Oggetto del Consiglio n. 2 del 14 gennaio 1974 - Verbale
OGGETTO N. 2/74 - Disegno di legge regionale concernente autorizzazione di spesa per realizzare o favorire l'installazione di impianti per la ricezione e la diffusione di programmi televisivi in lingua francese.
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione di spesa per realizzare o favorire la installazione di impianti per la ricezione e la diffusione di programmi televisivi in lingua francese", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 gennaio 1974:
Come noto, in adunanza 4 aprile 1973, il Consiglio regionale aveva approvato il disegno di legge regionale n. 30 con il quale si autorizzava la spesa di dieci milioni per la installazione di impianti diretti alla ricezione e alla diffusione, nella Valle d'Aosta, di programmi televisivi francesi e della Svizzera romanda.
Con nota n. 2122, in data 15 maggio 1973, il Presidente della Commissione di Coordinamento ha rinviato non vistata la legge regionale suindicata con la seguente motivazione:
"A norma di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 31 dello Statuto Speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26.2.1948 n. 4 si rinvia non vistata la legge regionale in oggetto indicata.
In particolare è stato rilevato che l'iniziativa predetta travalica la potestà legislativa regionale, attendendo sostanzialmente e prevalentemente alla materia delle radio-telecomunicazioni, di esclusiva competenza statale.
Inoltre l'iniziativa stessa è contrastante con le disposizioni del Codice Postale, tenendo anche conto della convenzione RAI-TV approvata con D.P.R. 15.12.1972 n. 782, che demanda alla società concessionaria l'installazione degli impianti per la ricezione e la diffusione delle trasmissioni estere secondo le modalità previste dall'art. 3.
Infine l'art. 2 del disegno di legge conferisce delega troppo generica alla Giunta per l'adozione di provvedimenti relativi alla installazione di impianti."
Non sembra alla Regione Valle d'Aosta che il disposto rinvio sia giustificato, per le seguenti ragioni:
a) il disegno di legge regionale non si propone infatti di attuare, né in realtà attua, alcuna modificazione alla disciplina vigente, in base alla legislazione nazionale, sull'installazione di impianti televisivi: si limita invece, a prevedere e ad autorizzare una erogazione di spesa da parte della Regione, diretta a realizzare una finalità di interesse regionale (quale la ricezione nel territorio della Valle di trasmissioni televisive in lingua francese), lasciando immutata e impregiudicata la disciplina statale della materia delle telecomunicazioni, sulla quale, quindi, il disegno di legge in questione non interferisce.
b) D'altra parte la facoltà della Regione di decidere discrezionalmente intorno all'impiego delle proprie risorse finanziarie non è limitato alle materie elencate negli articoli 2 e 3 dello Statuto, ma si estende a tutti gli interventi in cui sia ravvisabile un interesse della collettività regionale, per cui la Regione legittimamente, mediante la concessione di contributi ed altre provvidenze, fa uso di tale facoltà allorché gli interventi si ispirino a finalità di interesse regionale, anche se i settori di non esclusiva competenza regionale, ferma restando altresì la limitazione dei loro effetti al territorio della Regione.
c) Più evidente risulta la legittimità di un intervento delle Regione quando come nella fattispecie il riconoscimento dell'interesse regionale deriva in modo esplicito ed immediato dalla stessa parificazione della lingua francese alla lingua italiana nella Regione Valle d'Aosta. Trattasi infatti di interventi intesi a promuovere ed a rendere effettiva l'attuazione di un principio affermato non solo dallo Statuto (art. 38, 1° comma, con le implicazioni di cui agli altri commi ed agli artt. 39 e 40), ove tale parificazione è affermata, ma anche dalla stessa Costituzione (artt. 3 e 6), la quale pone in condizioni di parità le popolazioni di lingua diversa dall'italiana, la quale parità sarebbe ovviamente compromessa laddove - vigendo il bilinguismo - i mezzi di diffusione utilizzassero una sola delle lingue riconosciute: ed è ben noto quale sia l'influenza che il mezzo televisivo esercita non solo ai fini della formazione linguistica della popolazione ma anche della stessa sopravvivenza nell'uso corrente della lingua esclusa. Parimenti non può negarsi alla Regione la possibilità di intervenire finanziariamente per la difesa, la tutela e la promozione di elementi e di valori della cultura locale, dei quali la lingua costituisce la più nobile espressione. È appena il caso di aggiungere che nella stessa direzione si muove la legge regionale, approvata col consenso del rappresentante del Ministero dell'Interno, 22 gennaio 1970, n. 3, con la quale è stata autorizzata la spesa per l'assegnazione di borse di studio ad insegnanti ed a studenti per la frequenza di corsi di perfezionamento nella lingua francese.
d) Inoltre, il provvedimento in parola è diretto a favorire l'effettivo esercizio di diritti costituzionalmente garantiti, come il diritto di libertà di manifestazione del pensiero (art. 21 Cost.) (sotto il profilo "passivo" del diritto di essere informati e di accedere alle altrui manifestazioni di pensiero) e la libertà dell'arte e della scienza (art. 33 Cost.) (sotto il profilo della possibilità di accesso a manifestazioni artistiche, come gli spettacoli televisivi, attinenti ad una lingua parificata in Regione a quella italiana e ad una cultura - quella francese - a cui si connette la cultura locale valdostana); come pure il medesimo provvedimento appare diretto a favorire l'attuazione dell'altro principio costituzionale (art. 9) secondo cui la Repubblica (di cui sono parte integrante e articolazioni fondamentali le Regioni) "promuove lo sviluppo della cultura", anche con riguardo, come è chiaro - specie per quanto riguarda gli interventi delle Regioni - alla promozione dello sviluppo della cultura locale o della cultura (nel caso quella francese) cui quella locale si connette strettamente. Ora, sembra possa dirsi che, quando ricorrono finalità di questo genere, non può invocarsi il limite delle materie di competenza, strettamente inteso, per impedire interventi regionali di mera promozione, tali cioè - come nella specie - da non incidere sulla disciplina sostanziale di materie riservate allo Stato.
L'esistenza di un monopolio delle radiotelecomunicazioni non dovrebbe, d'altra parte, costruire un ostacolo all'attuazione di un intervento quale quello previsto dal disegno di legge regionale n. 30 citato. Infatti il principio della riserva allo Stato dei servizi di telecomunicazione (art. 1 del D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, contenente il testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni) non significa che non siano previsti interventi di altri soggetti in questa materia: anzi, è esplicitamente previsto che altri soggetti possano "eseguire od esercitare impianti di telecomunicazioni" sia pure previa concessione da parte dello Stato (art. 183): e del resto, come è noto, la RAI-TV è appunto una società per azioni concessionaria del servizio. Né si può dire che il concessionario è e non può che essere unico (nel caso la RAI-TV): infatti, a parte le varie norme particolari in materia contenute nel codice postale (D.P.R. n. 156 cit.) le quali prevedono ipotesi di esercizio di impianti di telecomunicazioni da parte di altri soggetti (cfr. ad es. artt. 183, 184, 213, 214, 322, 326, 334), va rilevato che la concessione in esclusiva a favore della RAI-TV, di cui alla convenzione approvata con D.P.R. 26 gennaio 1952, n. 180, prorogata con D.P.R. 15 dicembre 1972, n. 782, riguarda il servizio di televisione circolare inteso, sembra, come produzione e diffusione di programmi dal territorio nazionale, e non comprende gli impianti per la ricezione e la diffusione di programmi esteri: come risulta confermato dall'art. 3, lettera d), della convenzione aggiuntiva approvata con il predetto D.P.R. n. 782 del 1972, in cui è previsto che la RAI-TV s'impegna - ma senza che si faccia alcun cenno di esclusive in proposito - "a provvedere alla sistemazione delle reti trasmittenti televisive nelle zone di confine bilingui per renderle idonee a ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti e ad attuare la ristrutturazione e gestione degli impianti di terzi esistenti in dette zone alla data di stipula della convenzione, che venissero affidati alla Società dell'Amministrazione". Risulta infatti da questa norma che la concessione in esclusiva di cui alla convenzione principale non riguardava e non riguarda detti impianti, che la RAI-TV si è impegnata ad attuare tali impianti senza alcuna clausola di esclusiva e che l'Amministrazione statale si è riservata di affidarle (o meno) altri impianti già esistenti.
Ora, il provvedimento regionale in questione non incide né sul regime di monopolio, né sulla disciplina delle concessioni: si limita ad autorizzare l'erogazione di una spesa da parte della Regione per una finalità (la ricezione di programmi esteri in una zona di confine bilingue) che la stessa disciplina nazionale della materia contempla e considera meritevole di essere perseguita, tanto che si è impegnata a tal fine la Società concessionaria dei servizi televisivi. Il provvedimento regionale non modifica tale disciplina: può anzi favorirne l'effettiva attuazione. La Regione stessa infatti potrebbe chiedere ed ottenere la prevista concessione per l'installazione degli impianti in parola; ed altri soggetti potrebbero egualmente ottenere tale concessione, e usufruire, nell'esercizio di essa, delle provvidenze finanziarie disposte dalla Regione. La stessa RAI-TV potrebbe domani beneficiare delle provvidenze regionali previste nel provvedimento in questione, al fine di realizzare essa gli impianti necessari per la ricezione e la diffusione di programmi esteri in lingua francese nel territorio della Valle d'Aosta. Ciò dimostra che la disciplina prevista nel provvedimento in questione non contrasta in nulla con la vigente disciplina nazionale della materia delle telecomunicazioni.
Quanto all'ultimo rilievo mosso dal rappresentante del Ministero, secondo cui l'art. 2 del disegno di legge conferirebbe "delega troppo generica alla Giunta per l'adozione di provvedimenti relativi alla installazione di impianti", deve rilevarsi che nel provvedimento regionale non è configurata "alcuna delega" alla Giunta, bensì a quest'ultima è demandata l'adozione dei provvedimenti amministrativi necessari per l'applicazione della legge: il che appare corretto alla luce dell'art. 32 dello Statuto, a norma del quale la Giunta è organo esecutivo della Regione.
Al fine comunque di precisare, meglio che nel testo precedentemente approvato del Consiglio regionale, le finalità ed il fondamento statutario dell'intervento della Regione in materia, la Giunta regionale ravvisa la necessità che il Consiglio regionale adotti ora un provvedimento la cui formulazione è lievemente diversa da quello originariamente approvato. Per quanto concerne l'art. 1 si ritiene sia necessario un espresso richiamo alla finalità di conservare e di promuovere la conoscenza della lingua e della cultura francesi con riferimento al primo comma dell'art. 38 dello Statuto. Inoltre tanto nell'art. 1 quanto nell'art. 2, si precisa che l'intento della Regione è rivolto così alla realizzazione come - in alternativa - a favorire la realizzazione (quest'ultima è la seconda modificazione) di impianti televisivi diretti alla ricezione ed alla diffusione nella Valle d'Aosta dei programmi in lingua francese: in questo modo viene lasciato un maggiore spazio alla pratica individuazione dello strumento da utilizzare a questo scopo, il quale potrebbe astrattamente consistere tanto nell'esecuzione diretta degli impianti quanto nella loro realizzazione ad opera della RAI-TV (in seguito ad accordi da stipulare con riferimento all'art. 3 della convenzione aggiuntiva approvata con D.P.R. 15 dicembre 1972, n. 782), quanto in interventi di diversa natura, quali potranno essere meglio riconosciuti e precisati in sede di esecuzione della legge.
Per quanto concerne il finanziamento della spesa è da osservare che, ancorché sia in corso l'esercizio provvisorio, autorizzato con legge regionale 14 gennaio 1974 n. 1, nel momento in cui entrerà in vigore l'unita legge (e cioè non prima del febbraio 1974) la disponibilità, di bilancio, riferita a dodicesimi della previsione del capitolo 645 della parte Spesa, avrà largamente superato la spesa di dieci milioni prevista dalla legge stessa.
Premesso quanto sopra, la Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato nuovo disegno di legge regionale.
(Segue disegno di legge regionale n. 24)
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Il Presidente DOLCHI comunica che la Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica ha espresso parere favorevole alla discussione in aula del disegno di legge di cui si tratta, con riserva di formulare in tale sede i rilievi di merito del caso.
Il Presidente della Giunta, DUJANY, svolge la relazione introduttiva, puntualizzando l'operato della Giunta e la linea della futura azione della Giunta stessa in materia.
Si apre quindi un ampio dibattito al quale partecipano i Consiglieri:
ANDRIONE, che dopo aver espresso perplessità e formulato rilievi in merito al disegno di legge in esame, chiede la costituzione di una Commissione ristretta rappresentativa delle forze politiche di maggioranza e di minoranza per seguire, in collaborazione con la Giunta, il problema in questione a livello governativo. Annuncia, comunque, il voto favorevole del Gruppo dell'UV sul disegno di legge;
CHANU, che nel prendere atto dei rilievi e della proposta del Consigliere Andrione, auspica una sollecita soluzione del problema, anche col concorso della Commissione sopradetta;
MANGANONI, che invita la Giunta a promuovere tutte le azioni opportune per la difesa del diritto del bilinguismo in Valle d'Aosta;
BORDON, che fa proprie le perplessità e la proposta del Consigliere Andrione ed aggiunge di aver l'impressione che la soluzione del problema non sia stata sufficientemente preparata a livello governativo e che sia carente dal punto di vista finanziario. Annuncia, comunque, il voto favorevole del Gruppo della DC sul disegno di legge;
CAVERI, che sottolinea la differente posizione dell'Alto Adige nei confronti della Valle d'Aosta, in ordine alla soluzione del problema del bilinguismo che interessa le rispettive popolazioni;
FOSSON, che propende, nel caso in esame, per una soluzione del tipo di quella adottata per l'Alto Adige;
PARISI, che, dopo aver fatto proprie le perplessità espresse dagli oratori che l'hanno preceduto, annuncia il voto favorevole del Gruppo del MSI sul disegno di legge, auspicando una rapida soluzione del problema;
CHINCHERE', che pone l'accento in modo particolare sul problema generale dell'informazione in Valle d'Aosta ed annuncia il voto favorevole del Gruppo del PCI sul disegno di legge;
RAMERA, che insiste sull'opportunità della nomina della Commissione proposta dal Consigliere Andrione;
PEDRINI, che annuncia il voto favorevole del Gruppo del PLI sul disegno di legge;
JORRIOZ e VIGLINO, che annunciano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi consiliari sul disegno di legge e fanno propria la proposta di nomina di una apposita Commissione avanzata dal Consigliere Andrione.
Il Presidente DOLCHI, preso atto che il Presidente della Giunta si è dichiarato non contrario alla nomina della Commissione proposta dal Consigliere Andrione, purché sia ristretta nel numero, demanda alla Conferenza dei Capi Gruppo l'esame delle indicazioni che, in tale senso, potrà dare il Presidente della Giunta stesso.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato che nessun altro Consigliere intende prendere la parola sul disegno di legge in questione, dichiara chiusa la discussione generale ed invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Artt. 1 e 2 -
Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati dal Consiglio all'unanimità, con trenta voti favorevoli, e senza modificazioni.
Art. 3 -
La discussione viene aperta sul seguente testo dell'articolo.
Art. 3
Alla spesa derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte con lo stanziamento del capitolo 645 della parte spesa del bilancio regionale per l'anno 1974. La presente legge sarà inserta nella Raccolta delle leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma della Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Da parte della Giunta viene proposto il seguente emendamento sostitutivo del primo comma:
"La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà imputata al capitolo della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1974 corrispondente al Capitolo di spesa 645 del bilancio preventivo per l'esercizio 1973."
L'emendamento viene accolto e il Consiglio all'unanimità, con trenta voti favorevoli, approva l'articolo nel seguente nuovo testo:
Art. 3
La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà imputata al capitolo della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1974 corrispondente al Capitolo di spesa 645 del bilancio preventivo per l'esercizio 1973.
La presente legge sarà inserta nella raccolta delle leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
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Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i tre articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente DOLCHI accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: trenta;
- Voti favorevoli: trenta.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Autorizzazione di spesa per realizzare o favorire l'installazione di impianti per la ricezione e la diffusione di programmi televisivi in lingua francese":
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Disegno di legge regionale n. 24
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ........................... N. .......... : AUTORIZZAZIONE DI SPESA PER REALIZZARE O FAVORIRE L'INSTALLAZIONE DI IMPIANTI PER LA RICEZIONE E LA DIFFUSIONE DI PROGRAMMI TELEVISIVI IN LINGUA FRANCESE.
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Al fine di conservare e promuovere la conoscenza della lingua e della cultura francesi nella Regione, anche per gli effetti di cui all'art. 38, primo comma, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, è autorizzata la spesa di Lire dieci milioni per realizzare o favorire l'installazione di impianti per la ricezione e la diffusione nel territorio della Valle d'Aosta, di programmi televisivi emessi da organismi radiotelevisivi esteri dell'area culturale di lingua francese, a condizione che non ne derivi pregiudizio alla normale diffusione dei programmi nazionali.
Art. 2
Con deliberazione della Giunta Regionale saranno adottati i provvedimenti per la realizzazione degli impianti, o per l'erogazione dei contributi di cui all'articolo 1, nei limiti della somma indicata nello stesso articolo.
Art. 3
La spesa derivante dall'applicazione della presente legge sarà imputata al capitolo della Parte Spesa del bilancio preventivo della Regione per l'esercizio 1974 corrispondente al Capitolo di spesa 645 del bilancio preventivo per l'esercizio 1973.
La presente legge sarà inserta nella raccolta delle leggi e dei Regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Autonoma Valle d'Aosta.