanitario ha solo ed esclusivamente un compito di tipo consultivo, non ha alcun compito deliberativo, tant'è vero che in caso di mancata formulazione di parere entro 10 giorni da parte del consiglio sanitario, il direttore generale agisce tranquillamente; non solo, in caso di formulazione con­traria del consiglio sanitario il direttore generale può agire giustificando nelle scelte tranquillamente.

Quindi non credo che in questo organo venga richiesta con estrema necessità una composizione tale da permettere mag­gioranza o minoranza, proprio perché non ha compito delibera­tivo. Il ruolo di questo Consiglio invece è di tipo politico, ed evi­dentemente qui, come dicevo nelle premesse, c'è una diversità di approccio al problema.

Non ho capito infine il discorso concernente la prova di lingua francese; non voglio insistere, ma ho capito che vi siete confron­tati con qualcuno e vi è stato consigliato di seguire questa stra­da. Non ho capito perché le altre non fossero percorribili. Cioè mi sembra strano, quando tutta una serie di attività lavorative (sicuramente di meno responsabilità) nella nostra regione pre­vedono una articolata conoscenza della lingua francese. Sap­piamo, ma gli esempi si sprecherebbero, quanta difficoltà a volte la prova di francese rappresenta per chi deve accedere ad un posto di lavoro nella nostra regione. Lo sappiamo, non è un mistero per nessuno; non dico se questo è giusto o sbagliato, è un dato. Ora, prevedere per il direttore generale una semplice conoscenza della lingua francese mi sembra, soprattutto nei confronti di chi magari, svolgendo compiti di ben minore impor­tanza, ha dovuto sudare sette camice per superare una prova di conoscenza della lingua francese, lingua della quale poi magari nella stessa attività lavorativa non avrà più opportunità di usufruire, mi sembra un affronto nei confronti di queste altre categorie. Del resto questa era già prevista nel passato ed an­che qui si diceva - permettetemi una battuta alla fine di questo dibattito - che anni or sono un medico proveniente dalla Ligu­ria avesse superato la prova di francese e fosse entrato nell'ospedale regionale perché pare avesse pronunciato la paro­la "belen".

Presidente - Se nessun altro chiede la parola, possiamo passare alla vota­zione dell'articolo 1:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 3:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 4:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 5:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 6:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 7:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 8:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 9:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 10:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 11:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 12:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 13:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 14:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 15:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 16:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 17:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 18:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 19:

Presenti: 29

Votanti e favorevoli: 22

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'emendamento che è stato presen­tato dal consigliere Marguerettaz all'articolo 20, di cui do lettura:

Emendamento - Il comma 1 viene così sostituito:

"É istituito il Consiglio dei sanitari, organismo elettivo con fun­zioni di consulenza tecnico-sanitaria presieduto dal direttore sanitario. Esso è composto da altri tredici membri tratti dalle seguenti componenti:

7 medici ospedalieri;

2 medici dei servizi territoriali;

1 medico veterinario;

1 rappresentante del personale sanitario laureato non medico;

1 rappresentante del personale infermieristico;

1 rappresentante del personale tecnico-sanitario".

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 7

Astenuti: 25 (Agnesod, Aloisi, Bich, Bionaz, Chenuil, Dujany, Ferraris, Florio, Lanivi, Louvin, Mafrica, Mostacchi, Parisi, Piccolo, Perrin C., Perrin J.C., Perron, Riccarand, Rini, Stéve­nin, Squarzino, Vallet, Vicquéry, Viérin Dino, Voyat)

Il Consiglio non approva

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 20 nel testo originario:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 21:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 22:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 23:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 24:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Presidente - Passiamo passare alla votazione del disegno di legge nel suo complesso:

Presenti: 32

Votanti e favorevoli: 25

Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Ti­baldi, Viérin Marco)

Il Consiglio approva

Presidente - Con questo oggetto all'ordine del giorno, i lavori del consiglio sono conclusi.

La seduta è tolta.

L'adunanza termina alle ore 11,18.