Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 598 del 6 aprile 1994 - Resoconto

OGGETTO N. 598/X - Disegno di legge: "Concessione di contributi per la rea­lizzazione di iniziative per lo sviluppo e il potenziamen­to delle attività artigianali".

Articolo 1 - (Finalità e soggetti beneficiari)

1. La Regione concede contributi allo scopo di sostenere la rea­lizzazione di iniziative volte a:

a) diffondere l'apprendimento delle tecniche di lavorazione per produzioni di artigianato locale e/o artistico;

b) accrescere la professionalità delle imprese artigiane.

2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono:

a) nell'organizzazione di attività di formazione professionale;

b) nell'organizzazione di mostre, congressi, seminari, convegni e dibattiti;

c) nella partecipazione a corsi di aggiornamento e di specializ­zazione professionale;

d) in interventi finalizzati a favorire le attività istituzionali degli Istituti professionali in relazione agli obblighi che il nuo­vo ordinamento degli stessi impone;

e) nell'organizzazione di stages in azienda ad integrazione e completamento della formazione scolastica.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente leg­ge i seguenti soggetti:

a) enti locali della regione Valle d'Aosta;

b) enti pubblici o privati con sede in Valle d'Aosta ed ivi operan­ti;

c) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della Regione Valle d'Aosta;

d) imprese artigiane singole o associate e organizzazioni regio­nali dell'artigianato.

Articolo 2 - (Presentazione delle domande)

1. Le domande per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, sottoscritte dai legali rappresentanti pro tempore dei soggetti ri­chiedenti, devono contenere gli estremi identificativi del richie­dente medesimo e l'indicazione della sede legale e del recapito e sono presentate all'Ufficio lavoro e formazione professionale del Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, corredate di:

a) relazione sulle caratteristiche dell'inizia­tiva e sugli obiettivi della stessa. Per le attività di formazione professionale, la rela­zione è sostituita da apposita scheda?progetto;

b) previsione analitica delle spese e delle eventuali entrate;

c) dichiarazione dalla quale risulti che l'iniziativa, per la quale si chiede il contributo, non ha beneficiato di altri contributi o che per la medesima iniziativa non sono state presentate ri­chieste per usufruire di analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali.

Articolo 3 - (Entità dei contributi)

1. I contributi sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa complessiva comprovata, regolarmente do­cumentata e ritenuta ammissibile.

2. Per le attività di formazione professionale, qualora le modali­tà di realizzazione siano state preventivamente concordate con il Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, è ammessa la copertura totale del costo dell'iniziativa.

3. É parimenti ammessa la copertura totale del costo delle ini­ziative di cui all'articolo 1, comma 2, lettere d) ed e), purché ri­tualmente deliberate dai competenti organi collegiali scolastici.

Articolo 4 - (Istruttoria e concessione dei contributi)

1. Il Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assesso­rato regionale dell'industria, commercio e artigianato provvede all'istruttoria delle domande ed esprime il proprio parere circa l'ammissibilità delle stesse e l'entità in percentuale del contri­buto da erogare tenuto conto della coerenza dell'iniziativa con le finalità di cui all'articolo 1, comma 1.

2. I contributi sono concessi con deliberazione della Giunta re­gionale su proposta dell'Assessore regionale all'industria, com­mercio e artigianato, entro novanta giorni dalla data di presen­tazione della domanda completa della prescritta documenta­zione.

3. Non sono ammesse a finanziamento le iniziative che abbiano già ottenuto provvidenze o per le quali sia già stata presentata domanda per ottenere contributi previsti da altra legge regiona­le.

Articolo 5 - (Erogazione dei contributi)

1. I contributi concessi a norma dell'articolo 4 sono erogati, an­che in più soluzioni in presenza di particolari esigenze organiz­zative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute e della relazione sui risultati conseguiti. Sono ritenuti idonei i giustificativi di spesa fiscalmente regolari.

2. Nel caso in cui l'importo della spesa complessiva regolarmen­te giustificata sia inferiore a quello della spesa prevista, il con­tributo è ridotto in proporzione in relazione alla percentuale ammessa; gli importi superiori a quelli preventivati non sono ammessi a contributo.

Articolo 6 - (Disposizioni finali)

1. In sede di prima applicazione della presente legge, sono am­messe a contributo le iniziative concernenti l'organizzazione di attività e di formazione professionale, attuate dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 3, le cui domande siano giacenti presso il Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, alla data di entrata in vigore della legge medesima.

Articolo 7 - (Disposizioni finanziarie)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, previsti per l'anno 1994 in lire 100 milioni si provvede mediante l'utilizzo, per corrispondente importo, dello stanziamento già iscritto al capitolo 47806 (Contributi per ini­ziative e manifestazioni economiche e per il potenziamento delle attività economiche) del bilancio di previsione della Regione per l'anno 1994.

2. A decorrere dall'anno 1995 l'onere sarà determinato an­nualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione Autonoma Valle d'Aosta), e successive modificazioni.

Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Chenuil.

Chenuil (GV-PDS-SV) - Riscontrata l'esigenza nella nostra regione di dotare le imprese di artigianato locale o artistico di una maggiore professionalità, per far fronte alle esigenze sia di mercato sia di promozione e divulgazione dell'arte valdostana; visto che nel bilancio di pre­visione della regione è previsto un apposito stanziamento per tali iniziative, si è reso indispensabile e necessario disciplinare questa erogazione in modo più concreto e razionale. É stato quindi predisposto dalla Giunta regionale questo disegno di legge.

L'articolo 1 stabilisce quali sono i soggetti beneficiari della leg­ge stessa. L'articolo 2 definisce le modalità per la presentazione delle domande. L'articolo 3 determina l'entità dei contributi. L'articolo 4 dà mandato al servizio dell'industria e dell'artigia­nato di provvedere all'istruttoria delle domande e ad esprimere il proprio parere in merito. L'articolo 5 gestisce l'erogazione dei contributi, ed infine gli articoli 6 e 7 regolano le disposizioni fi­nali e finanziarie.

Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Linty.

Linty (LN) - Analizzando questo disegno di legge, al comma 3 dell'articolo 1 ci sono i beneficiari dei contributi in questione. Siccome oltre agli enti locali della regione e alle istituzioni scolastiche, ci troviamo in presenza anche di enti privati o di imprese artigia­ne, sarebbe meglio specificare che questi soggetti - quindi non i soggetti sui quali la regione ha già un controllo contabile poiché i bilanci sono già giacenti presso l'amministrazione regionale, ma i privati - devono presentare insieme alla domanda di con­tributo anche il bilancio di competenza per l'esercizio in corso, in modo che da parte dell'amministrazione regionale ci sia una chiara indicazione delle spese e delle entrate che questi enti o queste imprese artigiane si trovano a dover affrontare.

All'articolo 2, al comma b), è prevista una sorta di dichiarazio­ne da parte del soggetto che presenta la domanda di contributo, ma si parla di previsione analitica delle spese e delle eventuali entrate; si tratta in sostanza di una dichiarazione del futuro beneficiario che non è soggetta a vincoli di controllo, come inve­ce è soggetto un bilancio ufficiale.

Per questo avremmo predisposto un emendamento, che chiede­rebbe agli enti privati e alle imprese che chiedono di beneficiare di questo contributo di produrre il loro documento contabile, in modo che l'amministrazione regionale abbia sotto gli occhi una realtà chiara e limpida di quelle che sono le entrate e le spese del soggetto al quale verrà trasferito il finanziamento.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Collé.

Collé (PpVA) - Per quanto riguarda le attività di formazione professionale di base si dice nella relazione che, qualora l'iniziativa stessa sia stata preventivamente concordata con il servizio dell'industria e dell'artigianato è ammessa la copertura totale del costo della iniziativa. Volevamo capire in che modo questo accordo avveni­va: se era l'assessore a decidere questo tipo di cosa, se pensava di fissare delle griglie e in che modo venivano ammessi al 100 percento a differenza del 70 percento di altri.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, commercio e ar­tigianato, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) - Per ciò che riguarda la domanda del Consigliere Collé, qui si intende che venga concordato con gli uffici sulla base di esigen­ze che siano dell'assessorato, cioè che abbiano carattere più ge­nerale che non l'interesse di una singola associazione o di una singola impresa artigiana. Per fare un esempio, nei casi di corsi di scultura, di intaglio, occorre che siano preventivate modalità comuni a quelle di altri corsi già finanziati dalla regione per ciò che riguarda l'affitto, l'entità delle somme da erogare ai mae­stri. Si tratta di avere un preventivo accordo sulle modalità e sulla validità della iniziativa, quindi c'è un controllo preventivo da parte degli uffici.

La maggior parte delle domande hanno riguardato finora corsi presentati da comuni, pro-loco, comunità montane ed anche qualche associazione senza fini di lucro che intendeva istituire delle iniziative non finalizzate all'occupazione, ma finalizzate al mantenimento della tradizione artistica valdostana.

Per ciò che riguarda l'emendamento proposto dal Consigliere Linty, mi sembra che potrebbe anche essere accettato, ma com­porta un appesantimento burocratico, perché già si dice nell'articolo 2 che bisogna fare una relazione sulle caratteristi­che dell'iniziativa, che bisogna presentare una previsione ana­litica delle spese e delle eventuali entrate, pertanto credo che si possa anche chiedere per i casi più significativi il bilancio, ma questo passaggio rappresenta un appesantimento della buro­crazia che è già abbastanza complessa sulla materia. Se si in­siste posso riesaminarlo, altrimenti propongo che venga accolto come raccomandazione agli uffici.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Linty.

Linty (LN) - Lungi da noi l'intento di voler caricare di burocrazia le proce­dure per l'erogazione di questi contributi, tuttavia per quanto riguarda il punto a) è una relazione sulle caratteristiche dell'iniziativa e sugli obiettivi della stessa, nel senso che è mi­rata alla concessione di questo contributo, mentre quando si parla di bilancio per l'esercizio di competenza, si intende il conto economico di chi beneficia di questo contributo.

Non credo che all'atto della presentazione della domanda il bi­lancio di questo ente privato vada a gravare in chissà quale modo sulla burocrazia dell'istruttoria; credo piuttosto che ci sa­rebbe un elemento in più, parlo da parte di chi dovrà erogare questo contributo, in questo caso l'amministrazione regionale, per poter valutare anche a chi si dà questo contributo, quindi sapere l'impresa che beneficia di questo contributo su quali entrate può contare e quante spese ha nell'anno. Credo che dal punto di vista economico sia importante anche per l'ammini­strazione sapere il beneficiario in che acque naviga.

Per quanto riguarda il punto a), ritengo che sia vincolato e sia definito sull'iniziativa che è soggetta a contributo, mentre, co­me ho detto prima, la previsione analitica delle spese e delle eventuali entrate è una previsione che viene sottoscritta dal le­gale rappresentante, ma che non è sottoposta alle procedure di controllo, che invece sono richieste per un bilancio in regola con le leggi vigenti.

Non credo che sia un aumento di burocrazia, si tratta di un atto in copia conforme che queste imprese consegnano all'ammini­strazione regionale, e per l'amministrazione è un elemento in più che in sede di erogazione del contributo può tornare utile.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Presenti, votanti e favorevoli: 30

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Sull'articolo 2 ha chiesto la parola il Consigliere Linty.

Linty (LN) - Mi sono chiarito con l'Assessore alle finanze, che mi diceva che per quanto riguarda gli enti privati sarebbe necessario scrivere che devono produrre il bilancio per l'ultimo bilancio approvato.

Chiedo al Presidente se è possibile sottoporre l'emendamento a votazione.

Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, commercio e ar­tigianato, Mafrica.

Mafrica (GV-PDS-SV) - Accettiamo l'emendamento con questa formulazione, dando per implicito che si tratta di un controllo su associazioni di una certa importanza, che abbiano la possibilità di presentare bilanci.

Se invece è un comitato costituito da volontari, che hanno come unica finalità quella di fare il corso di intaglio nel comune di Emarèse, credo che non abbia senso chiedergli il bilancio. Cioè, il comitato si costituisce con quella finalità, con l'unica iniziativa di produrre i conti preventivi e le spese per quella iniziativa, in quel caso il bilancio non ce l'ha.

Quindi il bilancio viene richiesto per quelli che sono in grado di produrlo: questo il senso autentico da dare all'emendamento.

Presidente - Pongo in votazione l'emendamento del Consigliere Linty, che recita:

Emendamento - 2. Gli enti privati con sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti, le imprese artigiane singole o associate, le organizzazioni regiona­li dell'artigianato all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 devono produrre l'ultimo bilancio approvato.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così modificato:

Articolo 2 - (Presentazione delle domande)

1. Le domande per ottenere i contributi di cui all'articolo 1, sottoscritte dai legali rappresentanti pro tempore dei soggetti ri­chiedenti, devono contenere gli estremi identificativi del richie­dente medesimo e l'indicazione della sede legale e del recapito e sono presentate all'Ufficio lavoro e formazione professionale del Servizio dell'industria, artigianato e energia dell'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, corredate di:

a) relazione sulle caratteristiche dell'inizia­tiva e sugli obiettivi della stessa. Per le attività di formazione professionale, la rela­zione è sostituita da apposita scheda?progetto;

b) previsione analitica delle spese e delle eventuali entrate;

c) dichiarazione dalla quale risulti che l'iniziativa, per la quale si chiede il contributo, non ha beneficiato di altri contributi o che per la medesima iniziativa non sono state presentate ri­chieste per usufruire di analoghe provvidenze previste da altre leggi regionali.

2. Gli enti privati con sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti, le imprese artigiane singole o associate, le organizzazioni regiona­li dell'artigianato all'atto della presentazione della domanda di cui al comma 1 devono produrre l'ultimo bilancio approvato.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Presenti, votanti e favorevoli: 32

Il Consiglio approva all'unanimità