Oggetto del Consiglio n. 666 del 4 maggio 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 666/X - Disegno di legge: "Modificazioni alla legge regionale 7 aprile 1992, n. 17 (Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 17 agosto 1987, n. 80, concernente "Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti").
Articolo 1 - (Modificazioni all'articolo 12 bis)
1. Il comma 1 dell'articolo 12 bis della legge regionale 17 agosto 1987, n. 80 (Interventi a favore della cooperazione. Modificazioni della legge regionale 1° giugno 1984, n. 16, e della pianta organica del personale dell'Assessorato industria, commercio, artigianato e trasporti), introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 1992, n. 17, è sostituito dal seguente:
"1. La Giunta regionale è autorizzata a concedere, alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines e alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 11, o alle società cooperative convenzionate con le associazioni medesime, contributi per le spese sostenute per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale a favore di società cooperative."
Articolo 2 - (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale della Regione Valle d'Aosta ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere segretario Perron.
Perron (UV) - Sur ce projet de loi - peut-être on ne peut même pas l'appeler projet de loi, on pourrait l'appeler simplement une modification de loi, étant donné qu'il est très simple dans la forme et dans la substance - je n'ai pas grand-chose à dire.
Avec la loi régionale n° 17 du 7 avril 1992, avaient été introduites quelques modifications à la loi régionale du 17 août 1992, n° 90. Cette dernière, était la loi qui réglait les interventions en faveur de la coopération.
Parmi les modifications qui avaient été introduites, il y avait à son temps l'article 12 bis, qui autorisait le Gouvernement valdôtain à donner à la Fédération des coopératives valdôtaines et aux associations de représentativité, assistance et tutelle des mouvements de coopération, des contributions pour les dépenses d'assistance comptable, administrative et fiscale soutenues pour donner certains services aux sociétés coopératives.
Cette loi fixe une limite maximum qui est de 30 pour cent des dépenses effectivement soutenues et documentées.
Pour ce qui est de la dépense totale de la Région autonome Vallée d'Aoste pour ces contributions, elle est prévue en 250 millions de lires par chaque année.
Quelques associations de représentativité, assistance et tutelle des mouvements de coopération parfois récurrent à la collaboration de sociétés spécialisées, conventionnées avec les associations mêmes, pour donner certains services aux organismes de coopération qui adhèrent aux mêmes.
Donc, si l'on veut donner aux organismes de coopération les mêmes bénéfices, et c'est la volonté du Gouvernement valdôtain, il faut faire cette petite modification de loi, en admettant à bénéficier des contributions aussi les sociétés coopératives conventionnées, avec les associations de représentativité et tutelle des mouvements de coopération, pour donner des services d'assistance comptable, administrative et fiscale aux sociétés coopératives.
Donc le Gouvernement valdôtain propose un nouveau texte, qui est à l'examen du Conseil aujourd'hui, et par rapport au vieux texte de l'article 12 bis, qui disait: "La Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines e alla associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo di cui all'articolo 11, contributi per le spese di assistenza contabile, amministrativa e fiscale sostenute per l'erogazione di tali servizi alle società cooperative", on introduit un nouveau texte qui dit: "La Giunta regionale è autorizzata a concedere, alla Fédération régionale des coopératives valdôtaines e alle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, di cui all'articolo 11," - ici on introduit la nouveauté en disant: "o alle società cooperative convenzionate con le associazioni medesime, contributi per le spese sostenute per attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale a favore di società cooperative."
Je répète, il s'agit d'un texte assez simple dans la forme et dans la substance, et donc on peut tranquillement procéder à la votation du même.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Qualcuno chiede la parola? Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - Effettivamente, come dice il Consigliere Perron, in apparenza si tratta di un testo semplice, di una semplice modificazione di quella che è una legge regionale che regola la materia.
Le finalità politiche di questa legge sono abbastanza facilmente comprensibili: qui si vuole finanziare anche le società cooperative convenzionate con gli enti morali, affinché possa essere svolta attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale a favore di società cooperative.
Però, se le finalità politiche sono di facile comprensione e la presentazione di questo articolo è altrettanto semplice, a me sembra che il percorso giuridico sotto un certo profilo sia un po' confuso. Qui si vuole concedere finanziamenti a due categorie di enti che hanno una posizione istituzionale e una posizione giuridica completamente differente: i primi, la Fédération régionale des coopératives valdôtaines e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, che sono enti morali, enti che non hanno finalità economiche, e i secondi, società cooperative convenzionate, che invece sono enti economici, che possono svolgere attività commerciale e sono soggetti ad una disciplina giuridica totalmente differente.
Questa distinzione è particolarmente chiara nella legge nazionale n. 160 del 20 maggio 1988, dove vengono scissi in maniera nitida i ruoli e degli enti morali, le cosiddette centrali cooperative, e degli enti economici, ovvero le società cooperative convenzionate.
Mentre ai primi è inibita qualsiasi attività di tipo economico o di tipo speculativo, se vogliamo, fra cui prestare anche servizi e consulenze di tipo amministrativo, fiscale e contabile, a soggetti che non siano associati o partecipanti, per le seconde questa inibizione non è prevista.
Ecco perché qua c'è il rischio che si crei, in un certo senso, una confusione di ruoli, una confusione giuridica fra gli enti morali di cui dicevo prima, e gli enti economici, nel senso che gli enti morali non possono svolgere attività di assistenza contabile, amministrativa e fiscale a favore di società cooperative.
Quello che dico è confortato anche da una norma (la legge n. 160 di cui dicevo), dove si dice chiaramente che la capacità delle associazioni nazionali di assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute con decreto ministeriale, deve intendersi limitata alle specifiche funzioni ad esse assegnate per legge o per statuto, con esclusione di ogni atto o attività di natura economica, di ogni prestazione o garanzia, anche a favore di cooperative aderenti, e che gli atti eccedenti i limiti predetti devono intendersi affetti da nullità. Ecco che quindi la lettera di questo articolo, se vogliamo generico e semplice in apparenza, potrebbe celare (uso il condizionale perché sarà la Commissione di Coordinamento, nel caso venisse approvato in questa sede questo atto legislativo, ad effettuare i controlli necessari) delle sorprese da un punto di vista giuridico, anche perché si parla di interventi di enti morali e di enti economici a favore di società cooperative; una frase generica che potrebbe dare luogo a dubbi interpretativi o ad applicazioni distorte.
Per queste ragioni, a meno che non ci siano soluzioni confortanti anche da parte dell'Assessore in materia, la Lega Nord si asterrà dal votare questo provvedimento.
Presidente - Qualcun altro chiede la parola? Se nessuno chiede la parola, dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, commercio e artigianato, Mafrica.
Mafrica (GV-PDS-SV) - L'osservazione fatta dal Consigliere Tibaldi è già stata esaminata con opzioni differenti da diversi servizi, perché lui parla dell'articolo 5 del decreto 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge il 20 maggio 1988 con la legge n. 160.
In sostanza, secondo l'interpretazione data dai nostri uffici, con questo articolo ci sono le due possibilità: per le associazioni cooperative che nel loro statuto prevedano questo tipo di servizi, di accedere direttamente a questi fondi stanziati per legge, mentre per le associazioni che non prevedano questo tipo di assistenza nel loro statuto la possibilità di servirsi (ed è quanto dice la modifica proposta) di una cooperativa convenzionata a questo scopo.
Il fine di questo provvedimento è di mettere tutte le associazioni sullo stesso piano. La volontà politica è stata quella di garantire dei servizi alle cooperative. Con la norma precedente, non tutte le associazioni erano messe sullo stesso piano; con questa, si ritiene di metterle sullo stesso piano e l'interpretazione che è stata data dal Consigliere Tibaldi è stata anche presa in considerazione, ma è stata ritenuta superabile nel senso proposto da questa normativa.
Presidente - Altri che chiedono la parola? Se nessuno chiede la parola, possiamo passare all'esame dell'articolato. Ricordo ai signori consiglieri che si esamina il nuovo testo della IV Commissione.
Passiamo alla votazione dell'articolo 1.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente - Passiamo alla votazione dell'articolo 2.
Presenti: 32
Votanti e favorevoli: 25
Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)
Presidente - Passiamo alla votazione della legge nel suo insieme.
Presenti: 33
Votanti e favorevoli: 26
Astenuti: 7 (Bavastro, Collé, Lanièce, Linty, Marguerettaz, Tibaldi e Viérin M.)