Oggetto del Consiglio n. 633 del 20 aprile 1994 - Verbale

OGGETTO N. 633/X - CRITERI GENERALI E MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 2 MARZO 1979, N. 11 CONCERNENTE LA FUNZIONALITÀ DEGLI EDIFICI RUSTICI.

Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 23 dell'ordine del giorno dell'adunanza.

IL CONSIGLIO

Premesso che è necessario ridefinire i criteri generali e le modalità di applicazione della legge regionale 2 marzo 1979, n. 11;

Considerato che la citata legge definisce le norme per la edificabilità dei suoli in Valle d'Aosta ed in particolare all'art. 5 individua gli edifici per i quali il contributo di cui all'art. 3 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 non è dovuto se gli stessi sono considerati funzionali alla conduzione di un fondo o alle esigenze di un imprenditore agricolo a titolo principale;

Ritenuto pertanto opportuno aggiornare le disposizioni previste dalla deliberazione di Giunta n. 5013 del 23 ottobre 1981, ai fini di assicurare un'applicazione della normativa coerente con le attuali aspettative del mondo agricolo;

Visto il parere favorevole rilasciato, in assenza del Dirigente, dal Vice Dirigente dei Servizi Agrari ed Affari Generali dell'Assessorato dell'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;

Richiamata la legge regionale 2 marzo 1979, n. 11;

Visto il parere della III Commissione consiliare permanente;

Con gli emendamenti della III Commissione consiliare;

Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventisei);

DELIBERA

1) di approvare i seguenti criteri generali e norme procedurali per il rilascio dell'attestato concernente la funzionalità degli edifici rustici in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 1979, n. 11.

1. Criteri generali di applicazione.

L'attestato della funzionalità è subordinato all'esistenza dei seguenti requisiti:

a) esistenza di una vera e propria azienda agricola.

L'azienda deve possedere un minimo di organizzazione aziendale e una sufficiente entità dei fattori produttivi organicamente combinati.

b) rispondenza del fabbricato (superficie coperta, cubatura, destinazione d'uso dei singoli locali) alle esigenze dell'azienda al cui servizio è destinata, tenuto conto degli indirizzi produttivi, dell'entità della produzione annua, dei capi di bestiame mantenibili in rapporto alla produzione foraggera aziendale.

c) la funzionalità degli edifici rustici da realizzare deve essere valutata tenendo conto degli eventuali edifici rustici già esistenti al servizio dell'azienda nonché del loro stato d'uso e della loro idoneità a svolgere i servizi cui sono destinati. Ove l'azienda fosse già servita totalmente o parzialmente da edifici idonei già esistenti, la funzionalità degli edifici rustici da realizzare può essere accordata fino alla concorrenza delle esigenze aziendali non coperte dai fabbricati già esistenti.

d) gli edifici rustici sono considerati funzionali alla conduzione del fondo solo in quanto necessari allo sviluppo e alla razionalizzazione dell'attività dell'azienda agricola tenuto conto della estensione del fondo e del tipo di coltura in esso praticata.

e) essendo il fabbricato rurale finalizzato alla razionalizzazione della gestione aziendale è necessario che lo stesso sia localizzato nel centro aziendale. Eventuali superfici agrarie ubicate in Comuni diversi rispetto alla sede dell'azienda potranno essere prese in considerazione solamente se tali terreni assolvano comunque la condizione di cui sopra.

f) per le aziende zootecniche il giudizio di funzionalità è in funzione delle superfici foraggere coltivate e dei capi mantenibili.

g) il fondo deve essere di proprietà del richiedente l'attestato oppure questi deve poterne disporre in forza di un contratto d'affitto almeno sessennale a partire dall'anno di presentazione dell'istanza.

Per quanto riguarda la dimostrazione dei terreni di proprietà del richiedente o di un componente del nucleo famigliare è necessario produrre i certificati catastali relativi all'azienda o titoli equipollenti (fotocopia autenticata degli atti notarili, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà).

2. Funzionalità per stalle razionali.

Per stalle razionali si intendono i fabbricati rurali adibiti al ricovero di bestiame realizzati in conformità alle seguenti disposizioni.

Per la concessione della funzionalità di una stalla razionale gli elementi principali di riferimento sono:

- capi adulti mantenibili

- superficie foraggera totale dell'azienda

I capi adulti mantenibili per un minimo di sette mesi consecutivi all'anno su ogni ettaro di superficie delle seguenti colture sono riassunti nel seguente prospetto:

fino a 800

da 800 a 1200

oltre i 1200

Colture

mt. s.l.m.

mt. s.l.m.

mt. s.l.m.

capi n.

capi n.

capi n.

Prati irrigui e artificiali

4,0

3,0

2,0

Prati asciutti

1,5

1,0

0,5

Prati arb. irrigui

3,0

2,5

2,0

Seminativi a cereali e cereali

da foraggio

4,0

2,5

2,0

Pascoli

-

1

1

In presenza di superfici foraggere che per giacitura, esposizione o fertilità del terreno siano in grado di assicurare maggiori carichi mantenibili, potranno essere presi in considerazione parametri aggiuntivi.

3. Funzionalità per alpeggi.

Il rilascio della funzionalità per un alpeggio (durata media di monticazione 100 giorni) dovrà tener conto dei seguenti parametri:

1) carico mantenibile rapportato alla attuale superficie pascolativa da accertare in sede di sopralluogo e confronto con il carico mantenibile individuato storicamente dalla tradizione;

2) per la definizione del suddetto carico dovranno essere prese in considerazione esclusivamente le superfici a pascolo di proprietà del richiedente;

3) in presenza di tramuti la concessione potrà essere rilasciata, previo accertamento delle modalità di conduzione dell'alpeggio;

4) da un punto di vista funzionale il fabbricato adibito ad alpeggio dovrà possedere i seguenti locali:

- stalla

- concimaia

- casera

- magazzino formaggi

- cucina

- deposito attrezzatura mungitura

- deposito scorte

- stalla di isolamento

- servizi igienici piano stalla, spogliatoio

- alloggio per il conduttore.

Gli uffici tecnici dell'Assessorato provvederanno in funzione della dimensione dell'alpeggio e della sua tipologia gestionale a definire le caratteristiche e i requisiti dei sopramenzionati locali.

4. Funzionalità per Mayen.

Il mayen o azienda intermedia rappresenta l'anello di collegamento tra l'azienda principale di fondo valle e l'alpeggio. La durata media di monticazione nel mayen è stimato in 50 gioni.

Per il calcolo del carico mantenibile, in assenza del dato storico tramandato dalla tradizione, si considerano le seguenti produzioni ha espresse in q.li di fieno:

- pascolo q.li 15

- prato asciutto q.li 20

- prato irriguo q.li 25

Il fieno necessario al mantenimento di un capo adulto per 50 gg è pari a q.li 6,5;

Il rilascio della funzionalità per un fabbricato rurale adibito a mayen sarà in linea di massima subordinato alla presenza dei seguenti locali:

- stalla

- concimaia

- casera

- magazzino formaggi

- cucina

- deposito attrezzatura mungitura

- deposito scorte

- stalla di isolamento

- servizi igienici piano stalla e spogliatoio

- fienile (solo in presenza di prati irrigui sfalciati)

- alloggio per il conduttore

Gli Uffici tecnici dell'Assessorato provvederanno in funzione della dimensione del mayen e della sua tipologia gestionale a valutare l'opportunità d'inserimento dei suddetti locali, specificandone le caratteristiche e i requisiti.

5. Funzionalità per "depositi e ricovero macchine e attrezzi".

La concessione della funzionalità può essere rilasciata per la costruzione, ricostruzione, sistemazione o ampliamento di locali adibiti a deposito e ricovero macchine e attrezzi agricoli al servizio d'aziende ad indirizzo foraggero, zootecnico o miste che presentano una S.A.U. di 2,5 ha con esclusione dei pascoli e boschi.

Nel caso di aziende specializzate ad indirizzo viticolo la superficie agricola utilizzata minima richiesta è di 0,5 ha; per quelle ad indirizzo frutticolo 0,7 ha.

Il dimensionamento della superficie ammessa viene determinato come segue:

- aziende ad indirizzo foraggicolo mq 25 per ha

con una superficie massima ammissibile di mq 100

- azienda ad indirizzo zootecnico mq 50 per ha

con un superficie massima ammissibile di mq 200

- azienda ad indirizzo vitivinicolo mq 60 per ha

con una superficie massima ammissibile di mq 150

- azienda ad indirizzo frutticolo mq 80 per ha

con una superficie massima ammissibile di mq 180.

Nella valutazione della superficie ritenuta funzionale il tecnico istruttore dovrà inoltre tenere conto, oltre che del parco macchine aziendale esistente, anche di un possibile sviluppo della meccanizzazione.

6. Funzionalità per locali specifici al servizio di aziende orto-viti-frutticole e zootecniche.

In presenza di richieste di funzionalità da parte di conduttori di aziende viticole, frutticole, orticole e zootecniche per favorire il sorgere di strutture e impianti destinati alla raccolta, lavorazione, trasformazione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli sono ammessi i seguenti locali:

- deposito attrezzature specifiche

- locale di lavorazione e trasformazione prodotti

- tinaggio

- cantina d'invecchiamento

- magazzino di conservazione

- casera

- locale di stagionatura.

Il rilascio della funzionalità per i locali sopramenzionati è riservata alle aziende che, in funzione del tipo di coltura raggiungono i seguenti minimi:

- vigneto specializzato 0,5 ha

- frutteto specializzato 0,7 ha

- seminativi, orto 1,0 ha

- colture foraggere 2,5 ha

Il posizionamento e le dimensioni dei suddetti locali sarà oggetto di valutazione da parte dell'ufficio responsabile in funzione delle effettive necessità aziendali.

Unitamente al progetto nel quale dovranno risultare chiaramente espresse le diciture di destinazione d'uso, il richiedente dovrà produrre le seguente documentazione:

- denuncia dell'ultima produzione delle uve

- iscrizione catasto viticolo

- iscrizione albo vigneti (per vini DOC)

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sulla destinazione del prodotto vino (consumo famigliare o commercializzazione)

7. Funzionalità per l'alloggio di conduzione.

Ai sensi dell'art. 5 punto 2 della L.R. 02.03.1979 n. 11 gli edifici con destinazione d'uso residenziale sono considerati funzionali alle esigenze dell'imprenditore agricolo a titolo principale solo in quanto diretti ad assicurare al nucleo famigliare dell'imprenditore stesso, quale risulta dallo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza nei tre mesi antecedenti l'istanza di concessione, un numero di vani, esclusi gli accessori pari a quello dei componenti il nucleo famigliare.

L'alloggio di conduzione dovrà risultare di residenza del richiedente e sito nell'ambito del complesso agricolo o nelle immediate vicinanze.

Il dimensionamento dei locali ad uso abitativo in funzione dei parametri di cui sopra sarà di competenza del funzionario incaricato all'istruttoria della pratica.

8. Funzionalità per fienili.

a) azienda ad indirizzo foraggicolo. La concessione è subordinata ad una superficie aziendale di almeno 25.000 mq di prato (irriguo, asciutto, arborato);

b) azienda ad indirizzo zootecnico. La funzionalità è concessa in funzione del numero di capi risultanti dalla scheda di stalla nonché della superficie foraggera.

9. Funzionalità per concimaia.

La costruzione della concimaia è da prevedere per tutti gli insediamenti ad indirizzo zootecnico.

10. Funzionalità per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di fabbricati rurali.

In presenza di richiesta di funzionalità per interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria riguardanti fabbricati rurali, il tecnico incaricato provvederà a istruire la pratica in funzione della tipologia gestionale dell'azienda e delle sue caratteristiche strutturali.

11. Funzionalità di locali agrituristici.

Il rilascio della funzionalità dei locali agrituristici è subordinato alla dichiarazione dell'ufficio Agriturismo del S.A.T.E.S.S.A., relativa alla funzionalità stessa di detti locali, espressa ai sensi della normativa vigente.

2) di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, lettera a) del Decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come corretto dal successivo 10 novembre 1993, n. 479.