Oggetto del Consiglio n. 406 del 22 dicembre 1993 - Resoconto
OGGETTO N. 406/X - Concessione di premi di marchiatura, ai produttori di formaggio "Fontina", prodotto nell'anno 1992, aderenti alla Cooperativa "Produttori Latte e Fontina".
Deliberazione - Il Consiglio
Ritenuta l'opportunità di corrispondere premi di marchiatura ai produttori di formaggio "Fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1992;
Considerato che i motivi che giustificano la concessione di tali premi possono essere cosi riassunti: incoraggiare i produttori a continuare ad intensificare il miglioramento qualitativo della produzione ed a promuovere un sempre più ampio ricorso ai mezzi indicati dalla buona tecnica casearia, suggeriti o messi a disposizione dell'Amministrazione regionale. Ciò nell'intento di promuovere la qualità del prodotto;
Ricordato che tale tipo di aiuto viene concesso ad un prodotto agroalimentare munito di un marchio di qualità come riconosciuto dal D.P.R. n. 1269 del 30 ottobre 1955 che attribuisce al formaggio "Fontina" la denominazione di origine;
Ritenuto opportuno corrispondere il premio di cui si tratta per le forme effettivamente marchiate dall'organo competente e la cui marchiatura risulti debitamente documentata e che la misura del premio di marchiatura per le forme prodotte nel 1992 venga determinata in lire 500 al Kg. per formaggio classificato "Fontina", con una maggiorazione di lire 375 al Kg. per quanto prodotto nelle latterie turnarie, dai privati e conduttori di alpeggio;
Ricordato che la presenza dell'uomo in montagna è indispensabile al mantenimento dell'ambiente e che l'attività dell'allevamento è l'unica praticabile in alta montagna. Fa infine presente che l'aiuto in questione concerne oltre 2000 piccole aziende agricole e che il premio di cui sopra viene concesso in base alla qualità del prodotto, determinata dall'avvenuta marchiatura a cura di apposita commissione. L'erogazione del premio viene effettuata seguendo il principio della proporzionalità sulla base del prodotto presentato al Consorzio Produttori Fontina utilizzando il parametro quantitativo esclusivamente, come è indispensabile, ai fini della concreta determinazione del premio;
Rilevato che, com'è noto, le latterie turnarie e le sedi dei produttori di fontina ancora funzionanti, sono localizzate nelle zone più difficilmente accessibili, non sono raggiungibili tramite automezzi e devono sopportare, a causa delle loro modeste dimensioni, costi di conduzione superiori ai caseifici più funzionali di fondovalle, pur garantendo un prodotto ottimo dal punto di vista qualitativo. A maggior ragione, com'è noto, gli alpeggi localizzati sino al limite altimetrico ove è possibile la crescita vegetale, spesso in condizioni di lavorazione precarie, devono sopportare costi di produzione certamente superiori pur garantendo un prodotto superiore dal punto di vista qualitativo;
Richiamati: L. 10 aprile 1954, n. 125; D.P.R. 5 agosto 1955, n. 667; D.P.R. 30 settembre 1955, n. 1269 e D.M. 26 giugno 1957;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio di Assistenza Tecnica?Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Delibera
1) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "Fontina" singoli od associati, aderenti alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina ? Loc. Croix Noire Saint?Christophe (cod. 840), di un premio di marchiatura pari a lire 500 (cinquecento) al Kg. per formaggio classificato "Fontina" marchiata e con una maggiorazione di lire 375 (trecentosettantacinque) al Kg. per quanto prodotto nelle latterie turnarie, dai privati e conduttori di alpeggio per un importo complessivo di lire 1.629.942.975= (unmiliardoseicentoventinovemilioninovecentoquarantaduemilanovecentosettantacinque);
2) di approvare la spesa complessiva di lire 1.629.942.975= (unmi-liardoseicentoventinovemilioninovecentoquarantaduemilanovecentosettantacinque) e di impegnare, per esigenze di bilancio, un primo stanziamento di lire 1.353.393.315= (unmiliardotrecentocinquanta-tremilionitrecentonovantatremilatrecentoquindici), da liquidare direttamente alla Cooperativa sopracitata, con imputazione al Cap. 42080 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993 ("Contributi per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di stabilire che all'impegno della rimanente parte di lire 276.549.660 si provvederà con successivo provvedimento e graverà sull'apposito Capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1994;
4) di stabilire che alla liquidazione della spesa si provveda ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e salvo certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55;
5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 31 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal successivo decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 e di darne esecuzione.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - Il y a peu de choses à ajouter aux prémisses qui sont contenues dans la délibération qu'on propose à l'attention du Conseil. Il s'agit d'une intervention qui vise la qualité de la fontine, une intervention qui ce Conseil délibère depuis un nombre d'années et qui prévoit un prix se chiffrant à 500 lires le kilo pour les fontines produites par les fromageries, augmenté à 875 lires pour les fontines produites par les laiteries privées et dans les alpages.
Je présente des amendements à cette délibération, concernant le premier alinéa des prémisses, où on substitue l'alinéa en enlevant le rappel à la délibération que ce Conseil avait prise au mois d'avril de cette année et qui concernait les producteurs qui ne confèrent pas leurs produits à la Coopérative.
Un amendement concerne le point 3) de la délibération, où on précise de "rinviare l'impegno della rimanente parte di lire 276.549.660 con successivo provvedimento, che graverà sull'apposito capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1994".
Pour compléter le point 4) de la délibération, là où on dit: "di stabilire che alla liquidazione della spesa si provveda ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e salvo certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55" on ajoute: "...solo dopo l'avvenuta comunicazione dell'esito positivo del controllo comunitario di cui all'articolo 93, paragrafo 3, del Trattato C.E.E.".
Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Tibaldi.
Tibaldi (LN) - Vorrei chiedere alcuni chiarimenti all'Assessore. Con questo intervento mi sembra di capire che si vuole incentivare la qualità della fontina, quindi marchiata, la fontina che apposita commissione verifica, possegga le qualità organolettiche che si richiedono a questo formaggio.
Vengono stanziati 1,6 miliardi, però vorrei capire alcune cose. In particolare, qui si fa riferimento più volte al parametro qualitativo, cioè sul mercato c'è l'interesse da parte della Valle d'Aosta di collocare un prodotto doc, un prodotto che abbia certe qualità e che sia apprezzato da un certo tipo di consumatori.
D'altro canto bisogna constatare che si sta causando una sorta di accumulazione di forme di fontina, cioè una sorta di "invenduto" da circa due anni.
Quindi questo provvedimento, benché riguardi l'incentivazione della qualità, indirettamente incentiva anche il produttore ad aumentare la quantità e ad accrescere questo accumulo di forme invendute, che costituiscono un problema a livello agricolo-zootecnico.
Forse qualche ulteriore delucidazione da parte dell'Assessore consentirebbe di dirimere i dubbi che attualmente ho esposti.
Presidente - Ha chiesto la parola l'Assessore all'agricoltura, forestazione e risorse naturali, Vallet.
Vallet (UV) - L'intervention prévue va dans la direction de demander aux producteurs un engagement supplémentaire pour produire fontine, qui ait les qualités requises pour avoir le label doc.
Le problème concernant le stockage se réfère principalement à deux problèmes: le premier c'est l'augmentation de production qui s'est réalisée dans les années 1991 et 1992, augmentation à qui n'a pas suivi une augmentation proportionnelle des ventes de la part de la coopérative.
Mais ce stockage peut se référer aussi au fait que cette augmentation de vente qui n'a pas été proportionnelle, est due, en partie, au fait que la qualité de la fontine que nous sommes en train de produire, n'est peut-être plus excellente.
Et donc nous sommes convaincus que si nos producteurs réussiront à produire encore la qualité fontine, sans doute il pourrait y avoir une augmentation proportionnelle des ventes.
En ce qui concerne le montant de l'intervention, il s'agit de 1,6 milliards, qui par rapport au marché du fromage dans le contexte communautaire a une importance assez réduite, et donc nous croyons que sur cette intervention la Commission à Bruxelles donnera avis favorable, pour le fait que, en étant si réduite l'intervention par rapport au contexte général du marché du fromage, ne provoque pas de problèmes de concurrence et donc ne devrait pas être en contraste avec l'esprit du Traité communautaire.
Presidente - Pongo in votazione la delibera in oggetto, di cui do lettura, con gli emendamenti proposti dall'Assessore Vallet ai punti 3) e 4) del deliberato:
Deliberazione - Il Consiglio
Ritenuta l'opportunità di corrispondere premi di marchiatura ai produttori di formaggio "Fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1992;
Considerato che i motivi che giustificano la concessione di tali premi possono essere cosi riassunti: incoraggiare i produttori a continuare ad intensificare il miglioramento qualitativo della produzione ed a promuovere un sempre più ampio ricorso ai mezzi indicati dalla buona tecnica casearia, suggeriti o messi a disposizione dell'Amministrazione regionale. Ciò nell'intento di promuovere la qualità del prodotto;
Ricordato che tale tipo di aiuto viene concesso ad un prodotto agroalimentare munito di un marchio di qualità come riconosciuto dal D.P.R. n. 1269 del 30 ottobre 1955 che attribuisce al formaggio "Fontina" la denominazione di origine;
Ritenuto opportuno corrispondere il premio di cui si tratta per le forme effettivamente marchiate dall'organo competente e la cui marchiatura risulti debitamente documentata e che la misura del premio di marchiatura per le forme prodotte nel 1992 venga determinata in lire 500 al Kg. per formaggio classificato "Fontina", con una maggiorazione di lire 375 al Kg. per quanto prodotto nelle latterie turnarie, dai privati e conduttori di alpeggio;
Ricordato che la presenza dell'uomo in montagna è indispensabile al mantenimento dell'ambiente e che l'attività dell'allevamento è l'unica praticabile in alta montagna. Fa infine presente che l'aiuto in questione concerne oltre 2000 piccole aziende agricole e che il premio di cui sopra viene concesso in base alla qualità del prodotto, determinata dall'avvenuta marchiatura a cura di apposita commissione. L'erogazione del premio viene effettuata seguendo il principio della proporzionalità sulla base del prodotto presentato al Consorzio Produttori Fontina utilizzando il parametro quantitativo esclusivamente, come è indispensabile, ai fini della concreta determinazione del premio;
Rilevato che, com'è noto, le latterie turnarie e le sedi dei produttori di fontina ancora funzionanti, sono localizzate nelle zone più difficilmente accessibili, non sono raggiungibili tramite automezzi e devono sopportare, a causa delle loro modeste dimensioni, costi di conduzione superiori ai caseifici più funzionali di fondovalle, pur garantendo un prodotto ottimo dal punto di vista qualitativo. A maggior ragione, com'è noto, gli alpeggi localizzati sino al limite altimetrico ove è possibile la crescita vegetale, spesso in condizioni di lavorazione precarie, devono sopportare costi di produzione certamente superiori pur garantendo un prodotto superiore dal punto di vista qualitativo;
Richiamati: L. 10 aprile 1954, n. 125; D.P.R. 5 agosto 1955, n. 667; D.P.R. 30 settembre 1955, n. 1269 e D.M. 26 giugno 1957;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio di Assistenza Tecnica?Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'articolo 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Con gli emendamenti dell'Assessore VALLET;
Delibera
1) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "Fontina" singoli od associati, aderenti alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina ? Loc. Croix Noire Saint?Christophe (cod. 840), di un premio di marchiatura pari a lire 500 (cinquecento) al Kg. per formaggio classificato "Fontina" marchiata e con una maggiorazione di lire 375 (trecentosettantacinque) al Kg. per quanto prodotto nelle latterie turnarie, dai privati e conduttori di alpeggio per un importo complessivo di lire 1.629.942.975= (unmiliardoseicentoventinovemilioninovecentoquarantaduemilanovecentosettantacinque);
2) di approvare la spesa complessiva di lire 1.629.942.975= (unmiliardoseicentoventinovemilioninovecentoquarantaduemilanovecentosettantacinque) e di impegnare, per esigenze di bilancio, un primo stanziamento di lire 1.353.393.315= (unmiliardotrecentocinquantatremilionitrecentonovantatremilatrecentoquindici), da liquidare direttamente alla Cooperativa sopracitata, con imputazione al Cap. 42080 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993 ("Contributi per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di rinviare l'impegno, della rimanente parte di lire 276.549.660 con successivo provvedimento, che graverà sull'apposito Capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1994;
4) di stabilire che alla liquidazione della spesa si provveda ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e salvo certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, solo dopo l'avvenuta comunicazione dell'esito positivo del controllo comunitario di cui articolo 93, paragrafo 3, del Trattato C.E.E.;
5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'articolo 31 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal successivo decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 479 e di darne esecuzione.
Esito della votazione
Presenti, votanti e favorevoli: 23
Il Consiglio approva all'unanimità