Oggetto del Consiglio n. 550 del 14 marzo 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 550/X - Rinvio del disegno di legge: "Disciplina del conferimento di speciali incarichi a soggetti esterni all'Amministrazione regionale e dell'organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e ad altre manifestazioni".
Capo I - Finalità
Articolo 1 - (Oggetto)
1. La presente legge disciplina il conferimento da parte dell'Amministrazione regionale di speciali incarichi professionali, di consulenza, di studio, di progettazione e di collaborazione in relazione a particolari esigenze eccedenti le normali competenze del personale dipendente ovvero in assenza di personale in possesso dei requisiti di professionalità necessari o quando il medesimo sia impegnato nella normale attività di servizio, a soggetti esterni all'Amministrazione stessa ai quali sia riconosciuta una specifica competenza.
2. L'espletamento dei compiti oggetto degli speciali incarichi di cui alla presente legge dovrà consentire, oltre al raggiungimento degli specifici obiettivi individuati nei relativi atti deliberativi, anche un arricchimento delle capacità professionali e delle conoscenze del personale regionale.
3. Gli incarichi di cui al comma 1 non possono essere conferiti a soggetti che abbiano un interesse confliggente con quello dell'Amministrazione regionale.
4. Qualora un soggetto al quale sia conferito uno degli incarichi di cui al comma 1 sia membro di un organo collegiale di cui all'articolo 19 preposto a valutare l'oggetto dell'incarico stesso, tale soggetto non partecipa alla riunione in cui si opera la valutazione.
Capo II - Incarichi professionali
Articolo 2 - (Definizione)
1. Sono incarichi professionali quelli relativi alla prestazione di opere intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi previsti dalla legge e che sono regolati dagli articolo 2229 e seguenti del codice civile.
Articolo 3 - (Soggetti destinatari)
1. Gli incarichi professionali sono conferiti a persone fisiche esterne all'Amministrazione regionale che esercitano l'attività individualmente o in forma associata, ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1815 (Disciplina giuridica degli studi di assistenza e di consulenza) e che sono iscritte ad albi o ad elenchi professionali previsti dalla legge.
Articolo 4 - (Condizioni di conferimento)
1. Gli incarichi professionali sono conferiti a soggetti che, in relazione alle attività professionali già svolte o ai titoli posseduti possono fornire all'Amministrazione regionale le competenze di cui, caso per caso, necessita.
2. Salvo specifici casi in cui l'oggetto e le caratteristiche dell'incarico esigano tempi di esecuzione più lunghi, la durata dello stesso non può superare un anno a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione.
3. Gli incarichi possono essere rinnovati per un massimo di tre anni consecutivi. Il rinnovo è soggetto alle medesime procedure e forme del primo incarico.
4. Possono essere conferiti più incarichi allo stesso soggetto nel corso dell'anno a condizione che la prestazione relativa all'incarico precedente sia ultimata. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la mancata ultimazione della prestazione dipenda da situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l'incarico è stato conferito. In quest'ultimo caso il provvedimento che conferisce il nuovo incarico deve indicare espressamente la motivazione della deroga.
5. I limiti previsti ai commi 3 e 4 possono essere derogati per gli incarichi in materia di assistenza legale e fiscale, nonché per gli incarichi di collaudo di opere pubbliche, purché il provvedimento sia debitamente motivato.
Capo III - Analisi o ricerche e studi di fattibilità
Articolo 5 - (Definizione)
1. Sono analisi o ricerche quelle specifiche indagini conoscitive e di approfondimento a carattere tematico o monografico atte a fornire all'Amministrazione regionale un complesso di dati e informazioni finalizzato all'assunzione delle decisioni di competenza in specifici settori dove è necessario disporre di dati tecnici analisi specialistiche, informazioni, riscontri puntuali, verifiche, controlli ed altri elementi non utilmente ottenibili con altri mezzi.
2. Sono studi di fattibilità le elaborazioni che precedono la redazione di progetti e l'attuazione di programmi e che sono finalizzate all'individuazione degli ambiti di realizzabilità di una particolare iniziativa in campo culturale, economico, organizzativo, scientifico e legislativo.
3. Sono esclusi dalla disciplina del presente capo gli studi di fattibilità che precedono le progettazioni tecniche.
Articolo 6 - (Soggetti destinatari)
1. Gli incarichi per la predisposizione di analisi o ricerche e studi di fattibilità sono conferiti, sempre che non sia possibile provvedere con personale in servizio, a università, a istituti a rilevanza internazionale, nazionale o locale, ad enti pubblici specializzati, a organizzazioni private con specifiche competenze, a professionisti od esperti, in forma individuale o associata.
2. Nel conferimento degli incarichi deve, tenuto conto della natura e della complessità dell'incarico, essere rispettata, come ordine di priorità, l'elencazione di cui al comma 1.
3. L'affidatario dell'incarico può avvalersi della collaborazione di terzi purché la parte preponderante del lavoro venga eseguita dall'incaricato stesso, fatta salva la possibilità di deroga autorizzata con deliberazione della Giunta regionale e ferma restando la responsabilità dell'affidatario. Nel caso di affidamento di incarichi a soggetti individuati all'esterno della Regione detta collaborazione deve essere preferibilmente richiesta a soggetti dotati di particolari conoscenze della realtà valdostana.
Articolo 7 - (Condizioni di conferimento)
1. Gli incarichi per la predisposizione di analisi o ricerche e studi di fattibilità sono conferiti a soggetti dotati di specifica e comprovata competenza in materia e che, per le attività svolte e/o in relazione alle finalità istituzionali, forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dei compiti speciali loro affidati.
2. Gli incarichi sono affidati tenuto anche conto dei preventivi analitici di massima del costo delle prestazioni, da richiedersi, ove possibile, a più di un soggetto.
3. Possono essere conferiti più incarichi allo stesso soggetto nel corso dell'anno a condizione che la prestazione relativa all'incarico precedente sia ultimata. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la mancata ultimazione della prestazione dipenda da situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l'incarico è stato conferito. In quest'ultimo caso il provvedimento che conferisce il nuovo incarico deve indicare espressamente la motivazione della deroga.
4. Gli incarichi possono essere rinnovati per un massimo di tre anni consecutivi.
Capo IV - Consulenze
Articolo 8 - (Definizione)
1. Sono consulenze le prestazioni intellettuali, di supporto alle attività della Regione, effettuate da soggetti esperti con specifiche conoscenze, per il cui esercizio può non essere necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi professionali.
Articolo 9 - (Soggetti destinatari)
1. Gli incarichi di consulenza sono conferiti, sempre che non sia possibile provvedere con personale in servizio, a tecnici iscritti ad ordini e collegi professionali o ad esperti di provata esperienza ed accertata capacità anche costituiti in enti, società o organizzazioni.
Articolo 10 - (Condizioni di conferimento)
1. Gli incarichi di consulenza sono conferiti a soggetti dotati di specifica e comprovata competenza in materia che forniscano adeguate garanzie in ordine all'espletamento dei compiti speciali loro affidati.
2. Salvo casi particolari in cui l'oggetto dell'incarico o le sue caratteristiche esigano tempi di esecuzione più lunghi, la durata dello stesso non può superare un anno a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione.
3. Possono essere conferiti più incarichi allo stesso soggetto nel corso dell'anno a condizione che la prestazione relativa all'incarico precedente sia ultimata. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la mancata ultimazione della prestazione dipenda da situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l'incarico è stato conferito. In quest'ultimo caso il provvedimento che conferisce il nuovo incarico deve indicare espressamente la motivazione della deroga.
4. Gli incarichi possono essere rinnovati per un massimo di tre anni consecutivi. Il rinnovo è soggetto alle medesime procedure e forme del primo incarico.
5. I limiti previsti ai commi 2 e 3 possono essere derogati per gli incarichi in materia di consulenza legale e fiscale, purché il provvedimento sia debitamente motivato.
Capo V - Progettazioni tecniche e direzione lavori
Articolo 11 - (Definizione)
1. Costituisce progettazione tecnica la predisposizione di studi di fattibilità finalizzati all'individuazione degli ambiti di realizzabilità di un particolare progetto tecnico, la redazione di elaborati progettuali di massima o esecutivi di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi, che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici.
2. Costituisce direzione lavori l'attività del tecnico incaricato dal committente di verificare la corretta realizzazione delle opere eseguite dall'appaltatore, di provvedere alla tenuta della contabilità e/o all'assistenza dei lavori.
Articolo 12 - (Soggetti destinatari)
1. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori sono conferiti, fatto salvo quanto previsto della normativa della Comunità europea in materia di appalti pubblici di servizi a professionisti esterni qualificati, sia individualmente sia collegialmente, iscritti agli appositi albi ed elenchi professionali previsti dalla legge.
2. Gli incarichi di progettazione e di direzione dei lavori, salvo che la legislazione vigente al momento dell'incarico disponga diversamente, possono essere altresì conferiti ad organizzazioni pubbliche o private operanti nel settore.
Articolo 13 - (Condizioni di conferimento)
1. Gli incarichi di progettazione e di direzione lavori sono conferiti a soggetti particolarmente qualificati, in relazione all'attività svolta e/o ai titoli posseduti.
2. Salvo casi particolari in cui l'oggetto dell'incarico o le sue caratteristiche esigano tempi di esecuzione più lunghi, la durata dello stesso non può superare due anni a decorrere dalla data in cui viene sottoscritto il disciplinare di incarico.
3. Gli incarichi di cui all'articolo 11, comma 1, possono essere conferiti allo stesso soggetto nel corso dell'anno a condizione che la prestazione relativa all'incarico precedente sia ultimata. A tale condizione si può derogare nel caso in cui la mancata ultimazione della prestazione dipenda da situazioni eccezionali, indipendenti dalla volontà del soggetto cui l'incarico è stato conferito. In quest'ultimo caso il provvedimento che conferisce il nuovo incarico deve indicare espressamente la motivazione della deroga.
Capo VI - Disposizioni generali
Articolo 14 - (Procedure per il conferimento)
1. Per poter procedere alla predisposizione dell'atto di conferimento dell'incarico, i servizi regionali interessati debbono avere preventivamente acquisito dai soggetti prescelti:
a) documentazione sul possesso dei requisiti e referenze. In particolare:
1) curriculum dettagliato e documentazione comprovante l'iscrizione all'albo o all'elenco professionale previsto dalla legge per gli incarichi conferiti ai soggetti indicati agli articoli 3 e 12.
Nel caso di incarichi affidati a studi professionali associati, la documentazione deve essere prodotta da ciascun componente;
2) documentazione comprovante la specifica competenza in materia per gli incarichi conferiti ai soggetti indicati all'articolo 6. Nel caso di incarichi affidati a enti o società, deve essere individuato il responsabile del progetto e prodotto il suo curriculum;
3) curriculum dettagliato e documentazione comprovante la specifica competenza in materia per gli incarichi conferiti ai soggetti indicati all'articolo 9;
b) attestazione dalla quale risulti che non sussistono le incompatibilità e le cause di esclusione previste agli articolo 4, 7, 10 e 13. La documentazione deve essere prodotta da ciascun soggetto incaricato e, nel caso di incarichi conferiti agli enti e alle organizzazioni indicate all'articolo 6, dal rappresentante pro tempore e, ove soggetto diverso, dal responsabile del progetto;
c) previsione di massima del compenso per la prestazione da redigere in conformità alle vigenti tariffe professionali, ove previste, e contenente anche l'indicazione di eventuali spese e dei tempi di esecuzione.
Articolo 15 - (Modalità di conferimento)
1. Gli incarichi sono conferiti con provvedimenti della Giunta regionale.
2. I provvedimenti devono indicare:
a) l'oggetto, la durata, le modalità e le condizioni per l'espletamento dell'incarico;
b) i soggetti e la loro qualifica;
c) la motivazione della scelta del destinatario dell'incarico, tenuto anche conto dei preventivi e delle altre condizioni;
d) il compenso stabilito con i criteri di cui all'articolo 18 e l'eventuale corresponsione di acconti;
e) eventuali forme con le quali rendere pubblici i risultati derivanti dagli incarichi previsti al capo III.
3. Al provvedimento deve essere allegato lo schema di convenzione o di disciplinare d'incarico che deve contenere, tra l'altro, le opportune clausole di salvaguardia a favore dell'Amministrazione regionale fra le quali le penali per eventuali ritardi nella consegna del lavoro, la facoltà di recesso disciplinata dall'articolo 2237 del codice civile, i diritti sulla proprietà delle opere, nonché il divieto di utilizzo delle stesse per altre finalità senza preventiva autorizzazione. La convenzione o il disciplinare d'incarico deve essere sottoscritto dalle parti entro sessanta giorni dalla data di esecutività della deliberazione di conferimento dell'incarico.
4. Gli incaricati, nei limiti connessi all'espletamento dei compiti loro affidati, previa autorizzazione dei dirigenti responsabili degli uffici competenti, possono accedere ai documenti amministrativi della Regione.
Articolo 16 - (Cumulo di incarichi)
1. Gli speciali incarichi previsti ai capi II, III, IV e V della presente legge sono cumulabili.
Articolo 17 - (Elenco degli incarichi)
1. Presso la Segreteria della Giunta regionale viene tenuto un elenco degli incarichi di cui ai capi II, III, IV e V della presente legge. Tale elenco è tenuto costantemente aggiornato ed è pubblico.
2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale stabilisce le modalità e le forme di pubblicizzazione dell'elenco di cui al comma 1.
Articolo 18 - (Compensi)
1. I compensi da corrispondere ai soggetti indicati agli articoli 3 e 12, comprensivi di spese e onorari, sono stabiliti sulla base delle tariffe professionali vigenti al momento dell'adozione della deliberazione da parte della Giunta regionale.
2. In mancanza di tariffe professionali specifiche, i compensi di cui al comma 1 sono stabiliti della Giunta regionale sulla base dell'entità e della qualità delle prestazioni.
3. Per la liquidazione dei compensi di cui al comma 1 può essere richiesta dal servizio competente la vidimazione delle parcelle da parte dell'ordine professionale.
4. I compensi da corrispondere ai soggetti indicati agli articoli 6 e 9 sono stabiliti dalla Giunta regionale secondo una valutazione di congruità effettuata in base all'importanza e all'oggettiva entità della prestazione. La Giunta regionale può altresì stabilire di corrispondere un rimborso spese determinato in misura forfettaria e per un ammontare comunque non superiore al dieci per cento del compenso stesso.
5. Il compenso pattuito viene erogato previa espressa attestazione, da parte del competente servizio, che il lavoro eseguito corrisponde a quello commissionato.
Capo VII - Commissioni e convegni
Articolo 19 - (Commissioni tecniche, consultive o di valutazione)
1. La presente legge disciplina la partecipazione di soggetti esterni all'Amministrazione regionale ad organi collegiali, quali commissioni tecniche, consultive o di valutazione, costituiti allo scopo di fornire pareri e proposte nell'interesse dell'Amministrazione stessa con esclusione delle commissioni istituite per l'espletamento di concorsi disciplinate dalla legge regionale 16 dicembre 1992, n. 70 (Modificazioni alle norme sullo stato giuridico del personale della Regione).
2. Gli incarichi sono conferiti, anche a tempo indeterminato, esclusivamente a soggetti dotati di specifica competenza in materia, possono essere rinnovati e sono compatibili con gli altri incarichi previsti ai capi II, III, IV e V.
3. Agli incaricati può essere corrisposto, ove non fissato per legge, un compenso, anche sotto forma di gettone di presenza, stabilito dalla Giunta regionale, tenuto conto dell'entità, della rilevanza e della qualità della prestazione. Può anche essere riconosciuto il rimborso delle spese vive.
Articolo 20 - (Organizzazione, adesione e partecipazione a convegni e altre manifestazioni)
1. La Regione promuove convegni di studio, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue competenze e funzioni istituzionali, sia direttamente sia in collaborazione con altri enti pubblici e/o con soggetti privati. Nel caso in cui l'organizzazione sia di esclusiva pertinenza della Regione, le spese sono assunte a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui l'organizzazione avvenga in collaborazione con altri soggetti, la Regione può assumere direttamente gli oneri relativi alle attività svolte a propria cura.
2. La Regione può aderire altresì a convegni, riunioni, incontri, congressi, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni pubbliche attinenti all'esplicazione delle sue competenze e funzioni, organizzati da soggetti terzi di natura pubblica o privata. L'adesione può consistere nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico od illustrativo, nella partecipazione di amministratori e di funzionari regionali, nonché di esperti appositamente designati, e/o nell'erogazione di un contributo finanziario.
3. Per l'ottenimento del contributo i proponenti devono presentare domanda agli organi o servizi regionali interessati all'iniziativa, corredata di una relazione sulla natura dell'iniziativa stessa e di un preventivo delle spese e delle eventuali entrate.
4. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquanta per cento della spesa ritenuta ammissibile. La percentuale d'intervento regionale è determinata in relazione alle disponibilità di bilancio ed alla rilevanza dell'iniziativa. La spesa ammissibile è determinata in base ad una valutazione di congruità effettuata dalla Giunta regionale anche in relazione all'importanza della manifestazione.
5. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, delibera l'adesione all'iniziativa e la misura percentuale del contributo erogabile.
6. Il contributo concesso a norma del comma 5 è erogato a consuntivo su presentazione di rendiconto corredato di copia della documentazione giustificativa delle spese sostenute e delle somme incassate, vistato per regolarità dal soggetto organizzatore.
7. La Giunta regionale determina le modalità di partecipazione di cui ai commi 1 e 2 ed assume i conseguenti impegni di spesa.
Capo VIII - Norme transitorie e finali
Articolo 21 - (Abrogazione di normativa regionale)
1. Il comma 2 dell'articolo 134 della legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione) è abrogato.
2. La legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7 (Norme per il conferimento di consulenze e la costituzione di commissioni consultive e di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale) è abrogata.
Articolo 22 - (Leggi speciali)
1. Restano salve le disposizioni delle singole leggi speciali, anche se anteriori nel tempo.
Articolo 23 - (Norma transitoria)
1. Gli incarichi conferiti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino alla loro scadenza.
2. Gli incarichi già conferiti a tempo indeterminato devono essere ridefiniti secondo le procedure previste dalla presente legge entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore.
Articolo 24 - (Norma finanziaria)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura negli stanziamenti già iscritti, ai sensi della legge regionale 7/1993, ai capitoli 21610, 21820, 30060, 33130, 38340, 38900, 45950, 49300, 55160, 58390, 64860, 66160, 67200 e 67950 della parte spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Articolo 25 - (Dichiarazione d'urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Perrin Carlo.
Perrin C. (UV) - Viste le difficoltà applicative della legge regionale 23 febbraio 1993, n. 7, recante "Norme per il conferimento di consulenze e la costituzione di commissioni consultive di studio e per l'indizione di congressi o convegni da parte della Giunta regionale", la Giunta ha ritenuto opportuno predisporre un nuovo testo di legge, che prevede l'abolizione della legge citata, tenendo conto delle nuove professionalità e della ricerca della specializzazione in tutti i settori.
Il testo originale proposto dalla Giunta è stato oggetto di profondo dibattito all'interno della II Commissione e di un confronto con gli ordini professionali interessati, che hanno collaborato sia con l'Assessore proponente che con la Commissione.
Diversi punti in discussione che soprattutto gli ordini professionali avevano sottoposto all'attenzione della Commissione sono stati accettati e sono stati inseriti nel nuovo testo della legge; per altri punti ciò non è stato possibile. Ora mi è giunta la comunicazione di una lettera degli ordini professionali, che chiedevano il rinvio della discussione del progetto di legge in oggetto, perché non si ritenevano soddisfatti degli emendamenti inseriti nel testo.
Comunque questo testo è del tutto rimaneggiato e parzialmente riscritto. Il testo poi è stato strutturato in capi, in modo da consentire una facile consultazione.
Gli obiettivi che il presente disegno di legge si prefigge si possono riassumere così, in breve: ottenere attraverso prestazioni di supporto all'attività della Regione non solo un servizio finalizzato alla risoluzione del problema specifico, ma anche un arricchimento delle capacità professionali del personale regionale; garantire la trasparenza delle scelte della Regione (è prevista infatti l'istituzione di un elenco pubblico degli incarichi costantemente aggiornato); assicurare la qualità delle prestazioni professionali, il rispetto dei tempi di consegna dei lavori; garantire l'Amministrazione con l'introduzione, di volta in volta, di clausole, quali penali per ritardi, il recesso disciplinato dal codice civile, eccetera.
Mi permetto inoltre di sottolineare alcune problematiche emerse nei vari incontri, che non hanno trovato riscontro nel presente disegno di legge. Alcune di queste potrebbero essere analizzate ed inserite successivamente nel recepimento della ormai famosa legge "Merloni", anche se a questo proposito (almeno dall'audizione che abbiamo avuto qualche giorno fa nel salone del Palazzo regionale) sembra che questo Consiglio dovrà senz'altro porci mano, e dovrà analizzarla attentamente perché questo recepimento potrebbe portare delle conseguenze abbastanza complesse per la nostra regione.
Alcuni dubbi sono sorti soprattutto da parte dei professionisti sull'opportunità di limitare il numero di incarichi, e questo era stato specifico quale garanzia di una certa rotazione, di una certa presenza di tutti i professionisti, e garanzia anche di trasparenza.
Altre difficoltà sollevate riguardavano norme a volte troppo ristrette, che vengono a nuocere alla praticabilità di questa legge.
Era stata pure evidenziata la necessità di istituire un'autorità di collaudo delle progettazioni; questo per avere un'omogeneità di trattamento per tutti i professionisti, soprattutto per le progettazioni esecutive, come pure la previsione di concorsi di architettura, ingegneria e urbanistica, per opere pubbliche di rilevante interesse regionale o locale. Nelle finalità, la disciplina del conferimento di speciali incarichi professionali, di consulenza, di studio, di progettazione, di collaborazione, a soggetti esterni all'Amministrazione, i quali devono dimostrare una specifica competenza e che dovranno contribuire ad un arricchimento delle capacità professionali del personale regionale. Coloro che hanno il conferimento dell'incarico, non devono chiaramente avere un interesse confliggente con l'Amministrazione regionale; chi abbia avuto un incarico di cui al comma primo, se membro di un organo collegiale (cioè varie commissioni tecniche e consultive di valutazione) non potrà partecipare alla riunione dove si opera la valutazione dell'incarico a lui affidato.
Per quanto riguarda l'articolato, più che analizzare articolo per articolo, vorrei soffermarmi su alcuni punti oggetto di discussione, che hanno portato ad operare le modifiche già citate in relazione.
Il testo originale prevedeva l'impossibilità di avere incarichi per chi facesse parte di commissioni tecnico-consultive e di valutazione all'interno dell'Amministrazione regionale; è stata inserita la clausola della non partecipazione alla riunione in cui si opera la valutazione del progetto stesso.
La durata dell'incarico non può superare un anno e possono essere rinnovati per un massimo di tre anni consecutivi.
Possono essere affidati più incarichi nel corso dell'anno, solo se la prestazione relativa all'incarico precedente sia stata ultimata. É possibile derogare se la mancata ultimazione della prestazione non è dipesa dalla volontà dell'incaricato. E questa è una clausola che è stata inserita come emendamento della commissione proprio su richiesta dei professionisti, i quali avevano sollevato problemi di praticabilità di questa norma e, nel caso in cui l'ultimazione della prestazione non fosse stata possibile per motivi non dipendenti dalla loro volontà, si è evidenziata questa possibilità di deroga.
C'è altresì possibilità di deroga se si tratta di incarichi speciali, soprattutto per quanto riguarda l'assistenza legale e fiscale, e sono stati inseriti nella deroga anche gli incarichi di collaudo di opere pubbliche.
Per incarichi di analisi, studi o ricerche affidati ad istituti o enti esterni alla Regione, qualora si servano di collaborazione di terzi, questa dovrà essere richiesta preferibilmente a soggetti dotati di particolare conoscenza della realtà valdostana. E questo è stato un altro punto richiesto dagli ordini professionali, i quali chiedevano, nel caso di affidamento di studi ad università e ad istituti specializzati che, nel reperimento di professionisti che dessero una mano nei loro studi, tenessero conto di professionisti i quali conoscano in modo particolare la realtà valdostana.
Mi soffermo un attimo sulle procedure per il conferimento. Sono previsti requisiti specifici: il curriculum, la documentazione comprovante la specifica competenza, l'attestazione che non sussistano le incompatibilità o le cause di esclusione, e una previsione di massima del compenso.
Per le modalità di conferimento è prevista una convenzione o un disciplinare di incarico, dove sono previste le penalità per ritardi nella consegna, la facoltà di recesso, i diritti sulla proprietà delle opere.
Al Capo VII si affronta il problema delle commissioni e dei convegni, all'articolo 19 si regola la partecipazione alle commissioni tecniche, consultive o di valutazione, mentre all'articolo 20 si regolamenta l'organizzazione, l'adesione e participazione a convegni e altre manifestazioni da parte della Regione, che può promuovere convegni di studio, riunioni ed altre manifestazioni pubbliche su temi e problemi attinenti alle sue competenze e funzioni istituzionali, può collaborare ed aderire a convegni, riunioni, incontri, rassegne, celebrazioni attinenti alla esplicazione delle proprie competenze e funzioni, e può aderire ad iniziative di altri enti, i quali possono usufruire di un contributo regionale per le spese di queste manifestazioni, che non può comunque superare il 50 percento della spesa ritenuta ammissibile.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore al bilancio e finanze, Lévêque.
Lévêque (Ass.tec.) - Questo disegno di legge, come ha già detto il relatore, è un disegno di legge che ha avuto un iter approfondito e lungo, nato dalla necessità di sbloccare una situazione confusa che è quella generata dall'attuale legge in vigore, legge n. 7, e che ha cercato di dare un quadro organico alla materia attraverso alcuni principi.
Il primo principio è quello di aver classificato le diverse tipologie di incarico, cioè gli incarichi professionali, gli incarichi per le attività di analisi, studio e ricerca, gli incarichi per consulenze e gli incarichi per progettazioni tecniche.
Questo principio della separazione delle tipologie di incarico, con delle conseguenti diverse discipline e modalità, è stato oggetto di riflessione attenta da parte della Giunta, della commissione, degli uffici stessi.
Il secondo principio che è stato seguito è stato quello della pubblicità e trasparenza, come già detto dal relatore.
Il terzo punto è quello della qualità a cui si vuole tendere con l'incarico da affidare. Qualità che va garantita da curricula, da consegne di elaborati e di prodotti dell'incarico tempestivi e nei tempi previsti, dall'assenza di interessi confliggenti con l'Amministrazione.
Un altro punto importante è quello della crescita del personale interno della Regione; nelle finalità è previsto che gli incarichi, oltre a servire a colmare carenze di personale e di competenze specifiche, servano anche a trasfondere alla organizzazione parte di quelle competenze che si cercano di acquisire con l'incarico.
Infine, un principio ulteriore stabilito è quello della non cumulabilità della stessa tipologia di incarico, vale a dire la possibilità di affidare una di queste quattro tipologie di incarico solo a quel professionista che abbia già completato l'incarico precedente affidatogli dalla stessa tipologia.
E questo risponde a diverse motivazioni, che vanno nell'interesse dell'Amministrazione ma, in certa misura, anche nell'interesse degli stessi ordini professionali e dei professionisti.
1°) quello della non concentrazione degli incarichi;
2°) lo stimolo a produrre nei tempi congrui quello che l'Amministrazione richiede;
3°) lo stimolo a produrre meglio, in quanto un esito soddisfacente del lavoro è condizione per un possibile reincarico;
4°) la necessità per la stessa Amministrazione di meglio organizzare i propri processi, che oggi sono complessi e che tendono a non vedere più il momento della progettazione o dello studio a monte di fatti e problemi come un momento a sé stante, ma come un momento concatenato con la fase a valle.
Diceva il Consigliere Perrin che questa legge è stata oggetto di ampio approfondimento; molti incontri vi sono stati con le categorie interessate e direi che una serie di obiezioni che erano state sollevate dalle categorie sono state recepite: per esempio, le attività di collaudo e di direzione lavori non sono soggette alla norma che vieta il cumulo, questo per ragioni anche e soprattutto di funzionalità dell'Amministrazione. Per la parte relativa agli incarichi per studi e ricerche, qualora siano affidati ad enti e organizzazioni di rilevanza nazionale, si è fatto un esplicito riferimento all'esperienza sulla realtà locale.
Infine, è stato eliminato un principio che era quello della non compatibilità fra incarico e presenza nella commissione che doveva esaminare l'oggetto dell'incarico stesso, prevedendo, proprio per evitare, da una parte, di svuotare le commissioni apposite di professionisti locali e, dall'altra, di svuotarle proprio di competenze, la semplice non presenza momentanea del membro della commissione titolare del progetto da esaminare.
Quindi, dei numerosi problemi che sono stati sollevati dagli ordini professionali - che non sono gli unici destinatari di questa legge, che regolamenta gli incarichi in genere, che vanno agli ordini professionali là dove è esplicitamente previsto per legge, ma possono andare a società, enti, istituti, università là dove questo vincolo non vi sia, in particolare per quanto attiene a consulenze ed analisi - resta aperto il problema di quel criterio di un incarico alla volta, del quale ho cercato di dare testé le motivazioni che hanno portato la Giunta regionale e la commissione ad approvare all'unanimità il testo che oggi viene in aula. All'unanimità, tengo a dirlo, in quanto lo sforzo è stato fatto da parte di tutti per cercare di rendere un disegno di legge che regola una materia ostica e complessa, in cui molti sono gli interessi sia dell'Amministrazione che delle categorie interessate, il più positivo possibile per tutti.
Il Presidente del Consiglio stamani ha comunicato che gli ordini professionali hanno chiesto un rinvio per avere ancora un confronto. Sono tre gli argomenti che sono sollevati in questa lettera. Il primo è quello relativo alla compatibilità di questa legge con la legge "Merloni"; compatibilità che, con l'emendamento che ho presentato, è garantita, in quanto l'emendamento da una parte prevede di modificare la dizione di progetti di massima, esecutivi e studi di fattibilità con le nuove definizioni previste dalla legge "Merloni" (quindi: progetto preliminare, progetto definitivo e progetto esecutivo), e poi perché nel secondo emendamento viene previsto che, ovviamente, il criterio di non cumulo viene riferito solo a quelle progettazioni rientranti nella discrezionalità dell'Amministrazione. Cioè le progettazioni che ai sensi della CEE e ai sensi della legge "Merloni" vanno sottoposte a procedura di gara, non potranno essere oggetto di tale limitazione.
Riguardo al regolamento - secondo tema della lettera -, il regolamento ha da essere ovviamente emanato, però riguarda fasi a valle, rispetto alle procedure e ai criteri che un'Amministrazione, nella sua discrezionalità, vuole darsi per affidare gli incarichi che può affidare a sua discrezione. Per cui questi due primi argomenti, a mio modo di vedere, non giustificano un rinvio della legge.
C'è il terzo punto della lettera, che è un disaccordo generico delle categorie firmatarie della lettera, che registro con una certa amarezza perché è stato fatto un lavoro che, per ampie parti, ha recepito il grosso delle osservazioni fatte dagli interessati. Tuttavia, nello spirito di questa volontà che abbiamo dichiarato e che intendo perseguire in accordo con la Giunta e con i colleghi di maggioranza, ritengo di non dover chiudere nessun tipo di porta ad ipotesi di chiarimento ulteriore e di definizione.
Propongo che questo disegno di legge venga rinviato ad una prossima seduta con l'unico intento di esaminare, in una sede ufficiale di confronto ulteriore, quelle che sono le cause di tale disaccordo, tenendo conto che il disegno di legge in questione, oltre a disciplinare l'attività di queste importanti categorie economiche, deve anche prevedere la modalità con cui l'Amministrazione, con la sua discrezionalità, decide di darsi delle regole e che dette regole devono poi essere rispettate.
Presidente - Su richiesta dell'Assessore Lévêque, il disegno di legge viene rinviato alla II Commissione consiliare.
Il Consiglio prende atto, concordando sul rinvio.
