Oggetto del Consiglio n. 549 del 14 marzo 1994 - Resoconto
OGGETTO N. 549/X - Proposta di legge: "Modificazioni alla legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), già modificata dalle leggi regionali 19 giugno 1984, n. 24, 2 gennaio 1989, n. 1 e 4 settembre 1991, n. 39".
Articolo 1 - 1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), già modificato dall'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 24 e dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 39, è sostituito dal seguente:
"La Finaosta S.p.A. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da sette membri".
Articolo 2 - 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 16/1982, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 24/1984, sono inseriti i seguenti:
"I membri del Consiglio di amministrazione nominati o designati dalla Regione devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) laurea in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche;
b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo o di società di capitali nel settore industriale.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione deve essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza o scienze politiche;
b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, o di società di capitali nel settore industriale;
c) almeno tre anni di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico o finanziario o di attività manageriali nel settore industriale."
Articolo 3 - 1. Il quinto comma dell'articolo 13 della legge regionale 16/1982, come introdotto dall'articolo 5 della legge regionale 39/1991, è sostituito dal seguente:
"Il Presidente ed i membri del Collegio sindacale nominati o designati dalla Regione devono essere iscritti nel registro dei revisori ufficiali dei conti, o negli albi professionali dei dottori commercialisti o dei ragionieri e, nei loro confronti, non deve sussistere alcuna delle cause di incompatibilità previste dall'articolo 12."
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin Giuseppe Cesare.
Perrin G.C. (UV) - Au dernier Conseil nous avions dû renvoyer la discussion sur le projet de loi n. 17, présenté par les messieurs Squarzino et Florio, parce que ce même projet n'avait pas encore reçu l'avis de la commission.
Nous nous sommes activés depuis; maintenant, il y a l'avis et il devient donc urgent de pouvoir délibérer sur ce projet de loi.
Je rappelle que la commission pour les nominations vendredi dernier a voulu surseoir sur la publication pour le renouvellement des charges pour la Finaoste, dans l'attente de pouvoir appliquer les nouvelles dispositions prévues par ce projet de loi.
Comme le temps passe rapidement, je demande à ce Conseil et au Gouvernement régional de bien vouloir accepter une inversion de l'ordre du jour et donc de pouvoir discuter immédiatement maintenant le projet de loi n. 17, de façon à être sûrs que le Conseil puisse se prononcer dans la journée d'aujourd'hui.
Presidente - Il Consigliere Perrin chiede di invertire l'ordine del giorno e di esaminare immediatamente l'oggetto n. 37, iscritto all'ordine del giorno. Ci sono delle obiezioni? Se non ci sono obiezioni, invertiamo l'ordine del giorno ed esaminiamo immediatamente l'oggetto n. 37.
Il Consiglio concorda unanime.
Presidente - Ha chiesto la parola il relatore, Consigliere Borre.
Borre (UV) - Questa legge non intende certamente risolvere il problema delle modalità e dei criteri da seguire, al momento, della scelta dei rappresentanti della Regione presso enti, società, istituti, aziende e fondazioni, anche se - già nella commissione se n'è parlato - è estremamente necessario rivedere la legge sulle nomine, ma, di seguito, subito rivedere la composizione dei consigli di amministrazione di tutti gli enti, dettando criteri più precisi.
Occorrerà rivedere l'impianto stesso della legge regionale 27 marzo 1991, n. 12 "Criteri per le nomine e le designazioni di competenza regionale", con cui si è iniziato a regolamentare l'intera materia per adeguarla alle situazioni che si sono verificate nel primo periodo della sua applicazione, e per rimediare ad alcuni inconvenienti che si sono riscontrati.
Occorre precisare il ruolo della Commissione nomine, accentuandone il suo compito propositivo, quello cioè di formulare una proposta motivata; occorre chiarire chi, all'interno dell'Amministrazione regionale, è il referente della o delle persone designate dalla Regione come propri rappresentanti, e come viene esercitato il controllo del loro operato; occorre indicare con maggior chiarezza i criteri con cui procedere all'esame delle domande e della documentazione presentata dai candidati; occorre evitare il cumulo degli incarichi; occorre prevedere una procedura diversa da quella della ripubblicazione delle nomine, nel caso in cui vada deserta una prima richiesta di candidature.
Certamente, nell'attesa di por mano a tale lavoro, è opportuno almeno adeguare l'attuale normativa alle richieste poste dalla legge regionale 12/91 e quindi completare il lavoro iniziato nel 1992 con l'indicazione per ogni ente, fondazione o associazione, istituito dopo l'entrata in vigore della legge suddetta, dei requisiti richiesti per potersi presentare come candidato per il consiglio di amministrazione o per i collegi sindacali o dei revisori dei conti.
Numerose sono ancora le leggi da emendare; si potrebbe pensare però ad un'unica norma che indichi i requisiti minimi richiesti, al fine di presentare la propria candidatura a membro del consiglio di amministrazione delle diverse tipologie di enti, istituti o associazioni. In tale legge si potrebbero indicare anche i requisiti richiesti per poter svolgere il ruolo di revisore dei conti o di sindaco nei suddetti enti, istituti o fondazioni o associazioni.
Come si può evincere da quanto detto sopra, ciò richiede tempi più lunghi di quelli imposti dalla necessità di indicare i requisiti per il rinnovo del Consiglio di amministrazione della Finaosta.
Per questo motivo si presenta, per ora, un'integrazione della sola legge regionale 28 giugno 82, n. 16, e successive modificazioni, per precisare in tempi brevi i requisiti da richiedere ai candidati.
Nel procedere a tale integrazione si è tenuto conto anche delle più recenti normative riguardanti gli enti creditizi (disegno di legge 3 maggio 1991 n. 143, coordinato con la legge di conversione 5 luglio 1991 n. 197, disegno di legge 1 settembre 1993 n. 385) ed in particolare i requisiti di professionalità ed onorabilità indicati per i soggetti operanti nel settore finanziario. Per questo si è voluto distinguere fra membro del Consiglio di amministrazione e suo Presidente.
L'articolo 1 modifica la composizione del Consiglio di amministrazione della Finaosta, riducendo i membri da 11, nella prima proposta a 7 e poi, per ragioni di opportunità, a 9, in una ottica di razionalizzazione e di funzionamento più agile dell'organo dirigenziale.
L'articolo 2 indica i requisiti richiesti per essere nominati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale quali rappresentanti della Regione in seno al Consiglio di amministrazione della Finaosta, tenendo conto sia dei requisiti di onorabilità e professionalità indicati nei suddetti decreti legge, sia dei requisiti già stabiliti con legge regionale 24 agosto 1992, n. 56 per la Banca Valle d'Aosta.
L'articolo 3 riporta i requisiti richiesti per essere nominati membri del collegio sindacale.
Presidente - Dichiaro aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Vicepresidente Viérin Marco.
Viérin M. (PpVA) - A rigor di logica, in senso generale, concordo sui requisiti, perché già in altre occasioni ho detto che i requisiti per le nomine dovevano essere variati, e non sono l'unico, ma penso che siamo più o meno tutti d'accordo.
Non capisco però perché si è andati ad individuare questa sola società e non capisco perché si sono toccate, in questa modifica alla legge inerente alla Finaosta, solo le caratteristiche delle nomine, sapendo benissimo che ci sono altri problemi in questa società.
Una società che è abbastanza bloccata da un funzionamento normale di mercato, perché ha altri problemi, nel senso che non ha la piena possibilità di operare nel settore come invece dovrebbe, e questo comporta anche l'emissione da parte del Consiglio regionale di leggi ad hoc per alcuni stabilimenti o alcune aziende. Ne abbiamo già viste passare in questo Consiglio e ne vedremo ancora.
Vorrei sapere dalla Giunta se è in previsione anche di rivedere la legge della Finaosta nel suo complesso, e non solo per quanto concerne i requisiti alle nomine.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Bich.
Bich (APA) - Per quanto riguarda l'indicazione dei requisiti all'articolo 2, laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze politiche - e lo stesso vale per il Presidente del Consiglio di amministrazione - mi sembra che questa sia un elemento estremamente restrittivo.
Assistiamo alla presenza in ambito nazionale di finanziarie, di grandi holding che sono dirette da persone laureate in lettere o in filosofia, per cui la restrizione al solo campo della laurea in economia e commercio, giurisprudenza e scienze politiche mi sembra una diminuzione del peso professionale anche di altri settori.
Addirittura ci sono ingegneri, ad esempio l'ing. De Benedetti, che ha avuto da questo Consiglio ampi riconoscimenti anche di tipo finanziario, che è capo di una holding che è una delle più grandi in Italia, e così via moltissimi altri ingegneri. Non capisco perché la laurea in ingegneria, la laurea in architettura, la laurea in lettere devono essere stornate dai requisiti. Porrei il problema di riconsiderare questo aspetto.
Poi c'è anche l'aspetto che va puntualizzato dell'esperienza; non è detto che l'esperienza sia solo riferibile alla direzione di società o enti del settore creditizia. Abbiamo visto nullità tonanti andare a dirigere, solo perché avevano tre anni di esperienza nel settore creditizio, alti consessi finanziari. Qui andiamo a prendere chi ha tre anni di esperienza di direzione di società o enti del settore creditizio e mi sembra che restringiamo il campo di scelta in un modo eccessivo. Va a finire che la rosa dei nomi si restringe a 3-4 persone; mi sembra ci sia già l'identikit di chi deve andare a ricoprire il ruolo. E lo stesso dicasi per i tre anni di attività professionale in materia attinente al settore giuridico ed economico: anche qu, andiamo a restringere il ruolo ad una cerchia di professioni togate di cui ormai tutti conosciamo l'entità, la fisionomia, lo spessore intellettuale, eccetera.
Secondo me, questa legge riproduce il difetto e il nanismo che hanno molte leggi della nostra Repubblica, dove vogliamo normare tutto. Allora, se c'è già la persona che deve andare a ricoprire l'incarico perché rientra in questa griglia, va bene; ma se così non è - come mi sembra -, mi permetto di suggerire all'Esecutivo e al relatore la possibilità di accogliere una maglia più larga. Perché quando abbiamo visto il restringimento del quadro selettivo, ci siamo trovati in condizioni di notevole difficoltà e poi anche in scelte, qualche volta obbligate, che non hanno certamente premiato l'Amministrazione.
Vorrei che si facesse un attimo di approfondimento su questi aspetti ed eventualmente una riconsiderazione.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Squarzino Secondina.
Squarzino (VA) - Chiedo un attimo di sospensione così mettiamo a punto il testo, visto che ci sono queste due o tre osservazioni che si sono incrociate.
Presidente - Il Consiglio è sospeso.
Si dà atto che la seduta è sospesa dalle ore 18,28 alle ore 19,01.
Presidente - Riprendono i lavori. Ha chiesto la parola il Consigliere Squarzino Secondina.
Squarzino (VA) - Abbiamo verificato un po' i due emendamenti che erano stati proposti, sia quello della sottoscritta (che era stato distribuito), sia la proposta di portare il Consiglio di amministrazione da 7 a 9 membri.
Rispetto alla decisione di fissare a 9 i membri del Consiglio di amministrazione, occorre dire che questo consente al Consiglio di mantenere la maggioranza all'interno di Finaosta. Quindi propongo come primo emendamento quello di sostituire l'espressione "7 membri" con "9 membri".
Per quanto riguarda l'articolo 2, avevo proposto di precisare meglio i tipi di laurea che sono indicati alla lettera a); verificando anche con gli altri colleghi, abbiamo deciso di sostituire entrambe le lettere a) dell'articolo 2 con questa dizione: "diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche, scienze statistiche o ingegneria gestionale;".
Abbiamo riscritto il secondo articolo solo per comodità, visto che nell'articolo erano riportate due volte le lettere a); quindi, per evitare equivoci, l'emendamento che propongo sostituisce l'articolo 2 nel testo licenziato dalla commissione con una nuova formulazione in cui c'è una semplice modifica delle lettere a), con la precisazione di altre lauree che riguardano il settore creditizio e finanziario e che quindi aumentano la gamma delle lauree, che sono omogenee rispetto al tipo di lavoro richiesto alla Finaosta.
Presidente - É aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Consigliere Bich.
Bich (APA) - Ritengo abbastanza, volevo dire offensivo, ma quanto meno abbastanza urtante, il fatto che non sia stata riconsiderata la proposta che avevo fatto nell'ambito della riunione che c'è stata un momento fa, cioè anziché mettere "diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche, scienze statistiche o ingegneria gestionale", mettere semplicemente "diploma di laurea". Ritenevo che questa fosse una proposta che desse un senso compiuto ai requisiti del Consiglio di amministrazione della Finaosta, che fosse una proposta più che dignitosa, che facesse rientrare in questo delle persone colte e con preparazione adeguata, che desse a chi si approccia non solo attraverso l'esperienza, ma attraverso lo studio, la possibilità di entrare in un Consiglio di amministrazione.
Il fatto di conseguire una laurea ed eventualmente delle specializzazioni, però sempre in un ambito accademico, non deve essere un elemento repellente per entrare in un Consiglio di amministrazione di una società finanziaria, che d'altronde non è una società finanziaria a livello mondiale; è una società valdostana, con un capitale limitato, con un settore di intervento limitato.
Ed era anche un elemento di transizione dall'attuale regime, che può mettere in questo consesso dei semianalfabeti, era cioè un passaggio equilibrato.
Così non è parso ad alcuni membri della maggioranza, fra questi la collega Squarzino, che è abituata a cavillosità di ordine sempre più specioso, parendo che questo sia un elemento di caratterizzazione politica: in realtà è la sottolineatura di un appellativo che gli studenti del 1968 attribuivano agli insegnanti. Non sto a dire qual era l'appellativo, lo conoscono tutti. É un elemento di cretinismo, perché quando si vuole specificare tutto alla fine saltano fuori delle condizioni che non si riescono neppure a controllare.
Si vuole scegliere questa strada? Va benissimo. Abbiamo già visto che c'è macchina indietro quando il fervore della commissione ha ridotto da 9 a 7 membri, adesso invece ha riportato tutto a 9; e c'è una macchina indietro quando si sono tolti gli ingegneri, invece qui riappaiono di nuovo gli ingegneri. Prendiamo atto che con lo sperimentalismo si può arrivare ad un miglioramento.
Colgo anche l'occasione per dire che ci sono delle vedute diverse, e mi piace che sia così; spero che questa goduria sia condivisa da molti altri.
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Perrin Giuseppe Cesare.
Perrin G.C. (UV) - Uniquement pour demander d'ajouter un quatrième article, la déclaration d'urgence, pour pouvoir gagner 15 jours dans la publication sur le Bulletin officiel de l'avis pour la nomination successive pour la Finaosta.
Presidente - Dichiaro chiusa la discussione generale.
Si passa all'esame dell'articolato. All'articolo 1 vi è l'emendamento del Consigliere Squarzino che recita:
Emendamento - All'articolo 1 sostituire l'espressione "sette membri" con "nove membri".
Lo pongo in votazione.
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 2 (Collé, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così emendato:
Articolo 1 - 1. Il primo comma dell'articolo 12 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 16 (Costituzione della Società finanziaria regionale per lo sviluppo economico della Regione Valle d'Aosta), già modificato dall'articolo 4 della legge regionale 19 giugno 1984, n. 24 e dall'articolo 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 39, è sostituito dal seguente:
"La Finaosta S.p.A. è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da nove membri".
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 2 (Collé, Tibaldi)
Presidente - All'articolo 2 vi è un emendamento del Consigliere Squarzino che recita:
Emendamento - L'articolo 2 è così sostituito:
"Articolo 2 - 1. Dopo il secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 16/1982, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 24/1984, sono inseriti i seguenti:
"I membri del Consiglio di amministrazione nominati o designati dalla Regione devono avere almeno uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche, scienze statistiche o ingegneria gestionale;
b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo o di società di capitali nel settore industriale.
Il Presidente del Consiglio di amministrazione deve essere in possesso di almeno due dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in economia e commercio, giurisprudenza, scienze dell'amministrazione, scienze politiche, scienze statistiche o ingegneria gestionale;
b) almeno tre anni di esperienza di amministrazione o di direzione di società o enti del settore creditizio, finanziario o assicurativo, o di società di capitali nel settore industriale;
c) almeno tre anni di attività professionale in materie attinenti al settore giuridico, economico o finanziario o di attività manageriali nel settore industriale."
Lo pongo in votazione.
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 2 (Collé, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3.
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 2 (Collé, Tibaldi)
Presidente - Pongo in votazione il quarto articolo, l'articolo 3 bis, proposto dal Consigliere Perrin Giuseppe Cesare che recita:
Emendamento -
Articolo 3 bis - "1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 31, comma terzo, dello Statuto speciale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione".
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 2 (Collé, Tibaldi)
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - Solo per motivare l'astensione.
L'astensione è motivata da una semplice ragione formale, perché non si può costruire un disegno di legge in questo modo in aula, con fogli volanti che passano, con emendamenti che vengono aggiunti all'ultimo minuto, emendamenti proposti ora dal Capogruppo dell'Union Valdôtaine, e quando si tratta da parte di una forza di minoranza di presentare un emendamento si richiedono i formalismi più eccessivi.
Mi sembra che questa sia una presa in giro all'intero Consiglio regionale, quindi ci asteniamo.
Presidente - Credo che nessuno abbia voluto prendere in giro il Consiglio regionale, la dichiarazione di urgenza è il minimo che si possa chiedere.
Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso.
Presenti: 29
Votanti e favorevoli: 27
Astenuti: 2 (Collé, Tibaldi)
Il Consiglio approva
