Oggetto del Consiglio n. 406 del 22 dicembre 1993 - Verbale
OGGETTO N. 406/X - CONCESSIONE DI PREMI DI MARCHIATURA AI PRODUTTORI DI FORMAGGIO "FONTINA", PRODOTTO NELL'ANNO 1992, ADERENTI ALLA COOPERATIVA "PRODUTTORI LATTE E FONTINA".
Il Presidente STEVENIN dichiara aperta la discussione sulla proposta indicata in oggetto e iscritta al punto 40 dell'ordine del giorno dell'adunanza.
Illustra l'Assessore all'Agricoltura, Forestazione e Risorse Naturali VALLET, che presenta emendamenti.
Interviene il Consigliere TIBALDI.
Replica l'Assessore VALLET.
IL CONSIGLIO
Ritenuta l'opportunità di corrispondere premi di marchiatura ai produttori di formaggio "Fontina" marchiata, prodotta nell'anno 1992;
Considerato che i motivi che giustificano la concessione di tali premi possono essere cosi riassunti: incoraggiare i produttori a continuare ad intensiticare il miglioramento qualitativo della produzione ed a promuovere un sempre più ampio ricorso ai mezzi indicati dalla buona tecnica casearia, suggeriti o messi a disposizione dell'Amministrazione regionale. Ciò nell'intento di promuovere la qualità del prodotto;
Ricordato che tale tipo di aiuto viene concesso ad un prodotto agroalimentare munito di un marchio di qualità come riconosciuto dal D.P.R. n. 1269 del 30.10.1955 che attribuisce al formaggio "Fontina" la denominazione di origine;
Ritenuto opportuno corrispondere il premio di cui si tratta per le forme effettivamente marchiate dall'organo competente e la cui marchiatura risulti debitamente documentata e che la misura del premio di marchiatura per le forme prodotte nel 1992 venga determinata in £. 500 al Kg. per formaggio classificato "Fontina", con una maggiorazione di £. 375 al Kg. per quanto prodotto nelle latterie turnarie, dai privati e conduttori di alpeggio;
Ricordato che la presenza dell'uomo in montagna è indispensabile al mantenimento dell'ambiente e che l'attività dell'allevamento è l'unica praticabile in alta montagna. Fa infine presente che l'aiuto in questione concerne oltre 2000 piccole aziende agricole e che il premio di cui sopra viene concesso in base alla qualità del prodotto, determinata dall'avvenuta marchiatura a cura di apposita commissione. L'erogazione del premio viene effettuata seguendo il principio della proporzionalità sulla base del prodotto presentato al Consorzio Produttori Fontina utilizzando il parametro quantitativo esclusivamente, come è indispensabile, ai fini della concreta determinazione del premio;
Rilevato che, com'è noto, le latterie turnarie e le sedi dei produttori di fontina ancora funzionanti, sono localizzate nelle zone più difficilmente accessibili, non sono raggiungibili tramite automezzi e devono sopportare, a causa delle loro modeste dimensioni, costi di conduzione superiori ai caseifici più funzionali di fondovalle, pur garantendo un prodotto ottimo dal punto di vista qualitativo. A maggior ragione, com'è noto, gli alpeggi localizzati sino al limite altimetrico ove è possibile la crescita vegetale, spesso in condizioni di lavorazione precarie, devono sopportare costi di produzione certamente superiori pur garantendo un prodotto superiore dal punto di vista qualitativo;
Richiamati: L. 10 aprile 1954, n. 125; D.P.R. 5 agosto 1955, n. 667; D.P.R. 30 settembre 1955, n. 1269 e D.M. 26 giugno 1957;
Visto il parere favorevole rilasciato dal Dirigente del Servizio di Assistenza Tecnica-Economica, Sociale e dello Sviluppo Agricolo, ai sensi del combinato disposto dell'art. 72 della legge regionale n. 3/1956 e successive modificazioni, e dell'art. 21 della legge regionale n. 18/1980 e successive modificazioni, in ordine alla legittimità della presente deliberazione;
Con gli emendamenti dell'Assessore VALLET;
Ad unanimità di voti favorevoli (presenti e votanti: ventitrè);
DELIBERA
1) di approvare la concessione ai produttori di formaggio "Fontina" singoli od associati, aderenti alla Cooperativa Produttori Latte e Fontina - Loc. Croix Noire - Saint-Christophe (cod. 840), di un premio di marchiatura pari a £. 500 (cinquecento) al Kg. per formaggio classificato "Fontina" marchiata e con una maggiorazione di £. 375 (trecentosettantacinque) al Kg. per quanto prodotto nelle latterie turnarie, dai privati e conduttori di alpeggio per un importo complessivo di £. 1.629.942.975= (unmiliardoseicentoventinovemilioninovecentoquarantaduemilanovecentosettantacinque);
2) di approvare la spesa complessiva di £. 1.629.942.975= (unmiliardoseicentoventinovemilioninovecentoquarantaduemilanovecentosettantacinque) e di impegnare, per esigenze di bilancio, un primo stanziamento di £. 1.353.393.315= (unmiliardotrecentocinquantatremilionitrecentonovantatremilatrecentoquindici), da liquidare direttamente alla Cooperativa sopracitata, con imputazione al Cap. 42080 del bilancio preventivo della Regione per l'anno 1993 ("Contributi per lo sviluppo dell'agricoltura e per l'incremento dei prodotti tipici"), che presenta la necessaria disponibilità;
3) di rinviare l'impegno, della rimanente parte di £. 276.549.660 con successivo provvedimento, che graverà sull'apposito Capitolo del bilancio di previsione per l'anno 1994;
4) di stabilire che alla liquidazione della spesa si provveda ai sensi dell'articolo 58 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 e salvo certificazione prevista dalla legge 19 marzo 1990, n. 55, solo dopo l'avvenuta comunicazione dell'esito positivo del controllo comunitario di cui art. 93, paragrafo 3, del Trattato C.E.E.;
5) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta al controllo della Commissione di Coordinamento per la Valle d'Aosta in quanto non compresa nelle categorie indicate nell'art. 31 del decreto legislativo 13 febbraio 1993, n. 40, come modificato dal successivo d.l. 10 novembre 1993, n. 479 e di darne esecuzione.
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