Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 631 del 20 aprile 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 631/X - Approvazione in applicazione dell'articolo 27, 1° comma della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46, degli obiet­tivi programmatici della Regione costituenti riferimento per la predisposizione, l'analisi e la valutazione della relazione previsionale e programmatica delle comunità montane della Valle d'Aosta.

Deliberazione - Il Consiglio

In considerazione del fatto che l'articolo 27, primo comma, della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 dispone che gli obiettivi programmatici della Regione - costituenti riferimento sia per la predisposizione delle relazioni previsionali e programmatiche da parte delle comunità montane, sia per l'analisi e la valuta­zione delle relazioni stesse da parte del Presidente della Giunta - siano stabiliti dal Consiglio regionale;

Visto il parere formulato, in ordine alla presente proposta di deliberazione, dall'Associazione dei Presidenti delle comunità montane della Valle d'Aosta, con lettera del Presidente della stessa Associazione del 7 febbraio 1994;

Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio Studi, programmi e progetti della Presidenza della Giunta re­gionale, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni e dell'arti­colo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modifica­zioni, in ordine alla legittimità della presente proposta di deli­berazione;

Richiamata la legge regionale 26 maggio 1993, n. 46;

Visto il parere della I Commissione consiliare permanente;

Delibera

- di stabilire che gli obiettivi programmatici della Regione - costituenti riferimento sia per la predisposizione delle relazioni previsionali e programmatiche da parte delle comunità monta­ne sia per l'analisi e la valutazione delle relazioni stesse da parte dei competenti organi regionali - siano i seguenti:

1) promuovere il superamento degli squilibri economico-sociali e il miglioramento della qualità della vita nel territorio della comunità montana facendo leva sulla valorizzazione delle su­scettività economiche e sull'adeguamento degli standard di of­ferta dei servizi a quelli medi dell'intera Regione;

2) privilegiare, nell'allocazione delle risorse finanziarie destina­te agli investimenti, gli interventi finalizzati alla formazione e attuazione di progetti organici espressamente orientati al con­seguimento delle suindicate finalità - quali, ad esempio, i pro­getti integrati di area di cui all'articolo 7 della legge regionale 26 maggio 1993, n. 46 - e suscettibili di coinvolgere e respon­sabilizzare nell'ambito di appositi contratti di programma altri soggetti pubblici e/o privati;

3) adottare soluzioni progettuali:

3.1) meno costose in relazione agli obiettivi da raggiungere e agli oneri gestionali futuri;

3.2) suscettibili di minimizzare sia il "consumo" delle risorse ambientali sia l'impatto delle opere sull'ambiente;

3.3) che privilegiano, nel settore edilizio, il recupero e la valo­rizzazione del patrimonio esistente;

4) assicurare la coerenza tra investimenti programmati e indi­cazioni degli strumenti urbanistici comunali e regionali in vigo­re e promuovere, laddove opportuno, la congruità reciproca degli strumenti urbanistici comunali, sotto il profilo della zo­nizzazione e delle infrastrutture, lungo le aree di saldatura degli strumenti stessi;

5) assicurare la congruenza tra programmi di investimento e risorse all'uopo disponibili in relazione ai tempi tecnici di ese­cuzione delle opere;

6) privilegiare la manutenzione delle opere pubbliche esistenti rispetto alla realizzazione di nuovi investimenti;

7) promuovere la programmazione, l'organizzazione e la gestio­ne, a livello di comunità montana, dei servizi pubblici locali che si palesano più efficienti se rivolti ad un bacino di utenza so­vracomunale, anche al fine di conseguire una sostanziale uni­formità dei costi per l'utenza a parità di servizio reso;

8) assicurare che l'equilibrio di medio periodo tra entrate e spe­se correnti tenga conto nell'ambito di queste ultime degli oneri gestionali indotti dai nuovi investimenti programmati;

- di sottoporre la presente deliberazione al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, lettera b) del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40 come corretto dal successivo 10 novembre 1993, n. 479.

Presidente - Se non ci sono interventi possiamo passare alla votazione della deliberazione in oggetto.

Presenti, votanti e favorevoli: 26

Il Consiglio approva all'unanimità.