Resoconto integrale del dibattito dell'aula

Oggetto del Consiglio n. 310 del 24 novembre 1993 - Resoconto

OGGETTO N. 310/X - Disegno di legge: "Concessione di contributi per la rea­lizzazione di iniziative di interesse naturalistico ed ambientale".

Articolo 1 - (Finalità e soggetti beneficiari)

1. La Regione concede contributi allo scopo di sostenere la rea­lizzazione di iniziative volte a:

a) diffondere la conoscenza del patrimonio ambientale della Valle d'Aosta nei suoi aspetti naturalistico, paesaggistico e sto­rico?culturale e ad incentivarne lo studio e la tutela;

b) promuovere una maggiore sensibilità dei cittadini verso la salvaguardia dell'ambiente naturale e del proprio habitat e a diffondere le tematiche di educazione ambientale.

2. Le iniziative di cui al comma 1 consistono:

a) nell'effettuazione e promozione di studi e ricerche;

b) nella pubblicazione di documenti, libri, pieghevoli e mani­festi;

c) nell'organizzazione di mostre, congressi, convegni e dibattiti;

d) nella partecipazione con propri stand a esposizioni, saloni e manifestazioni di rilevanza locale, nazionale e internazionale.

3. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge i seguenti soggetti:

a) enti locali della Regione Valle d'Aosta e loro forme associati­ve;

b) enti privati con sede in Valle d'Aosta ed ivi operanti;

c) associazioni e fondazioni con sede in Valle d'Aosta ed ivi ope­ranti;

d) istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado funzionanti nel territorio della Regione Valle d'Aosta;

e) enti, associazioni e fondazioni operanti sul territorio nazion­ale o in ambito internazionale, proponenti iniziative di specifico interesse per la Valle d'Aosta.

Articolo 2 - (Presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ottenimento dei contributi di cui all'articolo 1 sono sottoscritte con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme) dal rappresentante pro?tempore del soggetto proponente, con­tengono gli estremi identificativi del proponente medesimo nonché l'indicazione della sede legale e del recapito e sono pre­sentate al Servizio tutela dell'ambiente dell'Asses­sorato regio­nale dell'ambiente, territorio e trasporti corredate di:

a) relazione dettagliata sulle caratteristiche dell'iniziativa e sugli obiettivi della stessa;

b) previsione analitica delle spese e delle eventuali entrate;

c) dichiarazione dalla quale risulti che l'iniziativa per la quale si richiede il contributo non ha beneficiato di altri contributi, che non forma oggetto di domande presentate al fine di ottene­re provvidenze previste da altre leggi nonché l'impegno a non presentare in futuro istanze per ottenerne;

d) richiesta di accreditamento della somma eventualmente ero­gata tramite versamento su conto corrente postale o bancario oppure mediante mandato di pagamento.

Articolo 3 - (Entità dei contributi)

1. I contributi sono concessi nella misura massima del settanta per cento della spesa comprovata, regolarmente documen­tata e ritenuta ammissibile.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere elevata al no­vanta per cento in via eccezionale e solo una volta all'anno in caso di un'iniziativa di eccezionale rilevanza, le cui modalità di realizzazione siano preventivamente concordate con il Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti.

Articolo 4 - (Istruttoria e concessione dei contributi)

1. Il Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti provvede ogni tre mesi all'istruttoria delle domande pervenute complete della docu­mentazione prescritta e formula il proprio parere, entro trenta giorni dalla chiusura del trimestre, circa l'ammissibilità delle stesse a contributo e l'entità percentuale da concedere; il parere è redatto tenuto conto dei seguenti criteri:

a) pertinenza in rapporto agli orienta­menti programmatici dell'Assessorato;

b) rilevanza e interesse naturalistico-ambientale;

c) finalità istituzionale del soggetto proponente;

d) attività svolta dal soggetto proponente nel campo della tute­la e dell'educazione ambientale;

e) finanziamenti erogati precedentemente.

2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, territorio e trasporti e preso atto del parere di cui al comma 1, decide entro trenta giorni circa la concessione dei contributi stabilendo altresì la percentuale da assegnare alle istanze esaminate con esito favorevole.

3. La Giunta regionale indica, nel caso in cui decida difforme­mente rspet-to al parere di cui al comma 1, i motivi che sorreg­gono la propria scelta.

4. Non sono ammesse a beneficiare degli incentivi previsti dalla presente legge le iniziative che abbiano già ottenuto provviden­ze, o per le quali sia stata già presentata domanda al fine di ottenere contributi contemplati da altre leggi.

Articolo 5 - (Liquidazione ed erogazione)

1. I contributi concessi a norma dell'articolo 4 sono liquidati ed erogati, anche ratealmente se in presenza di particolari esigen­ze organizzative, previa presentazione di idonei giustificativi delle spese sostenute.

2. Sono ritenuti idonei i giustificativi costituiti da documenti fi­scalmente regolari, fatta eccezione per le spese non documen­tabili, che devono essere resocontate con dichiarazione sotto­scritta dal rappresentante pro?tempore del soggetto beneficia­rio, e che comunque sono ammesse solo fino al dieci per cento dell'ammontare complessivo del contributo erogato.

3. Nel caso in cui l'importo delle spese regolarmente giustificate sia inferiore a quello delle spese previste, il contributo è ridotto in maniera proporzionale; importi superiori a quelli preventivati non sono ammessi a contributo.

Articolo 6 - (Resoconti e controlli)

1. I soggetti beneficiari dei contributi, effettuata l'iniziativa per la quale è stato erogato il finanziamento, devono presentare al Servizio tutela dell'ambiente una relazione sull'attività svolta, corredata di un resoconto complessivo delle spese sostenute.

2. I beneficiari dei contributi sono tenuti a trasmettere tem­pestivamente al Servizio tutela dell'ambiente ogni ulteriore elemento che venisse loro richiesto ai fini del controllo sull'ef­fettiva destinazione dei fondi erogati.

Articolo 7 - (Disposizioni finanziarie)

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in annue lire 120.000.000, graveranno, a decorrere dall'esercizio 1994, sull'apposito capitolo da istituire nella parte spesa del bilancio dell'esercizio stesso con la denominazione "Contributi per la realizzazione di iniziative di interesse natu­ralistico ed ambientale".

2. Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede me­diante riduzione di pari importo annuo degli stanziamenti iscritti al capitolo 67390 (Spese per la tutela ed il recupero dell'ambiente, l'educazione, propaganda ed informazione del settore) del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1993/95.

3. Gli oneri di cui al comma 1 saranno eventualmente rideter­minati a decorrere dal 1995 con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta), come modificata dalla legge regionale 7 aprile 1992, n. 16.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Florio.

Florio (VA) - Si tratta di una legge semplice nell'articolato e anche negli obiettivi; si tratta di individuare e di definire contributi per sostenere la realizzazione di iniziative per la diffusione della conoscenza del patrimonio ambientale e per la promozione di una maggiore sensibilità da parte dei cittadini nei confronti dell'esigenza di salvaguardare l'ambiente naturale e il proprio habitat edificato.

La legge individua finalmente con una certa precisione - e da questa legge si sono poi estratte parti per la definizione di leggi analoghe in altri settori, segnatamente all'agricoltura e alla pubblica istruzione - il tipo di iniziative al secondo comma dell'articolo 1 e quali siano in ordine di impor­tanza i beneficiari possibili della legge stessa al terzo comma dell'articolo 1.

Mi sembra che l'inserimento di questi due elementi sia impor­tante per consentire a chi dovrà gestire nel concreto questi fi­nanziamenti, vale a dire il Servizio tutela dell'Assessorato all'ambiente, di poter controllare meglio il numero, il tipo e la qualità delle attività promozionali, tese ad una maggiore sen­sibilità da finanziare.

A questo proposito la legge individua all'articolo 3 i contributi nella misura massima del 70 percento e al 2° comma dell'articolo 3 stabilisce che per una sola iniziati­va all'anno, le cui modalità di realizzazione sono da concordare con l'Assessorato regionale all'ambiente, può essere elevata detta contribuzione fino al 90 percento, sempre in via eccezio­nale.

Presidente - É aperta la discussione generale. Ha chiesto la parola il Con­sigliere Marguerettaz.

Marguerettaz (DC) - Vorrei fare un intervento su questa legge pur non avendola se­guita direttamente nell'iter che ha avuto nelle commissioni, dettato da una piccola esperienza che ho avuto all'interno di questo Assessorato, e che spero di aver male interpretato. Le osservazioni che farò, sono delle sensazioni in attesa di confer­ma o di smentita.

Una prima osservazione: qui si propone una legge non dissimi­le, anzi direi simile a moltissime altre leggi presenti all'interno della nostra Regione, che concernono la distribuzione di contri­buti. Nuova è la materia verso la quale si indirizzano questi contri­buti, ed è la materia ambiente, e quindi tutti i soggetti che ope­rano all'interno di tale materia per promuovere una sensibilità da parte dei Valdostani nei confronti dell'amore, della cono­scenza e del rispetto della natura che li ospita.

Attorno alla tematica "ambiente" qualche tempo fa un dirigente dell'Assessorato all'agricoltura ebbe una uscita, non so quanto felice o infelice, ma coniò una parola che fece per un certo pe­riodo scalpore sui giornali locali: la parola era "ambientopoli".

Che cosa voleva sottendere questa dichiarazione, al di là di quello che voleva intendere il dirigente stesso, che mi sembra parlasse di questa cosa in riferimento ad un caso specifico, che se non ricordo male era la istituzione di un'area naturale pro­tetta?

Come ho letto io tale questione, anche grazie a delle sensazioni che ho, è che se i temi dell'ambiente sono importanti, se hanno acquisito nel corso degli anni, anche grazie all'opera del movi­mento dei Verdi, un'importanza sempre più rilevante e quindi anche una coscienza più generalizzata all'interno e delle forze politiche e delle forze sociali, è pur vero che quando una tema­tica anche nobile, come quella ambientale, si propone all'at­tenzione della gente, credo che attorno ad essa, comunque, si possano aggirare taluni opportunisti.

Cosa intendo dire? Inten­do dire che obiettivamente, oggi come oggi, concepire un'atti­vità economica, imprenditoriale, promozionale intorno all'am­biente, credo che un minimo di garanzia di partenza la dia. Co­sa che invece qualche anno fa sarebbe stata totalmente folle.

Tutto questo per arrivare a dire che nel corso degli ultimi anni anche all'interno della nostra Regione si sono moltiplicate associazioni, cooperative, enti, aventi nei loro obiettivi proprio quello di una sensibilizzazione, sotto diversi aspetti, sulle te­matiche ambientali.

Credo che sia necessario, proprio perché qui andiamo ad inizia­re un discorso sui contributi che vengono dati per la difesa dell'ambiente, porre molta attenzione da una parte a tale fenome-no, e al tempo stesso impostare questo tipo di politica, che di per sé non è sbagliata, tutt'altro, in un modo diverso rispetto al passato; cosa che non mi è sembrato di vedere in questo di­segno di legge.

Cosa intendo dire quando dico che a mio avviso bisognerebbe impostarla in maniera diversa? In fondo, come ripeto, non mi sembra di vedere un grosso cambiamento rispetto al passato nel momento in cui un assessore ha un budget a disposizione, gli enti privati presentano la loro iniziativa e l'assessore, con una percentuale fissata per legge, vagliando la bontà o meno della iniziativa, elargisce il contributo.

Quindi la metodologia è esattamente la stessa. Credo che soprattutto in un tema come questo sarebbe stato oltremodo opportuno reimpostare invece detta metodologia. In quale direzione? Credo che a livello di iniziative di sensibilizzazione verso le tematiche ambientali si corra già il rischio oggi, sebbene siamo ai primordi in questa di­rezione, di una mancanza di coordinamento negli interventi; si corra il rischio che nascano associazioni con stessi fini, con ini­ziative molto similari fra di loro; si corra il rischio, insomma, di fare già della confusione.

Qual è invece il ruolo che dovrebbe assumere l'Assessorato? Anzitutto un ruolo di coordinatore di questi interventi, vale a dire: esistono in Valle d'Aosta 10-20 o non so quante associa­zioni del settore? Bene, le si riuniscano, si programmi insieme, si vedano le specificità degli uni e degli altri e si faccia una pianificazione dell'intervento della sensibilizzazione sulle te­matiche ambientali. Tutto questo mi sembra assente. Un'altra osservazione che devo fare, e concludo, è la seguente.

Quando nell'articolo 1, comma 1, punto b), si dice che si vuol promuovere una maggiore sensibilità dei cittadini verso la sal­vaguardia dell'ambiente naturale nel proprio habitat, e a dif­fondere le tematiche di educazione ambientale, credo che, a maggior ragione, a fronte di quello che ho appena letto, il mio discorso stia in piedi.

Lo stesso Assessorato dell'ambiente ha tra i suoi servizi un Ufficio di educazione ambientale; quindi l'Assessorato stesso già promuove un'opera di questo genere, e proprio attraverso chi già si occupa di questo ufficio sarebbe oltremodo facilitato nel coordinare le varie attività. Ma c'è di più.

A quanto mi risulta lo stesso Assessorato ha già una serie di piccole convenzioni con diverse fra queste cooperative, che già svolgono la loro opera per conto dell'Assessorato. In pratica, non vorrei che succedesse che una data cooperativa, una data associazione, un dato ente, che svolge - ripeto - tramite con­venzione un lavoro per conto dell'Assessorato, porti avanti la stessa cosa o una cosa molto simile da un punto di vista priva­tistico, ottenendo ulteriori contributi da parte dell'Assessorato stesso. Altro punto interrogativo che metto sul tavolo, proprio perché mi sembra un'impostazione aprioristicamente sbagliata.

C'era la possibilità, ne sono certo, di fare le cose in maniera completamente diversa da come si sono impostate, soprattutto tenuto conto del fatto che c'è l'Assessore Riccarand che siede su quei banchi; ci fosse stato un Assessore appartenente ad un'al­tra forza politica, mi avrebbe stupito di meno. Questa è una impostazione che davvero, per quello che ho potuto capire con la mia limitatezza, proprio nulla ha di diverso rispetto ad im­postazioni del passato.

Presidente - Ha chiesto la parola il Consigliere Rini.

Rini (DC) - Per dichiarazione di voto. Concordo sulla finalità della legge, in quanto ritengo che sia importante diffondere la conoscenza del patrimonio ambientale e della Valle d'Aosta in tutti i vari e molteplici aspetti, incentivandone la tutela e lo studio. Come sono pure favorevole che si debba promuovere una maggiore sensibilità dei cittadini verso la salvaguardia dell'ambiente.

Sono altresì d'accordo che vengano erogati dei contributi per iniziative di cui al punto 2 del disegno di legge regionale n. 10. Quello che non condivido è l'articolo 3 della legge, in quanto lo stesso fissa la misura massima del contributo e la percentuale dello stesso può variare a discrezionalità degli uffici.

Credo sia importante che tutti i richiedenti abbiano la convinzione di es­sere trattati allo stesso modo e finché esiste la discrezionalità questa convinzione non ci può essere, anche se chi deve stabili­re l'importo del contributo farà il possibile per essere imparzia­le. Per questo motivo mi asterrò dalla votazione, come ho già fatto in II Commissione, e spero vivamente che la legge venga rivista al più presto.

Presidente - Dichiaro chiusa la discussione generale. Ha chiesto la parola l'Assessore all'ambiente, territorio e trasporti, Riccarand.

Riccarand (VA) - Questo disegno di legge ha un significato essenzialmente di ti­po pratico, non vuole assolutamente rappresentare una linea di impostazione di fondo della politica a livello ambientale. Il ca­rattere pratico è rappresentato da questo. Come ben sa il Con­sigliere Marguerettaz, è stata approvata nell'autunno 1991 una legge regionale che disciplina il procedimento amministrativo, la quale prevede che per ogni settore di spesa, per ogni eroga­zione di contributo, ci deve essere a monte un provvedimento legislativo.

Quindi tutti quei provvedimenti che fino a qualche anno fa si potevano prendere sulla base di un provvedimento di una giunta regionale, di un consiglio, devono oggi avere alla base un quadro normativo. Questo disegno di legge, come pure altri analoghi che sono stati fatti per altri settori dell'Ammini­strazione, ha come scopo quello di dare una risposta alle pro­poste che arrivano da varie società, associazioni, enti, fonda­zioni, eccetera, che l'Amministrazione ritiene in qualche misura di sostenere, e rispetto alle quali esiste un quadro di riferimen­to che definisce una procedura precisa (e permette quindi anche di vagliare le domande), una serie di criteri per operare delle scelte, una quantificazione delle percentuali del contribu­to, una regolamentazione per quanto riguarda la liquidazione dei contributi e la rendicontazione delle spese.

La dotazione finanziaria prevista dalla legge è di 120 milioni all'anno; si tratta, ovviamente, di un intervento limitato, che è una cosa diversa da interventi e convenzioni con altre associa­zioni o cooperative che l'Assessorato o l'Amministrazione regio­nale possono portare avanti.

Quindi si tratta di una normativa, che serve a regolamentare questo specifico tipo di interventi.

Presidente - Si passa all'esame dell'articolato.

Pongo in votazione l'articolo 1.

Esito della votazione

Presenti: 29

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Marguerettaz, Rini, Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 2.

Esito della votazione

Presenti: 29

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Marguerettaz, Rini, Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente - All'articolo 3 c'è un emendamento proposto dalla III Commis­sione, che recita:

Emendamento - All'articolo 3, comma 1: sostituire le parole "settanta per cento" con le parole "cinquanta per cento".

All'articolo 3, comma 2: sopprimere le parole "e solo una volta all'anno".

Lo pongo in votazione.

Esito della votazione

Presenti: 29

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Marguerettaz, Rini, Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo così emendato:

Articolo 3 - 1. I contributi sono concessi nella misura massima del cinquan­ta per cento della spesa comprovata, regolarmente documen­ta­ta e ritenuta ammissibile.

2. La percentuale di cui al comma 1 può essere elevata al no­vanta per cento in via eccezionale in caso di un'iniziativa di ec­cezionale rilevanza, le cui modalità di realizzazione siano pre­ventivamente concordate con il Servizio tutela dell'ambiente dell'Assessorato regionale dell'ambiente, territorio e trasporti.

Esito della votazione

Presenti: 29

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Marguerettaz, Rini, Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 4.

Esito della votazione

Presenti: 29

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Marguerettaz, Rini, Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 5.

Esito della votazione

Presenti: 29

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Marguerettaz, Rini, Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 6.

Esito della votazione

Presenti: 29

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Marguerettaz, Rini, Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione l'articolo 7.

Esito della votazione

Presenti: 29

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Marguerettaz, Rini, Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente - Pongo in votazione la legge nel suo complesso.

Esito della votazione

Presenti: 29

Votanti: 24

Favorevoli: 24

Astenuti: 5 (Bavastro, Collé, Marguerettaz, Rini, Tibaldi)

Il Consiglio approva

Presidente - Il Consiglio è aggiornato a domani mattina alle ore 9,15.

La seduta è tolta.

La seduta termina alle ore 19,57.