Oggetto del Consiglio n. 631 del 20 aprile 1994 - Verbale

OGGETTO N. 631/X - APPROVAZIONE IN APPLICAZIONE DELL'ART. 27, 1° COMMA, DELLA LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 1993, N. 46, DEGLI OBIETTIVI PROGRAMMATICI DELLA REGIONE COSTITUENTI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE, L'ANALISI E LA VALUTAZIONE DELLA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA DELLE COMUNITA' MONTANE DELLA VALLE D'AOSTA.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 21 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

In considerazione del fatto che l'art. 27, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 dispone che gli obiettivi programmatici della Regione - costituenti riferimento sia per la predisposizione delle relazioni previsionali e programmatiche da parte delle Comunità montane, sia per l'analisi e la valutazione delle relazioni stesse da parte del Presidente della Giunta - siano stabiliti dal Consiglio regionale;

Visto il parere formulato, in ordine alla presente proposta di deliberazione, dall'Associazione dei Presidenti delle Comunità montane della Valle d'Aosta, con lettera del Presidente della stessa Associazione del 7 febbraio 1994;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta regionale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deliberazione;

Richiamata la legge regionale 26 maggio 1993, n. 46;

Visto il parere della I Commissione consiliare permanente;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisei);

DELIBERA

- di stabilire che gli obiettivi programmatici della Regione - costituenti riferimento sia per la predisposizione delle relazioni previsionali e programmatiche da parte delle Comunità montane sia per l'analisi e la valutazione delle relazioni stesse da parte dei competenti organi regionali - siano i seguenti:

1) promuovere il superamento degli squilibri economico-sociali e il miglioramento della qualità della vita nel territorio della Comunità montana facendo leva sulla valorizzazione delle suscettività economiche e sull'adeguamento degli standard di offerta dei servizi a quelli medi dell'intera Regione;

2) privilegiare, nell'allocazione delle risorse finanziarie destinate agli investimenti, gli interventi finalizzati alla formazione e attuazione di progetti organici espressamente orientati al conseguimento delle suindicate finalità - quali, ad esempio, i progetti integrati di area di cui all'art. 7 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 - e suscettibili di coinvolgere e responsabilizzare nell'ambito di appositi contratti di programma altri soggetti pubblici e/o privati;

3) adottare soluzioni progettuali:

3.1) meno costose in relazione agli obiettivi da raggiungere e agli oneri gestionali futuri;

3.2) suscettibili di minimizzare sia il "consumo" delle risorse ambientali sia l'impatto delle opere sull'ambiente;

3.3) che privilegiano, nel settore edilizio, il recupero e la valorizzazione del patrimonio esistente;

4) assicurare la coerenza tra investimenti programmati e indicazioni degli strumenti urbanistici comunali e regionali in vigore e promuovere, laddove opportuno, la congruità reciproca degli strumenti urbanistici comunali, sotto il profilo della zonizzazione e delle infrastrutture, lungo le aree di saldatura degli strumenti stessi;

5) assicurare la congruenza tra programmi di investimento e risorse all'uopo disponibili in relazione ai tempi tecnici di esecuzione delle opere;

6) privilegiare la manutenzione delle opere pubbliche esistenti rispetto alla realizzazione di nuovi investimenti;

7) promuovere la programmazione, l'organizzazione e la gestione, a livello di Comunità montana, dei servizi pubblici locali che si palesano più efficienti se rivolti ad un bacino di utenza sovracomunale, anche al fine di conseguire una sostanziale uniformità dei costi per l'utenza a parità di servizio reso;

8) assicurare che l'equilibrio di medio periodo tra entrate e spese correnti tenga conto nell'ambito di queste ultime degli oneri gestionali indotti dai nuovi investimenti programmati;

- di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera b) del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 come corretto dal successivo 10 novembre 1993, n. 479.