Oggetto del Consiglio n. 632 del 20 aprile 1994 - Verbale

OGGETTO N. 632/X - CRITERI GENERALI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE 9.5.1975, N. 153 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI CONCERNENTE LA CERTIFICAZIONE DELLA QUALIFICA DI IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 22 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

Illustra l'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali VALLET.

IL CONSIGLIO

Premesso che è necessario ridefinire i criteri generali e le modalità di applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153 in materia di certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;

Visto che la sopracitata disposizione legislativa demanda all'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali l'accertamento dei requisiti di reddito e di tempo di lavoro necessari alla certificazione della qualifica d'imprenditore agricolo a titolo principale;

Rilevato che in questi ultimi anni la figura dell'imprenditore agricolo a titolo principale ha assunto nell'ordinamento giuridico nazionale e regionale una portata più generale e di grande rilevanza per il settore agricolo;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare le disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta n. 5013 del 23 ottobre 1981 ai fini di assicurare un'applicazione della normativa coerente con le attuali aspettative dell'agricoltura valdostana;

Visto il parere favorevole rilasciato, in assenza del Dirigente, dal Vice Dirigente dei Servizi Agrari ed Affari Generali dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Richiamata la legge 9 maggio 1975, n. 153;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

Approvati a maggioranza gli emendamenti della III Commissione consiliare permanente;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisei);

DELIBERA

1) di approvare i seguenti criteri generali e modalità di applicazione della legge 9 maggio 1975, n. 153 e successive modificazioni ed integrazioni concernente la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale.

Art. 1

Il riconoscimento della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale viene rilasciato dall'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ai sensi delle leggi 9.05.1975 n. 153 e 10.05.1976 n. 352 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2

Gli imprenditori agricoli a titolo principale che presentano la richiesta della qualifica di cui all'art. 1 debbono possedere i seguenti requisiti:

1. REQUISITI PERSONALI

a) età minima: abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di presentazione della domanda;

b) tempo di lavoro: dedichino personalmente ed abitualmente all'attività agricola almeno la metà del proprio tempo di lavoro complessivo.

A tal fine viene assunto in modo convenzionale un tempo massimo complessivo di lavoro di 2300 h. annue pari a 287 giornate lavorative annue per 8 h. giornaliere.

Nel caso di aziende agrituristiche, il rapporto tempo-lavoro dedicato dall'imprenditore agricolo all'esercizio di attività agrituristiche dovrà risultare sempre inferiore a quello assorbito dall'esercizio di attività agricole.

c) reddito da lavoro: ricavino dall'attività agricola almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

Nel caso di attività agrituristica, il reddito che discende da tale attività è considerato reddito agricolo, purché il reddito proveniente dall'attività agricola non sia inferiore al 25% del reddito totale.

Ai fini dell'accertamento del reddito da lavoro viene richiesta la seguente documentazione:

 Fotocopia dell'ultima dichiarazione dei redditi; oppure, dichiarazione di dispensa dalla presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, lettera B del D.P.R. 29.09.1973 n. 600.

 In presenza di redditi extra agricoli l'accertamento del reddito da lavoro dovrà tener conto dei valori medi indicizzati del reddito netto, espresso per coltura risultanti dalla rete contabile INEA, come da tabella 1 "Parametri di riferimento per la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale", tabella 2 "Giornate lavorative uomo per gli allevamenti", tabella 3 "Reddito netto per gli allevamenti espresso in U.B.A." allegate.

 Copia fotostatica del certificato di attribuzione del numero di P.I. se trattasi di titolare di azienda.

d) capacità professionale: dimostrino di essere in possesso di una sufficiente capacità professionale.

La capacità professionale si ritiene presunta quando:

 L'Imprenditore abbia esercitato per un triennio anteriore alla data di presentazione della domanda l'attività agricola come: capo di azienda, coadiuvante famigliare o lavoratore agricolo; tali condizioni dovranno essere provate mediante atto di notorietà e con la copia del certificato di iscrizione allo SCAU attestante quanto sopra.

 Il Richiedente sia in possesso di un titolo di studio a livello universitario nel settore agrario, veterinario, nelle scienze naturali, di un diploma di scuola media superiore di carattere agrario, ovvero di Istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario (Institut Agricole Régional).

 Il richiedente abbia frequentato con successo dei corsi di qualificazione professionale effettuati ai sensi della L. 9.5.1975 n. 153, del Reg. CEE 797/85 e successive modificazioni ed integrazioni.

Negli altri casi il requisito della capacità professionale è accertato da una Commissione regionale nominata dal Presidente della Giunta e così composta:

 Presidente: Dirigente dei Servizi Agrari e Affari Generali dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali o suo delegato.

 Membri: 1 rappresentante dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali - Servizi Agrari ed Affari Generali;

1 rappresentante dell'Assessorato all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali - S.A.T.E.S.S.A.;

1 rappresentante Institut Agricole Régional;

1 rappresentante per ognuna delle Organizzazioni sindacali degli agricoltori maggiormente rappresentative in Valle d'Aosta.

L'accertamento consiste in un apposito colloquio che dovrà vertere sulle nozioni tecnico economiche necessarie per la conduzione dell'azienda considerata tenuto conto dello specifico indirizzo produttivo.

2. REQUISITI AZIENDALI

a) Consistenza minima dell'azienda agricola:

La consistenza minima dell'azienda agricola ai fini del rilascio dell'attestato di I.A.T.P. è pari a 144 giornate lavorative calcolate sulla base della tabella ha/coltura (Tabella 1 "Parametri di riferimento per la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale") predisposta dagli Uffici dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali;

Le qualità di coltura e relative superfici dovranno regolarmente risultare da:

a) certificati catastali originali o titoli equipollenti per i terreni di proprietà del richiedente o dei componenti il nucleo famigliare;

b) contratti regolarmente denunciati per i terreni in affitto con l'indicazione del Comune, località, foglio, numero di mappa, tipo di coltura, superficie, durata dell'affitto e decorrenza del medesimo.

b) Attività agricola:

Ai fini del rilascio dell'attestato di I.A.T.P. l'attività qualificante la figura dell'I.A.T.P. è quella indicata dall'art. 2135 del Codice Civile.

Art. 3

L'Assessorato può ricorrere ad una revisione che può essere fatta in qualunque momento dell'anno procedendo al riesame di quei casi per i quali si ritiene che non sussistano più i requisiti richiesti dalla legge.

Art. 4

I titolari della qualifica di I.A.T.P. sono tenuti a comunicare entro 60 giorni all'Assessorato le seguenti variazioni:

 trasferimento della residenza in altro Comune;

 perdita dei requisiti di legge.

2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera a) del Decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come corretto dal successivo 10 novembre 1993, n. 479.