Oggetto del Consiglio n. 597 del 6 aprile 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 597/X - Riapprovazione, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 31 dello Statuto speciale, della legge regionale recante "Norme di attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 59 (Nuove norme in materia di società cooperative)".
Articolo 5 - (Vigilanza sugli enti mutualistici)
1. La vigilanza sugli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile è esercitata con le modalità previste per le società cooperative e i loro consorzi, di cui alla legge regionale 16/1984 e successive modificazioni salvo quanto disposto da leggi speciali.
2. É istituita, nel registro regionale delle società cooperative e loro consorzi, di cui all'articolo 2 della legge regionale 16/1984 e successive modificazioni, la categoria delle "società di mutuo soccorso ed enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del codice civile".
Articolo 9 - (Costituzione di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione)
1. Il capitale delle società per azioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, deve essere sottoscritto in misura non inferiore all'ottanta per cento dall'organizzazione che ne promuove la costituzione. Le azioni emesse non sono trasferibili senza il preventivo consenso dell'assemblea dei soci.
2. Delle associazioni di cui all'articolo 8, comma 1, secondo periodo, fanno parte di diritto tutte le società cooperative e i loro consorzi aderenti alle organizzazioni che ne hanno promosso la costituzione.
3. Gli statuti delle società per azioni senza scopo di lucro e delle associazioni, costituite dalla "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e dalle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, per la gestione dei fondi mutualistici, nonché i regolamenti dei fondi mutualistici gestiti direttamente da dette organizzazioni, sono soggetti all'approvazione della giunta regionale, sentita la commissione regionale per la cooperazione. Gli statuti e i regolamenti devono espressamente indicare le modalità di utilizzo delle risorse, con riferimento al perseguimento delle finalità precisate dall'articolo 11, comma 2, della l. 59/1992.
4. La "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo provvedono, entro trenta giorni dalla iscrizione delle società per azioni nel registro delle imprese o dalla costituzione dell'associazione o dall'approvazione del regolamento del fondo, a trasmettere all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato, copia autentica del relativo atto costitutivo e dello statuto o del regolamento del fondo.
5. Ogni cambiamento nelle cariche sociali o modificazione dell'atto costitutivo o dello statuto o del regolamento del fondo, la messa in liquidazione o lo scioglimento della società per azioni o dell'associazione devono essere comunicati entro trenta giorni dalla data della relativa deliberazione all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.
6. Le associazioni costituite per la gestione dei fondi conseguono la personalità giuridica con decreto del Presidente della Giunta regionale; ad esse si applicano gli articolo 14 e seguenti del codice civile.
7. Le società e le associazioni che gestiscono fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono assoggettate ad annuale certificazione del bilancio per mezzo di società di revisione iscritte nell'elenco di cui all'articolo 2, comma 1. Gli eventuali utili di esercizio devono essere utilizzati esclusivamente per la promozione e il finanziamento di nuove imprese o per iniziative di sviluppo della cooperazione.
8. Copia del bilancio certificato e copia del rendiconto della gestione diretta del fondo da parte della "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e delle associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, devono essere trasmessi entro due mesi dall'approvazione all'Assessorato regionale dell'industria, commercio e artigianato.
9. La "Fédération régionale des coopératives valdôtaines" e le associazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo devono comunicare, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le loro decisioni in merito alla costituzione dei fondi mutualistici di cui all'articolo 8, comma 1.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'industria, commercio e artigianato, Mafrica.
Mafrica (GV-PDS-SV) - La legge che era stata approvata dal Consiglio regionale in data 12 gennaio ha avuto tre osservazioni che non toccano la sostanza della legge stessa. Gli elementi che più erano interessanti erano costituiti dal fatto di poter tenere in Valle d'Aosta i fondi derivanti dagli utili delle cooperative. Qui ci sono osservazioni sul fatto di richiamare norme o di non poter vigilare sulle banche cooperative, oppure precisazioni sull'utilizzazione dei fondi; osservazioni che non intaccano il senso della legge, per cui si ritiene di riapprovare la legge tenendo conto delle osservazioni del presidente della commissione di coordinamento.
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo così modificato:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'abrogazione dell'articolo 6:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo così modificato:
Presenti, votanti e favorevoli: 31
Il Consiglio approva all'unanimità
Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.
Presenti, votanti e favorevoli: 32
Il Consiglio approva all'unanimità
