Oggetto del Consiglio n. 3 del 14 gennaio 1974 - Verbale
OGGETTO N. 3/74 - Disegno di legge regionale concernente modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta".
Il Presidente DOLCHI dichiara aperta la discussione sul sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta", disegno di legge trasmesso in copia ai Signori Consiglieri, con apposita relazione, unitamente all'ordine del giorno dell'adunanza del 14 gennaio 1974:
In sede di prima applicazione della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta", è emersa la necessità di integrare la legge stessa con un contestuale richiamo delle facilitazioni fiscali concesse dal legislatore nazionale nelle materie previste dalla legge regionale (valorizzazione dei villaggi rurali a scopo turistico ricettivo, turismo, industria e agricoltura).
Questa necessità era già stata prospettata dal Presidente della Commissione di Coordinamento con nota n. 1673 del 27 aprile 1973, limitatamente alle agevolazioni fiscali ed alle altre agevolazioni contemplate dall'ordinamento sul credito agrario. Si tratta ora di richiamare contestualmente anche le altre agevolazioni. Oltre alla legge 5 luglio 1928, n. 1760, sono pertanto da richiamare:
a) la legge 27 luglio 1962, n 1228 "Trattamento tributario degli Istituti di credito a medio e lungo termine";
b) la legge 22 luglio 1966, n. 614 "Interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale";
c) la legge 12 marzo 1968, n. 326 "Provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della ricettività alberghiera e turistica";
d) la legge 3 dicembre 1971, n. 1102 "Nuove norme per lo sviluppo della montagna";
e) il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 "Disciplina delle agevolazioni tributarie".
Per quanto concerne gli effetti del fallimento delle medie e piccole industrie è altresì da richiamare la legge 30 luglio 1959, n. 623 "Nuovi incentivi a favore delle medie e piccole industri e dell'artigianato", il cui articolo 20 recita: "Le disposizioni di cui all'art. 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non si applicano, dopo che siano decorsi 10 giorni dalla stipulazione del mutuo, agli Istituti autorizzati ad esercitare il credito a medio termine, nonché a tutti gli altri Istituti di credito, limitatamente alle operazioni dagli stessi effettuate con fondi statali o con l'assistenza della garanzia dello Stato." Tale articolo ha la precisa finalità di limitare eccezionalmente l'efficacia della revocatoria fallimentare per favorire il finanziamento agevolato concesso con fondi statali e - data la equiparazione dei fondi regionali a quelli statali - si applica anche alle incentivazioni introdotte nella stessa materia dalla legge regionale. È anche da fare un riferimento agli artt. 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454 e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per quanto riguarda il "Fondo interbancario di garanzia".
Premesso quanto sopra la Giunta sottopone all'esame ed all'approvazione del Consiglio regionale l'allegato disegno di legge regionale.
Il Presidente della Giunta, DUJANY, svolge una breve relazione sul disegno di legge.
Il Presidente DOLCHI comunica che la Commissione consiliare permanente per gli Affari Generali, Finanze, Programmazione e Urbanistica ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge e, dopo aver constatato che nessun Consigliere intende prendere la parola in merito, invita il Consiglio a procedere all'esame e all'approvazione dei singoli articoli del disegno di legge stesso.
Articoli 1 e 2 - Si dà atto che gli articoli 1 e 2 sono approvati all'unanimità dal Consiglio, con venticinque voti favorevoli, e senza modificazione.
Il Presidente DOLCHI, dopo aver constatato e comunicato che i due articoli del disegno di legge regionale in esame sono stati approvati dal Consiglio mediante separate votazioni per alzata di mano, invita il Consiglio a votare, a scrutinio segreto, per l'approvazione del sottoriportato disegno di legge regionale nel suo complesso.
Procedutosi alla votazione finale, a scrutinio segreto, ed allo spoglio dei voti, con l'assistenza degli scrutatori Consiglieri Signori Chabod, Crétier e Maquignaz, il Presidente accerta e comunica i seguenti risultati della votazione:
- Consiglieri presenti e votanti: ventisei;
- Voti favorevoli: ventisei.
Il Presidente DOLCHI, in base all'esito della votazione, dichiara che il Consiglio ha approvato il sottoriportato disegno di legge regionale concernente: "Modificazioni alla legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33: Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta".
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Disegno di legge regionale n. 23
REGIONE AUTONOMA DELLA VALLE D'AOSTA
Legge regionale ....................... n. ......... : MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 1973, N. 33: "COSTITUZIONE DI FONDI DI ROTAZIONE REGIONALI PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE ECONOMICHE NEL TERRITORIO DELLA VALLE D'AOSTA".
Il Consiglio regionale ha approvato;
Il Presidente della Giunta regionale
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
All'art. 16 della legge regionale 8 ottobre 1973, n. 33 "Costituzione di fondi di rotazione regionali per la promozione di iniziative economiche nel territorio della Valle d'Aosta" sono aggiunti i seguenti commi:
"Per quanto riguarda i finanziamenti assistiti dalla presente legge, agli istituti di credito a ciò abilitati ed ai beneficiari delle operazioni stesse si applicano, nei limiti delle previsioni delle rispettive norme, le agevolazioni tributarie e le altre facilitazioni di cui alle leggi 5 luglio 1928 n. 1760, 27 luglio 1962 n. 1228, 22 luglio 1966 n. 614, 12 marzo 1968 n. 326, 3 dicembre 1971 n. 1102 ed al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, loro modificazioni, ed alle norme ed integrazioni da essi richiamate".
"Alle industrie di cui al precedente articolo 10 si applica l'articolo 20 della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni. Restano salve altresì, in quanto applicabili, le prescrizioni contenute negli articoli 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e 56 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni".
Art. 2
La presente legge è dichiarata urgente a' sensi del terzo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale per la Regione Autonoma Valle d'Aosta, promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Essa sarà inserta nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei regolamenti della Regione Autonoma Valle d'Aosta e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Della promulgazione sarà dato avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regioe Autonoma Valle d'Aosta.